Christian Lo Scalzo segnala la Sentenza del Tribunale di Genova n. 737/2023 pubblicata il 26/09/2023 in cui si afferma quanto segue:
Premesso che l’inesistenza della notifica di un atto è configurabile, oltre che in caso di totale mancanza materiale dell’atto, nelle sole ipotesi in cui venga posta in essere un’attività priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile quell’atto, e che, pertanto, fuori dai casi suddetti, la notifica sarà viziata da nullità sanabile dalla costituzione in giudizio del notificando; ritenuto che l’amministrazione di sostengo non priva il beneficiario della capacità d’agire che residua in relazione ad attività che non richiedono la rappresentanza esclusiva o l’assistenza necessaria dell’amministratore di sostegno, discendendone che l’amministrato ben può essere destinatario di valide notificazioni; con la sentenza in oggetto il tribunale di Genova afferma che, in forza dell’art. 68 decreto-legge n. 18/2020 e smi, e del rinvio, in esso contenuto, all’art. 12 decreto legislativo n. 159/2015, la sospensione, nel periodo dal 8.3.2020 al 31.8.2021, dei termini di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali comporta, per un corrispondente periodo di tempo, la sospensione dei termini di prescrizione relativi all’attività degli enti previdenziali e assistenziali e il termine di prescrizione che scade entro il 31 dicembre dell’anno o degli anni durante i quali si verifica la sospensione, è prorogato fino al 31 dicembre del secondo anno successivo alla fine del periodo di sospensione (nel caso di specie, la prescrizione, che sarebbe maturata decorsi cinque anni dalla notifica, il 14.12.2016, degli avvisi di addebito, dunque il 14.12.2021, termine compreso nel periodo di sospensione delle attività dell’ente, è quindi prorogata ex lege al 31.12.2023 e pertanto non è maturata)
In particolare i punti sono i seguenti:
Notificazioni – Inesistenza: nozione – Nullità – Sanatoria
L’inesistenza della notifica di un atto è configurabile, oltre che in caso di totale mancanza materiale dell’atto, nelle sole ipotesi in cui venga posta in essere un’attività priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile quell’atto; pertanto, fuori dai casi suddetti, la notifica sarà viziata da nullità sanabile dalla costituzione in giudizio del notificando, avendo l’atto raggiunto lo scopo cui era destinato (e non essendo stato pregiudicato il diritto di difesa)
Amministrazione di sostegno – Conservazione della capacità d’agire del beneficiario – Validità delle notificazioni
L’amministrazione di sostengo non priva il beneficiario della capacità d’agire, che residua in relazione alle attività non richiedente la rappresentanza esclusiva o l’assistenza necessaria dell’amministratore di sostegno; discendendone che l’amministrato ben può essere destinatario di valide notificazioni, purché il suo stato mentale sia tale da non comprometterne effettivamente la piena e consapevole partecipazione al processo di notificazione.
Contributi – Prescrizione – Sospensione emergenziale dei termini
In forza dell’art. 68 decreto-legge n. 18/2020 e smi, e del rinvio, in esso contenuto, all’art. 12 decreto legislativo n. 159/2015, la sospensione, nel periodo dal 8.3.2020 al 31.8.2021, dei termini di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali comporta, per un corrispondente periodo di tempo, la sospensione dei termini di prescrizione relativi all’attività degli enti previdenziali e assistenziali e il termine di prescrizione che scade entro il 31 dicembre dell’anno o degli anni durante i quali si verifica la sospensione, è prorogato fino al 31 dicembre del secondo anno successivo alla fine del periodo di sospensione (nel caso di specie, la prescrizione, che sarebbe maturata decorsi cinque anni dalla notifica, il 14.12.2016, degli avvisi di addebito, dunque il 14.12.2021, termine compreso nel periodo di sospensione delle attività dell’ente, è quindi prorogata ex lege al 31.12.2023 e pertanto non è maturata).