Luca Cuzzupoli segnala la Sentenza del Tribunale di Napoli Nord n. 2393 del 2023 in cui si afferma quanto segue:
“Nel caso di specie parte resistente, nella propria memoria difensiva, ha dedotto che, dall’ISEE INPS-ISEE-2019-03655513E-00 presentato il 23.03.2019 si desume un patrimonio mobiliare di € 7.756,00 riferito alla giacenza media al 31.12.2018, considerato che, per il calcolo della DSU e del modello ISEE 2019, bisognava indicare il proprio patrimonio mobiliare al 31.12.2018. A decorrere dal 1° gennaio 2020 è cambiato l’anno di riferimento dei patrimoni del modello Isee; il messaggio n. 3418 del 20 settembre 2019 ha chiarito che dal 1° gennaio di ogni anno, i redditi e i patrimoni della DSU sono aggiornati prendendo a riferimento il secondo anno precedente. Ne consegue, che sia il patrimonio mobiliare indicato in ISEE 2019 che in ISEE 2020 dovrebbero coincidere, ma dall’ISEE 2020 (INPS-ISEE-2020-02107806A-00) presentato il 31.01.2020 si può constatare che il patrimonio mobiliare è pari ad € 11.067,00. In seguito, durante il corso dell’anno 2020 sono stati presentati diversi ISEE con composizione del nucleo familiare differenti e la domanda INPS-RDC-2020-2572628 presentata il 29.05.2020 risulta, infatti, revocata dal Comune di Casal di Principe per “mancata coincidenza tra nucleo DSU e famiglia anagrafica (fatte salve le differenze ammesse in applicazione dell’Art. 3 del DPCM 159/2013)”. In proposito il D.L. n. 4/19 stabilisce all’art. 2 comma 1 lett. b) che “con riferimento ai requisiti reddituali e patrimoniali, il nucleo familiare deve possedere:.. 3) un valore del patrimonio mobiliare, come definito a fini ISEE, non superiore a una soglia di euro 6.000, accresciuta di euro 2.000 per ogni componente il nucleo familiare successivo al primo, fino ad un massimo di euro 10.000, incrementato di ulteriori euro 1.000 per ogni figlio successivo al secondo; i predetti massimali sono ulteriormente incrementati di euro 5.000 per ogni componente in condizione di disabilità e di euro 7.500 per ogni componente in condizione di disabilità grave o di non autosufficienza, come definite a fini ISEE, presente nel nucleo..”.
L’onere della prova della spettanza del percepito ricade, pertanto, sul ricorrente che, nel caso de quo, non l’ha fornita, nulla allegando in ordine alla circostanza, dedotta dall’I.N.P.S., relativa alla mancanza del requisito patrimoniale ed alle discordanze rilevate in ordine alla composizione del nucleo familiare, limitandosi a depositare un’attestazione Isee presentata da Antonietta Belloro il 2.02.2022”.