Cassazione: sentenza, mancata sottoscrizione del cancelliere.

Antonino Sgroi segnala l’Ordinanza della Corte di Cassazione n. 31618/2023 in tema di mancata sottoscrizione digitale da parte del cancelliere di sentenza di secondo grado.

La ricorrente in tale censura lamenta essenzialmente che la sentenza di secondo grado qui impugnata, redatta in formato elettronico, non è sottoscritta (telematicamente) dal Cancelliere, come previsto dall’art. 133, comma secondo, c.p.c.

Ebbene, da tempo questa Corte a riguardo ha chiarito che l’attività di deposito telematico nel fascicolo informatico delle sentenze redatte in formato elettronico è soltanto avviata dal giudice. E’ infatti sempre indispensabile l’intervento del cancelliere. A seguito della modifica dell’art.  15 del Regolamento di cui al D.M. n. 44 del 2011, effettuata con il D.M. n. 209 del 2012, art. 2, comma 1, lett. a) e b), il magistrato che ha redatto la sentenza in formato elettronico, dopo avervi apposto la propria firma digitale, non effettua personalmente il deposito, ma la norma va intesa nel senso che egli trasmette telematicamente in cancelleria il documento – perché il cancelliere (“accettando” il documento) possa provvedere al deposito (dapprima, eventualmente, in minuta) e quindi alla pubblicazione (evento, quest’ultimo, che rende definitivo il testo della sentenza, e ne impedisce la modificazione anche da parte del giudice che ne è stato autore) (così Cass., sez.  VI, 16.4.2018, n. 9345, che richiama nel medesimo senso Cass., sez. III, 10.11.2015, n. 22871, diffusamente motivata).

E’ stato, inoltre, specificato, sempre in relazione al deposito di sentenza redatta in formato elettronico, che, ai sensi dell’art. 15 del d.m. n. 44/2011 e dell’art. 16 bis, comma 9 bis, d.l. n. 179/2012, conv. con mod. in L. n.  221/2012, non è necessaria la firma digitale del cancelliere per l’accettazione dei provvedimenti e dei verbali telematici dei giudici (così al § 5 di Cass. n. 9345/2018 cit.).

Pertanto, in tema di redazione della sentenza in formato digitale, la pubblicazione, ai fini della decorrenza del termine cd. “lungo” di impugnazione di cui all’art. 327 c.p.c., si perfeziona nel momento in cui il sistema informatico provvede, per il tramite del cancelliere, ad attribuire alla sentenza il numero identificativo e la data, poiché è da tale momento che il provvedimento diviene ostensibile agli interessati (in tal senso, tra le altre, Cass., sez. VI, 29.1.2019, n. 2362).

Cassazione: tempestivo deposito, notifica telematica, consolidamento definitivo

Antonino Sgroi segnala l’Ordinanza della Corte di Cassazione n. 31933/2023 in tema di consolidamento definitivo del deposito telematico.

Questa Corte ha chiarito che, in tema di deposito telematico, il definitivo consolidarsi dell’effetto di tempestivo deposito – prodotto solo in via anticipata dalla ricezione della ricevuta di avvenuta consegna (cd. RdAC) – è subordinato all’esito positivo dei successivi controlli, la cui prova è data dal messaggio di posta elettronica certificata contenente l’esito dell’intervento di accettazione da parte della cancelleria (cd. quarta PEC), in difetto dei quali deve escludersi il perfezionamento del deposito (Cass.  19307/2023; conf. Cass. 27654/2022, 16840/2022, 12422/2021, 17404/2020, 28982/2019).

L’art. 16-bis, comma 7, del d.l. n. 179 del 2012 (conv.  con modif. dalla l. n. 221 del 2012) – inserito dall’art. 1, comma 19, n. 2, della l. n. 228 del 2012 e modificato dall’art. 51, comma 2, lett. a) e b), del d.l. n. 90 del 2014 (conv. con modif. dalla l. n.  114 del 2014) – stabilisce che «il deposito con modalità telematiche si ha per avvenuto al momento in cui viene generata la ricevuta di avvenuta consegna da parte del gestore di posta elettronica certificata del ministero della giustizia. Il deposito è tempestivamente eseguito quando la ricevuta di avvenuta consegna è generata entro la fine del giorno di scadenza (…)».

L’art. 13, comma 2, del d.m. 21 febbraio 2011, n. 44 (“Regolamento concernente le regole tecniche per l’adozione nel processo civile e nel processo penale delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione”) precisa che «[2] I documenti informatici di cui al comma 1 si intendono ricevuti dal dominio giustizia nel momento in cui viene generata la ricevuta di avvenuta consegna da parte del gestore di posta elettronica certificata del Ministero della giustizia. [3] Nel caso previsto dal comma 2 la ricevuta di avvenuta consegna attesta, altresì, l’avvenuto deposito dell’atto o del documento presso l’ufficio giudiziario competente».

Cassazione: notifiche telematiche, domicilio digitale, non esclusività.

Antonino Sgroi segnala la Sentenza della Corte di Cassazione n. 31094/2023 in tema di non esclusività di notificazione presso il domicilio digitale.

Ed invero, alla notificazione presso il domicilio digitale non può essere riconosciuto carattere esclusivo, ai fini della decorrenza del termine breve per proporre il ricorso per cassazione, con la conseguente possibilità di procedere alla notificazione della sentenza presso il domicilio fisico eletto dal destinatario, anche dopo la previsione di cui all’art. 16-sexies del d.l. n. 179/2012 (inserito dall’art. 52, primo comma, del d.l. n.  90/2014, conv., con modif., dalla legge n. 114/2014), solo allorché la parte non abbia espressamente indicato, in via esclusiva, il domicilio digitale ai fini dell’effettuazione delle comunicazioni e delle notifiche rilevanti (Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 39970 del 14/12/2021; Sez. L, Sentenza n. 3557 del 11/02/2021).

Cassazione: notifica telematica, perfezionamento per il notificante.

Antonino Sgroi segnala L’Ordinanza della Corte di Cassazione n. 32091/2023, in tema di momento di perfezionamento della notifica telematica per il notificante.

(…) appare chiaro dalla formulazione della norma, nel testo risultante dalla declaratoria di illegittimità costituzionale, che, nel caso di notifica telematica, il momento cui aver riguardo ai fini della determinazione del momento del perfezionamento della notifica medesima, per il notificante, è ─ non quello della spedizione del messaggio p.e.c., né quello in cui è generato il messaggio di avvenuta consegna, ma ─ quello in cui è generato il messaggio di accettazione (c.d. RAC) da parte del gestore di posta elettronica certificata del mittente e, dunque, nella specie, le ore «00:00:09» del 10 giugno 2020.

CdS: Avvocatura interna e autonomia organizzativa

Antonino Sgroi segnala la Sentenza 10049/2023 del Consiglio di Stato Sez. V pubblicata il 23/11/2023.

In caso di avvocatura interna, l’ente pubblico deve avere un ufficio legale costituente un’unità organica autonoma e coloro i quali siano ad esso addetti esercitano, con libertà ed autonomia, le loro funzioni di competenza, con sostanziale estraneità all’apparato amministrativo, in posizione di indipendenza da tutti i settori previsti in organico e con esclusione della loro assegnazione a diverse attività di gestione. Ai sensi dell’articolo 23 della legge 247/2012 agli avvocati degli uffici legali specificamente istituiti presso gli enti pubblici deve essere assicurata la piena indipendenza ed autonomia nella trattazione esclusiva e stabile degli affari legali dell’ente ed un trattamento economico adeguato alla funzione professionale svolta. Queste e altri elementi caratteristici dell’avvocatura interna sono stati esaminati dal Consiglio di Stato, sezione V, nella sentenza 23 novembre 2023 n. 10049.

CdA Napoli: amianto, nuova domanda, decadenza

Luca Cuzzupoli segnala la Sentenza della Corte d’Appello di Napoli n. 55/2024 in cui si legge:

“Ciò posto, deve rilevarsi che l’attuale appellante non ha affatto dimostrato di aver adempiuto all’obbligo di ripresentare la domanda all’Inail entro il 15.06.2005, avendo versato in atti solo la domanda dell’8.5.2009 che, quindi, risulta presentata oltre il termine di legge, pertanto, può senz’altro ritenersi che egli sia incorso nella decadenza di cui all’art. 47 co.5 cit”.

CdA Torino: revoca pensione per annullamento cartelle inf 1000 euro inapplicabilità sanatoria art 13.

Silvia Zecchini segnala la Sentenza 602/2023 della Corte d’Appello di Torino in fattispecie in cui vi è stata una revoca di pensione per via dello stralcio d’ufficio delle partite inferiore ai 1000 euro effettuato da AGENZIA delle ENTRATE,  che ha reso impossibile il pagamento della contribuzione necessaria al mantenimento della pensione.

La sentenza fa riferimento a una recente Cassazione n. 10337/23 che elenca i quattro requisiti che devono necessariamente concorrere per l’ applicabilità della sanatoria prevista dall’ art. 13 L. 412 /91 in materia di indebiti  previdenziali.

CdA Roma: notifiche telematiche, formato eml, prova invio PEC, idoneità.

Maria Carla Attanasio segnala la Sentenza della Corte d’Appello di Roma n. 235/2024 pubblicata il 23/01/2024 che  ha respinto l’eccezione di  “… inidoneità del formato .eml a fondare una notifica via pec conforme alla normativa sopra richiamata ovvero a garantire in concreto la conoscibilità dell’atto, limitandosi l’appellante a rilevare come detto formato non garantisce la conformità dell’atto all’originale, senza però spiegare perché e sotto quali profili tecnici, e che la pec non offre, in generale, piena prova dell’effettiva consegna del documento al destinatario (ma unicamente la disponibilità dell’atto nella casella elettronica del destinatario), tesi contrastante con la lettera e lo spirito della norma e con la stessa giurisprudenza. ..”.

CdA Napoli: revoca sentenza, effetto rescissorio devolutivo, riforma.

Itala De Benedictis segnala la sentenza della Corte di Appello di Napoli n. 4466/2023 che revoca ai sensi dell’art. 395 n. 4 c.p.c. (errore di fatto) una sentenza della stessa Corte di appello, e per l’effetto rescissorio devolutivo della stessa revocazione riforma la stessa sentenza a favore dell’INPS.