Luca Cuzzupoli segnala la Sentenza del Giudice di Pace di Caserta n. 1793/2023 il quale ha correttamente ha defalcato dal danno da liquidarsi all’infortunato la somma da Inps liquidata a titolo di malattia, come da insegnamenti della Cassazione.
Autore: pasut franco
Trib. Santa Maria CV: prescrizione ratei di invalidità civile, inerzia.
Luca Cuzzupoli segnala la Sentenza n. 1804/2023 del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere in tema di prescrizione dei ratei di invalidità civile liquidati e non riscossi per inerzia dei genitori.
Trib. Santa Maria CV, assegno sociale e prova del soggiorno continuativo.
Luca Cuzzupoli segnala la Sentenza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere n. 1806/2023 in tema di assegno sociale e prova del requisito del soggiorno legale e continuativo in Italia per almeno 10 anni.
La sentenza contiene un’interessante disamina normativa, giurisprudenziale ed amministrativa sull’argomento.
CdA Napoli: Docenti scolastici – Annullamento rapporti di lavoro – onere della prova – rilevanza documentazione aziendale e fiscale.
Francesco Falso segnala la Sentenza della Corte d’Appello di Napoli n. 3311/2023 pubblicata il 26/09/2023 in tema di annullamento rapporto di lavoro a seguito di accertamento ispettivo e ripartizione dell’onere probatorio con interessanti spunti di riflessione sulla (ir)rilevanza della documentazione aziendale e fiscale.
Cassazione: Sanzioni Amministrative – Lettere raccomandate contenenti meri solleciti di pagamento – Effetto interruttivo della prescrizione – Inidoneità – Fondamento.
Antonino Sgroi segnala l’Ordinanza della Corte di Cassazione, Sez. II, n.
25226 del 2023: “Ogni atto tipico del procedimento previsto dalla legge per l’accertamento della violazione e per l’irrogazione della sanzione amministrativa ha la funzione di far valere il diritto dell’amministrazione alla riscossione della pena pecuniaria ed è quindi idoneo a costituire in mora il debitore ai sensi dell’art. 2943 c.c. e a interrompere la prescrizione, ma ciò sempre se e dal momento in cui l’atto sia stato notificato o, comunque, portato a conoscenza del soggetto sanzionato a mezzo ruolo, tale non potendo avere tale effetto le lettere raccomandate contenenti meri solleciti di pagamento.“
Giur. costante e univoca, si v. da ultimo massimata, con riguardo all’inidoneità dell’audizione del trasgressore e relativa convocazione, Cass. n. 13046/2023.
CdA Roma: opposizione ad estratto di ruolo, carenza di interesse ad agire, notifica appello al procuratore, mancata comunicazione del decesso del ricorrente, validità della notifica.
Maria Carla Attanasio segnala la Sentenza della Corte d’Appello di Roma n. 572/2023 pubblicata il 06/03/2023, molto articolata in più punti: sulla carenza di interesse di agire nell’opposizione ad estratto di ruolo; interessante anche in punto notifica dell’appello al difensore del ricorrente in primo grado nel caso in cui non abbia comunicato la morte del proprio cliente; sulla procura rilasciata ai difensori di Agenzie delle Entrate – Riscossione.
In sentenza si legge:
La giurisprudenza menzionata dal Di Battista secondo la quale in tal caso l’appello sarebbe inammissibile dovendo essere notificato alla parte effettiva e cioè all’erede, è stato superato dalle sezioni unite che con sentenza n.15295/14 hanno affermato il principio secondo cui “L’incidenza sul processo degli eventi previsti dall’art. 299 c.p.c., (morte o perdita di capacità della parte) è disciplinata, in ipotesi di costituzione in giudizio a mezzo di difensore, dalla regola dell’ultrattività del mandato alla lite, in ragione della quale, nel caso in cui l’evento non sia dichiarato o notificato nei modi e nei tempi di cui all’art. 300 c.p.c., il difensore continua a rappresentare la parte come se l’evento non si sia verificato, risultando così stabilizzata la posizione giuridica della parte rappresentata (rispetto alle altre parti ed al giudice) nella fase attiva del rapporto processuale e nelle successive fasi di quiescenza e riattivazione del rapporto a seguito della proposizione dell’impugnazione. Tale posizione giuridica è suscettibile di modificazione nell’ipotesi in cui, nella successiva fase d’impugnazione, si costituiscano gli eredi della parte defunta o il rappresentante legale della parte divenuta incapace, oppure se il procuratore di tale parte, originariamente munito di procura alla lite valida anche per gli ulteriori gradi del processo, dichiari in udienza o notifichi alle altri parti l’evento verificatosi, o se, rimasta la medesima parte contumace, l’evento sia documentato dall’altra parte (come previsto dalla novella di cui alla L. n. 69 del 2009, art. 46), o notificato o certificato dall’ufficiale giudiziario ai sensi dell’art. 300 c.p.c., comma 4. Ne deriva che: a) la notificazione della sentenza fatta a detto procuratore, a norma dell’art. 285 c.p.c., è idonea a far decorrere il termine per l’impugnazione nei confronti della parte deceduta o del rappresentante legale della parte divenuta incapace; b) detto procuratore, qualora gli sia originariamente conferita procura alla lite valida anche per gli ulteriori gradi del processo, è legittimato a proporre impugnazione (ad eccezione del ricorso per cassazione, per la proposizione del quale è richiesta la procura speciale) in rappresentanza della parte che, pur deceduta o divenuta incapace, va considerata nell’ambito del processo ancora in vita e capace; c) è ammissibile l’atto di impugnazione notificato, ai sensi dell’art. 330 c.p.c., comma 1, presso il procuratore, alla parte deceduta o divenuta incapace, pur se la parte notificante abbia avuto diversamente conoscenza dell’evento”.
CdA Milano: qualificazione del rapporto di lavoro subordinato e rapporto tra riassunzione e precedente fase di merito.
Mario Tarzia segnala la Sentenza della Corte d’Appello di Milano n. 725/2023 pubblicata l’8/8/2023 favorevole per l’INPS, proveniente da Cassazione con rinvio, in tema di qualificazione del rapporto di lavoro subordinato e rapporto tra riassunzione e precedente fase di merito.
La sentenza viene pubblicata nonostante l’errore della CdA nell’indicazione dei difensori dell’INPS.
In Sentenza si legge, per quanto concerne l’ammissibilità della riassunzione, quanto segue:
Sempre in materia di riassunzione va anche ricordato che “la sentenza del primo giudice non rivive per effetto della cassazione con rinvio della sentenza di appello: infatti il giudizio di rinvio conseguente alla cassazione della pronuncia di secondo grado per motivi di merito ( giudizio di rinvio in senso proprio ) non costituisce la prosecuzione della pregressa fase di merito e non è destinato a confermare o riformare la sentenza di primo grado, ma integra una nuova ed autonoma fase che, pur soggetta per ragioni di rito alla disciplina riguardante il corrispondente procedimento di primo o secondo grado, ha natura rescissoria (ovviamente nei limiti posti dalla pronuncia rescindente), ed è funzionale alla emanazione di una sentenza che, senza sostituirsi ad alcuna precedente pronuncia, riformandola o modificandola, statuisce direttamente sulle domande proposte dalle parti.” (cfr. Cass. n. 15143/2021).
Per quanto concerne il merito:
L’esistenza di un orario di lavoro vincolante, non scelto dalle lavoratrici, la retribuzione commisurata alle ore lavorate, quindi sempre la stessa, l’assenza in capo alle lavoratrici di una pur minima organizzazione aziendale e di un rischio di impresa, il loro pieno inserimento nell’organizzazione aziendale, la loro sottoposizione all’esercizio del potere direttivo della società, sono tutti indici della natura subordinata del rapporto di lavoro. Ed a nulla rileva la saltuarietà o la scarsità delle prestazioni rese dalle lavoratrici. Ed infatti, come affermato in maniera consolidata dalla giurisprudenza di legittimità, il vincolo della subordinazione non ha tra i suoi tratti caratteristici indefettibili la permanenza nel tempo dell’obbligo del lavoratore di tenersi a disposizione del datore di lavoro. Ne consegue che la scarsità e saltuarietà delle prestazioni rese da un lavoratore, così come il fatto che sia lo stesso ad offrire la propria opera, non costituiscono elementi idonei a qualificare come autonomo il rapporto di lavoro intercorso tra le parti, essendo invece rilevanti, quali indici di subordinazione, l’assenza di rischio economico per il lavoratore, l’osservanza di un orario e l’inserimento nell’altrui organizzazione produttiva, specie in relazione al coordinamento con l’attività degli altri lavoratori (cfr. Cass. n. 58/2009, n. 7024/2015).
Trib. Genova: Contributi – Riscossione esattoriale – Opposizione a intimazione di pagamento – Notifica a mezzo PEC – Domicilio digitale del mittente non presente nei pubblici elenchi – Nullità della notifica – Esclusione – Fondamento.
Christian Lo Scalzo segnala la Sentenza del Tribunale di Genova n. 588/2023 pubblicata il 02/08/2023.
Nel solco di un orientamento di legittimità che può ritenersi ormai consolidato (cfr. Cass., s.u., n. 15979/2022 e Cass. n. 982/2023), anche il Tribunale di Genova ha escluso l’invalidità della notifica di un atto non processuale (nella specie, un’intimazione di pagamento), avvenuta a mezzo PEC da un indirizzo non presente nei pubblici elenchi, sottolineando come, nel campo delle notifiche digitali, una maggiore rigidità formale sia richiesta rispetto all’individuazione dell’indirizzo del soggetto destinatario della notifica, che ha uno specifico onere di tenuta diligente del proprio casellario, ma non anche rispetto a quello del mittente
In sentenza:
Va radicalmente esclusa la nullità della notifica a mezzo PEC di un’intimazione di pagamento per contributi previdenziali, effettuata da un indirizzo non presente nei pubblici registri, laddove non risulti essere stato impedito al destinatario di svolgere le proprie difese compiutamente e senza incertezze in merito alla provenienza e all’oggetto di quanto notificato e tenuto conto che, nel campo delle notifiche digitali, una maggiore rigidità formale è richiesta rispetto all’individuazione dell’indirizzo del soggetto destinatario della notifica, che ha uno specifico onere di tenuta diligente del proprio casellario, ma non anche rispetto a quello del mittente.
Trib. Lodi, ricorso avverso il verbale di accertamento, qualificazione come accertamento negativo, straordinario, onere della prova.
Mario Tarzia segnala la Sentenza del Tribunale di Lodi n. 201/2023 pubblicata il 05/07/2023 in tema di straordinario, in cui si legge quanto segue:
Secondo un costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, allorché venga proposta ricorso ai sensi dell’art. 442 c.p.c. avverso il verbale di accertamento ispettivo in materia previdenziale, la domanda deve essere qualificata come accertamento negativo dell’obbligazione contributiva (tra le tante, v. Cass. civ. sez. lav. sent. n. 14965 del 6.9.2012; v. anche Cass. civ. sez. lav. sent. n. 17355 del 13.7.2017); non si tratta dunque di un giudizio di impugnazione del verbale amministrativo, ma di una azione con la quale il ricorrente chiede che venga accertata l’insussistenza del credito contributivo che scaturisce dai fatti oggetto di accertamento.
Ed ancora:
Alla luce delle superiori considerazioni, I.N.P.S., per il tramite dell’attività ispettiva svolta dai funzionari di I.T.L., ha provato la fondatezza della pretesa contributiva, per i motivi di seguito esposti:
– occorre sottolineare che, contrariamente a quanto addotto dal ricorrente, la giurisprudenza di legittimità è pacifica nell’affermare che i verbali redatti dai funzionari degli enti previdenziali o dagli ispettori del lavoro possono costituire prova sufficiente delle circostanze riferite dai lavoratori al pubblico ufficiale, qualora il loro specifico contenuto probatorio o il concorso di altri elementi renda superfluo l’espletamento di ulteriori mezzi istruttori (cfr. Cass. n. 3525/2005, n. 15702/2004, n. 9827/2000);
– l’impianto motivazionale e probatorio del verbale unico di accertamento e notificazione rispetta quanto previsto dall’art. 13 comma 4 lettere a), b), c), d), e) del d.lgs. 124/2004. Il verbale unico fa puntuale riferimento alle fonti di prova (v. anche i nomi e cognomi dei dipendenti che hanno reso dichiarazioni, i LUL, la menzione dei contratti di lavoro, i registri dei corrispettivi dell’agriturismo Luna) ed alle modalità con cui i funzionari hanno acquisito le prove (escussione testi, acquisizione documentale etc.); il ricorrente, al riguardo, non allega un concreto pregiudizio al diritto di difesa nel corso della fase amministrativa.
Trib. Roma: sostituito d’imposta, controversia contro il sostituto, imposte dirette, ritenuta d’acconto, giurisdizione tributaria
Maria Carla Attanasio segnala la Sentenza del Tribunale di Roma n. 5499/2023 pubblicata il 29/05/2023 che ha stabilito la devoluzione alla giurisdizione del giudice tributario la controversia promossa dal sostituito d’imposta nei confronti del sostituto, ai fini delle imposte dirette, per pretendere il pagamento (anche) di quella parte del suo credito che il convenuto abbia trattenuto e versato a titolo di ritenuta d’imposta (cfr. Cass. S.U. n. 22266/2007).
In Sentenza:
Secondo la Corte di Cassazione la controversia tra sostituto d’imposta e sostituito, avente a oggetto la pretesa del primo di rivalersi delle somme versate a titolo di ritenuta d’acconto non detratta dagli importi erogati al secondo – non diversamente da quella promossa dal sostituito nei confronti del sostituto, per pretendere il pagamento (anche) di quella parte del suo credito che il convenuto abbia trattenuto e versato a titolo di ritenuta d’imposta – rientra nella giurisdizione delle commissioni tributarie, e non del giudice ordinario, posto che, in entrambi i casi, l’indagine sulla legittimità della ritenuta non integra una mera questione pregiudiziale, suscettibile di essere delibata incidentalmente, ma comporta una causa tributaria avente carattere pregiudiziale, la quale deve essere definita, con effetti di giudicato sostanziale, dal giudice cui la relativa cognizione spetta per ragioni di materia, in litisconsorzio necessario anche dell’Amministrazione finanziaria. Come chiarito dalla Cassazione, l’applicazione di tale principio non trova ostacolo nel carattere “impugnatorio” della giurisdizione delle Commissioni tributarie (carattere che presuppone la presenza di un provvedimento dell’Amministrazione finanziaria contro cui proporre quel reclamo che costituisce veicolo di accesso, ineludibile, a detta giurisdizione), giacché, come il sostituito, nel caso di prelevamento della ritenuta, potrà promuovere, presentata la dichiarazione annuale, la procedura di rimborso, cosi il sostituto, in caso di versamenti di somme non detratte a titolo di ritenuta, potrà a sua volta formulare richiesta di restituzione al Fisco – in particolare rappresentando le ragioni prospettate dal presunto debitore di imposta per sottrarsi alla rivalsa – impugnandone quindi il rigetto, con ricorso rivolto anche nei confronti del sostituito, effettivo debitore verso il Fisco e, perciò, da considerarsi litisconsorte necessario (cfr. Cass. S.U. n. 1200/1988, n. 23019/2005 e n. 418/2007).
La giurisprudenza della Cassazione è consolidata, quindi, nell’affermare che le controversie fra sostituto e sostituito d’imposta, in cui si discuta della legittimità delle ritenute operate dal sostituto ai fini delle imposte dirette, devono essere portate davanti alla giurisdizione tributaria, attraverso l’impugnazione di un atto (anche di silenzio-rifiuto) dell’Amministrazione (cfr. Cass. S.U. n. 418/2007 e n. 22515/2006), mentre la competenza del giudice ordinario può configurarsi solo ove la ritenuta sia pacificamente dovuta all’Erario e però il sostituto l’abbia trattenuta appropriandosene (cfr. Cass. n. 14033/2006).