Comunicato del 3/1/2024

Carissime/i,

Vi informiamo che la Corte Costituzionale, con provvedimento del 27 dicembre scorso, ha ammesso l’opinione scritta (c.d. amicus curiae) dell’Associazione Nazionale Avvocati Inps in vista della udienza pubblica del 6 febbraio 2024.

In allegato il provvedimento di ammissione della Corte Costituzionale.

Un affettuoso saluto e, con l’occasione, i migliori auspici per l’anno appena iniziato.

La Segreteria

Corte di Cassazione a Sezioni Unite:  reddito di cittadinanza – reato di cui all’art.7 co.1 DL 4/19 – configurabilità e limiti

Aldo Tagliente segnala la Sentenza della Corte di Cassazione n. 49686/2023, pubblicata il 13 dicembre 2023, con la quale le Sezioni Unite penali della Suprema Corte hanno affermato il seguente  principio di diritto: «Le omesse o false indicazioni di informazioni contenute nell’autodichiarazione finalizzata a conseguire il reddito di cittadinanza integrano il delitto di cui all’art. 7 dl. 28 gennaio 2014 n. 4, conv. in legge 28 marzo 2019 n. 26 solo se funzionali ad ottenere un beneficio non spettante ovvero spettante in misura superiore a quella di legge».

Comunicato del 13 dicembre 2023

Carissime/i,

come anticipatovi, abbiamo inviato alla Coordinatrice Generale i due documenti che alleghiamo, relativi al lavoro a distanza e alle procedure informatiche.

Come leggerete, si tratta di sintetici elaborati, esenti da pretese di esaustività e funzionali a tentare di fornire un contributo derivante dall’esperienza dei Colleghi Associati, redatti nella radicata consapevolezza, da una parte, della complessità dei temi e, dall’altra, della necessità che l’Associazione porti a sintesi le fisiologiche diverse sensibilità e opinioni.

Sui temi in discorso, così come sugli altri dossier ancora aperti e di interesse per gli Avvocati dell’INPS, l’Associazione continuerà a raccogliere proposte, idee e critiche costruttive, per poterle veicolare nel comune interesse della nostra Categoria.

Un cordiale saluto

La Segreteria

In allegato:

Cassazione Penale: ritenute previdenziali ed assistenziali, contestazione, notifica, raccomandata con ricevute di ritorno, compiuta giacenza, illecito omissivo istantaneo, consumazione,  scadenza del termine per il versamento, dolo, mancata conoscenza diffida ad adempiere.

Aldo Tagliente segnala la Sentenza della Cassazione Penale n. 45733/2023 in cui si afferma quanto segue:

“In tema di omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali, non essendo necessarie particolari formalità per la notifica dell’accertamento, la comunicazione della contestazione al contravventore è validamente perfezionata anche in caso di notificazione dell’atto effettuata mediante raccomandata con ricevuta di ritorno, perfezionatasi per “compiuta giacenza”, dando luogo a una presunzione legale di conoscenza che può essere vinta ove il contravventore provi di non avere avuto, senza colpa, notizia dell’atto, mediante la dimostrazione di un fatto o di una situazione, non superabile con l’ordinaria diligenza, che spezzi o interrompa in modo duraturo il collegamento fra il destinatario ed il luogo dI destinazione della comunicazione”

“Trattandosi di illecito omissivo istantaneo, la consumazione è alla scadenza del termine entro il quale il datore di lavoro deve versare le ritenute operate sulle retribuzioni corrisposte ai propri dipendenti, momento nei quale deve sussistere l’elemento soggettivo, sicché non può dedursi l’assenza del dolo dalla mancata conoscenza della diffida ad adempiere, inviata al contravventore a seguito dell’accertamento della violazione per consentirgli di giovarsi della speciale causa di non punibilità ivi prevista mediante il versamento integrale dei contributi entro tre mesi”

Cassazione: Sentenza, firma digitale, Giudice, Cancelliere, mancanza, deposito, validità.

Antonino Sgroi segnala l’Ordinanza della Corte di Cassazione, Sez. Lavoro, Numero 31618/2023 in tema di validità di Sentenza firmata solo dal Giudice e depositata dal Cancelliere senza la propria sottoscrizione digitale.

In evidenza:

7. Nel caso in esame la sentenza della Corte territoriale risulta sottoscritta con firma digitale (solo) dal Presidente del collegio decidente, perché indicatovi anche quale relatore (cfr. prima facciata) ed estensore (cfr. ultima facciata), come desumibile dalla coccarda e dalla stringa grafica che compaiono sul margine destro di ciascuna delle pagine del file di copia della sentenza insieme al nominativo del magistrato sottoscrittore (cfr., a titolo esemplificativo, Cass., sez. I, 29.4.2021, n. 11306).

Inoltre, la stessa sentenza reca sul margine in alto a destra, sempre di ognuna delle pagine, i suoi essenziali elementi d’individuazione, vale a dire, il suo numero identificativo con l’anno (“Sentenza n. 278/2020”), il giorno della sua pubblicazione (“pubbl. il 17/03/2020”), ed il numero di ruolo generale del relativo procedimento (“R.G. 866/2019”).

Pertanto, tutti tali inequivoci dati depongono nel senso che di tale sentenza, già munita degli elementi (coccarda e stringa alfanumerica) costituenti attestazione in merito alla firma digitale apposta sull’originale di quel documento (cfr., ad es., Cass., sez. VI, 19.9.2022, n. 27379), il cancelliere, attraverso il sistema informatico, abbia curato la pubblicazione attribuendo ad essa il numero identificativo suddetto ed indicandovi la data dell’adempimento stesso.

Di conseguenza, per quanto all’inizio premesso e, segnatamente, in base alla precipua previsione di cui all’art. 16 bis, comma 9 bis, primo periodo, d.l. n. 179/2012, conv. con mod. in L. n. 221/2012, non era nella specie necessaria la firma digitale del cancelliere che aveva curato detta pubblicazione. Tale previsione, infatti, aveva superato l’anteriore disposto dell’art. 17, comma 2, d.P.R. n. 123/2001, cui il ricorrente pure si riferisce, ma solo nella propria memoria difensiva in vista dell’odierna adunanza camerale.

Non trova, quindi, applicazione in tal caso l’art. 133, comma secondo, c.p.c. nella parte in cui prevede che: “Il cancelliere dà atto del deposito in calce alla sentenza e vi appone la data e la firma”; norma la quale, anche nel suo tenore letterale, dove si riferisce ad un adempimento di cui dare atto “in calce alla sentenza”, vale a dire, in fondo alla stessa, o a piè di pagina, è stata evidentemente concepita per essere applicata a sentenze redatte su carta (in formato oggi detto analogico), al pari del seguito del disposto “e vi appone la data e la firma”; è altrettanto evidente, infatti, che segnatamente il sostantivo “la firma”, ovviamente, del cancelliere, significa in tale contesto logico-lessicale e normativo una comune “sottoscrizione” apposta da detto pubblico ufficiale. E la previsione in parte qua, proprio perché rimasta finora immutata a seguito della graduale introduzione e poi della successiva implementazione del processo civile telematico, non si presta ad essere riferita ad una “firma digitale”. Per contro, la pubblicazione di una sentenza c.d. nativa digitale è stata finora disciplinata nei sensi sopra riassunti, escludendosi la necessità di una firma digitale del cancelliere a tal fine.

CdA Napoli: indennità di mobilità, domanda amministrativa, mancanza, decadenza, inammissibilità.

Luca Cuzzupoli segnala la Sentenza della Corte d’Appello di Napoli n. 3721/2023 in cui si afferma quanto segue:

Secondo l’orientamento fatto proprio anche dalle SS.UU. (sentenza n. 17389 del 2002), infatti, l’indennità di mobilità, di cui alla L. 23 luglio 1991, n. 223, art. 7, costituisce un trattamento di disoccupazione che ha la sua fonte nella legge, ma non sorge nel lavoratore in via automatica, presupponendo, come tutti i trattamenti previdenziali, la presentazione di una domanda all’INPS – che non potrebbe altrimenti attivarsi non conoscendo le relative condizioni entro i termini di decadenza stabiliti dalla normativa in materia di disoccupazione involontaria, applicabile per l’indennità di mobilità in virtù dello specifico richiamo operato nel comma dodicesimo del citato art. 7 (sì che tale normativa deve considerarsi inserita a tutti gli effetti formali e sostanziali nella nuova norma istitutiva dell’ indennità di mobilità), così com’è dimostrato, d’altra parte, dalla disposizione di cui alla L. 23 maggio 1997, n. 135, art. 20 – ter, che ha introdotto una sanatoria per le domande di concessione dell’ indennità presentate anteriormente al 31 marzo 1992, per le quali si fosse già avverata la “decadenza” dal relativo diritto (cfr. Cass. n. 18528 del 2011, n. 27674 del 2011, n. 24159 del 2012, n. 15770 del 2013, n. 7521 del 2017, n. 11704 del 2019).

La Suprema Corte (cfr. sentenza n. 17404 del 2016) ha anche rilevato che la decadenza dal diritto all’indennità suddetta, ove l’assicurato non abbia tempestivamente presentato la domanda di ammissione al beneficio (entro 60 giorni dall’inizio del periodo di disoccupazione indennizzabile, e cioè dall’ottavo giorno successivo a quello della cessazione del rapporto di lavoro), ha carattere generale perchè soddisfa l’esigenza di assicurare all’INPS la possibilità di effettuare tempestivi controlli in ordine alla effettiva sussistenza dello stato di disoccupazione di tutti i lavoratori in genere.

CdA Napoli sul requisito contributivo mobile per l’assegno ordinario di invalidità in caso di decorrenza successiva alla domanda.

Luca Cuzzupoli segnala la Sentenza n. Sentenza n. 4179/2023 della Corte di Napoli, a seguito di riassunzione dalla Corte di Cassazione, in cui si osserva quanto segue:

Con la sentenza indicata in epigrafe la Suprema Corte cassava con rinvio la sentenza della Corte di Appello di Napoli rilevando:

4. nel regolare la fattispecie sottoposta al suo esame … la sentenza non risulta essersi attenuta al principio, risultante dall’esegesi della L. n. 222 del 1984, art. 4, del D.P.R. n. 488 del 968, art. 18, come modificato dalla Corte Costituzionale n. 355 del 1989, nonchè del R.D.L. n. 636 del 1939, art. 9, secondo cui la contemporanea sussistenza dei tre requisiti (sanitario, contributivo mobile, contributivo complessivo) è richiesta con riferimento al momento della domanda amministrativa o a quello del successivo insorgere dello stato invalidante nel corso dei procedimenti amministrativo e giudiziario (v., in tal senso, Cass. 27 marzo 2003, n. 4674);

5. si tratta di esigenza connaturata al concetto di requisito costitutivo, la cui presenza attuale è necessaria perchè sorga il diritto (cfr. Cass. n. 4674/2003 cit.) ed è confermata dalla stessa possibilità, prevista dalla sentenza della Corte costituzionale n. 355 del 1989, in analogia a quanto disposto dall’art. 149 disp. att. c.p.c. per il requisito sanitario, che il requisito contributivo si perfezioni anche successivamente alla domanda, nel corso del procedimento amministrativo o del successivo processo giudiziario, con effetto sulla decorrenza della prestazione (v. Cass. 9/8/2016, n. 16847, Cass. 02/11/2017, n. 26094) (…).

CdA Napoli: decadenza, cancellazione elenchi braccianti agricoli, pubblicazione telematica, decorrenza

Luca Cuzzupoli segnala Sentenza della Corte d’Appello di Napoli n. 3196/2023 in tema di decadenza a seguito di pubblicazione telematica cancellazione elenchi braccianti agricoli.

In sentenza:

Invero in materia di collocamento dei lavoratori agricoli, la decadenza dall’impugnativa della cancellazione dai relativi elenchi prevista dal D.L. n. 7 del 1970, art. 22, conv., con modif., dalla L. n. 83 del 1970, è stata abrogata dal D.L. n. 112 del 2008, art. 24, conv., con modif., dalla L. n. 133 del 2008, che fa salva l’applicazione della L. n. 246 del 2005, art. 14, commi 14 e 15, ma non del comma 17, la cui lett. e) stabilisce la permanenza in vigore delle disposizioni in materia previdenziale e assistenziale. La norma sulla decadenza di cui al D.L. n. 7 del 1970 ha ripreso vigore dal 6 luglio 2011 (data di entrata in vigore del D.L. n. 98 del 2011), sicché essa non è stata operante limitatamente al periodo dal 21 dicembre 2008 al 5 luglio 2011 ( così Cassazione civile sez. lav.n° 41469/21).