Trib. Genova: Notificazioni – Inesistenza: nozione – Nullità – Sanatoria; Amministrazione di sostegno – Conservazione della capacità d’agire del beneficiario – Validità delle notificazioni; Contributi – Prescrizione – Sospensione emergenziale dei termini

Christian Lo Scalzo segnala la Sentenza del Tribunale di Genova n. 737/2023 pubblicata il 26/09/2023 in cui si afferma quanto segue:

Premesso che l’inesistenza della notifica di un atto è configurabile, oltre che in caso di totale mancanza materiale dell’atto, nelle sole ipotesi in cui venga posta in essere un’attività priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile quell’atto, e che, pertanto, fuori dai casi suddetti, la notifica sarà viziata da nullità sanabile dalla costituzione in giudizio del notificando; ritenuto che l’amministrazione di sostengo non priva il beneficiario della capacità d’agire che residua in relazione ad attività  che non richiedono la rappresentanza esclusiva o l’assistenza necessaria dell’amministratore di sostegno, discendendone che l’amministrato ben può essere destinatario di valide notificazioni; con la sentenza in oggetto il tribunale di Genova afferma che, in forza dell’art. 68 decreto-legge n. 18/2020 e smi, e del rinvio, in esso contenuto, all’art. 12 decreto legislativo n. 159/2015, la sospensione, nel periodo dal 8.3.2020 al 31.8.2021, dei termini di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali comporta, per un corrispondente periodo di tempo, la sospensione dei termini di prescrizione relativi all’attività degli enti previdenziali e assistenziali e il termine di prescrizione che scade entro il 31 dicembre dell’anno o degli anni durante i quali si verifica la sospensione, è prorogato fino al 31 dicembre del secondo anno successivo alla fine del periodo di sospensione (nel caso di specie, la prescrizione, che sarebbe maturata decorsi cinque anni dalla notifica, il 14.12.2016, degli avvisi di addebito, dunque il 14.12.2021, termine compreso nel periodo di sospensione delle attività dell’ente, è quindi prorogata ex lege al 31.12.2023 e pertanto non è maturata)

In particolare i punti sono i seguenti:

Notificazioni – Inesistenza: nozione – Nullità – Sanatoria

L’inesistenza della notifica di un atto è configurabile, oltre che in caso di totale mancanza materiale dell’atto, nelle sole ipotesi in cui venga posta in essere un’attività priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile quell’atto; pertanto, fuori dai casi suddetti, la notifica sarà viziata da nullità sanabile dalla costituzione in giudizio del notificando, avendo l’atto raggiunto lo scopo cui era destinato (e non essendo stato pregiudicato il diritto di difesa)

Amministrazione di sostegno – Conservazione della capacità d’agire del beneficiario – Validità delle notificazioni

L’amministrazione di sostengo non priva il beneficiario della capacità d’agire, che residua in relazione alle attività non richiedente la rappresentanza esclusiva o l’assistenza necessaria dell’amministratore di sostegno; discendendone che l’amministrato ben può essere destinatario di valide notificazioni, purché il suo stato mentale sia tale da non comprometterne effettivamente la piena e consapevole partecipazione al processo di notificazione.

Contributi – Prescrizione – Sospensione emergenziale dei termini

In forza dell’art. 68 decreto-legge n. 18/2020 e smi, e del rinvio, in esso contenuto, all’art. 12 decreto legislativo n. 159/2015, la sospensione, nel periodo dal 8.3.2020 al 31.8.2021, dei termini di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali comporta, per un corrispondente periodo di tempo, la sospensione dei termini di prescrizione relativi all’attività degli enti previdenziali e assistenziali e il termine di prescrizione che scade entro il 31 dicembre dell’anno o degli anni durante i quali si verifica la sospensione, è prorogato fino al 31 dicembre del secondo anno successivo alla fine del periodo di sospensione (nel caso di specie, la prescrizione, che sarebbe maturata decorsi cinque anni dalla notifica, il 14.12.2016, degli avvisi di addebito, dunque il 14.12.2021, termine compreso nel periodo di sospensione delle attività dell’ente, è quindi prorogata ex lege al 31.12.2023 e pertanto non è maturata).

Trib. Napoli: reddito cittadinanza, cittadino italiano, residente all’estero, rigetto.

Carme Moscariello segnala il Decreto di rigetto del Tribunale di Napoli n. cronol. 15798/2023 del 19/09/2023 in tema di reddito di cittadinanza negato a cittadino italiano residente all’estero.

Analisi del processo civile riformato

Analisi del processo civile riformato è un corso online gratuito che consente di esplorare e approfondire la riforma Cartabia del processo civile generale, di cognizione ed esecuzione, introdotta dal decreto legislativo n. 149 del 2022.

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Il corso è progettato in modo tale da replicare e rielaborare in forma multimediale e audio-visiva la struttura del Commentario normativo: oltre 50 video e 18 unità didattiche ordinate in successione per temi contigui a rispecchiare la corrispondenza di disposizioni del c.p.c., del c.c. o di leggi speciali incise dalla riforma Cartabia della giustizia civile.

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Cassazione: CONTRIBUTI – Riscossione – Avviso di addebito – Notificazione avvenuta consegna a familiare convivente – Raccomandata informativa – Necessità – Esclusione

Christian Lo Scalzo segnala la Sentenza della Cassazione civile sez. lav. – 09/06/2023, n. 16423 osservando che la Suprema Corte dà continuità al proprio consolidato orientamento secondo cui la notificazione dell’avviso di addebito è possibile, a norma del D.L. n. 78 del 2010, art. 30, comma 4, u.p., conv. con mod. da L. n. 122 del 2010, anche mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento, in applicazione delle norme concernenti la consegna dei plichi raccomandati, di talché, concernendo le disposizioni della L. n. 890 del 1982 esclusivamente la notifica eseguita dall’ufficiale giudiziario ai sensi dell’art. 149 c.p.c., non sono necessari né la redazione di relata di notifica o l’annotazione specifica sull’avviso di ricevimento della persona cui sia consegnato il plico, né l’invio di una raccomandata informativa di consegna della notificazione, a mezzo posta direttamente al destinatario, ove l’avviso di addebito sia stato consegnato, presso l’indirizzo del destinatario, a un familiare convivente.

Cassazione: Cartella esattoriale – Notificazione ai sensi dell’art. 140 c.p.c. – Raccomandata deposito presso l’ufficio postale – Ricezione da parte del destinatario – Omesso ritiro presso l’ufficio postale – Regolarità notifica.

Antonino Sgroi segnala l’Ordinanza della Corte di Cassazione 12704/2023 in tema di Cartella esattoriale – Notificazione ai sensi dell’art. 140 c.p.c. – Raccomandata deposito presso l’ufficio postale – Ricezione da parte del destinatario – Omesso ritiro presso l’ufficio postale – Regolarità notifica.

Nel caso di specie la Corte di appello di Catania aveva ritenuto non notificata la cartella esattoriale, si osservi che in una successiva decisione, la n. 13749/2023, si evince invece che la Corte di appello di Roma aveva ritenuto notificata la cartella esattoriale, a fattispecie analoga.

Cassazione in tema di Processo telematico – Sentenza digitale – Pubblicazione – Individuazione.

Antonino Sgroi segnala la Sentenza della Corte di Cassazione n. 14046/2023 in tema di Processo telematico – Sentenza digitale – Pubblicazione – Individuazione.

La data di pubblicazione di una sentenza redatta in modalità digitale, nell’ambito del processo civile telematico, ai fini del decorso del termine lungo di impugnazione, coincide con quella in cui il sistema informatico provvede, per tramite del cancelliere, all’attribuzione alla sentenza del numero identificativo e della data di pubblicazione (IMP ai fini dell’individuazione della copia informatica da depositare per dimostrare la tempestività dell’impugnazione.

Cassazione in tema di Processo – Appello – Verifica del contraddittorio – Sostituzione dell’udienza con trattazione scritta – Improcedibilità – Verifica dell’esistenza e regolarità della notifica – Necessità.

Antonino Sgroi segnala la Sentenza della Corte di Cassazione n. 15311/2023 in tema di Processo – Appello – Verifica del contraddittorio – Sostituzione dell’udienza con trattazione scritta – Improcedibilità – Verifica dell’esistenza e regolarità della notifica – Necessità.

Nel giudizio di appello, ove l’udienza destinata alla verifica del contraddittorio sia sostituita con la cd. trattazione scritta – che non consente alle parti il deposito di documenti, ma solo di note contenenti istanze e conclusioni – il giudice, in caso di mancata costituzione dell’appellato, non può dichiarare l’improcedibilità del gravame senza prima verificare l’esistenza e la regolarità della notifica, della quale, conseguentemente dovrà formulare richiesta di esibizione, rinviando a tal uopo ad altra udienza, in presenza o, se del caso, in forma sostitutiva scritta.

Cassazione in tema di Processo telematico – Notificazione da casella PEC a casella di posta elettronica ordinaria – Effetti – Nullità notifica.

Antonino Sgroi segnala la Sentenza della Corte di Cassazione n. 15345/2023 in tema di Processo telematico – Notificazione da casella PEC a casella di posta elettronica ordinaria – Effetti – Nullità notifica.

In caso di invio della notificazione con modalità telematiche ai sensi dell’art. 3-bis della l. n. 53/1994, da una casella PEC a una casella di posta elettronica del destinatario, la notifica, in presenza di ricevuta di accettazione, è nulla e non inesistente, non potendosi presumere – salvo prova contraria – la totale assenza di un inoltro telematico di dati presso il destinatario, di cui restano solo incerti gli esiti e dovendosi quindi ritenere sussistente una fase di consegna, seppure non vi sia prova del perfezionamento della notificazione e dunque l’atto non sia in sé idoneo a raggiungere gli effetti suoi propri (La Corte richiama, come suo precedente conforme, Cass. n. 23430/2019, decisione non massimata al pari della presente).

Cassazione: accertamento negativo del debito, costituzione INPS, richiesta rigetto ricorso, efficacia interruttiva della prescrizione.

Si segnala l’Ordinanza della Cassazione civile sez. lav. – 09/06/2023, n. 16470 in tema di accertamento negativo del debito, costituzione INPS, richiesta rigetto ricorso, efficacia interruttiva della prescrizione.

La Corte d’Appello di Torino aveva ritenuto  che la richiesta del convenuto di mero rigetto della domanda attorea, diretta all’accertamento negativo di un debito, fosse inidonea ad esplicare efficacia interruttiva della prescrizione del diritto vantato nei confronti del debitore.

La Corte di Cassazione afferma, invece, che l’effetto interruttivo permanente di cui al combinato disposto degli artt. 2943 e 2945 c.c., è da riportare anche alla circostanza che il convenuto creditore si sia costituito chiedendo il rigetto dell’azione promossa nei suoi confronti dal debitore.

La richiesta di rigetto dell’altrui domanda di accertamento negativo non si sostanzia, dunque, nella mera contrapposizione alla prospettazione di chi agisce, ma postula, in positivo, l’allegazione e la prova dei fatti costitutivi del credito vantato. Allegazione e prova che s’inquadrano e rinvengono una giustificazione pratica plausibile proprio in quell’esplicitazione di una pretesa che la sentenza impugnata invece disconosce in termini indiscriminati.