CdA Roma in tema di superamento dei redditi al fine della esclusione della  percezione dell’assegno sociale

Maria Carla Attanasio segnala la Sentenza della Corte d’Appello di Roma n. 4488/2023 pubblicata il 11/01/2024 in tema di superamento dei redditi al fine della esclusione della  percezione dell’assegno sociale.

CdA Roma: opposizione ad intimazione, ordine di integrazione contraddittorio, mancata ottemperanza, conseguenze.

Maria Carla Attanasio segnala la Sentenza della Corte di Appello di Roma n. 579/2024 pubblicata il 13/02/2024 che ha rigettato l’appello per mancata ottemperanza  da parte dell’appellante all’ordine del Giudice di integrare il contraddittorio nei confronti dell’ADR in materia di opposizione ad intimazione di pagamento.

Trib. Torino: Convenzione tra Italia e Bulgaria, detassazione, cittadini residente in Bulgaria.

Emilia Conrotto segnala la Sentenza del Tribunale di Torino n. 146/2024 pubblicata il 14/02/2024 in tema di applicazione della Convenzione tra la Repubblica italiana e la Repubblica popolare di Bulgaria intesa ad evitare le doppie imposizioni con particolare riferimento all’art. 16 e conseguente defiscalizzazione della pensione.

Trib. di Reggio Calabria  su rendita vitalizia e LSU

Silvano Imbriaci segnala la Sentenza del Tribunale di Reggio Calabria n. 185/2024 pubblicata il 09/02/2024 in tema di rendita vitalizia e lavoratori socialmente utili.

In Sentenza:

Nel merito va rilevato, in via generale, che l’istituto dell’assegnazione ai lavori socialmente utili nasce con una connotazione marcatamente previdenziale – assistenziale ed ha ad oggetto, secondo la disciplina dettata dal d.lgs. n. 468/1997, poi modificata dal d.lgs. n. 81/2000, l’esecuzione di progetti attuati da enti pubblici (oltre che da soggetti privati e società miste) attraverso il coinvolgimento di soggetti privi di occupazione, ai quali viene riconosciuto un emolumento, prima denominato “sussidio”, che evoca la matrice assistenziale dell’istituto, e poi “assegno”, che mostra invece l’evoluzione verso una forma di tirocinio/praticantato.

Come più volte affermato dalla Suprema Corte, l’occupazione temporanea nei suddetti lavori non comporta l’instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato (cfr. tra le tante: Cass. n. 22287/2014; Cass. SSUU n. 22276/2004; Cass. SSUU n. 3508/2005; Cass. SSUU n. 11346/2005), essendo tale evenienza esplicitamente esclusa dall’art. 4 del d.lgs. n. 81/2000 (l’utilizzo dei lavoratori in questione “non determina l’instaurazione di un rapporto di lavoro”) che ha riprodotto quanto in precedenza già previsto dall’art. 8 del d.lgs. n. 468/1997.

Si tratta, infatti, di un rapporto speciale che coinvolge più soggetti (il lavoratore, l’amministrazione pubblica beneficiaria della prestazione, l’ente previdenziale erogatore dell’emolumento), avente, oltre alla matrice essenzialmente assistenziale sopra evidenziata, una componente formativa diretta alla riqualificazione del personale in questione per una futura ricollocazione dello stesso.

Attesa la descritta natura giuridica dei lavori socialmente utili, appare destituita di fondamento la tesi attorea volta all’accertamento della sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato con il Comune resistente dall’1.04.2001 e sino all’1.8.2004, in relazione all’eccedenza di due ore della prestazione resa e prevista in origine per quattro ore giornaliere.

(…)

In definitiva dall’assenza di subordinazione discende l’infondatezza della domanda di risarcimento del danno per omesso versamento della contribuzione, nonché di costituzione di una rendita vitalizia a carico del datore di lavoro.

Trib. Salerno: Ordinanza ex art. 700 c.p.c. di rigetto dell’ istanza cautelare  in punto impugnativa del licenziamento comminato a dipendente INPS.

Vincenzo Di Maio segnala l’Ordinanza ex art. 700 c.p.c. emessa de giudizio RG 7221/2023-1 dalla Sezione Lavoro del Tribunale di Salerno che ha rigettato l’istanza cautelare per insussistenza del presupposto del periculum in mora.

L’Ordinanza è pubblicata in forma anonima.

Al riguardo si rimette, a seguire, il seguente interessante snodo motivazionale:

“…ha ancorato la tutela d’urgenza e, quindi, la richiesta di riammissione immediata in servizio, alla circostanza secondo cui ella, in conseguenza del licenziamento intimatole, sarebbe rimasta sfornita dei mezzi di sostentamento necessari a garantire a sé e ai suoi figli – non

economicamente indipendenti e con lei conviventi – un’esistenza libera e dignitosa.

Tale prospettazione, tuttavia, non è idonea a comprovare – ex se – la sussistenza di un pregiudizio grave, irreparabile e incombente, tale da legittimare l’adozione dell’invocato provvedimento cautelare.

Ritiene infatti il giudicante che il periculum in mora, lungi dal poter essere considerato sussistente in re ipsa, per il solo fatto della mancata percezione della retribuzione, dev’essere accertato di volta in volta sulla scorta della concreta, effettiva e (idoneamente) comprovata situazione socio economica del lavoratore, il quale è tenuto ad allegare e provare circostanze da cui desumere in maniera incontrovertibile che la perdita del posto di lavoro e della retribuzione, in attesa dell’emanazione della pronunzia di merito, costituisca fonte di pregiudizio imminente e irreparabile, sì da cagionare la lesione di beni e/o interessi di primaria rilevanza.

Il venir meno della fonte di reddito in dipendenza del licenziamento non implica sempre e in ogni caso l’insorgenza di un danno caratterizzato, oltre che dalla gravità, dall’incombenza e dall’irreversibilità, cui il lavoratore è esposto durante il tempo necessario alla definizione del giudizio nel merito, ma rappresenta piuttosto la fisiologica conseguenza del recesso azionato dalla parte datoriale.

Ne consegue, quindi, che l’ex dipendente che invoca la tutela interinale ha l’onere di dimostrare in maniera puntuale e rigorosa l’esistenza di una concreta e reale situazione di pericolo di danno correlato allo stato di inoccupazione.

La ……, al contrario, non ha fornito elementi certi e univoci da cui desumere che sia venuta a trovarsi, ex abrupto, in una situazione di indigenza talmente grave da impedirle di far fronte, nell’immediato, alle inderogabili esigenze di vita del proprio nucleo familiare, ovvero che abbia dovuto far fronte ad esborsi economici di tipo straordinario per sé o per i figli, così come non ha evidenziato la sussistenza di condizioni personali o familiari che giustificassero l’emissione di una misura urgente prima dell’esito del giudizio, non potendosi in quest’ottica ritenere bastevole la mera allegazione del suo estratto conto bancario o la dedotta circostanza che la sua età possa essere ostativa all’individuazione di un impiego alternativo.”

Trib. Santa Maria CV: vittime del terrorismo, vittime del dovere, estensione, carenza giurisdizione.

Luca Cuzzupoli segnala la Sentenza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere n. 414/2024 sui seguenti temi:

  • Estensione dei benefici previsti per le vittime del terrorismo alle vittime del dovere in assenza di espressa disposizione normativa (militare Ministero della Difesa).
  • Carenza di Giurisdizione del Giudice ordinario, sia con riferimento all’accredito contribuzione figurativa ai fini pensionistici (giudice contabile) sia ai fini del TFS (giurisdizione esclusiva GA)

GdP Santa Maria CV in tema di surroga per malattia e citazione dell’INPS per il residuo dopo il pagamento di acconto.

Luca Cuzzupoli segnala la Sentenza n. 390/2024 del Giudice di Pace in cui si afferma quanto segue:

“A tal proposito, questo Giudice rileva che la somma riconosciuta a titolo di danno biologico in favore del Rossi Nello ha natura diversa rispetto all’indennità di malattia richiesta in surroga dall’INPS che attiene al danno patrimoniale riconosciuto al danneggiato che è anche un lavoratore dipendente ed è volta ad indennizzare la perdita economica che avrebbe avuto il lavoratore impossibilitato a svolgere la propria attività lavorativa.

Infatti, in caso di incidente stradale, l’INPS è tenuto all’erogazione dell’indennità di malattia in caso d’incapacità temporanea al lavoro (o della pensione d’inabilità o dell’assegno ordinario d’invalidità quando la capacità di lavoro dell’assicurato danneggiato viene ad essere soppressa o ridotta a meno di un terzo).

Il diritto di surrogazione dell’INPS nei diritti dell’assicurato verso i terzi responsabili della sua invalidità, in relazione alla quale l’Istituto abbia erogato la prestazione previdenziale, va rapportato, quanto all’ammontare, agli importi concretamente versati, atteso che il meccanismo della surroga, concretando la sostituzione di un terzo nella posizione del creditore, non può ridondare né in danno del debitore né a vantaggio del terzo surrogatosi nel diritto di credito (Cass. Sez. III Civ., 17966 del 23.06.2021); a tal proposito, l’ente che agisce nei confronti del responsabile in surrogazione dell’assistito ha diritto di ot-

tenere l’intero ammontare delle prestazioni erogate, non decurtate cioè della eventuale quota riferibile al concorso di colpa, il quale opera invece come limite massimo della rivalsa, nel senso che questa non può mai superare la somma complessivamente dovuta all’autore del danno per effetto del concorso di colpa del danneggiato (Cass. 21.03.2022 n. 9002, cfr. Cass. 10834 del 2007)”.

Trib. Roma: truffa per erogazioni pubbliche, reddito di cittadinanza, reati, differenze, abrogazione, persistenza norma incriminatrice.

Aldo Tagliente segnala la Sentenza 4387/23 depositata il 2.2.24 del Gip del Tribunale di Roma, che affronta il tema della differenza tra il reato di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche di cui all’art 640 bis c.p. ed il reato di cui all’art 7 co.1 DL 4/2019 in materia di reddito di cittadinanza, nonché quello della persistenza di tale  norma incriminatrice a seguito della sua abrogazione, con effetto differito al 31.12.2023, ad opera dell’art. 1 co. 318 L. 197/22.

Trib. Siracusa: Reddito di Cittadinanza, revoca, opposizione.

Ivano Marcedone segnala la Sentenza del Tribunale di Siracusa nella causa RG 804/2022 in tema di opposizione a revoca di reddito di cittadinanza.

Con tale decisione il GL, oltre a rigettare il ricorso, ha revocato l’ammissione al gratuito patrocinio e condannato il ricorrente alle spese, anche ex art. 96 c.p.c.

Si riporta la disamina normativa, spendibile in cause analoghe:

Si osserva che il reddito di cittadinanza, introdotto dal decreto legge 28 gennaio 2019, n. 4, costituisce una misura di politica attiva del lavoro finalizzata al contrasto della povertà, della disuguaglianza e dell’esclusione sociale; il reddito di cittadinanza è riconosciuto ai nuclei familiari che siano in possesso cumulativamente, al momento della presentazione della relativa richiesta e per tutta la durata dell’erogazione del beneficio, dei requisiti di cittadinanza, residenza e soggiorno nonché dei requisiti reddituali, patrimoniali e relativi al godimento di beni durevoli previsti dall’art. 2, d.l. n. 4/2019, sempre che i componenti maggiorenni del nucleo familiare esprimano la loro disponibilità immediata al lavoro e aderiscano al percorso personalizzato di accompagnamento all’inserimento lavorativo e all’inclusione sociale nei termini e con gli esoneri previsti dall’art. 4 del citato decreto.

Il componente del nucleo familiare che risulti in possesso dei requisiti previsti dalla disciplina può presentare una istanza nelle modalità indicate dall’art. 5, d.l. n. 4/2019 previo rilascio della certificazione ISEE, eventualmente elaborata sulla base dei dati indicati dal richiedente nella dichiarazione sostitutiva unica (DSU); a seguito della presentazione della richiesta, prende avvio un procedimento amministrativo al termine del quale l’INPS, verificato il possesso dei requisiti richiesti, riconosce all’istante il beneficio economico per il quale è stata avanzata la richiesta.

L’attività amministrativa che ne origina deve ritenersi «vincolata», dovendo l’amministrazione limitarsi al «mero riscontro tra quanto dichiarato nella domanda e quanto previsto nel dettato normativo».

Tra i requisiti di accesso al Reddito di cittadinanza (Rdc) previsti in capo al richiedente dall’articolo 2, comma 1, lett. c-bis del D.L. 4/2019, è prevista la mancata sottoposizione a misure cautelari, nonché la mancanza di condanne definitive nei dieci anni precedenti per taluno dei delitti di cui all’articolo 7, comma 3, legge 26/2019, che prevede che “alla condanna in via definitiva per i reati di cui ai commi 1 e 2 e per quelli previsti dagli articoli 270-bis, 280,289-bis, 416-bis, 416-ter, 422,600,600-bis, 601,602,624-bis, 628,629,630,640-bis, 644,648,648-bis e 648-ter del codice penale, dall’articolo 3 della legge 20 febbraio 1958, n. 75, per i delitti aggravati ai sensi dell’articolo 416-bis.1 del codice penale, per i reati di cui all’articolo 73, commi 1, 1-bis, 2, 3 e 4, nonché comma 5 nei casi di recidiva, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, nonché all’articolo 74 e in tutte le ipotesi aggravate di cui all’articolo 80 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e per i reati di cui all’articolo 12, comma 1, quando ricorra l’aggravante di cui al comma 3-ter, e comma 3, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, nonche’ alla sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti per gli stessi reati, consegue di diritto l’immediata revoca del beneficio con efficacia retroattiva e il beneficiario è tenuto alla restituzione di quanto indebitamente percepito.

La revoca è disposta dall’INPS ai sensi del comma 10. Il beneficio non può essere nuovamente richiesto prima che siano decorsi dieci anni dalla condanna”.

In caso di domanda di Rdc presentata in data successiva all’ 1 aprile 2019, per effetto delle modifiche introdotte in sede di conversione del D.L. 28 gennaio 2019 n. 4 ed in seguito alle modifiche apportate al modello di domanda per l’accesso alla misura, il richiedente è tenuto a dichiarare, in fase di accesso al beneficio, la presenza nel nucleo di componenti soggetti condannati per i reati di cui all’ art. 7 comma 3, attraverso l’ apposito “Quadro F” del modello di domanda SR180.

Considerato che la normativa prevede che i requisiti per l’ottenimento del beneficio economico devono essere in possesso del nucleo familiare cumulativamente, al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata dell’erogazione del beneficio, deve ritenersi che il non informare l’ente erogatore del fatto che il nucleo familiare beneficiario abbia tra i suoi componenti soggetti detenuti o che abbiano avuto delle condanne penali per i reati suddetti rientri tra le informazioni dovute e rilevanti ai fini della revoca o della riduzione del beneficio.