Antonino Sgroi segnala l’Ordinanza della Corte di Cassazione n. 31618/2023 in tema di mancata sottoscrizione digitale da parte del cancelliere di sentenza di secondo grado.
La ricorrente in tale censura lamenta essenzialmente che la sentenza di secondo grado qui impugnata, redatta in formato elettronico, non è sottoscritta (telematicamente) dal Cancelliere, come previsto dall’art. 133, comma secondo, c.p.c.
Ebbene, da tempo questa Corte a riguardo ha chiarito che l’attività di deposito telematico nel fascicolo informatico delle sentenze redatte in formato elettronico è soltanto avviata dal giudice. E’ infatti sempre indispensabile l’intervento del cancelliere. A seguito della modifica dell’art. 15 del Regolamento di cui al D.M. n. 44 del 2011, effettuata con il D.M. n. 209 del 2012, art. 2, comma 1, lett. a) e b), il magistrato che ha redatto la sentenza in formato elettronico, dopo avervi apposto la propria firma digitale, non effettua personalmente il deposito, ma la norma va intesa nel senso che egli trasmette telematicamente in cancelleria il documento – perché il cancelliere (“accettando” il documento) possa provvedere al deposito (dapprima, eventualmente, in minuta) e quindi alla pubblicazione (evento, quest’ultimo, che rende definitivo il testo della sentenza, e ne impedisce la modificazione anche da parte del giudice che ne è stato autore) (così Cass., sez. VI, 16.4.2018, n. 9345, che richiama nel medesimo senso Cass., sez. III, 10.11.2015, n. 22871, diffusamente motivata).
E’ stato, inoltre, specificato, sempre in relazione al deposito di sentenza redatta in formato elettronico, che, ai sensi dell’art. 15 del d.m. n. 44/2011 e dell’art. 16 bis, comma 9 bis, d.l. n. 179/2012, conv. con mod. in L. n. 221/2012, non è necessaria la firma digitale del cancelliere per l’accettazione dei provvedimenti e dei verbali telematici dei giudici (così al § 5 di Cass. n. 9345/2018 cit.).
Pertanto, in tema di redazione della sentenza in formato digitale, la pubblicazione, ai fini della decorrenza del termine cd. “lungo” di impugnazione di cui all’art. 327 c.p.c., si perfeziona nel momento in cui il sistema informatico provvede, per il tramite del cancelliere, ad attribuire alla sentenza il numero identificativo e la data, poiché è da tale momento che il provvedimento diviene ostensibile agli interessati (in tal senso, tra le altre, Cass., sez. VI, 29.1.2019, n. 2362).