CdA Palermo: errata indicazione del nome della parte appellata, rifiuto atto da parte della cancelleria, remissione in termini, LPU, accredito contribuzione figurativa, inammissibilità condanna all’accredito.

Antonino Rizzo segnala la sentenza n. 1215/2023 della Corte d’Appello di Palermo per due questioni formali/processuali ed una sostanziale:

la Corte ritiene che l’erronea indicazione del nome dell’appellato, non comporti nullità e non giustifichi il rifiuto del deposito da parte della Cancelleria, pertanto accoglie la richiesta di remissione nel termine per proporre appello; inoltre ritiene che il giudice ordinario non possa condannare l’Istituto all’accreditamento della contribuzione figurativa, trattandosi di un facere specifico.

Sulla questione sostanziale la Corte rigetta l’appello affermando il diritto dei lavoratori impegnati in Lavoro di Pubblica Utilità (progetti di lavoro di pubblica utilità) all’accredito della contribuzione figurativa.

CdA Roma: avviso di addebito, contributi lavoratori autonomi, prescrizione, decorrenza, termine pagamento contributi, proroga.

Maria Carla Attanasio segnala la Sentenza della Corte di Appello di Roma,  nella caua RG 1936/2021, che, in accoglimento dell’appello dell’INPS, ha rigettato l’eccezione di prescrizione in  relazione al ricorso presentato in opposizione ad avviso di addebito.

In Sentenza:

Il Tribunale ha correttamente ritenuto che la prescrizione dei contributi richiesti dovesse decorrere dal momento in cui scadono i termini per il loro pagamento e non dalla data di presentazione della dichiarazione dei redditi ad opera del titolare della posizione assicurativa (Cass. 31.10.2018 n. 27950; Cass. 18.7.2019 n. 19403; Cass. 19.4.2021 n. 10273) e del pari ha correttamente individuato tale scadenza con «il termine per il saldo delle relative imposte» sui redditi, operando nella specie a regola, fissata dall’art. 18, co. 4, d Igs. 9 luglio 1997, n. 241, secondo cui «i versamenti a saldo e in acconto dei contributi dovuti agli enti previdenziali da titolari di posizione assicurativa in una delle gestioni amministrate da enti previdenziali sono effettuati entro gli stessi termini previsti per il versamento delle somme dovute in base alla dichiarazione dei redditi».

Nella presenta fattispecie, però, detto termine, per effetto della proroga disposta dal DPCM 13,6.2014, si identificava nel 7 luglio 2014 (o al più nel 16.6.2014, ove si volesse ritenere l’inapplicabilità del citato DPCM), queste essendo le date entro le quali doveva corrispondersi, senza incorrere in maggiorazioni, il saldo delle imposte dovute in base alle risultanze delle dichiarazioni Persone fisiche 2014, ossia quelle relative ai redditi percepiti nell’anno 2013, sicché a ben vedere la notifica dell’avviso di addebito ha validamente interrotto il decorso del termine estintivo, poiché lo stesso appellato riconosce di aver ricevuto tale atto in data 14.2.2019, ossia quando il termine quinquennale non era ancora decorso.

Trib. Marsala: Reddito di Cittadinanza, revoca, progetti formativi, mancata partecipazione, convocazione, mezzi informali, idoneità.

Antonino Rizzo segnala la Sentenza del Tribunale di Marsala n. 924/2023 pubblicata il 20/12/2023 con cui il Giudice di Merito ha rigettato il ricorso contro la revoca RDC per assenza – mancata partecipazione ai progetti formativi, ritenendo che la relativa convocazione possa avvenire anche con mezzi informali come la telefonata, attestata dalla nota del Comune (prima della costituzione in giudizio avevo richiesto al Comune di confermare-esplicitare le ragioni della segnalazione di revoca immessa sulla piattaforma di gestione del RDC, così acquisendo una nota prodotta in giudizio come prova legale dell’attività svolta dall’ente).

Trib Genova: LAVORO – Lavoro subordinato – Pluralità di debiti retributivi – Imputazione da parte del datore di lavoro del pagamento parziale a saldo del TFR – Intervento del Fondo di garanzia INPS per il TFR – Obbligatorietà – Esclusione.

Christian Lo Scalzo trasmette la Sentenza del tribunale di Genova n. 1027/2023, di interesse in quanto il giudice adito ha escluso la fondatezza della domanda di intervento del Fondo di garanzia INPS, per la mancanza di un credito per TFR rimasto insoluto, in una fattispecie nella quale, prima della richiesta di intervento del Fondo, il datore di lavoro, pur a fronte di debiti retributivi di varia natura e variamente garantiti, aveva espressamente imputato a saldo del TFR uno specifico pagamento.

Nel rapporto di lavoro subordinato, l’imputazione di pagamento – che, secondo la norma generale del primo comma dell’art. 1193 cod. civ., costituisce una facoltà del debitore, al mancato esercizio della quale sopperiscono i criteri legali dettati dal secondo comma dello stesso articolo – si pone, invece, come un obbligo del datore di lavoro, essendo questi tenuto alla consegna delle buste-paga previste dalla legge 5 gennaio 1953, n. 4. Ne discende l’insussistenza dell’obbligo di intervento del Fondo di garanzia INPS di cui all’art. 2 legge n. 297/82, per la mancanza di un credito per TFR rimasto insoluto, allorché, pur a fronte di debiti retributivi di varia natura e variamente garantiti, il datore di lavoro abbia espressamente imputato uno specifico pagamento a saldo del TFR.

Trib Napoli: Revoca, Reddito di Cittadinanza, soggetto iscritto all’AIRE.

Carmen Moscariello segnala l’Ordinanza del Tribunale di Napoli nella causa RG 17388/2023

In Sentenza:

In sostanza è lo stesso ricorrente che, iscrivendosi all’AIRE, ha di fatto dichiarato di non avere più la residenza in Italia, per averla trasferita in Brasile.

(…)

È necessario, inoltre, che nel periodo in cui il richiedente/beneficiario ha dimostrato di essere presente sul territorio italiano, lo stesso non risultasse iscritto nelle anagrafi estere o all’AIRE. Tale considerazione vale ai fini della verifica del possesso del requisito di residenza sul territorio nazionale tanto al momento di presentazione della domanda che per i precedenti due anni in modo continuativo e per i complessivi dieci. Al riguardo, si ricorda che la Cassazione (fin dalla sentenza Cassazione, sez. II, 14 marzo 1986, n. 1738) ha precisato che la residenza è determinata dalla abituale e volontaria dimora della persona in un determinato luogo, avendo cura di precisare che per l’individuazione di tale luogo debbano sussistere in capo al soggetto due elementi: uno oggettivo, ossia la sua permanenza fisica in un determinato luogo, ed uno soggettivo, ossia la volontarietà di tale permanenza, desumibile dal comportamento tenuto dal soggetto. La sussistenza dell’elemento soggettivo appare, tuttavia inconfigurabile qualora il richiedente/beneficiario risultasse iscritto all’AIRE, …” Pertanto, alla luce di quanto precisato, il periodo in cui i richiedenti RdC erano iscritti presso l’AIRE non possono essere presi in considerazione ai fini della verifica del requisito di residenza, anche nel caso in cui gli stessi dovessero dimostrare la presenza sul territorio italiano.

GdP di Santa Maria Capua Vetere in causa si surroga per indennità di malattia.

Luca Cuzzupoli segnala Sentenza n. 6920/2023 del Giudice di Pace di Santa Maria Capua Vetere in causa si surroga per indennità di malattia.

La sentenza presenta una sintetica disamina del diritto di surroga spendibile in casi analoghi.

Si riporta un estratto (con alcune modifiche per spendita in altre cause) della sentenza:

L’INPS, attraverso il pagamento della prestazione, subentra alla vittima nella titolarità del diritto al risarcimento di tale specifico pregiudizio (la surrogazione costituisce, infatti, una successione a titolo particolare nel diritto al risarcimento del danno sorto in capo alla vittima per effetto del fatto illecito; cfr. Cass 3296/18).

La somma per l’indennità di malattia richiesta in surroga dall’INPS attiene al danno patrimoniale riconosciuto al danneggiato che è anche un lavoratore dipendente ed è volta ad indennizzare la perdita economica che avrebbe avuto il lavoratore impossibilitato a svolgere la propria attività lavorativa.

Infatti, in caso di incidente stradale, l’INPS è tenuto all’erogazione dell’indennità di malattia in caso d’incapacità temporanea al lavoro (o della pensione d’inabilità o dell’assegno ordinario d’invalidità quando la capacità di lavoro dell’assicurato danneggiato viene ad essere soppressa o ridotta a meno di un terzo).

Il diritto di surrogazione dell’INPS nei diritti dell’assicurato verso i terzi responsabili della sua invalidità, in relazione alla quale l’Istituto abbia erogato la prestazione previdenziale, va rapportato, quanto all’ammontare, agli importi concretamente versati, atteso che il meccanismo della surroga, concretando la sostituzione di un terzo nella posizione del creditore, non può ridondare né in danno del debitore né a vantaggio del terzo surrogatosi nel diritto di credito (Cass. Sez. III Civ., 17966 del 23.06.2021).

In definitiva, avendo l’INPS comunicato al terzo responsabile la propria volontà di surrogarsi nei diritti del danneggiato, la vittima perde la titolarità del credito per la quota corrispondente all’indennizzo assicurativo corrispostogli ed in tale credito succede l’ente surrogatosi (Cass. ord. 526/2020).

DM 217/2023 in materia di processo telematico, specchietto con le modifiche.

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA D.M. 29 dicembre 2023, n. 217 Regolamento recante: «Decreto ai sensi dell’articolo 87, commi 1 e 3 del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150 e dell’articolo 4, comma 1 del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito con modificazioni dalla legge 22 febbraio 2010, n. 24, recante modifiche al decreto del Ministro della giustizia di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione 21 febbraio 2011, n. 44». (pubblicato nella Gazz. Uff. 30 dicembre 2023, n. 303).

Entrata in vigore del provvedimento: 14 gennaio 2024

ATTENZIONE: aggiornamento al 15/1/2024.

Il testo è già stato modificato con il Comunicato pubblicato nella GU del 15/1/2024 che riportiamo sotto la comparazione.

Comparazione tra VECCHIO e NUOVO testo a cura dall’Ordine Avvocati di Cuneo.