Pier Luigi Tomaselli segnala l’Ordinanza della Corte di Cassazione, Sez. Lavoro, n. 32867 del 27/11/2023 in cui si afferma:
In materia di appalti pubblici, la responsabilità solidale prevista dall’art. 29, comma 2, del d.lgs. n. 276 del 2003, esclusa per le pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 165 del 2001, è, invece, applicabile ai soggetti privati (nella specie Trenitalia s.p.a., società partecipata pubblica), assoggettati, quali enti aggiudicatori, al codice dei contratti pubblici.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 10/09/2003 num. 276 art. 1 com. 3
Decreto Legisl. 10/09/2003 num. 276 art. 29 com. 2 CORTE COST.
Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 1 com. 2 CORTE COST.
Massime precedenti Conformi: N. 10777 del 2017 Rv. 644161 – 01
Massime precedenti Vedi: N. 30100 del 2022 Rv. 665808 – 01