Tribunale Napoli Nord in tema di revoca RdC e carenze probatorie.

Luca Cuzzupoli segnala la Sentenza del Tribunale di Napoli Nord n. 2393 del 2023 in cui si afferma quanto segue:

“Nel caso di specie parte resistente, nella propria memoria difensiva, ha dedotto che, dall’ISEE INPS-ISEE-2019-03655513E-00 presentato il 23.03.2019 si desume un patrimonio mobiliare di € 7.756,00 riferito alla giacenza media al 31.12.2018, considerato che, per il calcolo della DSU e del modello ISEE 2019, bisognava indicare il proprio patrimonio mobiliare al 31.12.2018. A decorrere dal 1° gennaio 2020 è cambiato l’anno di riferimento dei patrimoni del modello Isee; il messaggio n. 3418 del 20 settembre 2019 ha chiarito che dal 1° gennaio di ogni anno, i redditi e i patrimoni della DSU sono aggiornati prendendo a riferimento il secondo anno precedente. Ne consegue, che sia il patrimonio mobiliare indicato in ISEE 2019 che in ISEE 2020 dovrebbero coincidere, ma dall’ISEE 2020 (INPS-ISEE-2020-02107806A-00) presentato il 31.01.2020 si può constatare che il patrimonio mobiliare è pari ad € 11.067,00. In seguito, durante il corso dell’anno 2020 sono stati presentati diversi ISEE con composizione del nucleo familiare differenti e la domanda INPS-RDC-2020-2572628 presentata il 29.05.2020 risulta, infatti, revocata dal Comune di Casal di Principe per “mancata coincidenza tra nucleo DSU e famiglia anagrafica (fatte salve le differenze ammesse in applicazione dell’Art. 3 del DPCM 159/2013)”. In proposito il D.L. n. 4/19 stabilisce all’art. 2 comma 1 lett. b) che “con riferimento ai requisiti reddituali e patrimoniali, il nucleo familiare deve possedere:.. 3) un valore del patrimonio mobiliare, come definito a fini ISEE, non superiore a una soglia di euro 6.000, accresciuta  di  euro 2.000 per ogni componente il nucleo familiare  successivo al primo, fino ad un massimo di euro 10.000, incrementato di ulteriori euro 1.000 per ogni figlio successivo al secondo; i predetti massimali sono ulteriormente incrementati di euro 5.000 per ogni componente in condizione di disabilità e di euro 7.500 per ogni componente in condizione di disabilità grave o di non autosufficienza, come definite a fini ISEE, presente nel nucleo..”.

L’onere della prova della spettanza del percepito ricade, pertanto, sul ricorrente che, nel caso de quo, non l’ha fornita, nulla allegando in ordine alla circostanza, dedotta dall’I.N.P.S., relativa alla mancanza del requisito patrimoniale ed alle discordanze rilevate in ordine alla composizione del nucleo familiare, limitandosi a depositare un’attestazione Isee presentata da Antonietta Belloro il 2.02.2022”.

CdA Napoli: Contenzioso dipendente INPS in punto esclusione dalla graduatoria C5 selezione 2016

Vincenzo Di Maio segnala la sentenza emessa dalla Corte di Appello di Napoli n. 4356/2022 che ha rigettato il ricorso avversario, in punto impugnativa della procedura di esclusione dalla partecipazione al concorso interno indetto per il passaggio da C2 a C3,  confermato integralmente la sentenza impugnata  condannando il dipendente al pagamento delle spese di lite.

Al riguardo rimette, a seguire, il seguente interessante snodo motivazionale:

“…nessuna valenza hanno le argomentazioni dell’appellante in merito alla sussistenza di un obbligo dell’Amministrazione di comunicare l’esclusione dalla procedura dovendosi altrimenti ritenere ammessi alla partecipazione coloro che non avessero ricevuto tale comunicazione, atteso che nel messaggio hermes, richiamato anche nel ricorso introduttivo, veniva precisato che i candidati che entro la data prevista per la prova non avessero ricevuto alcuna comunicazione di esclusione, potevano presentarsi a sostenere la prova stessa; invece, in caso di mancata presentazione alla prova, per qualsiasi causa, era prevista l’esclusione dalla procedura.

In virtù di tali considerazioni la pretesa dell’appellante è priva di pregio. La giurisprudenza amministrativa, recentemente (Consiglio di Stato n. 8301 del 26 settembre 2022), ponendo fine alla querelle giurisprudenziale insorta circa la possibilità, o meno, di ricorrere allo svolgimento di prove suppletive delle prove concorsuali per i candidati impossibilitati a parteciparvi per causa Covid, ha confermato la pronuncia del primo Giudice, che aveva ritenuto l’esclusione della candidata conforme ai principi generali applicabili per i concorsi pubblici, secondo cui gli impedimenti soggettivi dei concorrenti, anche causati da caso fortuito o forza maggiore, sono irrilevanti ai fini della procedura e, quindi, non giustificano l’assenza del candidato, così escluso dal concorso, evidenziando che “… si tratta di non violare i principi generali applicabili per le procedure concorsuali e selettive, tra cui, quello di contestualità nello svolgimento delle prove di esame, quale corollario della par condicio tra candidati”. Aggiunge il CdS che “il rispetto di detto corollario, che opera sul piano del corretto svolgimento delle prove, impone la non discriminazione di tutti i candidati e richiede per essi l’osservanza delle medesime condizioni … «temporalmente coincidenti, di espletamento e valutazione delle prove, sicché essi si pongono presidio dei diversi -ed ugualmente fondamentali-principi di imparzialità e buon andamento dell’Amministrazione, atteso che qualora le prove si svolgessero in modalità asincrona e diversificata, non solo, per ovvie ragioni, non vi sarebbe identità tra le relative tracce/domande/richieste poste ai candidati, ma neppure potrebbe essere garantito l’anonimato nella correzione e valutazione delle stesse; dunque, non si potrebbe assicurare un giudizio terzo ed oggettivo, mirato ad individuare i più meritevoli » (Cons. Stato sez. III, sent. 21 dicembre 2002, n.2155) (…) “Di contro, la deroga allo svolgimento contemporaneo delle selezioni concorsuali, prima ancora di non essere conforme ai principi di tempestività, economicità, celerità di espletamento, riconducibili in sintesi al “buon andamento” di cui all’art. 97 della Costituzione, avrebbe comportato nella specie una insanabile lesione del principio costituzionale d’imparzialità, cui è ampiamente e puntualmente informata la legislazione ordinaria in materia di reclutamento e di organizzazione del pubblico impiego”.

CdA Ancona: elevazione figurativa di cui al terzo comma dell’articolo 15 L. n. 153/69 delle settimane contributive da lavoratore agricolo dipendente

Susanna Mazzaferri segnala la Sentenza della Corte d’Appello di Ancona n. 191/2023 in tema di elevazione figurativa di cui al terzo comma dell’articolo 15 L. n. 153/69 delle settimane contributive da lavoratore agricolo dipendente resa in un caso di  presunta errata liquidazione di una pensione di anzianità cat. VR nella parte che riguarda il calcolo della quota da lavoro dipendente, in presenza di contribuzione agricola dipendente.

Trib. Santa Maria CV: intervento Inps per surroga derivante da insidia stradale

Luca Cuzzupoli segnala la Sentenza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, Sezione Civile, n. 203/2023 in tema di intervento Inps per surroga derivante da insidia stradale.

Trib. Napoli: necessità di interesse qualificato anche per impugnativa di intimazione di pagamento

Anna Di Stefano segnala la Sentenza del Tribunale di Napoli nella causa RG 11007/2022 che estende anche alle ipotesi di impugnativa di INTIMAZIONE DI PAGAMENTO e/o PREAVVISO DI FERMO l’inammissibilità per carenza di interesse “qualificato” DELL’IMPUGNATIVA DEL RUOLO ESATTORIALE di cui all’art. 3 bis inserito dalla L. 215/21 di conversione del D.L.146/21.

Come suggerito nella nostra difesa, il Tribunale richiama peraltro la sent Cass 7348/23

GdP di Carinola: surroga INPS, pagamento solo parziale, eccepito concorso di colpa

Luca Cuzzupoli segnala la Sentenza del Giudice di Pace di Carinola n. 709/2023 in un giudizio introdotto dall’Istituto Previdenziale per una surroga con un pagamento parziale della compagnia assicurativa che eccepiva il concorso di colpa del nostro assicurato.

Trib. Reggio Calabria: opposizione intimazione di pagamento, natura sostanziale di opposizione ad estratto di ruolo, rilevanza ai fini dell’ammissibilità o meno

Silvano Imbriaci segnala la Sentenza del Tribunale di Reggio Calabria, resa nel giudizio RG 3898/2021, in materia di opposizione intimazione di  pagamento, nella quale si afferma il principio per cui se l’intimazione di pagamento opposta è risalente, in realtà il ricorso assume la natura sostanziale di opposizione ad estratto di ruolo, con quel che ne consegue in termini di ammissibilità.

Cfr. un estratto della sentenza: “Occorre in via preliminare evidenziare come, a dispetto dell’apparente oggetto del giudizio, costituito da un’opposizione a intimazione di pagamento risalente al 2015, la domanda sia invero formulata avverso il contenuto dell’estratto di ruolo relativo alle cartelle di pagamento e agli avvisi di addebito sottesi all’intimazione di pagamento citata…… Pertanto, avendo ad oggetto la domanda un’opposizione a intimazione di pagamento risalente al 2015 e, dunque, a circa sette anni precedenti l’iscrizione a ruolo della causa, cela di fatto un’opposizione a estratto di ruolo rispetto alla quale occorre vagliare l’interesse ad agire.”

CdA Venezia: appalto, obbligo solidale, ditta consorziata, sussistenza, trasferte, minimale, decadenza

Anita Sciandrello segnala la Sentenza della Corte di Appello di Venezia  n. 608/2022 in tema di  obbligato solidale ex art 29, 2° comma, l. 276/2003, che ha sottoscritto il contratto di appalto con una ditta, a sua volta consorziata.

Le omissioni contributive accertate riguardano  trasferte, minimale contributivo e si parla ancora di decadenza biennale prevista dall’art 29 D. L.vo 276/2003.

CdA Roma: ATP, appello, inammissibilità

Maria Carla Attanasio segnala la Sentenza della Corte d’Appello di Roma nella causa RG 3428/2021 sull’inammissibilità dell’appello su ATP con citazione della sentenza della Corte Costituzionale n. 243 del 2014 , che “…ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’art. 445- bis , settimo comma, cod. proc. civ., impugnato, in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 Cost., in quanto, relativamente alle controversie in materia di invalidità, cecità, sordità civile, handicap e disabilità, nonché di pensione di inabilità e di assegno di invalidità, stabilisce l’inappellabilità della sentenza che definisce il giudizio in cui sia in contestazione il solo requisito sanitario oggetto di accertamento tecnico preventivo obbligatorio..”

CdA Napoli: gestione separata, anno 2009, differimento generalizzato termine di pagamento per effetto del DPCM

Luca Cuzzupoli segnala la Sentenza della Corte d’Appello di Napoli n. 1090/2023 isn tema di differimento generalizzato del termine di pagamento per i contributi della gestione separata relativa al 2009.