Erminio Capasso segnala la Sentenza del Tribunale di Napoli n. 6571/2023 sul recupero a mezzo compensazione mediante trattenute sulla pensione per la ripetizione delle somme versate in esecuzione della sentenza di primo grado provvisoriamente esecutiva, successivamente riformata.
Autore: pasut franco
CdA Napoli: indebito previdenziale ed assistenziale, somme percepite dal “de cuius”, disciplina applicabile.
Aldo Tagliente segnala la Sentenza della CdA Napoli n.3059/2023 in cui si afferma che in ipotesi di somme indebitamente percepite dal de cuius, la disciplina da applicare non è quella dell’indebito previdenziale o assistenziale, bensì la disciplina di cui agli artt.1241 e ss. codice civile, con conseguente piena ripetibilità nei confronti dell’erede.
CdA Roma: contributi, prescrizione, periodo COVID, sospensione.
Maria Carla Attanasio segnala la Sentenza della Corte d’Appello di Roma n. 3723/2023 pubblicata il 20/10/2023 molto articolata sul punto della sospensione del periodo di decorrenza della prescrizione nel periodo del COVID.
In sentenza:
Ora, il “Decreto Cura Italia” (DL n.18/2020), ha determinato la sospensione, fino al 31 maggio 2020, delle attività di notifica di nuove cartelle e degli altri atti di riscossione;
A seguire, il “Decreto Rilancio” (DL n. 34/2020) ha prorogato fino al 31 agosto 2020 le sospensioni disposte dal “Decreto Cura Italia”;
Successivamente, in linea con le tempistiche previste dai provvedimenti legati allo stato di emergenza sanitaria, il “Decreto Agosto” (DL n. 104/2020) ha previsto il rinvio dei termini di scadenza delle misure introdotte nei precedenti decreti legge fino al 15 ottobre 2020, ulteriormente differiti al 31 dicembre 2020 dal Decreto Legge n. 125/2020;
Il Decreto legge n. 183/2020, convertito con modificazioni dalla Legge n. 21/2021, ha fissato al 28 febbraio 2021 la scadenza del periodo di sospensione dell’attività di riscossione;
In ragione del protrarsi dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, il “Decreto Sostegni” (DL n. 41/2021), ha disposto tra l’altro il differimento al 30 aprile 2021, del periodo di sospensione delle attività di notifica di nuove cartelle e degli altri atti di riscossione;
Infine i termini stabiliti dal “Decreto Sostegni” sono stati ulteriormente modificati dalla Legge n. 106/2021, di conversione del “Decreto Sostegni-bis” (DL n. 73/2021), che ha differito, dal 30 aprile al 31 agosto 2021, il termine “finale” del periodo di sospensione delle attività di riscossione.
In virtù della sospensione dell’attività della riscossione protratta dal 17 marzo 2020 al 31 agosto 2021 (per un totale di 532 giorni), il termine finale per la notifica degli atti di riscossione, inizialmente in scadenza dal 2.11.2020, 1.12.202 e 4.12.2020 è “slittato” sino al 18.4.2022 per i crediti in scadenza dal 2.11.2020 e ancora dopo per gli altri.
Consiglio di Stato: tardiva notifica dell’appello, rimessione in termini, mancato funzionamento del computer, impedimento oggettivo, esclusione, copia di backup, regola di ordinaria diligenza.
Antonino Sgroi segnala la Sentenza del Consiglio di Stato n. 8726/2023 che si trascrive di seguito, con particolare riguardo ai passaggi evidenziati.
REPUBBLICA ITALIANA
N. 08726/2023REG.PROV.COLL.
N. 06127/2023 REG.RIC.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza) ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex artt. 38 e 60 cod. proc. amm.
sul ricorso numero di registro generale 6127 del 2023, proposto dal signor Haia Mohamed, rappresentato e difeso dall’avvocato Francesco Nucara, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia,
contro
la Prefettura di Reggio Calabria, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria in Roma, via dei Portoghesi, 12,
per la riforma
della sentenza del Tar Calabria, sezione staccata di Reggio Calabria, sez. I, n. 65 del 13 gennaio 2023, non notificata, con la quale è stato respinto il ricorso proposto avverso il decreto prefettizio di rigetto dell’istanza di emersione dal lavoro irregolare, ai sensi dell’art. 103, d.l. n. 34 del 2020, convertito in l. n. 77 del 2020.
Visto il ricorso in appello ed i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’interno e della Prefettura di Reggio Calabria;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore alla camera di consiglio del 5 ottobre 2023, il Cons. Giulia Ferrari e uditi altresì i difensori presenti delle parti in causa, come da verbale;
Considerato che nella suddetta camera di consiglio il Collegio, chiamato a pronunciare sulla domanda cautelare di sospensiva dell’atto impugnato, ha deciso di definire immediatamente il giudizio nel merito con sentenza resa ai sensi dell’art. 60 c.p.a.;
Considerato, in fatto e in diritto, quanto segue:
FATTO
1. Con provvedimento del 24 gennaio 2022, lo Sportello Unico per l’Immigrazione di Reggio Calabria ha respinto l’istanza di emersione dal lavoro irregolare presentata dalla signora Maria Cozzupoli in favore del cittadino marocchino Mohamed Haia in ragione della mancata dimostrazione della sussistenza del prescritto requisito reddituale.
2. Con ricorso proposto dinanzi al Tar Reggio Calabria, lo straniero ha impugnato tale provvedimento affidando il gravame ad un unico motivo così rubricato “Violazione dell’art 22, co. 11, d.lgs. n. 286 del 1998. Eccesso di potere per travisamento dei fatti. Diritto del ricorrente ad ottenere un permesso di soggiorno per attesa occupazione”.
3. Con sentenza n. 65 del 13 gennaio 2023, il Tar Reggio Calabria ha respinto il ricorso.
4. La citata sentenza n. 65 del 13 gennaio 2023 è stata impugnata con appello notificato e depositato il 14 luglio 2023.
5. Il Ministero dell’interno e la Prefettura di Reggio Calabria si sono costituite in giudizio.
6. Alla camera di consiglio del 5 ottobre 2023, il Collegio, dopo aver comunicato alle parti (e dato atto a verbale) ai sensi dell’art. 73, comma 3, c.p.a. una possibile causa di irricevibilità dell’appello, ha rinviato la camera di consiglio ad altra data per consentire al difensore di giustificare la richiesta di rimessione in termini.
7. Alla camera di consiglio del 5 ottobre 2023, la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
1. In camera di consiglio il Collegio, chiamato a pronunciare sulla domanda cautelare di sospensiva dell’impugnata sentenza del Tar, ha deciso di definire immediatamente il giudizio nel merito con sentenza resa ai sensi dell’art. 60 c.p.a,.
Ed invero, l’appello è irricevibile, essendo stato notificato oltre il termine lungo, di 6 mesi dalla pubblicazione della sentenza, previsto dall’art. 92, comma 3, c.p.a.
Il comma 3 dell’art. 92 c.p.a. ha previsto che “In difetto della notificazione della sentenza, l’appello, la revocazione di cui ai numeri 4 e 5 dell’articolo 395 del codice di procedura civile e il ricorso per cassazione devono essere notificati entro sei mesi dalla pubblicazione della sentenza”.
L’appellata sentenza della sez. I del Tar di Reggio Calabria è stata pubblicata il 13 gennaio 2023 mentre l’appello è stato notificato venerdì 14 luglio 2023, quindi oltre il termine perentorio di sei mesi fissato dal comma 3 dell’art. 92 c.p.a., venuto a scadere giovedì 13 luglio 2023.
Ciò posto, il Collegio ritiene che non ci siano i presupposti per l’accoglimento dell’istanza di rimessione in termini ex art. 37, c.p.a., articolata da parte appellante con deposito del 29 settembre 2023.
Giova rammentare che, per consolidato orientamento anche dell’Adunanza plenaria di questo Consiglio di Stato (2 dicembre 2010, n. 3; 9 agosto 2012, n. 32; 10 dicembre 2014, n. 33; 27 luglio 2016, n. 22), nel processo amministrativo la rimessione in termini per errore scusabile costituisce un istituto di carattere eccezionale in quanto deroga al principio fondamentale di perentorietà dei termini di impugnazione. È, dunque, istituto di stretta interpretazione la cui operatività deve ritenersi limitata alle ipotesi in cui sussista effettivamente un impedimento oggettivo ovvero un errore scusabile in cui sia incorsa la parte processuale, determinato da fatti oggettivi, rappresentati – di regola – dall’oscurità del testo normativo, dalla sussistenza di contrasti giurisprudenziali o da erronee rassicurazioni fornite da soggetti pubblici istituzionalmente competenti all’applicazione della normativa violata. Infatti, un uso eccessivamente ampio della discrezionalità giudiziaria, che esso presuppone, lungi dal rafforzare l’effettività della tutela giurisdizionale, potrebbe comportare un grave vulnus del pari-ordinato principio di parità delle parti relativamente al rispetto dei termini perentori stabiliti dalla legge processuale.
Non è, dunque, ravvisabile un errore scusabile in presenza di norme processuali che impongono un termine decadenziale in modo univoco e che non sono lambite da ragionevoli incertezze interpretative, come il richiamato articolo 92, comma 3, del codice del processo amministrativo (cfr., Cons. St., sez. II, 4 ottobre 2021, n. 6623).
Né sussistono le ragioni di impedimento oggettivo rappresentate dal difensore, consistenti nel mancato funzionamento del proprio computer a causa di vari sbalzi di corrente elettrica verificatisi nella giornata del 13 luglio 2023 nella zona dove è ubicato il proprio studio legale.
Invero, il difensore – e, a fortiori, il difensore che decida di redigere e notificare il gravame l’ultimo giorno utile a fronte di sei mesi – si accolla il rischio del mancato funzionamento del proprio computer, essendo suo preciso onere quello di assicurare la perfetta funzionalità delle apparecchiature tecniche di cui è dotato il proprio studio professionale.
Del resto, non risulta in atti che il difensore si sia adoperato per definire e notificare tempestivamente il ricorso mediante altro mezzo. Né può considerarsi dirimente l’asserita presenza del file contenente la procura dell’assistito nella sola memoria fissa del computer non funzionante, atteso che, anzitutto, la procura risulta conferita su supporto cartaceo e firmata digitalmente solo il 14 luglio 2023 e, inoltre, appare regola di ordinaria diligenza predisporre una consueta copia di backup degli atti inerenti al contenzioso.
Infine, va ribadito che i termini decadenziali previsti per la notifica e il deposito del ricorso sono previsti dall’ordinamento indipendentemente dalla materia trattata nel gravame, sicché a nulla può valere evidenziare l’oggetto dello stesso, attinente alla soddisfazione di bisogni di vita primari dell’appellante riconnessi alla concessione di un permesso di soggiorno.
2. Conseguentemente il ricorso deve dichiararsi, ai sensi dell’art. 35 c.p.a., irricevibile per tardiva notifica ed è preclusa al Collegio la valutazione di tutte le doglianze di merito dedotte nei confronti della sentenza avversata.
Le spese del giudizio possono essere compensate, non avendo l’Amministrazione appellata esperito difese scritte.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo dichiara irricevibile.
Spese compensate.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 5 ottobre 2023.
Ricorso per Cassazione, deposito sentenza impugnata, forma, duplicato informatico, mancanza attestazione cancelleria, improcedibilità.
La Corte di Cassazione, Sez. III, afferma, con l’Ordinanza del 24/03/2023 n. 8535, che: “in caso di produzione di una copia del provvedimento impugnato attestata conforme all’originale presente nel fascicolo informatico (ovvero, come nella specie, in caso di produzione di duplicato informatico del provvedimento medesimo), ma priva dell’attestazione di pubblicazione della Cancelleria, nonché della relativa data e del relativo numero, il ricorso per cassazione è da ritenere improcedibile ai sensi dell’art. 369 c.p.c..“.
Cassazione Penale: ritenute previdenziali ed assistenziali, omesso versamento, DM 10, piena prova, scelta datore di lavoro, scriminante.
Antonino Sgroi segnala la Sentenza della Corte di Cassazione Sez. Penale n. 32967/2023 sui temi di seguito riportati:
– Omesso versamento ritenute previdenziali e assistenziali su retribuzioni lavoratori dipendenti – Prova del credito – DM 10 – Idoneità – I modelli DM10, formati secondo il sistema informatico UNIEMENS, possono essere valutati come piena prova dell’effettiva corresponsione delle retribuzioni, trattandosi di dichiarazioni che, seppure generate dal sistema informatico Inps, sono formate esclusivamente sulla base dei dati risultanti dalle denunce individuali e dalla denuncia aziendale fornite dal datore di lavoro (giur. costante e univoca, si v. da ultimo massimata ufficialmente Cass. pen., sez. 3^, n. 28672/2020 e si consiglia la lettura della motivazione sul punto dell’odierna decisione che ricostruisce il sistema di presentazione dapprima dei DM e posi degli UNIEMENS all’’Inps);
– Omesso versamento ritenute previdenziali e assistenziali su retribuzioni lavoratori dipendenti – Crisi di liquidità del datore di lavoro – Scelta del datore di lavoro di corrispondere le retribuzioni anziché versare le ritenute – Scriminante di cui all’art. 51 c.p. – Insussistenza – Ragioni (giur. costante e univoca, si v. da ultimo massimata ufficialmente Cass. pen., sez. F(eriale), n. 23939/2020).
Cassazione: Lavoro subordinato (rapporto di) – Indennità di fine rapporto (Tfr) – Insolvenza del datore di lavoro – Fondo di garanzia – Pagamento delle ultime tre mensilità di retribuzione – Limiti temporali – Continuazione dell’attività di impresa – Data di apertura della procedura – Rilevanza – Esclusione.
Christian Lo Scalzo segnala l’Ordinanza della Corte di Cassazione civile sez. lav., 04/04/2023, n. 9247 In tema di insolvenza del datore di lavoro, per i lavoratori che, per effetto della continuazione dell’attività d’impresa, abbiano continuato a prestare attività lavorativa anche dopo l’ammissione ad una procedura concorsuale, l’obbligo di pagamento delle ultime tre mensilità non adempiute di retribuzione, da parte del Fondo di Garanzia gestito dall’INPS di cui alla l. n. 297 del 1982, sussiste purché le retribuzioni rientrino nei dodici mesi che precedono non già la data di apertura della procedura, bensì, ai sensi dell’art. 2, comma 1, lett. c, del d.lgs. n. 80 del 1992, quella del licenziamento o delle dimissioni del lavoratore.
Cass. 30 ottobre 2023, n. 30082 – Nullità notificazione atti giudiziari inviati a mezzo PEC – Condizioni
Antonino Sgroi segnala l’Ordinanza della Corte Cassazione SEZ. LAV. del 30/10/2023, n. 30082 in tema di discrimine tra inesistenza e nullità degli atti notificati via PEC.
IMPUGNAZIONI CIVILI – Cassazione (ricorso per) – Ricorso – In genere – Deposito telematico del ricorso – Ricezione della rdac – Definitivo consolidarsi del tempestivo deposito – Condizioni
Antonino Sgroi segnala l’Ordinanza della Suprema Corte a Sezioni Unite dell’11/10/2023, n. 28403 in cui, a proposito del deposito telematico del ricorso in cassazione, afferma che il definitivo consolidarsi dell’effetto di tempestivo deposito prodottosi, in via anticipata, con la ricezione della ricevuta di avvenuta consegna (RdAC) è subordinato all’esito positivo dei successivi controlli, la cui prova è data dal messaggio di posta elettronica certificata contenente l’esito dell’intervento di accettazione da parte della cancelleria (cd. quarta PEC) (Rigetta, CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ROMA, 1/11/2022).
La decisione è allegata in forma anonima, avendo ad oggetto “revocazione disciplinare avvocati”, ma può essere integralmente visualizzata in CED CASSAZIONE, al n. rv. 668997-02
Tutorial sull’archiviazione delle PEC.
Breve tutorial sull’archiviazione delle PEC sia con scaricamento diretto dal server, sia mediante i sistemi integrati, automatici o meno, del client Outlook.