Antonino Rizzo segnala la Sentenza del Tribunale di Marsala n. 111/2024 in tema di pensione anticipata e contribuzione effettiva che, in modo conforme all’interpretazione seguita dall’Istituto, reputa tutt’ora vigente, per l’accesso alla pensione anticipata ex l. 214/2011, il concorrente requisito di 1820 settimane di contributi effettivi di cui all’art. 22 lettera b legge 153/1969.
Autore: pasut franco
Trib. Santa Maria CV: gestione 662 1996 e socio unico amministratore.
Luca Cuzzupoli segnala la Sentenza n. 354/2024 del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere sulla questione iscrizione alla gestione ex legge 662/1996 da parte di socio unico ed amministratore.
Tribunale di Santa Maria CV: decorrenza pensione “nona salvaguardia”.
Luca Cuzzupoli segnala la Sentenza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere n. 326/2024 in cui si afferma:
Oggetto di lite è la spettanza della pensione di vecchiaia per lavoratori salvaguardati a far data dal mese di gennaio 2019.
L’azione esercitata tende poi ad ottenere una pronuncia di condanna generica dell’Ente convenuto al pagamento dei ratei di pensione per il periodo predetto.
La questione controversa riguarda la data di maturazione del requisito anagrafico per accedere alla pensione che, nella tesi di parte istante, andrebbe retrodata al gennaio 2019, avendo cessato l’attività lavorativa dipendente dal 15.10.2019; di contro, secondo la tesi dell’Istituto convenuto, in applicazione della normativa invocata, il requisito sarebbe maturato in epoca successiva alla dead line prescritta dal legislatore del 6.1.2022, con conseguente non spettanza del beneficio richiesto.
La domanda è infondata e, pertanto, non merita accoglimento, condividendo la scrivente la tesi prospettata dall’Inps sulla base della ricostruzione normativa.
La legge n. 178/2020 (legge bilancio 2021) all’articolo 1 commi da 346 a 348 ha previsto la “nona salvaguardia” pensionistica, che consente a 2.400 lavoratori – privi di occupazione al 2011 o che avevano siglato accordi per l’uscita dal mondo del lavoro – di accedere alla pensione con i requisiti e le decorrenze vigenti prima dell’entrata in vigore dell’articolo 24 del decreto-legge 211/2011 convertito nella legge 214/2011 (cd. legge “Monti-Fornero”); essa garantisce, quindi, l’ultrattività delle regole di pensionamento vigenti nell’assicurazione pubblica obbligatoria sino al 31 dicembre 2011, anche se il diritto al pensionamento matura dopo tale data.
Il comma 346 testualmente recita: “346. Le disposizioni in materia di requisiti di accesso e di regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore dell’articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, continuano ad applicarsi, nel limite complessivo di 2.400 unità, ai soggetti che maturano i requisiti per il pensionamento successivamente al 31 dicembre 2011 appartenenti alle seguenti categorie: c) lavoratori di cui all’articolo 1, comma 194, lettere b), c) e d), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, i quali perfezionano i requisiti utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico, secondo la disciplina vigente prima della data di entrata in vigore del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, entro il centoventesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del medesimo decreto-legge n. 201 del 2011”.
Oltre alla citata condizione della cessazione dal lavoro, dunque, è necessario maturare la decorrenza della pensione, secondo le precedenti regole pensionistiche, entro il 120° mese successivo all’entrata in vigore della legge Fornero, quindi entro il 6 gennaio 2022, termine che vale per tutti i profili di tutela e deve essere calcolato tenendo conto della finestra mobile (12/15/18/21 mesi) applicabile ai sensi della precedente disciplina a seconda della prestazione pensionistica richiesta.
Trib. Lecce, indebito, mutate condizioni sanitarie.
Vincenza Marina Marinelli segnala la Sentenza del Tribunale di Lecce n. 169/2024 in cui il Giudice ha analiticamente ripercorso la disciplina dell’indebito previdenziale in caso di mutate condizioni sanitarie (il ricorrente ne aveva contezza per idonea notifica del verbale), per concludere con il rigetto del ricorso che riguardava la ragguardevole somma di oltre 38.000 mila Euro.
Trib Lecce: art. 700, mancata dimostrazione pregiudizio grave ed irreparabile, accredito contribuzione non precedentemente riconoscibile, cessazione materia contendere, compensazione.
Vincenza Marina Marinelli segnala l’Ordinanza del Tribunale di Lecce n. 1994/2024, a conclusione di ricorso ex 700 c.p.c., nella quale si dà conto della cessazione della materia del contendere per avvenuto accredito di contribuzione non precedentemente riconoscibile.
Il Giudice ha accolto la nostra impostazione, suggellando con la eccezionale compensazione delle spese la mancata dimostrazione nel giudizio in questione di un pregiudizio grave e irreparabile a fondamento della domanda cautelare. In sostanza, non vi erano i presupposti attuali per il ricorso d’urgenza.
Davvero singolare la posizione della ricorrente, che per ben quattro volte ha utilizzato il ricorso d’urgenza, come se si trattasse di un canale sollecitatorio ordinario e, nei tre precedenti giudizi, due erano del pari inammissibili e uno ancora per CMC. E’ chiaro che il difensore ha delle responsabilità di correttezza professionale nel proporre al cliente di procedere per questa via, quando il canale amministrativo era più che adeguato per il raggiungimento dell’obiettivo.
Trib. Potenza: Fondo di Garanzia, retribuzione ultimi tre mesi, continuità, chiarimenti.
Vito Dinoia segnala la sentenza n. 76/2024 del Tribunale di Potenza che chiarisce, qualora occorra, che i tre mesi per i quali può intervenire, in presenza degli altri requisiti previsti dal decreto legislativo n. 80/1992, il Fondo di Garanzia gestito dall’INPS in caso di mancato pagamento delle retribuzioni da parte del datore di lavoro, devono essere continuativi, nel senso che la copertura vale per i tre mesi consecutivi a ritroso dalle date individuate dal legislatore, senza che tale arco temporale possa essere esteso grazie alla presenza di fasi in cui v’è stata la percezione di CIG.
Trib. Latina: avvocati pubblici dipendenti, compensi professionali, trattamento economico complessivo.
Antonino Sgroi segnala la Sentenza del Tribunale di Latina, Sezione Lavoro, n. 11/2024 depositata l’11/1/2024, con la quale ha stabilito che i compensi professionali, percepiti dagli avvocati, dipendenti di una Pubblica amministrazione, non possono essere esclusi dal trattamento economico complessivo percepito in virtù del rapporto di lavoro.
Il fatto
Dinanzi al Tribunale di Latina, in funzione di giudice del lavoro, viene proposta la domanda di annullamento e/o revoca di un decreto ingiuntivo emesso dallo stesso Tribunale, con il quale è stato ingiunto al Comune di Latina di pagare in favore di un avvocato, in servizio presso l’avvocatura comunale, una somma di danaro a titolo di compensi professionali maturati per lo svolgimento delle attività defensionali in costanza di rapporto di lavoro.
Il Comune opponente ritiene di non dover corrispondere detta somma in base al vigente Regolamento dell’Avvocatura comunale in quanto i compensi professionali erano stati espressamente esclusi dalle voci che compongono il trattamento economico complessivo annuale dell’Avvocato Dirigente.
La decisione
Il Tribunale di Latina ha ritenuto che i compensi professionali, maturati dagli avvocati pubblici, non possano restare al di fuori del trattamento economico complessivo, a differenza di quanto regolamentato dal Comune datore di lavoro, la cui posizione è in contrasto con la fonte normativa di primo grado ovvero l’articolo 9 del Dl 90/2014 convertito dalla legge 114/2014.
Il decreto “Renzi” ha chiarito che i compensi professionali corrisposti dalle amministrazioni pubbliche agli avvocati dipendenti delle amministrazioni stesse, sono computati ai fini del raggiungimento del limite retributivo. Tali compensi, sia per spese compensate che per spese recuperate, possono essere corrisposti in modo da attribuire a ciascun avvocato una somma non superiore al suo trattamento economico complessivo.
Il giudice del lavoro ha disapplicato il regolamento comunale contestato dall’avvocato dipendente, nella parte in cui prevede l’esclusione dei compensi professionali dal computo del trattamento annuo complessivo proprio per il netto contrasto dello stesso con il citato articolo 9 del Dl 90/2014.
Conclusioni
Il giudice del lavoro nel condividere le cadenze argomentative espresse in materia dalla giurisprudenza ordinaria e amministrativa secondo cui il fatto che il legislatore, all’articolo 9, comma 7, del Dl 90/2014 abbia utilizzato proprio la locuzione trattamento economico, per di più rafforzata dall’aggettivo complessivo, non lascia spazio a dubbi sul fatto che in esso vadano ricompresi anche gli onorari.
Qualora il legislatore avesse inteso far riferimento solo a una porzione del trattamento economico dell’avvocato dipendente avrebbe utilizzato una differente locuzione come trattamento economico fondamentale o fare riferimento ad altre nozioni specifiche quali quelle di retribuzione ordinaria o stipendio tabellare ovvero in alternativa avrebbe ancora potuto espressamente escludere i compensi professionali dalla nozione di trattamento economico rilevante ai fini della determinazione del tetto.
I regolamenti che disciplinano l’erogazione dei compensi professionali vanno redatti nel rispetto della legge e debbono collocarsi nel perimetro normativo ben delineato dal legislatore.
Trib. Santa Maria Capua Vetere: Gestione ART COM, cancellazione, comunicazione con canali non istituzionali, conseguenze, regime spese.
Luca Cuzzupoli segnala interessante Sentenza n. 259/2024 del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere in tema di iscrizione e cancellazione alla gestione artigiani e commercianti non comunicate tramite i canali previsti dal legislatore e conseguente regime delle spese di lite.
Trib. Catania: ordinanza ingiunzione, opposizione, modalità definitorie, eccezione di decadenza tardiva.
Pier Luigi Tomaselli segnala la Sentenza del Tribunale di Catania n. 377/2024 pubblicata il 23/01/2024 sulle modalità definitorie di opp. OI con eccezione decadenza sollevata tardivamente.
Cassazione: notifiche telematiche, mancata consegna, casella piena.
Antonino Sgroi segnala l’Ordinanza Interlocutoria della Corte di Cassazione n. 32287/2023 di trasmissione al Primo Presidente sulla questione della mancata consegna per “casella piena” della PEC del destinatario.
Ora, sul tema della notifica a mezzo PEC, restituita dal sistema con messaggio di mancata consegna per “casella piena”, nella giurisprudenza di questa Corte si registrano, in effetti, orientamenti non proprio univoci.
(…)
Ciò posto, ritiene il Collegio come, in effetti, la ricognizione della giurisprudenza sopra succintamente richiamata – per quanto non sempre riferibile al medesimo ambito applicativo – riveli una non conciliabile diversità di vedute sul tema controverso; per di più senza che né l’una né l’altra impostazione paiano del tutto convincenti, sia sul piano del metodo, che del risultato ermeneutico.
(…)
In definitiva, il Collegio reputa opportuno rimettere gli atti al Primo Presidente, ai sensi dell’art. 374, comma 2, c.p.c., affinché valuti l’opportunità di assegnare la trattazione del ricorso alle Sezioni Unite.