Pietro Capurso segnala la Sentenza Sentenza n. 728/2022 pubblicata il 13/12/2022 del Tribunale di Locri in cui si afferma quanto di seguito si riporta.
In particolare, sul presupposto per cui ai sensi dell’art. 6 D.lgs. n. 150/2011 “L’opposizione si propone davanti al giudice del luogo in cui è stata commessa la violazione“, si deve evidenziare sul punto che, in materia di opposizione alle sanzioni amministrative, per gli illeciti di tipo omissivo, la violazione, in accordo ai principi generali dell’ordinamento, si consuma nel luogo in cui si verifica il “vulnus” conseguente all’inerzia del soggetto agente.
Nella fattispecie relativa all’omesso versamento di ritenute previdenziali, allo stesso modo della condotta penalmente rilevante integrata al di sopra della soglia di punibilità di € 10.000,00, la competenza territoriale si radica, dunque, nel luogo in cui il versamento si sarebbe dovuto effettuare nel termine stabilito, e tale luogo coincide con quello dell’ufficio INPS che ha competenza sul territorio ove si trova la sede effettiva dell’impresa (cfr. Cass. pen. sez. III, sent. n. 41530 del 09/07/2015: “Il reato di omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali (art. 2, comma primo bis, D.L. n. 463 del 1983, conv. con modd. in L. n. 638 del 1983) si consuma nel luogo in cui devono essere versati i contributi previdenziali ed assicurativi; luogo che, in applicazione dell’art. 1182, comma secondo, cod. civ., secondo il quale le obbligazioni aventi per oggetto una somma di denaro devono essere adempiute al domicilio che il creditore ha al tempo della scadenza, non si identifica nella sede dell’impresa, bensì nella sede dell’istituto previdenziale ove la stessa ha aperto la propria posizione assicurativa“; Cass., pen., sez. III, sent. n. 26067 del 14/02/2007; Cass. pen., sez. III, sent. n. 9366 del 21/01/2003; Cass., pen. Sez. I, sent. n. 28472 del 09/07/2002; Cass., pen., sez. III, sent. n. 33945 del 05/07/2001; Cass., pen., sez. III, sent. n. 3985 del 24/11/2000: “I reati di omesso versamento dei contributi previdenziali ed assicurativi e delle relative ritenute operate sulle retribuzioni corrisposte ai lavoratori sono di natura omissiva e si consumano nel luogo in cui il versamento si sarebbe dovuto effettuare nel termine stabilito, e tale luogo coincide con quello dell’ufficio INPS che ha competenza sul territorio ove si trova la sede effettiva dell’impresa, intesa come centro della prevalente attività amministrativa e direttiva di organizzazione e coordinamento dei fattori della produzione, anche se non coincidente con la sede legale, stante il carattere soltanto formale di quest’ultima”).