CdA Venezia: condanna per associazione mafiosa, pensione invalidità civile, revoca, normativa carcerazione, lesività principi Costituzione e norme pattizie e eurounitarie

Anita Sciandrello segnala la sentenza n.13/23 della Corte di Appello di Venezia che ha confermato il rigetto della  domanda di un detenuto condannato all’ergastolo per reati commessi con l’aggravante dell’associazione mafiosa, avente ad oggetto l’annullamento del provvedimento di revoca della pensione di invalidità civile n.04407059716 disposta dall’Inps ex art. 2, commi 58-61, L. 92/2012.

La sentenza è ancor più interessante alla luce delle problematiche di attualità in ordine alla normativa sulla carcerazione,  sulla lesività o meno di principi fondamentali della Costituzione e di norme pattizie ed eurounitarie.

CdA Roma: estratto di ruolo, opposizione, atti notificativi, inammissibilità, interesse ad agire, onere della prova

Maria Carla Attanasio segnala la Sentenza della Corte d’Appello di Roma n. 1435/2022 sull’inammissibilità dell’opposizione ad  estratto di ruolo relativa ad atti previamente notificati  e sulla   necessità di provare in concreto dalla  parte interessata l’interesse ad agire sempre in applicazione delle SS.UU. CASS n. 26283 del 2022.

Trib. Torino: NASpI, pensione di vecchiaia, raggiungimento requisito pensionistico, domanda presentata in ritardo, mancata percezione pensione, irrilevanza, indebito oggettivo.

Emilia Conrotto segnala la Sentenza del Tribunale di Torino nella causa RG 7456/2022.

In sentenza:

l’art. 11 del D.Lgs n. 22/2015 dispone che “Ferme restando le misure conseguenti all’inottemperanza agli obblighi di partecipazione alle azioni di politica attiva previste dal decreto di cui all’articolo 7, comma 3, il lavoratore decade dalla fruizione della NASpI nei seguenti casi: (…) d) raggiungimento dei requisiti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato”. Premesso che non sarebbe in alcun caso possibile cumulare la Naspi ed il trattamento pensionistico, trattandosi di prestazioni incompatibili fra loro nei presupposti e nelle finalità, la norma valorizza espressamente il momento del perfezionamento dei requisiti (e non quello dell’effettiva percezione della pensione), in quanto come rilevato dall’INPS la ratio della Naspi è “quella di fornire un sostegno economico temporaneo – in attesa di nuova occupazione – ai lavoratori dipendenti che abbiano perduto involontariamente l’occupazione e non certo a chi possa usufruire di trattamenti pensionistici dopo la cessazione dell’attività lavorativa.”. Non sussiste un conflitto fra la norma in questione e l’art. 38 della Costituzione, in quanto il ricorrente avrebbe potuto ottenere il trattamento pensionistico, ma non lo ha chiesto tempestivamente;

l’indennità Naspi è una prestazione previdenziale che sostituisce le prestazioni di ASpI e mini-ASpI introdotte dall’art. 2 della legge n. 92/2012, con riferimento agli eventi di disoccupazione che si sono verificati a partire dal 1° maggio 2015; il comma 25 (tuttora in vigore) prevede infatti che “al finanziamento delle indennità di cui ai commi da 1 a 24 concorrono i contributi di cui agli articoli 12, sesto comma, e 28,primo comma, della legge 3 giugno 1975, n. 160“;

la giurisprudenza di legittimità afferma che “In caso di indebita percezione dell’indennità di mobilità, non può trovare applicazione l’art. 52 della l. n. 88 del 1989 – secondo cui non si fa luogo al recupero delle somme corrisposte, salvo che l’indebita percezione sia dovuta a dolo dell’interessato -, in quanto tale disposizione riguarda esclusivamente le prestazioni pensionistiche, e non qualunque prestazione previdenziale, ed avendo natura di norma eccezionale è insuscettibile di interpretazione analogica”, sent. n. 31373 del 02/12/2019; che “In caso di indebita percezione dell’indennità economica correlata ai permessi retribuiti ex art. 33 della l. n. 104 del 1992, non può trovare applicazione l’art. 52 della l. n. 88 del 1989 – secondo cui non si fa luogo al recupero delle somme corrisposte, salvo che l’indebita percezione sia dovuta a dolo dell’interessato -, in quanto tale disposizione riguarda esclusivamente le prestazioni pensionistiche, e non qualunque prestazione previdenziale, ed avendo natura di norma eccezionale è insuscettibile di interpretazione analogica.”, sent. n. 10274 del 19/04/2021. L’indebito previdenziale di natura non pensionistica, qual è quello di specie, è quindi soggetto alla disciplina generale dell’indebito oggettivo di cui all’art. 2033 cc, con conseguente irrilevanza della buona fede del percettore;

Trib Potenza: sfalcio, frascamento e decespugliamento, attività agricola, esclusione

Vito Dinoia segnala la Sentenza del Tribunale di Potenza nella causa RG 1381/2022 in quanto affronta in punto di diritto ma anche in fatto le questioni insorte, a seguito di verbale di accertamento ispettivo, intorno alla qualificazione ai fini previdenziali dell’attività di azienda che si occupa “di taglio di piante/bosco … di sfalcio, sfrascamento e decespugliamento delle aree circostanti le cabine ed i PTP; di pulizia delle aree marginali di strade e di manutenzione ciclica di ogni cessa per il contenimento della vegetazione infestante”, definendo questa attività non agricola.

Esclude anche la qualificazione come agricoli dei lavoratori dipendenti di una tale azienda (offre utili coordinate di interpretazione dell’art. 6 della legge 31 marzo 1979 n. 92, modificato dal D. Lgs. n. 173/1998).

Infine, conserva l’efficacia retroattiva del provvedimento di mutamento dell’inquadramento, spiegandone le ragioni.

Trib Roma: opposizione ad intimazione di pagamento, contestazione della notifica delle cartelle presupposte, inammissibilità.

Maria Carla Attanasio segnala la Sentenza del Tribunale di roma n. 971/2023 pubblicata il 01/02/2023 in tema di rigetto dell’opposizione ad intimazione di pagamento in cui venga contestata la notifica delle cartelle presupposte.

Trib Roma: avviso di addebito, notifica, seconda raccomandata, necessità, esclusione

Maria Carla Attanasio segnala la Sentenza del Tribunale di Roma n. 10930/2022 pubblicata il 21/12/2022 sull’inammissibilità dell’opposizione ad  intimazione di pagamento con riferimenti alla non necessità di invio della seconda raccomandata per la notifica dell’avviso di addebito.

In sentenza:

La Cassazione ha evidenziato che detta norma ha carattere di specialità rispetto all’art. 127 del d.P.R. n. 43 del 1988 (che, per la notificazione degli atti e dei provvedimenti previsti dal decreto stesso, opera un rinvio all’art. 60 del d.P.R. n. 600 del 1973, il quale stabilisce che il messo deve far sottoscrivere dal consegnatario l’atto o l’avviso, ovvero indicare i motivi che hanno determinato la mancata sottoscrizione) il quale, dunque, non trova applicazione nel caso di notifica della cartella esattoriale, senza che ciò ponga problemi di legittimità costituzionale con riguardo al rapporto che lega i messi notificatori ai concessionari del servizio di riscossione, essendo tali messi tenuti alla corretta attestazione dei fatti indicati come veri nelle relate di notifica, ed esposti a sanzioni penali in caso di inosservanza di detto obbligo (cfr. Cass. 14105 del 26.10.2000).

La validità di tale modalità di notifica è stata peraltro confermata dalla Corte Costituzionale, che con ord. n. 131 del 2007 ha escluso la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell’art. 7 l. n. 890/82, nella parte in cui non prevede l’invio di una seconda raccomandata in caso di notifica al portiere a mezzo posta, stante la diversità della situazione disciplinata rispetto a quella prevista dall’art. 139 c.p.c.

Tale orientamento è stato ribadito anche dai giudici di legittimità che con la sentenza n. 15746/12 (sez. tributaria) hanno confermato la regolarità della notifica della cartella esattoriale direttamente da parte del concessionario mediante l’invio di raccomandata con avviso di ricevimento.

Trib. Roma: opposizione, superamento quaranta giorni, tardività, indicazioni sulla ritualità della notifica degli AVA

Maria Carla Attanasio segnala la Sentenza del Tribunale di Roma n. 9890/2022 pubblicata il 23/11/2022 che dichiara  l’opposizione tardiva in quanto non nei termini decadenziali dei quaranta giorni con interessanti indicazioni sulla ritualità della notifica degli avvisi di addebito.

Cassazione: titolo esecutivo, termine 120 giorni nei confronti delle amministrazioni pubbliche, termine per recupero spese legali, difensori distrattari, contenzioso previdenziale, cumulabilità

Gianna Fiore e Pier Luigi Tomaselli segnalano l’Ordinanza della Corte di Cassazione, Terza Sezione Civile, n. 225/2023 in cui si afferma che il termine previsto dall’art. 38 co.1 lett. c) d.l. n. 98/2011 si cumula al termine generale stabilito dall’art. 14 d.lgs. n. 669 del 1996, aggiungendosi a quest’ultimo e non sostituendolo.

Tale principio conferma la legittimità della tesi difensiva sostenuta dalla difesa dell’Inps sul filone di contenzioso, diffuso in varie sedi, della cumulabilità del termine previsto dall’art. 38 co.1 lett. c) d.l. n. 98/11 al termine generale stabilito dall’art. 14 d.lgs. n. 669 del 1996, aggiungendosi a quest’ultimo e non sostituendolo.

Corte di Cassazione Sez. Tributaria: effetti domanda dilazione sul credito

Pier Luigi Tomaselli segnala l’Ordinanza della Corte di Cassazione Sez.Tributaria n. 19401/2022 sugli effetti della domanda di rateazione sul successivo giudizio di opposizione, particolarmente in punto a:

  • Idoneità ad interrompere la prescrizione, quale atto di ricognizione di debito ex art. 2944 cod. civ., alle condizioni ivi stabilite;
  • incompatibilità con l’allegazione del contribuente di non avere ricevuto la notificazione delle cartelle di pagamento con conseguente inammissibilità di opposizioni per vizi di notifica.

CdA Napoli: elenchi braccianti, cancellazione, pubblicazione telematica, decadenza rilevata in appello

Luca Cuzzupoli segnala la Sentenza n. 259/2023 della Corte d’Appello di Napoli in tema di pubblicazione telematica cancellazione elenchi braccianti agricoli ed eccezione decadenza disattesa in primo grado ma rilevata in appello.