Emilia Conrotto segnala la Sentenza del Tribunale di Torino nella causa RG 7456/2022.
In sentenza:
l’art. 11 del D.Lgs n. 22/2015 dispone che “Ferme restando le misure conseguenti all’inottemperanza agli obblighi di partecipazione alle azioni di politica attiva previste dal decreto di cui all’articolo 7, comma 3, il lavoratore decade dalla fruizione della NASpI nei seguenti casi: (…) d) raggiungimento dei requisiti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato”. Premesso che non sarebbe in alcun caso possibile cumulare la Naspi ed il trattamento pensionistico, trattandosi di prestazioni incompatibili fra loro nei presupposti e nelle finalità, la norma valorizza espressamente il momento del perfezionamento dei requisiti (e non quello dell’effettiva percezione della pensione), in quanto come rilevato dall’INPS la ratio della Naspi è “quella di fornire un sostegno economico temporaneo – in attesa di nuova occupazione – ai lavoratori dipendenti che abbiano perduto involontariamente l’occupazione e non certo a chi possa usufruire di trattamenti pensionistici dopo la cessazione dell’attività lavorativa.”. Non sussiste un conflitto fra la norma in questione e l’art. 38 della Costituzione, in quanto il ricorrente avrebbe potuto ottenere il trattamento pensionistico, ma non lo ha chiesto tempestivamente;
l’indennità Naspi è una prestazione previdenziale che sostituisce le prestazioni di ASpI e mini-ASpI introdotte dall’art. 2 della legge n. 92/2012, con riferimento agli eventi di disoccupazione che si sono verificati a partire dal 1° maggio 2015; il comma 25 (tuttora in vigore) prevede infatti che “al finanziamento delle indennità di cui ai commi da 1 a 24 concorrono i contributi di cui agli articoli 12, sesto comma, e 28,primo comma, della legge 3 giugno 1975, n. 160“;
la giurisprudenza di legittimità afferma che “In caso di indebita percezione dell’indennità di mobilità, non può trovare applicazione l’art. 52 della l. n. 88 del 1989 – secondo cui non si fa luogo al recupero delle somme corrisposte, salvo che l’indebita percezione sia dovuta a dolo dell’interessato -, in quanto tale disposizione riguarda esclusivamente le prestazioni pensionistiche, e non qualunque prestazione previdenziale, ed avendo natura di norma eccezionale è insuscettibile di interpretazione analogica”, sent. n. 31373 del 02/12/2019; che “In caso di indebita percezione dell’indennità economica correlata ai permessi retribuiti ex art. 33 della l. n. 104 del 1992, non può trovare applicazione l’art. 52 della l. n. 88 del 1989 – secondo cui non si fa luogo al recupero delle somme corrisposte, salvo che l’indebita percezione sia dovuta a dolo dell’interessato -, in quanto tale disposizione riguarda esclusivamente le prestazioni pensionistiche, e non qualunque prestazione previdenziale, ed avendo natura di norma eccezionale è insuscettibile di interpretazione analogica.”, sent. n. 10274 del 19/04/2021. L’indebito previdenziale di natura non pensionistica, qual è quello di specie, è quindi soggetto alla disciplina generale dell’indebito oggettivo di cui all’art. 2033 cc, con conseguente irrilevanza della buona fede del percettore;