Antonino Sgroi segnala l’Ordinanza della Corte di Cassazione, Sez. Lavoro, Numero 31618/2023 in tema di validità di Sentenza firmata solo dal Giudice e depositata dal Cancelliere senza la propria sottoscrizione digitale.
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7. Nel caso in esame la sentenza della Corte territoriale risulta sottoscritta con firma digitale (solo) dal Presidente del collegio decidente, perché indicatovi anche quale relatore (cfr. prima facciata) ed estensore (cfr. ultima facciata), come desumibile dalla coccarda e dalla stringa grafica che compaiono sul margine destro di ciascuna delle pagine del file di copia della sentenza insieme al nominativo del magistrato sottoscrittore (cfr., a titolo esemplificativo, Cass., sez. I, 29.4.2021, n. 11306).
Inoltre, la stessa sentenza reca sul margine in alto a destra, sempre di ognuna delle pagine, i suoi essenziali elementi d’individuazione, vale a dire, il suo numero identificativo con l’anno (“Sentenza n. 278/2020”), il giorno della sua pubblicazione (“pubbl. il 17/03/2020”), ed il numero di ruolo generale del relativo procedimento (“R.G. 866/2019”).
Pertanto, tutti tali inequivoci dati depongono nel senso che di tale sentenza, già munita degli elementi (coccarda e stringa alfanumerica) costituenti attestazione in merito alla firma digitale apposta sull’originale di quel documento (cfr., ad es., Cass., sez. VI, 19.9.2022, n. 27379), il cancelliere, attraverso il sistema informatico, abbia curato la pubblicazione attribuendo ad essa il numero identificativo suddetto ed indicandovi la data dell’adempimento stesso.
Di conseguenza, per quanto all’inizio premesso e, segnatamente, in base alla precipua previsione di cui all’art. 16 bis, comma 9 bis, primo periodo, d.l. n. 179/2012, conv. con mod. in L. n. 221/2012, non era nella specie necessaria la firma digitale del cancelliere che aveva curato detta pubblicazione. Tale previsione, infatti, aveva superato l’anteriore disposto dell’art. 17, comma 2, d.P.R. n. 123/2001, cui il ricorrente pure si riferisce, ma solo nella propria memoria difensiva in vista dell’odierna adunanza camerale.
Non trova, quindi, applicazione in tal caso l’art. 133, comma secondo, c.p.c. nella parte in cui prevede che: “Il cancelliere dà atto del deposito in calce alla sentenza e vi appone la data e la firma”; norma la quale, anche nel suo tenore letterale, dove si riferisce ad un adempimento di cui dare atto “in calce alla sentenza”, vale a dire, in fondo alla stessa, o a piè di pagina, è stata evidentemente concepita per essere applicata a sentenze redatte su carta (in formato oggi detto analogico), al pari del seguito del disposto “e vi appone la data e la firma”; è altrettanto evidente, infatti, che segnatamente il sostantivo “la firma”, ovviamente, del cancelliere, significa in tale contesto logico-lessicale e normativo una comune “sottoscrizione” apposta da detto pubblico ufficiale. E la previsione in parte qua, proprio perché rimasta finora immutata a seguito della graduale introduzione e poi della successiva implementazione del processo civile telematico, non si presta ad essere riferita ad una “firma digitale”. Per contro, la pubblicazione di una sentenza c.d. nativa digitale è stata finora disciplinata nei sensi sopra riassunti, escludendosi la necessità di una firma digitale del cancelliere a tal fine.