Breve tutorial sull’installazione ed utilizzo della Firma Digitale Remota.
Autore: pasut franco
FLEPAR INPS DANCE
Video registrato da Enrico Mittoni:
CdA Roma: contributi, prescrizione, periodo COVID, sospensione.
Maria Carla Attanasio segnala la Sentenza della Corte d’Appello di Roma n. 3723/2023 pubblicata il 20/10/2023 molto articolata sul punto della sospensione del periodo di decorrenza della prescrizione nel periodo del COVID.
In sentenza:
Ora, il <<Decreto Cura Italia” (DL n.18/2020), ha determinato la sospensione, fino al 31 maggio 2020, delle attività di notifica di nuove cartelle e degli altri atti di riscossione;
A seguire, il “Decreto Rilancio” (DL n. 34/2020) ha prorogato fino al 31 agosto 2020 le sospensioni disposte dal “Decreto Cura Italia”;
Successivamente, in linea con le tempistiche previste dai provvedimenti legati allo stato di emergenza sanitaria, il “Decreto Agosto” (DL n. 104/2020) ha previsto il rinvio dei termini di scadenza delle misure introdotte nei precedenti decreti legge fino al 15 ottobre 2020, ulteriormente differiti al 31 dicembre 2020 dal Decreto Legge n. 125/2020;
Il Decreto legge n. 183/2020, convertito con modificazioni dalla Legge n. 21/2021, ha fissato al 28 febbraio 2021 la scadenza del periodo di sospensione dell’attività di riscossione;
In ragione del protrarsi dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, il “Decreto Sostegni” (DL n. 41/2021), ha disposto tra l’altro il differimento al 30 aprile 2021, del periodo di sospensione delle attività di notifica di nuove cartelle e degli altri atti di riscossione;
Infine i termini stabiliti dal “Decreto Sostegni” sono stati ulteriormente modificati dalla Legge n. 106/2021, di conversione del “Decreto Sostegni-bis” (DL n. 73/2021), che ha differito, dal 30 aprile al 31 agosto 2021, il termine “finale” del periodo di sospensione delle attività di riscossione.
In virtù della sospensione dell’attività della riscossione protratta dal 17 marzo 2020 al 31 agosto 2021 (per un totale di 532 giorni), il termine finale per la notifica degli atti di riscossione, inizialmente in scadenza dal 2.11.2020, 1.12.202 e 4.12.2020 è “slittato” sino al 18.4.2022 per i crediti in scadenza dal 2.11.2020 e ancora dopo per gli altri.
Cassazione: CCNL, Servizi vigilanza e rispetto art. 36 Costituzione.
Antonino Sgroi segnala la Sentenza della Corte di Cassazione 2 ottobre 2023 n. 27711 in tema di CCNL, Servizi vigilanza e rispetto art. 36 Costituzione.
CdA Napoli: contributi, gestione separata, differimento termine pagamenti, studi di settore, decorrenza prescrizione.
Luca Cuzzupoli segnala la Sentenza della Corte d’Appello di Napoli n. 3197/2023 in tema di differimento oggettivo per effetto del DPCM 10 giugno 2010, prescrizione anno 2009, decorrenza, gestione separata.
In sentenza:
Tale censura è fondata in quanto la Corte di Cassazione, con vari interventi, e di recente con ordinanza del 10.11.2022 ha evidenziato che: “3. questa Corte ha già esaminato la questione del differimento dei termini ad opera del d.P.C.M. del 2011, giungendo ad individuare il dies a quo nel termine di scadenza prorogato senza alcuna maggiorazione, considerato il combinato disposto degli artt. 18, comma 4, d.lgs. n. 241 del 1997 e 1, comma 1, d.P.C.M. 10.6.2010 (cfr. Cass. nn. 10273 e 32467 del 2021, alle cui motivazioni si rinvia ex art. 118 disp. att. cod. proc. civ; da ultimo, fra le tante, Cass. n. 14110, 20498, 20499, 20500 del 2022, con motivazioni dello stesso tenore), con la precisazione che il differimento del termine di pagamento concerneva tutti «contribuenti […] che esercitano attività economiche per le quali sono stati elaborati gli studi di settore» e non soltanto coloro che, in concreto, alle risultanze di tali studi fossero fiscalmente assoggettati per non aver scelto un diverso regime d’imposizione, quale quello di cui all’art. 1, commi 96 ss., L. n. 244 del 2007 (Cass. n. 10273 citata).
Trib. Santa Maria CV: assegno sociale a extracomunitari, soggiorno continuativo e carta di soggiorno (permesso UE), cumulatività.
Luca Cuzzupoli segnala la Sentenza n. 1981/2023 del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere in cui si afferma quanto segue:
Tale disposizione va, inoltre, coordinata con quanto previsto dall’art. 20, comma 10, del D.L. 25 giugno 2008, n. 112 convertito in L. 6 agosto 2008, n. 133, il quale sancisce che “a decorrere dal 1° gennaio 2009, l’assegno sociale di cui alla L. 8 agosto 1995, n. 335, art. 3, comma 6, è corrisposto agli aventi diritto a condizione che abbiano soggiornato legalmente, in via continuativa, per almeno dieci anni nel territorio nazionale”.
Con riferimento a tale norma, di recente, il giudice costituzionale, con la sentenza n. 50/2019, ha chiarito che tale requisito, introdotto per i cittadini extracomunitari e da intendersi come criterio cumulativo (e non, invece, sostitutivo), si affianca a quello rappresentato dalla titolarità della carta di soggiorno (divenuta permesso CE, ora UE) per soggiornanti di lungo periodo.
Sul punto, la Corte Costituzionale ha altresì evidenziato che “stante la limitatezza delle risorse disponibili, il legislatore può legittimamente prevedere specifiche condizioni per il godimento delle prestazioni assistenziali eccedenti i bisogni primari della persona, purché esse non siano manifestamente irragionevoli né intrinsecamente discriminatorie, com’è appunto nella specie la considerazione dell’inserimento socio-giuridico del cittadino extracomunitario nel contesto nazionale, certificata dal permesso indicato”.
Per tale ragione, dunque, non risulterebbe violato – come, invece, sostenuto dai giudici remittenti – l’art. 3 Cost., introducendo “una ingiustificata disparità di trattamento tra cittadini italiani e cittadini stranieri, entrambi legalmente soggiornanti nel territorio nazionale, laddove soltanto per i secondi è previsto l’ulteriore requisito di essere in possesso della carta o del permesso di soggiorno CE per i soggiornanti di lungo periodo”, né potrebbe ravvisarsi un contrasto con l’art. 38 Cost., sul rilievo che “il diritto al mantenimento e all’assistenza sociale del cittadino straniero, legalmente soggiornante in Italia da più di 10 anni […] viene limitato dal possesso di una certificazione di tipo amministrativo”.
Osserva, infatti, la Corte che “la Costituzione impone di preservare l’uguaglianza nell’accesso all’assistenza sociale tra cittadini italiani e comunitari da un lato, e cittadini extracomunitari dall’altro, soltanto con riguardo a servizi e prestazioni che, nella soddisfazione di un “bisogno primario dell’individuo che non tollera un distinguo correlato al radicamento territoriale” (sentenza n. 222 del 2013), riflettano il godimento dei diritti inviolabili della persona”.
In questo senso, dunque, “la prestazione non è tanto una componente dell’assistenza sociale (che l’art. 38, primo comma, Cost. riserva al “cittadino”), quanto un necessario strumento di garanzia di un diritto inviolabile della persona (art. 2 Cost.)”.
Tribunale di Santa Maria CV in tema di indebito di prestazione assistenziale incassata dopo la revoca, decorrenza retroattiva dalla data della visita.
Luca Cuzzupoli segnala la Sentenza 1988/2023 del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere sugli argomenti in oggetto.
In sentenza si legge che nel caso di specie deve applicarsi:
(…) la disciplina dettata dall’art. 3, comma 9, del DL 173/1988 (convertito nella L. 291/1988) secondo cui con decreto del Ministro del Tesoro sono stabiliti i criteri e le modalità per verificare la permanenza nel beneficiario del possesso dei requisiti prescritti per usufruire della pensione, assegno o indennità […] e per disporne la revoca in caso di insussistenza di tali requisiti, con decreto dello stesso Ministro, senza ripetizione delle somme precedentemente corrisposte e dall’art. l’art. 37 comma 8 (“Verifiche in materia di invalidità civile”) secondo il quale: “ In caso di accertata insussistenza dei requisiti sanitari, il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica dispone l’immediata sospensione dell’erogazione del beneficio in godimento e provvede, entro i novanta giorni successivi, alla revoca delle provvidenze economiche a decorrere dalla data della visita di verifica”.
La disciplina richiamata prevede, dunque, esplicitamente la ripetibilità delle somme già dalla visita di verifica che nega il beneficio, dunque con effetti retroattivi rispetto alla data di comunicazione del provvedimento di revoca da parte dell’Inps.
In altri termini, per effetto dell’accertamento sanitario si determina il venir meno di uno degli elementi costitutivi del diritto alla prestazione (requisito sanitario), e dunque la decorrenza dell’indebito coincide con l’accertamento sanitario e non con quello della sua successiva comunicazione (cfr. Cass. civ. sez. lav., 19 dicembre 2016, n. 26162).
La data dell’accertamento amministrativo, ancorché precedente il formale atto di revoca, determina la fine dell’affidamento dell’assistito nella definitività dell’attribuzione patrimoniale ricevuta.
Tribunale di Santa Maria CV in tema di indennità COVID per lavoratori agricoli a tempo determinato.
Luca Cuzzupoli segnala la Sentenza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere n. 1942/2023 in tema di indennità COVID per lavoratori agricoli a tempo determinato.
Tribunale di Santa Maria CV, TFS, anni pre-ruolo, ricalcolo.
Luca Cuzzupoli segnala la Sentenza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere n. 1875/2023 in tema di ricalcolo del TFS (trattamento di fine servizio) derivante dal mancato inserimento nel computo di calcolo di due anni scolastici del servizio di insegnamento del pre-ruolo.
Trib. di Santa Maria CV: Fondo di Garanzia, Fondo Tesoreria, natura previdenziale, decadenza annuale.
Luca Cuzzupoli segnala la Sentenza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere n. 1838/2023 in cui si afferma che, stante la natura previdenziale e non retributiva del Fondo di Garanzia e quindi anche del Fondo di Tesoreria, si applica alle fattispecie in oggetto la decadenza annuale.