Trib. Roma: DURC, procedura concordato preventivo, competenza

Pier Luigi Tomaselli segnala il Decreto n. 159/2023 del Tribunale di Roma in cui si afferma che il Tribunale Fallimentare non ha competenza sulla domanda cautelare volta al rilascio di DURC regolare, proposta in pendenza di procedura di concordato preventivo, mancando una norma che determini la vis attractiva fallimentare nella materia.

Il provvedimento, reso in sede di reclamo, completa il quadro dei provvedimenti adottabili dal giudice su richiesta dell’impresa soggetta a procedura di concordato preventivo in corso di omologazione, e va letto unitamente al provvedimento ex art.700 cpc con cui il GD aveva già dichiarato l’inammissibilità di misure di tutela ai sensi del CCII, volte a coartare l’INPS al rilascio di durc regolare, emettibili dal giudice fallimentare.

Trib Santa Maria CV: sgravi art. 1 comma 118 legge 190 2014, collegamento societario ed onere della prova.

Luca Cuzzupoli segnala la Sentenza n. 535/2023 del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere in tema di sgravi art. 1 comma 118 legge 190 2014,  collegamento societario ed onere della prova.

Per quanto concerne l’onere della prova il Tribunale afferma che:

In definitiva, circa l’onere probatorio della sussistenza dei requisiti per usufruire degli sgravi deve richiamarsi il principio, reiteratamente affermato dalla suprema Corte, secondo cui, “in tema di sgravi contributivi, grava sull’impresa che vanti il diritto al beneficio l’onere di provare la sussistenza dei necessari requisiti (cfr. , ex plurimis, Cass. , nn. 1879/1997; 19373/2004; 5137/2006; 16351/2007)” (Cass. sez. lav. N. 25818/2014).

Per quanto concerne il collegamento societario afferma, in riferimento all’art. 1 comma 118 della legge n. 190/2014, che:

In particolare la citata norma stabilisce, tra i requisiti per poter godere dei predetti sgravi contributivi, che il lavoratore, nel corso dei tre mesi antecedenti la data di entrata in vigore della citata Legge di Stabilità (dal 1.10.2014 al 31.12.2014), non deve avere avuto rapporti di lavoro a tempo indeterminato con il datore di lavoro richiedente l’incentivo ovvero con società controllate e/o collegate ed ancora che non deve essere stato occupato, a tempo indeterminato, nei sei mesi antecedenti l’assunzione, presso qualsiasi altro datore di lavoro.

La ratio della disposizione, come è esplicitata nell’incipit della medesima, è quella di promuovere l’instaurazione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato ed a tal fine la condizione soggettiva del lavoratore che integra il diritto alla fruizione dell’esonero contributivo viene individuata nell’assenza, nei sei mesi precedenti l’assunzione, di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato presso qualsiasi datore di lavoro

(…)

Al riguardo, in materia di collegamento societario, la Suprema Corte di Cassazione, investita in fattispecie assimilabili alla medesima, si è già espressa, in particolare, con la sentenza del 14 settembre 2011 n.18766.

In particolare la Cassazione ha escluso che l’art. 2359 c.c. possa segnare l’approccio interpretativo da seguire agli effetti dell’individuazione dell’ambito di applicazione dell’art. 8 L.223/91, norma che, a differenza della prima, tutela interessi di spiccata rilevanza sociale, che impongono all’interprete una lettura estensiva della disciplina.

Ciò che rileva, pertanto, è la situazione di fatto. Per escludere i benefici di legge non si ritiene necessaria la sussistenza dei criteri “tecnici” di “collegamento e controllo” richiamati dall’art. 2359 cod. civ., bensì si considera sufficiente il “comune agire sul mercato” che, nel caso di specie, viene individuato in una operazione che va vista e soppesata nel suo complesso.

Trib. Roma: indennità di malattia, invio certificato medico, termine di due giorni

Maria Carla Attanasio segnala la Sentenza del Tribunale di Roma n. 2523/2023 pubblicata il 13/03/2023 sulla necessità di inviare all’Inps entro due giorni il certificato medico per avere diritto all’indennità di malattia avendo la Giudicante  fatto  riferimento alla natura giuridica del termine di trasmissione dei certificati medici all’INPS precisato dalla   Corte Costituzionale, con sentenza n. 1143 del 29 dicembre 1988, ha ritenuto che “il termine di due giorni è perentorio, avuto riguardo alla funzione commessagli dalla norma”.

Trib. Santa Maria CV, incompatibilità incumulabilità assegno mensile invalidità civile rendita INAIL

Luca Cuzzupoli segnala la Sentenza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere n. 559 del 2023 in tema di incompatibilità incumulabilità assegno mensile invalidità civile rendita INAIL.

Trib. Santa Maria CV: passaggio di dipendenti da cedente a cessionario, compensazione debiti contributivi con debiti erariali

Luca Cuzzupoli segnala la Sentenza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere n. 558 del 2023 in tema di omessa dimostrazione del passaggio di dipendenti da cedente a cessionario, compensazione debiti contributivi con debiti erariali.

L’INPS può bloccare le compensazioni se non le ritiene valide

Dal Tribunale di Milano, con la sentenza n. 540 del 20 febbraio 2023 sezione lavoro, arriva un altro tassello a discapito delle compensazioni tra debiti contributivi e crediti fiscali.

Leggi tutto: L’INPS può bloccare le compensazioni se non le ritiene valide

Nel caso in esame, un’azienda aveva provveduto a compensare un proprio debito verso l’Inps con un credito Iva acquisito da altra impresa, a seguito di cessione di ramo d’azienda.

L’Inps, pur avendo ricevuto la disposizione di pagamento da parte dell’Agenzia delle entrate, entrava nel merito dell’effettiva sussistenza del credito, in quanto riteneva sproporzionato l’importo del credito IVA rispetto al prezzo d’acquisto pagato dall’azienda cessionaria, oltre al fatto che l’azienda cedente avesse mantenuto tutte le passività con la sola eccezione del credito IVA.

Ritenendo il credito di dubbia genuinità, l’Inps provvedeva a notificare allert all’Agenzia delle entrate – che a sua volta demandava il controllo alla Guardia di finanza – e nel contempo bloccava l’abbinamento del pagamento degli uniemens per poi emettere successivamente avviso di addebito per il recupero delle somme.

Il contribuente si difendeva affermando che l’Inps, una volta ricevute dall’A.d.e. le spettanze relative al credito Iva, avrebbe dovuto considerare estinto il debito, fatta salva poi l’azione di recupero da parte dell’A.d.e. nel caso in cui detto credito fosse risultato inesistente.

Il Giudice sostiene invece che, poiché l’articolo n.17 del D.Lgs. 241/97 nulla dispone circa la legittimazione ad agire per il recupero dei crediti indebitamente compensati, laddove l’istituto previdenziale ravvisi un qualsiasi vizio su tali importi, esso è autorizzato ad agire, anche successivamente all’avvenuto accredito delle relative somme da parte dell’ente titolare del credito, poiché tale procedura – cioè il pagamento dell’ente titolare del credito all’ente titolare del debito – è automatizzata, e non suscettibile di sospensione dai rispettivi funzionari.

Il Giudice prosegue affermando che la procedura automatica di pagamento tra enti sia da considerarsi meramente contabile, e non sostanziale, in quanto, se l’Inps non ritiene valido il credito, può comunque decidere di non considerare saldato il debito del contribuente, e aggiunge “la facoltà di Inps, quale creditore, di non accettare la compensazione con un credito dubbio non risulta essere espressione di interferenza in un ambito nel quale l’ente non ha competenza”.

Senza nulla eccepire in merito al dovere di accertare la genuinità dei crediti, appare quantomeno opportuno che sia l’ente competente ad occuparsene e, come è facilmente intuibile, la massimizzazione dell’utilità dei controlli è raggiungibile se questi avvengono in maniera preventiva rispetto al materiale utilizzo della compensazione, onde evitare il verificarsi di situazioni come quella descritta.

Orbene, i controlli effettuati dall’Inps richiedono senza dubbio alcuno impegno di tempo e dispiego di risorse, con conseguente ed inevitabile rallentamento della certificazione di regolarità alle aziende che necessitano del DURC, e, comunque, senza che tale procedura sia sostitutiva del successivo controllo e accertamento dell’Agenzia delle entrate, generando così una duplicazione di adempimenti.

In secondo luogo, il fatto che vi sia in il pagamento automatico da un ente all’altro, conferma la piena legittimità delle compensazioni tra partite di natura diversa, contrariamente da quanto affermato in altre recenti sentenze di merito che ritengono tale operazione preclusa dal nostro ordinamento.1

La problematica è stata anche trattata nel tavolo tecnico tra l’Agenzia delle Entrate ed il Consiglio nazionale dei consulenti del lavoro del 23 marzo 2022, ma ad oggi non vi è riscontro alcuno, così come nessuna risposta è pervenuta all’interrogazione parlamentare n.5-07943 del 22 aprile 2022.
————————————————

1Tribunale di Brescia n.1251/2022 e Tribunale di Milano n.207/2021

FONTE DELL’ARTICOLO

CdA Milano: avviso di addebito, notifica via PEC, ricevuta sintetica, validità

Mirella Mogavero segnala la Sentenza della Corte d’Appello di Milano  n. 26/2023 pubblicata il 31/01/2023 in tema di idoneità delle notifica via PEC di avviso di addebito con ricevuta sintetica.

Nella sentenza si legge:

In particolare, secondo l’appellante, la sentenza era errata nella parte in cui aveva accertato l’intervenuta rituale notifica degli avvisi di addebito portati dall’intimazione impugnata, omettendo di considerare che gli allegati n. 4 e n. 6 della produzione documentale dell’ente previdenziale costituivano una semplice “stampata” di dati identificativi di comunicazioni pec apparentemente inviate alla società il 16/06/2015 e l’8/01/2017 ma che esse erano inidonee sia a provare l’avvenuta consegna dei messaggi alla destinataria, sia a dimostrare la loro riconducibilità, rispettivamente, all’avviso di addebito n. 3682015000138503900 e n. 36820160028748248000.

(…)

Ad avviso del Collegio, la produzione per l’avviso n. 36820150001385039000 (doc. 4 fascicolo INPS) della mera ricevuta sintetica di consegna della PEC, diversamente da quanto opinato dall’appellante, costituisce comunque prova idonea della regolarità della notifica dell’atto stragiudiziale.

Si richiama, condividendola e facendola pertanto propria ex art. 118 disp. att. c.p.c., la motivazione della sentenza n. 131/2022 di questa Corte, sentenza che in caso analogo al presente ha ritenuto: “In simile contesto, ad avviso del Collegio, la produzione in giudizio, …, di ricevuta sintetica di consegna di messaggio PEC è idonea a dimostrare l’invio e la consegna di un messaggio all’indirizzo del destinatario (cfr. anche art. 6 DPR 68 del 2005). Vero è che, diversamente dalla RDAC completa (legislativamente richiesta ad esempio per la verifica della regolare notifica di atto giudiziario), la ricevuta sintetica di consegna prova solo l’avvenuta consegna di un messaggio PEC al destinatario, ma non dimostra quale fosse il suo contenuto. Tuttavia, ad avviso del Collegio, una volta validamente dimostrata – per il tramite della produzione di regolare ricevuta sintetica di consegna- per l’appunto l’avvenuta consegna di un messaggio pec al destinatario in data …., ed una volta allegato- da parte del mittente – quale fosse il contenuto testuale di quel messaggio, gravava sul destinatario dimostrare che il contenuto reale fosse diverso da quello prospettato dal mittente; analogicamente, del resto, a quanto ritenuto dalla giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione in materia di comunicazioni inviate a mezzo raccomandata postale (cfr. ad esempio Cassazione civile sez. VI, 03/10/2018, n.24149: “Ai fini dell’interruzione della prescrizione, la produzione in giudizio di copia della lettera di costituzione in mora unitamente all’avviso di ricevimento “ex adverso” della relativa raccomandata implica una presunzione di corrispondenza di contenuto tra la copia prodotta e la missiva ricevuta dalla controparte, salva la prova, a carico del destinatario, di avere ricevuto una missiva di contenuto diverso o un plico privo di contenuto”; cfr. anche Cassazione civile sez. I, 28/09/2017, n.22687, la quale risulta significativa anche per l’affermazione della superfluità della ricevuta di ritorno ai fini della prova della ricezione del testo: “Ai sensi dell’art. 1335 c.c., la dichiarazione unilaterale comunicata mediante lettera raccomandata si presume ricevuta (e quindi conosciuta nel suo contenuto), pur in mancanza dell’avviso di ricevimento, sulla base dell’attestazione della spedizione da parte dell’ufficio postale, sicché incombe sul destinatario l’onere di provare l’asserita non corrispondenza della dichiarazione ricevuta – perché la raccomandata non conteneva alcun atto o conteneva un atto diverso – rispetto a quella indicata dal mittente, non potendo il destinatario limitarsi ad una generica contestazione dell’invio della raccomandata medesima”).

Per le medesime ragioni non colgono nel segno le censure con cui l’appellante lamenta l’inidoneità delle relate prodotte da INPS a dimostrare la riferibilità delle notifiche agli avvisi di addebito di cui si discute.

CdA Napoli: studi di settore, differimento generalizzato, D.P.C.M. 10 giugno 2010, decorrenza prescrizione, contributi dovuti in base a dichiarazione dei redditi

Luca Cuzzupoli segnala la Sentenza della Corte d’Appello di Napoli n.  4271/2022 in cui si afferma quanto segue:

Venendo, ora, alla questione – oggetto di appello – di decorrenza della prescrizione collegata alla questione del D.P.C.M. 10 giugno 2010 – che ha differito i termini di effettuazione dei versamenti dovuti dai “soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati elaborati gli studi di settore” – deve rilevarsi che di recente è intervenuta più volte la Suprema Corte, che ormai ha consolidato il suo orientamento in questi termini.

In particolare ha affermato che “Quanto ai termini per il versamento delle somme dovute in base alla dichiarazione dei redditi, cui sono ancorati anche i termini per il pagamento dei contributi, riveste importanza essenziale l’art. 12, comma 5, del menzionato d.lgs. n. 241 del 1997. La disposizione citata demanda a un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri la possibilità di modificare i termini riguardanti gli adempimenti dei contribuenti relativi a imposte e contributi dovuti in base allo stesso decreto, tenendo conto delle esigenze generali dei contribuenti, dei sostituti e dei responsabili d’imposta o delle esigenze organizzative dell’amministrazione. Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri rinviene dunque un inequivocabile fondamento normativo nella fonte primaria che ne autorizza l’intervento e si configura come un atto di natura regolamentare, in quanto 5 concorre ad attuare e a integrare le previsioni del d.lgs. n. 241 del 1997 (sentenza n. 17970 del 2022, cit., punto 18; di recente, sempre in ordine ai d.p.c.m. in esame, Cass., sez. lav., 3 agosto 2022, n.  24047, punto 23, e Cass., sez. VI-L, 15 luglio 2022, n. 22336, e 11 luglio 2022, n. 21816). Quanto ai contributi relativi all’anno 2009, viene in rilievo il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 giugno 2010, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.141 del 19 giugno 2010. L’art. 1, comma 1, del d.p.c.m. così stabilisce: «I contribuenti tenuti ai versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi e da quelle in materia di imposta regionale sulle attività produttive entro il 16 giugno 2010, che esercitano attività economiche per le quali sono stati elaborati gli studi di settore di cui all’art. 62-bis del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331 convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito per ciascuno studio di settore dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell’economia e delle finanze, effettuano i predetti versamenti: a) entro il 6 luglio 2010, senza alcuna maggiorazione; b) dal 7 luglio 2010 al 5 agosto 2010, maggiorando le somme da versare dello 0,40 per cento a titolo di interesse corrispettivo». Si deve avere riguardo al primo termine del 6 luglio 2010, che la fonte regolamentare stabilisce per il pagamento dell’importo dovuto, senza maggiorazioni di sorta: è da tale momento che sorge l’obbligo contributivo e l’INPS può dunque far valere i propri diritti. Quanto alla latitudine soggettiva del differimento, questa Corte, alla luce dell’univoco dettato letterale della previsione regolamentare, ha chiarito che ne beneficiano tutti i contribuenti, allorché esercitano attività economiche per le quali sono stati elaborati gli studi di settore. Il differimento, dunque, non si applica soltanto a «coloro che, in concreto, alle risultanze di tali studi fossero fiscalmente assoggettati per non aver scelto un diverso regime d’imposizione» (sentenza n. 10273 del 2021, cit.). 6 Pertanto, «ciò che rileva, ai fini di detto differimento, è il dato oggettivo dello svolgimento di un’attività economica riconducibile tra quelle per le quali siano state elaborati studi di settore e non la condizione soggettiva del singolo professionista di effettiva sottoposizione al regime fiscale derivante dall’adesione alle risultanze degli studi medesimi» (Cass., sez. VI-L, 11 agosto 2022, n. 24668; nello stesso senso, fra le molte, Cass., sez. VI-L, 26 luglio 2022, n. 23314 e n. 23309, punto 8, e Cass., sez. VI-L, 15 luglio 2022, n. 22336). (cfr. Cass sez. L. n.28565/2022 in motivazione).