Vincenzo Di Maio segnala la sentenza emessa dal TAR Campania Napoli n. 1249/2023 che ha rigettato il ricorso avversario, in punto impugnativa provvedimenti di reiezione della CIGO, e condannato la controparte al pagamento delle spese di lite.
Al riguardo rimette, a seguire, tra i tanti, il seguente interessante snodo motivazionale:
“ Il requisito per accedere al contributo consiste, dunque, in una situazione di crisi aziendale non imputabile a responsabilità dell’imprenditore o dei lavoratori, riconducibile a fattori esterni, ma estranea al rischio di impresa (C.d.S., sez. III, 14/01/2019, n.327 e 19 agosto 2019, n. 5743).
I fatti che hanno determinato la sospensione o contrazione dell’attività di impresa devono risultare estranei non solo all’imprenditore, alla sua capacità imprenditoriale e alla sua organizzazione aziendale, ma anche ad altri soggetti che con lo stesso hanno concluso contratti, in quanto, diversamente, l’istituto dell’integrazione salariale “si tradurrebbe in un meccanismo di immediata socializzazione del rischio di impresa”( C.d.S., Sez. VI, 28 gennaio 2013, n. 497; parere C.d.S. I, 26.4.2019, n. 1251).
Per stabilire se il fermo di produzione del committente, non programmato, integri o meno il presupposto della “non imputabilità” della situazione di crisi aziendale al datore di lavoro richiedente, che sia parte in un contratto di subappalto, occorre, pertanto, analizzare in concreto le statuizioni dei contratti di appalto e subappalto (C.d.S., Sez. III, ord. 1° settembre 2017, n. 3531).
6. Facendo applicazione dei suesposti principi alla vicenda in esame, il ricorso risulta infondato in quanto, nel caso di specie, la causa della sospensione dell’attività, determinata dalla necessità di procedere alla nomina di un nuovo collaudatore, non può considerarsi ex se imprevedibile, tanto è vero che il procedimento relativo è stato disciplinato nel capitolato di appalto e quindi connesso al rischio d’impresa, risultando con ciò riconducibile ai rapporti contrattuali tra le parti “.