CdA Roma: indennità di malattia, inibitoria, sentenza di rigetto, inammissibilità.

Maria Carla Attanasio segnala l’Ordinanza della Corte d’Appello di Roma RG 2288-1/2023 del 26/10/2023 in tema di inammissibilità della sospensiva  di sentenza di rigetto avente come oggetto l’indennità di malattia, non sussistendo i presupposti per l’azione inibitoria.

Cda Roma: estratto di ruolo, opposizione, interesse ad agire, inammissibilità.

Maria Carla Attanasio segnala la Sentenza della Corte di Appello   di Roma,  n. 3956/2023 sull’inammissibilità del ricorso in opposizione ad estratto di ruolo per mancanza dell’interesse ad agire, secondo quanto specificato dall’art. 3-bis del d.l. n. 146 del 2021.

Trib. Roma: Intimazione di pagamento, opposizione, eccezione di prescrizione, notifica via PEC, sottoscrizione delle cartelle.

Maria Carla Attanasio segnala la Sentenze del Tribunale di Roma n. 10344/2023 e RG 11614/2023 che hanno rigettato l’eccezione di prescrizione in  relazione ai ricorsi presentati in opposizione ad intimazione di pagamento.

Sentenza 10344/2023:

Sentenza Causa RG 11614/2023:

Trib. Napoli: Reddito di Cittadinanza, indebito, restituzione, oneri di allegazione e produzione

Erminio Capasso segnala la Sentenza del Tribunale di Napoli n. 7292/2023 in tema di oneri di allegazione e produzione a seguito di richiesta di restituzione di somme indebitamente corrisposte a tiolo di Reddito di Cittadinanza.

In sentenza:

L’azione di accertamento negativo della sussistenza dell’indebito prevede che l’onere di provare i fatti costitutivi del diritto a conseguire la prestazione contestata è a esclusivo carico di chi agisce in giudizio. (SSUU della Suprema Corte sentenza n. 18046/2010).

A tale riguardo nulla viene dedotto circa il possesso dei requisiti richiesti dalla normativa per i soggetti al di sotto dei 26 anni di età se non la circostanza di aver inoltrato le DSU che concorrono a formare i modelli ISEE, validi ai fini del percepimento della prestazione oggetto di lite.

La deduzione da parte dell’INPS circa la carenza dei requisiti necessari alla prestazione e la carente allegazione – e prova – da parte del ricorrente di una condizione diversa, giustifica la richiesta di restituzione della prestazione erogata.

Viene in rilievo, dunque, il disposto di cui al comma 4 dell’art 7 DL 7/2019, per cui: “4. Fermo quanto previsto dal comma 3, quando l’amministrazione erogante accerta la non corrispondenza al vero delle dichiarazioni e delle informazioni poste a fondamento dell’istanza ovvero l’omessa successiva comunicazione di qualsiasi intervenuta variazione del reddito, del patrimonio e della composizione del nucleo familiare dell’istante, la stessa amministrazione dispone l’immediata revoca del beneficio con efficacia retroattiva. A seguito della revoca, il beneficiario è tenuto alla restituzione di quanto indebitamente percepito…”.

Trib. Genova. ASSISTENZA SOCIALE – Reddito di cittadinanza – Requisiti costitutivi del diritto – Onere della prova di tutti i requisiti – Motivazione del provvedimento di diniego o revoca – Irrilevanza – Domanda subordinata di risarcimento del danno – Infondatezza.

Christian Lo Scalzo segnala la Sentenza del Tribunale di Genova – 1 dicembre 2023, n. 963 che ribadisce l’orientamento secondo cui l’azione giudiziaria proposta si configura quale azione di accertamento del diritto alla prestazione, il cui oggetto sono la sussistenza del diritto e del rapporto, ma non l’impugnazione o la contestazione del provvedimento di rigetto o di revoca della prestazione da parte dell’ente; di talché compete – in base ai principi generali – alla parte che agisce in giudizio fornire la prova della sussistenza dei presupposti per la sussistenza del diritto vantato.

La mancata allegazione e prova della sussistenza, non solo del requisito della permanenza continua in Italia nel biennio antecedente la domanda, ma anche degli altri requisiti, comporta, quindi, la reiezione della domanda.

Segue la medesima sorte la domanda di risarcimento del danno fondata sull’allegazione della scorrettezza del comportamento tenuto dall’INPS che ha disposto la revoca del beneficio; infatti, una volta accertata l’insussistenza, seppure sopravvenuta – come, peraltro, la disciplina del reddito di cittadinanza, ammette – di uno dei requisiti per l’ottenimento del beneficio, il soggetto non può subire alcun danno dal mancato introito del beneficio non dovuto.

I giudizi in materia di previdenza e assistenza sociale non hanno ad oggetto la legittimità degli atti adottati dagli enti competenti, bensì la spettanza, al verificarsi delle condizioni previste, di diritti che derivano dalla legge, sicché il ricorrente non può limitarsi a censurare la motivazione del provvedimento di diniego o revoca della prestazione inizialmente concessa, dovendo invece fornire la prova della sussistenza di tutti i requisiti costitutivi del diritto alla prestazione richiesta.

La domanda di risarcimento del danno asseritamente derivante dalla scorrettezza del comportamento tenuto dall’INPS che ha disposto la revoca del beneficio – una volta accertata l’insussistenza di uno dei requisiti per l’ottenimento del beneficio medesimo – è infondata atteso che il soggetto non può subire alcun danno dal mancato introito del beneficio non dovuto.

Trib. Roma in tema di eccezione di prescrizione in  relazione al ricorso presentato da un assistente di volo  che richiedeva l’adeguamento della retribuzione minima garantita.

Maria Carla Attanasio segnala la Sentenza del Tribunale di Roma, n. 9986/2023 pubblicata il 09/11/2023 in cui si afferma quanto segue:

L’eccezione relativa alla prescrizione del diritto fatto valere dal ricorrente, tempestivamente sollevata dalla società convenuta nella memoria difensiva, è fondata.

Condividendosi integralmente le motivazioni contenute in altra sentenza di questo Tribunale (sentenza n. 9157/2023 del 19.10.2023, est. Colli), pronunciata nell’ambito di giudizio del pari promossa contro CAI, con identico petitum e causa petendi, se ne richiama il percorso argomentativo: “Il ricorso può essere deciso sulla base del principio processuale della “ragione più liquida” desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., a mente del quale “la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, con approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell’impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica e sostituisca il profilo dell’evidenza a quello dell’ordine delle questioni da trattare ai sensi dell’art. 276 c.p.c.” (cfr fra le più recenti, Cass. Sentenza n. 11458 del 11/05/2018).

Ritiene questo giudice che la domanda non meriti di essere accolta, attesa la ritenuta fondatezza dell’eccezione di prescrizione del diritto ex art. 937 cod. nav., tempestivamente sollevata dalla società convenuta nella memoria difensiva.

Difatti, l’art. 937 cod. nav. prevede espressamente che “I diritti derivanti dal contratto di lavoro del personale di volo si prescrivono con decorso di due anni dal giorno dello sbarco nel luogo di assunzione, successivamente alla cessazione o alla risoluzione del contratto”.

Già la Corte Costituzionale, con sentenza 20/07 aveva ritenuto “manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 937 del regio decreto 30 marzo 1942, n. 327 (Approvazione del testo definitivo del codice della navigazione), nella parte in cui tale norma consente il decorso del termine biennale di prescrizione dei diritti derivanti dal contratto di lavoro del personale di volo dal giorno dello sbarco nel luogo di assunzione successivamente alla cessazione o risoluzione del rapporto di lavoro, anche laddove quest’ultimo sia assistito dalla cosiddetta stabilità reale ex art. 18 della legge 20 maggio 1970, n. 300, (…), sollevata, in riferimento all’art. 3 della Costituzione (…). Questione identica è già stata dichiarata non fondata sulla base del rilievo che la “ratio” della norma affonda le sue radici nelle caratteristiche tipiche del contratto con il personale di volo, connesse al momento genetico del rapporto e alle modalità di erogazione della prestazione lavorativa, che giustificano le differenze di regime rispetto al lavoro comune, e non risultano dedotti profili di censura diversi rispetto a quelli già valutati”.

La legittimità della norma è stata quindi ribadita con la recentissima sentenza n.143/2023 con cui la Consulta ha ritenuto infondate le censure di illegittimità costituzionale che il Tribunale di Roma aveva sottoposto a nuova valutazione.

Conseguentemente, non vi sono dubbi che i crediti vantati dal personale di volo dipendente delle società addette al trasporto aereo, siano assoggettati al regime prescrizionale speciale rispetto a quello applicabile agli altri lavoratori, in ragione delle particolari modalità di erogazione della prestazione lavorativa.

Nel caso di specie, è pacifico e non contestato che la convenuta sia soggetto operante nel settore del trasporto aereo e che la parte ricorrente abbia svolto mansioni di assistente di volo.

Quanto alla decorrenza del termine di prescrizione biennale, la società convenuta ha eccepito e documentato nella memoria difensiva che il rapporto di lavoro con la parte ricorrente sia irrevocabilmente concluso in data 31.12.2014, contestualmente alla cessazione di ogni sua attività operativa di vettore aereo, che ha determinato la inevitabile cessazione del rapporto con tutti i dipendenti in forze (ad eccezione di 2 adibiti a mansioni di corporate) (cfr. docc. 10, 11 LUL allegati al fascicolo della convenuta).

Né è stato contestato che, dal 1.01.2015, alla società CAI siano stati revocati il COA (certificato di operatore aeronautico) e la licenza di volo, con conseguente cessazione della validità delle certificazioni e delle specializzazioni necessarie all’espletamento delle mansioni affidate per il personale navigante.

Parte ricorrente, nel ricorso introduttivo alcunchè deduce in merito alla circostanza della prosecuzione/cessazione del proprio rapporto di lavoro con la convenuta in giudizio, né allega (e conseguentemente non prova) di aver interrotto il termine prescrizionale in epoca anteriore al deposito del ricorso giudiziale, benchè fosse suo preciso onere.

Solo nelle more del giudizio, a fronte delle difese svolte dalla convenuta, parte ricorrente ha chiesto di poter integrare la documentazione versata in atti, al fine di dimostrare la prosecuzione del proprio rapporto di lavoro con altro soggetto, peraltro mai evocato in giudizio.

Ebbene, a tale proposito, giova ricordare che, per principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità, il sistema di preclusioni su cui si fonda il rito del lavoro comporta per entrambe le parti l’onere di collaborare, fin dalle prime battute processuali, a circoscrivere la materia controversa, evidenziando con chiarezza gli elementi in contestazione. Pertanto, su ciascuna delle parti incombe un onere di allegazione (e di prova) che, coerentemente, deve svilupparsi secondo una corretta dialettica processuale, imponendo di prendere posizione in maniera precisa rispetto alle affermazioni della controparte sin dagli atti introduttivi del giudizio, quanto alle circostanze conosciute o comunque rientranti nella sua sfera di conoscibilità (cfr. fra le tante, Cass. civ. sez. lav. n.10860/2011, n.13878/2007).

Ne deriva che, in applicazione del principio fondamentale della necessaria circolarità tra oneri di allegazione, contestazione e prova, che informa il processo del lavoro, ex artt. 414 n. 4 e 5, 416 comma 3, c.p.c., in capo alla parte ricorrente incombe da un lato, l’onere di tempestiva allegazione dei fatti costitutivi della domanda e, dall’altro, l’impossibilità di contestare fatti non tempestivamente dedotti che, pur configurandosi quali presupposti o come elementi funzionali a far valere il diritto azionato, non siano stati allegati in modo espresso e specifico nell’atto introduttivo del giudizio.

Nel caso di specie, pertanto, deve ritenersi applicabile il regime prescrizionale di cui all’art. 937 cod. nav., con decorrenza del termine biennale dalla data di cessazione del rapporto di lavoro fra le parti risalente al 31 dicembre 2014 (circostanza documentalmente provata dalla convenuta), non essendo stati tempestivamente dedotti in giudizio fatti che avrebbero potuto dimostrare la prosecuzione del rapporto in data successiva.

Le argomentazioni che precedono, in uno con la mancata deduzione e prova di idonei atti di interruzione della prescrizione, a fronte della data di notifica del ricorso, costituiscono circostanze idonee per ritenere prescritto il diritto oggetto della domanda”.

Trib. Napoli: opposizione ad ordinanza ingiunzione, tardiva impugnazione, inammissibilità.

Carmen Moscariello segnala la Sentenza del Tribunale di Napoli n. 6794/2023 pubblicata il 14/11/2023

In sentenza:

Ebbene, va ricordato che “in tema di notifica degli atti impositivi, se la stessa avviene mediante consegna al portiere dello stabile …..nell’ipotesi in cui l’ufficio finanziario proceda alla notificazione diretta a mezzo posta, trovano applicazione le norme concernenti il servizio postale ordinario e non quelle previste dalla l. n. 890 del 1982, sicché, in caso di notifica al portiere, essa si considera avvenuta nella data indicata nell’avviso di ricevimento da quest’ultimo sottoscritto, senza che si renda necessario l’invio della raccomandata al destinatario” (in tal senso Cass. n. 8293 del 04/04/2018; n. 24899/2022).

Più recentemente (Cass. n. 22818/2022), è stato chiarito che, come nel caso in esame, trattasi di “notificazione (eseguita a mani del portiere) rispettosa delle disposizioni di cui al citato D.M. Comunicazioni e, segnatamente, dell’art. 34 (“Gli invii di posta sono recapitati alla persona fisica o giuridica destinataria, di regola nel luogo corrispondente all’indirizzo indicato. Il tentativo di consegna viene effettuato per non più di due volte”), dell’art. 39 (“Sono abilitati a ricevere gli invii di posta presso il domicilio del destinatario anche i componenti del nucleo familiare, i conviventi ed i collaboratori familiari dello stesso e, se vi e’ servizio di portierato, il portiere”), e dell’art. 40 (“Gli invii postali diretti a imprese, o comunque indirizzati presso imprese, sono consegnati, all’indirizzo indicato, al titolare delle stesse o al personale incaricato. L’impresa può indicare i nomi delle persone incaricate, inviando all’ufficio postale di distribuzione una comunicazione scritta del legale rappresentante”).

Trib. Napoli: opposizione ad ordinanza ingiunzione, ricalcolo della sanzioni, cessazione della materia del contendere, definizione, rilevabilità d’ufficio.

Carmen Moscariello segnala la Sentenza del Tribunale di Napoli n. 6723/2023 pubblicata il 14/11/2023.

In sentenza:

In ragione della riduzione della sanzione a € 5000,00 in corso di giudizio deve essere dichiarata la parziale cessazione della materia del contendere limitatamente all’importo di € 22506,60.

Tale formula, largamente diffusa, pur non trovando previsione nel codice di rito, indica un vero e proprio istituto processuale di cui la giurisprudenza della Cassazione ha definito i confini.

La cessazione della materia del contendere può definirsi come quella situazione obiettiva che si viene a creare per il sopravvenire di ragioni di fatto che estinguono la situazione giuridica posta a fondamento della domanda, sicché viene a mancare la stessa “materia” su cui si fonda la controversia.

La cessazione della materia del contendere costituisce, infatti, nel rito contenzioso davanti al giudice civile, una fattispecie di estinzione del processo, creata dalla prassi giurisprudenziale, che si verifica quando sopravvenga una situazione che elimini la ragione del contendere delle parti, facendo venir meno l’interesse ad agire e a contraddire, e cioè l’interesse ad ottenere un risultato utile, giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l’intervento del giudice, da accertare avendo riguardo all’azione proposta e alle difese svolte dal convenuto (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 2567 del 06/02/2007).

Gli eventi generatori della cessazione della materia del contendere possono essere di natura fattuale come pure discendere da atti posti in essere dalla volontà di una o di entrambe le parti (rinuncia alla pretesa, rinuncia all’azione, adempimento spontaneo, transazione o conciliazione).

La deroga al principio per cui il processo dovrebbe restare insensibile ai fatti sopravvenuti dopo la proposizione della domanda si giustifica alla luce del principio di economia dei mezzi processuali (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 4630 del 21/05/1987).

Sotto il profilo sistematico, la cessazione della materia del contendere viene considerata come l’antitesi dell’interesse ad agire: una volta che sia venuto meno in corso di causa il fondamento stesso della lite – che costituendo una condizione dell’azione deve sussistere fino al momento della decisione – vengono a mancare sia l’interesse ad agire che a contraddire e, con essi, la necessità di una pronuncia del giudice (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 4034 del 21/02/2007).

D’altra parte, si tratta di uno strumento processuale insostituibile, atteso che il giudice, pur sussistendo la fondatezza della domanda, non potrebbe pronunciare una sentenza di accoglimento che verrebbe a costituire un nuovo titolo esecutivo per ottenere quanto già conseguito dal creditore, né potrebbe dichiarare il difetto di interesse ad agire per avere il creditore già conseguito l’oggetto della pretesa, atteso che l’interesse ad agire sussisteva al momento della proposizione della domanda giudiziale, ciò che interferisce con il profilo delle spese processuali.

In quest’ottica, è stato chiarito che la pronuncia di cessazione della materia del contendere deve essere adottata anche d’ufficio, senza che sia necessario un espresso accordo delle parti, atteso che, indipendentemente dalle conclusioni da queste ultime formulate, spetta al giudice valutare l’effettivo venir meno dell’interesse delle stesse ad una decisione sul merito della vertenza (Cass. Sez. 5 – , Ordinanza n. 19568 del 04/08/2017).

Tanto premesso, affinché il processo possa concludersi per cessazione della materia del contendere devono ricorrere congiuntamente i seguenti presupposti:

– l’evento generatore deve essere sopravvenuto alla proposizione della domanda giudiziale, altrimenti la medesima sarebbe infondata ab origine per difetto di interesse all’azione;

– occorre, poi, che il fatto sopravvenuto sia idoneo a eliminare sul punto ogni posizione di contrasto e pacifica in tutte le sue componenti (Sez. 3, Sentenza n. 23289 del 08/11/2007).

La pronuncia deve assumere la forma di sentenza, perché solo la sentenza è in grado di tutelare, al contempo, il convenuto da eventuali giudizi successivi fondati sulla stessa domanda (essendo idonea a passare in giudicato), ed a permettere all’attore di contestare la declaratoria nei limiti imposti dalla disciplina delle impugnazioni (Cass. Sez. 5, Sentenza n. 13588 del 11/06/2007).

Trib. Torino: pagamento delle sanzioni amministrative rideterminate; richiesta di ripetizione dopo l’entrata in vigore del DL 4/2023; estinzione procedimento; esclusione ripetizione.

Emilia Conrotto segnala la Sentenza n. 1945/2023 pubblicata il 07/11/2023 in tema di pagamento delle sanzioni amministrative  rideterminate e richiesta di ripetizione.

La controparte, dopo aver effettuato il pagamento in misura ridotta, (euro 5000,00) prima dell’entrata in vigore dell’art. 23 DL 4/2023,  ha chiesto la declaratoria  di illegittimità dell’oi e la restituzione di quanto pagato in più rispetto ai nuovi criteri indicati dall’art. 23.

Il Giudice ha accolto la tesi dell’INPS , con condanna al pagamento delle spese di lite del ricorrente

In sentenza, sul punto:

(…) secondo l’INPS la nuova formulazione della norma era quindi applicabile ai procedimenti in corso, ma non nel caso di specie, poiché il ricorrente aveva pagato la sanzione il giorno antecedente all’entrata in vigore del DL n. 48/2023, e “nell’ipotesi di avvenuto pagamento della sanzione amministrativa irrogata antecedentemente all’entrata in vigore dell’articolo 23 del decreto-legge n 48/2023, che ha introdotto una norma sanzionatoria più favorevole, deve ritenersi il rapporto ormai esaurito, con conseguente impossibilità di applicare la novella legislativa”, come espressamente previsto nel citato messaggio n. 1931/2023, capitolo 4. La prospettazione dell’INPS deve essere condivisa. L’art. 9 co. 6 del D.Lgs. n. 8/2016 prevede che “Il pagamento determina l’estinzione del procedimento”, con riferimento al procedimento che l’autorità amministrativa (destinataria degli atti dei procedimenti penali relativi ai reati trasformati in illeciti amministrativi) deve instaurare in seguito alla trasmissione da parte dell’autorità giudiziaria. Il pagamento in misura ridotta comporta quindi in radice l’estinzione del procedimento amministrativo. L’estinzione avvenuta prima dell’entrata in vigore della norma più favorevole al datore di lavoro, determina la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione, poiché non sussiste più un contenzioso fra l’amministrazione ed il datore di lavoro.

Scuola Superiore della Magistratura: Le sanzioni amministrative.

Il presente volume comprende alcuni contributi raccolti all’esito del corso della Scuola Superiore della Magistratura che si è tenuto dal 16 al 18 giugno 2021 (P21047) con modalità di formazione a distanza, stante il perdurare della crisi sanitaria derivante dall’epidemia da Covid-19.

Non si tratta della mera riproposizione delle relazioni svolte allora perché quasi tutti i contributi sono stati rielaborati e/o aggiornati.

Il corso aveva ad oggetto “Le sanzioni amministrative” che si connotano essenzialmente per il fatto di essere irrogate nell’esercizio di una potestà amministrativa, in assenza di una definizione e di una disciplina unitaria della materia.