CdA Roma: dell’art 86 TUIR, licenza taxi, plusvalenza, reddito d’impresa, imponibilità ai fini previdenziali, non opponibilità

Maria Carla Attanasio e Pier Luigi Tomaselli segnalano la Sentenza della Corte d’Appello di Roma n. 903/2023 in cui si afferma che il ricavato della compravendita della licenza taxi genera una plusvalenza patrimoniale che costituisce reddito di impresa imponibile ai fini previdenziali a carico del tassista, piccolo imprenditore artigiano.

CdA Napoli: decadenza a seguito di pubblicazione telematica, cancellazione braccianti agricoli, eccezione di prescrizione, assorbimento

Luca Cuzzupoli segnala la Sentenza della Corte d’Appello di Napoli n. 4775/2022 in tema di decadenza dalla data di pubblicazione telematica degli elenchi di cancellazione dei braccianti agricoli.

In Sentenza:

In tal caso la Cassazione, con diverse pronunce, ha stabilito in modo chiaro che “L’inosservanza del termine di centoventi giorni previsto per la proposizione dell’azione giudiziaria a seguito della notifica, o presa di conoscenza, del provvedimento definitivo di iscrizione o mancata iscrizione nei predetti elenchi, ovvero di cancellazione dagli stessi, determina, in quanto relativa al compimento di un atto di esercizio di un diritto soggettivo, la decadenza sostanziale del privato, che non solo è sottratta alla sanatoria prevista dalla L. 1973, n. 533, art. 8, ma è anche rilevabile d’ufficio dal giudice in ogni stato e grado del giudizio, a norma dell’art. 2969 c.c., salvo il limite del giudicato interno: essa riguarda, difatti, una materia sottratta alla disponibilità delle parti”. (Cass. n. 20303/2022; Cass. n. 17653/2020; Cass. n.  40780/2021).

CdA Napoli, rinvio dopo cassazione, gestione separata applicazione oggettiva e non soggettiva del differimento del dies a quo, DPCM anno 2009

Luca Cuzzupoli segnala la Sentenza della Corte d’Appello di Napoli n. 1290/2023 in cui si afferma quanto segue:

Ed invero , si legge nell’ordinanza n. 33169/2021 che la prescrizione dei contributi dovuti alla gestione separata decorre dal momento in cui scadono i termini per il pagamento dei contributi; la Corte ha poi ulteriormente precisato che assume rilievo, ai fini della decorrenza della prescrizione in questione, «anche il differimento dei termini stessi, quale quello previsto dalla disposizione di cui all’art. 1, comma 1, d.P.C.M. del 10 giugno del 2010 in relazione ai contributi dovuti per l’anno 2009 dai titolari di posizione assicurativa che si trovino nelle condizioni da detta disposizione stabilite» ( v. Cass. n. 10273 del 2021). L’art. 1, comma 1, D.P.C.M. 10.6.2010 cit., emanato giusta la previsione generale dell’art. 18,d.lgs. n. 241/1997, ha previsto, per quanto qui rileva, che «i contribuenti tenuti ai versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi […] entro il 16 giugno 2010, che esercitano attività economiche per le quali sono stati elaborati gli studi di settore di cui all’art. 62- bis del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito per ciascuno studio di settore dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell’economia e delle finanze», debbano effettuare i versamenti «entro il 6 luglio 2010, senza alcuna maggiorazione» (lett. a) e «dal 7 luglio 2010 al 5 agosto 2010, maggiorando le somme da versare dello 0,40 per cento a titolo di interesse corrispettivo» (lett. b). In relazione al caso in esame, deve darsi atto che, come chiarito da questa S.C., la individuazione del termine di prescrizione applicabile, ovvero del momento iniziale o finale di esso, costituisce quaestio iuris, su cui il giudice non è vincolato dalle allegazioni di parte (v. Cass. n. 15631 del 2016; n. 21752 del 2010; n. 11843 del 2007; 16573 del 2004); che i dati necessari ai fini del corretto calcolo del termine prescrizionale emergono tutti dalla sentenza impugnata; che, secondo l’orientamento consolidato, deve riconoscersi natura regolamentare e quindi di fonte normativa ai D.P.C.M. se hanno funzione attuativa o integrativa della legge (v. Cass. n. 73 del 2014; n. 16586 del 2010; n. 20898 del 2007; n. 5360 del 2004; n. 23674 del 2004; n. 11949 del 2004; n. 14210 del 2002; n. 1972 del 2000), come nel caso specie (il D.P.C.M. del 6.7.2010 è stato emanato in attuazione della delega di cui all’art. 12, comma 5, del d.lgs. n. 241 del 1997).

CdA Napoli in punto effetti della definizione fiscale della lite sul contenzioso contributivo.

Erminio Capasso segnala la Sentenza della Corte d’Appello di Napoli n. 463/2023 in cui si afferma quanto segue:

Il tenore letterale delle due norme in cui si inscrive l’istituto della definizione concordata delle lite fiscali (art. 39, comma 12, d.l. n. 98 del 2011 e art. 16 l. n. 289 del 2002) e la finalità espressamente indicata dal legislatore nella rubrica dell’articolo 39, recante «disposizioni in materia di riordino della giustizia tributaria» inducono a ravvisare nella definizione agevolata delle liti tributarie l’esclusiva natura deflattiva del contenzioso tributario – di valore inferiore a 20.000 euro e già pendente alla data del 31 dicembre 2011 – allo scopo di liberare e concentrare le risorse dell’Agenzia delle Entrate sulla proficua e spedita gestione dei procedimenti di natura precontenziosa di cui al comma 9 dello stesso art. 39, attraverso il pagamento di un importo percentualmente ridotto del tributo oggetto della lite. Prova ne è che alla deflazione del contenzioso previdenziale il decretolegge n. 98 ha dedicato l’articolo 38 nel quale fin dalla rubrica, recante «disposizioni in materia di contenzioso previdenziale e assistenziale», è chiarito l’ambito applicativo, ribadito, nel periodo di apertura del primo comma, con il fine di «deflazionare il contenzioso previdenziale» (art. 38, co. 1, primo periodo, d.l. n. 98 cit.). La ripartita collocazione delle disposizioni tra gli articoli orienta l’interprete nel tenere su piani distinti le misure deflative, del contenzioso fiscale e previdenziale. Inoltre, nel testo dell’art. 39 non si rinviene alcun elemento che permetta di saldare le due disposizioni al punto da ritenere che la definizione concordata del giudizio tributario estenda gli effetti sulla rideterminazione totale o parziale del presupposto impositivo accertato dall’Agenzia ai fini extrafiscali, quali i contributi previdenziali calcolati a percentuale sul reddito.

(…)

Ciò nondimeno l’accertamento conserva valore probatorio che può essere resistito da prove di segno contrario senza che ciò incida sul riparto dell’onere probatorio. La Suprema Corte di cassazione (v., fra le altre, Cass. n. 13463 del 2017 e n. 19640 del 2018) ha già affermato che tale accertamento costituisce, anche in riferimento all’obbligazione contributiva, un atto amministrativo di ricognizione del loro avveramento, posto che l’accertamento interviene dopo che il contribuente ha adempiuto alla propria obbligazione nella misura che egli ritiene dovuta e gli uffici competenti intervengono con un procedimento amministrativo di secondo grado per verificare la correttezza dell’importo pagato. Ebbene (sul punto cfr. Cass. n. 17769 del 2015), ai sensi del d.P.R. n. 600 del 1973, art. 36-bis, è compito dell’Agenzia delle Entrate in sede di liquidazione delle imposte, contributi e premi dovuti in base alle dichiarazioni dei redditi, di provvedere al controllo formale e sostanziale dei dati in esse contenuti.

TAR Campania Napoli: impugnativa della nota recante invito ad esercitare il diritto di opzione all’acquisto dell’immobile di proprietà dell’INPS.

Vincenzo Di Maio segnala la Sentenza del TAR Napoli n. 1620/2023 in tema di impugnativa della nota recante invito ad esercitare il diritto di opzione all’acquisto dell’immobile di proprietà dell’INPS.

Al riguardo rimette, a seguire, tra i tanti, il seguente snodo motivazionale sull’eccezione concernente l’asserito difetto di istruttoria serbato dall’INPS nella complessiva sequenza procedimentale.

“Nel merito della stima, avverso il quale si appuntano tutte le ulteriori censure,rileva il Collegio che l’art. 3, comma 7, del d.l. n. 351 del 2001 convertito in l. n.410/2001, quanto alle modalità di cessione degli immobili oggetto del piano di alienazione, dispone che “Il prezzo di vendita degli immobili e delle unità è determinato in ogni caso sulla base delle valutazioni correnti di mercato, prendendo a riferimento i prezzi effettivi di compravendite di immobili e unità immobiliari aventi caratteristiche analoghe”.

La perizia estimativa, sulla base della quale l’I.N.P.S. ha formulato l’offerta di vendita alla parte ricorrente, ha desunto il prezzo unitario medio dalla media fra i prezzi praticati da agenzie immobiliari di zona e quello pubblicato dall’OMI. Tale meccanismo di stima del prezzo risulta pienamente in linea con la previsione normativa, avendo effettivamente preso a riferimento prezzi reali di compravendite di immobili e unità immobiliari aventi caratteristiche analoghe a quella oggetto del presente contenzioso.”

Trib. Napoli Nord in tema di revoca del reddito di cittadinanza ed onere della prova

Luca Cuzzuopli segnala la Sentenza del Tribunale di Napoli Nord n. 1370/2023 che ha rigettato il ricorso di controparte volto ad ottenere il ripristino del reddito di cittadinanza per mancanza di prova dei fatti costituitivi del diritto.

In particolare, controparte si è limitata a richiedere il ripristino senza dedurre e provare nulla in merito alla divergenza tra quanto dichiarato nella DSU e quanto emerso dai controlli effettuati dal Comune di residenza e dall’INPS sulla composizione del nucleo familiare.

Trib Santa Maria C.V. in tema di indennità di disoccupazione, indebito per ripristino del rapporto di lavoro dopo il licenziamento, disoccupazione involontaria, onere della prova.

Luca Cuzzupoli segnala la Sentenza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere n. 692/2023 in cui si afferma quanto segue:

“Al contrario, dalle risultanze istruttorie, vi sono elementi che fanno ritenere che vi sia stata la ricostituzione del rapporto di lavoro con effetti ex tunc. Invero, dall’estratto contributivo e dalla documentazione versata dall’Inps, si evince chiaramente che il datore di lavoro CO.MA.P SUD ha comunicato all’Inps i flussi relativi alle retribuzioni imponibili erogate al Cecere (UNIEMENS) con l’indicazione della contribuzione da versare ed ha poi, effettivamente versato, all’Istituto Previdenziale la contribuzione dovuta al lavoratore nel periodo in contestazione (cfr. estratto contribuzione produzione Inps). A ciò va aggiunto che, sempre analizzando l’estratto contributivo del Cecere, risulta che il rapporto di lavoro con la CO. MAP Sud spa risulta ancora in essere.

Pertanto, da tali elementi indiziari può ritenersi che, contrariamente a quanto dedotto, il rapporto di lavoro è stato regolarmente ricostituito dal punto di vista retributivo e contributivo.

A ciò va aggiunto che, nel periodo in oggetto, è incontestato che il ricorrente abbia anche intrattenuto un altro rapporto di lavoro. Invero dall’estratto contributivo risulta che il ricorrente ha lavorato, alle dipendenze della PACIFICO LIBRI dal 19-07-2019 al 30-09-2019, percependo, peraltro, la relativa retribuzione ed ottenendo l’accredito della contribuzione (cfr. estratto contributivo e dichiarazioni rese nel ricorso introduttivo).

Alla luce delle risultanze istruttorie non può ritenersi adeguatamente provato lo stato di “disoccupazione involontario” – per il periodo in contestazione – richiesto quale necessario presupposto per il riconoscimento della prestazione previdenziale “.

Trib. Roma: Croce Rossa, assimilabilità alle Forze Armate, esclusione, indennità L. 653/1940, non spettanza

Maria Carla Attanasio segnala la Sentenza del Tribunale di Roma n. 3057/2023 pubbl. il 23/03/2023 che ha accolto quanto ribadito”… con la circolare n.13 del 5 febbraio 2021 l’INPS ha affermato che ai lavoratori dipendenti richiamati alle armi dall’Associazione della Croce Rossa italiana, non viene corrisposta l’indennità di cui alla legge n.653/1940 e ciò perché l’Associazione non è assimilabile alle Forze Armate e di Polizia di Stato non essendo un ente di diritto pubblico. La parte ricorrente, nelle note autorizzate, insiste nel sostenere la natura di Corpo Militare della CRI in quanto la stessa persevera nell’esercizio della funzione ausiliaria delle Forze Armate . Si condivide, invece, quanto affermato dalla difesa dell’INPS laddove si sostiene la possibilità di assimilazione alle Forze Armate solo laddove espressamente previsto, con conseguente legittimità del diniego di pagamento della richiesta indennità..”

Trib Santa Maria C.V. in tema di agevolazioni art. 8 comma 9 legge 407 1990, superamento 36 mesi ed assetti societari coincidenti

Luca Cuzzupoli segnala la Sentenza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere n. 729/2023 in tema di agevolazioni di cui all’art. 8 comma 9 della legge 407 1990, superamento dei 36 mesi ed assetti societari coincidenti.

Trib. Santa Maria C.V., indebiti agricoli, condizioni per il recupero, dolo, sussistenza

Luca Cuzzupoli segnala la Sentenza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere n. 747/2023 in cui si legge quanto segue:

In sintesi, l’irripetibilità dell’indebito previdenziale è subordinata al ricorrere di quattro condizioni: a) il pagamento delle somme in base a formale e definitivo provvedimento; b) la comunicazione del provvedimento all’interessato; c) l’errore, di qualsiasi natura, imputabile all’ente erogatore; d) la insussistenza del dolo dell’interessato, cui è parificata “quoad effectum” la omessa o incompleta segnalazione di fatti incidenti sul diritto, o sulla misura della pensione, che non siano già conosciuti dall’ente competente, difettando anche una sola delle quali opera la regola della ripetibilità di cui all’art.  2033 c.c. (da ultimo Cass. n. 5984 del 23/02/2022). Nel caso di specie, appare evidente il dolo della ricorrente atteso che la disoccupazione agricola è divenuta indebita, in seguito alla redazione del verbale ispettivo allegato dall’Istituto, con il quale si annullavano tutti i rapporti di lavoro svolti alle dipendenze della azienda agricola Diana Rosa in Riardo, ivi compresi quelli della ricorrente, stante il loro carattere fittizio. Nella specie la ricorrente è stata cancellata dagli elenchi dei braccianti agricoli per l’anno 2007 per 51 giornate perdendo il requisito contributivo delle 102 giornate indispensabile per ottenere il pagamento della disoccupazione agricola per l’anno 2008. 

Ne consegue che la ricorrente ha intrapreso un rapporto di lavoro fittizio con la predetta azienda agricola solo al fine di percepire tali prestazioni previdenziali e, pertanto, applicando i principi di diritto sopra riportati non sono sussistenti i presupposti per la dichiarazione di irripetibilità.