Dal Tribunale di Milano, con la sentenza n. 540 del 20 febbraio 2023 sezione lavoro, arriva un altro tassello a discapito delle compensazioni tra debiti contributivi e crediti fiscali.
Leggi tutto: L’INPS può bloccare le compensazioni se non le ritiene valide
Nel caso in esame, un’azienda aveva provveduto a compensare un proprio debito verso l’Inps con un credito Iva acquisito da altra impresa, a seguito di cessione di ramo d’azienda.
L’Inps, pur avendo ricevuto la disposizione di pagamento da parte dell’Agenzia delle entrate, entrava nel merito dell’effettiva sussistenza del credito, in quanto riteneva sproporzionato l’importo del credito IVA rispetto al prezzo d’acquisto pagato dall’azienda cessionaria, oltre al fatto che l’azienda cedente avesse mantenuto tutte le passività con la sola eccezione del credito IVA.
Ritenendo il credito di dubbia genuinità, l’Inps provvedeva a notificare allert all’Agenzia delle entrate – che a sua volta demandava il controllo alla Guardia di finanza – e nel contempo bloccava l’abbinamento del pagamento degli uniemens per poi emettere successivamente avviso di addebito per il recupero delle somme.
Il contribuente si difendeva affermando che l’Inps, una volta ricevute dall’A.d.e. le spettanze relative al credito Iva, avrebbe dovuto considerare estinto il debito, fatta salva poi l’azione di recupero da parte dell’A.d.e. nel caso in cui detto credito fosse risultato inesistente.
Il Giudice sostiene invece che, poiché l’articolo n.17 del D.Lgs. 241/97 nulla dispone circa la legittimazione ad agire per il recupero dei crediti indebitamente compensati, laddove l’istituto previdenziale ravvisi un qualsiasi vizio su tali importi, esso è autorizzato ad agire, anche successivamente all’avvenuto accredito delle relative somme da parte dell’ente titolare del credito, poiché tale procedura – cioè il pagamento dell’ente titolare del credito all’ente titolare del debito – è automatizzata, e non suscettibile di sospensione dai rispettivi funzionari.
Il Giudice prosegue affermando che la procedura automatica di pagamento tra enti sia da considerarsi meramente contabile, e non sostanziale, in quanto, se l’Inps non ritiene valido il credito, può comunque decidere di non considerare saldato il debito del contribuente, e aggiunge “la facoltà di Inps, quale creditore, di non accettare la compensazione con un credito dubbio non risulta essere espressione di interferenza in un ambito nel quale l’ente non ha competenza”.
Senza nulla eccepire in merito al dovere di accertare la genuinità dei crediti, appare quantomeno opportuno che sia l’ente competente ad occuparsene e, come è facilmente intuibile, la massimizzazione dell’utilità dei controlli è raggiungibile se questi avvengono in maniera preventiva rispetto al materiale utilizzo della compensazione, onde evitare il verificarsi di situazioni come quella descritta.
Orbene, i controlli effettuati dall’Inps richiedono senza dubbio alcuno impegno di tempo e dispiego di risorse, con conseguente ed inevitabile rallentamento della certificazione di regolarità alle aziende che necessitano del DURC, e, comunque, senza che tale procedura sia sostitutiva del successivo controllo e accertamento dell’Agenzia delle entrate, generando così una duplicazione di adempimenti.
In secondo luogo, il fatto che vi sia in il pagamento automatico da un ente all’altro, conferma la piena legittimità delle compensazioni tra partite di natura diversa, contrariamente da quanto affermato in altre recenti sentenze di merito che ritengono tale operazione preclusa dal nostro ordinamento.1
La problematica è stata anche trattata nel tavolo tecnico tra l’Agenzia delle Entrate ed il Consiglio nazionale dei consulenti del lavoro del 23 marzo 2022, ma ad oggi non vi è riscontro alcuno, così come nessuna risposta è pervenuta all’interrogazione parlamentare n.5-07943 del 22 aprile 2022.
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1Tribunale di Brescia n.1251/2022 e Tribunale di Milano n.207/2021
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