Trib. Torre Annunziata in tema di reddito di cittadinanza e non menzione del reato nel certificato del casellario giudiziario

Mauro Elberti segnala il Decreto di rigetto n. cronol. 7852/2023 del 07/04/2023 del Tribunale di Torre Annunziata in cui si afferma quanto segue:

La reclamante ha sostenuto, inoltre, che le condanne che beneficiano della non menzione nel casellario non sarebbero ostative al riconoscimento del reddito di cittadinanza.

La tesi non può essere condivisa, in quanto contrasta con il dato letterale della norma che esprime, anzi, con chiarezza, la volontà del legislatore di creare un automatismo tra condanna penale e perdita del diritto al reddito di cittadinanza.

Trib. Roma: opposizione ad intimazione di pagamento, profilo di ammissibilità, notifica a soggetti diversi dal destinatario, pagamenti rateali idonei per riconoscimento di debito e interruzione prescrizione

Pier Luigi Tomaselli segnala la Sentenza del Tribunale di Roma n. 2897/2023 contenente un analitico excursus in un caso di giudizio di opposizione ad intimazione di pagamento, sulle seguenti questioni:

  • – profilo di ammissibilità dell’opposizione in relazione all’art.615 o 617 cpc
  • – idoneità della notifica a mezzo raccomandata a soggetti diversi dal destinatario (con conseguente irrilevanza della querela di falso rispetto alla firma del ricevente)
  • – idoneità dei pagamenti rateali effettuati dall’opponente a costituire riconoscimento di debito ed interruzione della prescrizione.

Agli avvocati dell’I.N.P.S. non vanno liquidate I.V.A. e C.P.A.

Cassazione civile, sez. IV, lavoro, 02 Marzo 2023, n. 6346. Pres. Manna. Est. Cavallari.

Avvocati I.N.P.S. – I.V.A. e C.P.A. – Liquidazione – Esclusione – Ragioni

Agli avvocati dell’I.N.P.S. non vanno liquidate I.V.A. e C.P.A.: la prima non è dovuta in quanto essi sono dipendenti dell’ente, sicché la prestazione lavorativa resa non costituisce né una cessione di beni, né un’erogazione di servizi nell’esercizio di una professione, rilevanti ai sensi del d.P.R. n. 633 del 1972; la C.P.A. non compete in quanto sono iscritti ad un albo speciale con apposita gestione separata e non alla Cassa previdenza avvocati. (massima ufficiale).

Tratto da IL CASO.it

CdA Napoli: TFR, Fondo di Garanzia, natura previdenziale, onere della prova, esecuzione individuale,

Carmen Moscariello segnala la sentenza della Corte d’Appello di Napoli resa nella causa RG 228/2020 in cui si afferma:

Ebbene, secondo la giurisprudenza, “in caso di insolvenza di datore di lavoro non soggetto …..alle disposizioni della legge fallimentare, grava sul lavoratore, che invochi l’intervento del Fondo di garanzia L. n. 297 del 1982, ex art. 2, l’onere di dimostrare che, a seguito dell’esperimento dell’esecuzione forzata, le garanzie patrimoniali siano risultate in tutto o in parte insufficienti e ha precisato che, a tal fine, non basta l’esistenza di una mera parvenza di esecuzione, quale deve considerarsi l’inutile esperimento di un tentativo di pignoramento mobiliare presso il debitore, quando non risultino effettuate idonee ricerche sul debitore medesimo in ordine alla eventuale titolarità, in capo allo stesso, di crediti verso terzi o di beni e diritti immobiliari, seguite, se positive, da esecuzione forzata ai sensi,rispettivamente, dell’art. 543 c.p.c. e ss., e art. 555 c.p.c. e ss.(Cass. n. 4666 del 2002 e 10953 del 2003).

CdA Napoli: TFR su GIGS in deroga, onere economico, soggetto gravato

Luca Cuzzupoli segnala la Sentenza della Corte d’Appello di Napoli n. 1171/2023.

In sentenza:

“Tali conclusioni trovano conforto nella giurisprudenza di legittimità: nella recentissima sentenza n. 25838 del 1 settembre 2022 la Cassazione ha esaminato la possibilità di estendere la regola della maturazione a favore del lavoratore del T.f.r., in caso di sospensione del rapporto di lavoro anche alla ipotesi di cassa integrazione in deroga…. La Corte di Cassazione ha affermato che anche la CIGD debba essere computata ai fini del T.f.r., quale ulteriore strumento di integrazione salariale, a sostegno delle situazioni derivanti dal perdurare dello stato di debolezza dei livelli produttivi del Paese, per gli anni 2013-2016, ma con utilizzazione delle risorse finanziarie a tal fine destinate nell’ambito del Fondo sociale per occupazione e formazione (istituito nello stato di previsione dell’allora Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, nel quale confluenti anche le risorse del Fondo per l’occupazione e le risorse comunque destinate al finanziamento degli ammortizzatori sociali concessi in deroga alla normativa vigente e quelle destinate in via ordinaria dal CIPE alla formazione, a norma dell’articolo 18, primo comma, lett. a) d.l. 185/2008, conv. con mod. in l. 2/2009). Si è ritenuto, cioè, che anche la cassa in deroga rientri a pieno titolo nella previsione del terzo comma dell’art. 2120 c.c., in quanto “caso di sospensione totale o parziale per la quale sia prevista l’integrazione salariale”, di natura eccezionale rispetto alla regola ordinaria del primo comma dello stesso articolo “nel senso che i periodi ivi indicati di assenza dal  lavoro con diritto alla retribuzione, eventualmente soddisfatto in tutto o in parte in forma previdenziale, figurano come periodi di retribuzione normale anche se la conservazione della retribuzione fosse limitata a una aliquota percentuale di essa”, (così Corte cost. 14 luglio 1988, n. 802).

Tale trattamento, tuttavia, grava, secondo l’illustrata legge istitutiva, a carico del Fondo sociale per l’occupazione e la formazione presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali.“

CdA Napoli: disoccupazione, domanda, accordo incentivo all’esodo, non spetta

Mauro Elberti segnala la Sentenza della Corte di Appello di Napoli n. 518/2023 pubblicata il 16/03/2023 che, in riforma della sentenza di primo grado, ha respinto la domanda di disoccupazione per un lavoratore che aveva stipulato un accordo di incentivo all’esodo.

CdA Napoli: querela di falso, avviso di addebito

Itala De Benedictis segnala la sentenza n. 831/2023 della Corte d’Appello di Napoli in materia di querela di falso proposta da controparte in quanto l’avviso di addebito sarebbe stato notificato a persona sconosciuta.

La Corte di Appello, confermando la sentenza di I grado, si pronuncia per l’ inammissibilità della querela di falso.

TAR Campania: diniego istanze di CIGO

Vincenzo Di Maio segnala la sentenza emessa dal TAR Campania Napoli n. 1249/2023 che ha rigettato il ricorso avversario, in punto impugnativa provvedimenti di reiezione della CIGO, e condannato la controparte al pagamento delle spese di lite.

Al riguardo rimette, a seguire, tra i tanti, il seguente interessante snodo motivazionale:

“ Il requisito per accedere al contributo consiste, dunque, in una situazione di crisi aziendale non imputabile a responsabilità dell’imprenditore o dei lavoratori, riconducibile a fattori esterni, ma estranea al rischio di impresa (C.d.S., sez. III, 14/01/2019, n.327 e 19 agosto 2019, n. 5743).

I fatti che hanno determinato la sospensione o contrazione dell’attività di impresa devono risultare estranei non solo all’imprenditore, alla sua capacità imprenditoriale e alla sua organizzazione aziendale, ma anche ad altri soggetti che con lo stesso hanno concluso contratti, in quanto, diversamente, l’istituto dell’integrazione salariale “si tradurrebbe in un meccanismo di immediata socializzazione del rischio di impresa”( C.d.S., Sez. VI, 28 gennaio 2013, n. 497; parere C.d.S. I, 26.4.2019, n. 1251).

Per stabilire se il fermo di produzione del committente, non programmato, integri o meno il presupposto della “non imputabilità” della situazione di crisi aziendale al datore di lavoro richiedente, che sia parte in un contratto di subappalto, occorre, pertanto, analizzare in concreto le statuizioni dei contratti di appalto e subappalto (C.d.S., Sez. III, ord. 1° settembre 2017, n. 3531).

6. Facendo applicazione dei suesposti principi alla vicenda in esame, il ricorso risulta infondato in quanto, nel caso di specie, la causa della sospensione dell’attività, determinata dalla necessità di procedere alla nomina di un nuovo collaudatore, non può considerarsi ex se imprevedibile, tanto è vero che il procedimento relativo è stato disciplinato nel capitolato di appalto e quindi connesso al rischio d’impresa, risultando con ciò riconducibile ai rapporti contrattuali tra le parti “.

Trib. Roma: estratto di ruolo, opposizione, PEC da indirizzo non compreso nei pubblici registri, inammissibilità

Maria Carla Attanasio segnala la Sentenza del Tribunale di Roma n. 1996/2023 pubblicata il 22/02/2023 sull’inammissibilità dell’opposizione ad  estratto di ruolo con riferimenti “..alla  notifica a mezzo pec effettuata da indirizzo pec dell’Agenzia delle Entrate Riscossione non ricompreso nei pubblici registri, si deve rilevare che dal 1° giugno 2016, come stabilito dall’art. 14 d.lgs n. 159/2015, la notifica degli atti di riscossione destinati ad imprese individuali, società e professionisti iscritti in albi o elenchi deve avvenire unicamente mediante pec. Ciò chiarito, deve osservarsi che la normativa sull’utilizzo di indirizzi di posta elettronica estratti dai pubblici registri attiene all’indirizzo pec del destinatario e non del mittente (cfr. Cass. S.U. n. 15979/22)…”