Anna Di Stefano segnala la Sentenza del Tribunale di Napoli in causa RG n 88/2023 dssa GALANTE in tema di inammissibilità opposizione estratto di ruolo e preavviso di fermo ai sensi dell’art. 3 bis del Decreto-Legge 146/2021 convertito con modificazioni dalla L. 17 dicembre 2021, n. 215.
Autore: pasut franco
Corte Costituzionale: indebito previdenziale non pensionistico, indebito retributivo erogato da ente pubblico
Christian Lo Scalzo segnala la pronuncia della Corte costituzionale n. 8/2023, pubblicata in data odierna, con la quale, in relazione
- all’indebito previdenziale non pensionistico [nella specie, indennità di disoccupazione] ed all’omessa previsione dell’irripetibilità delle somme laddove siano state percepite in buona fede e la condotta dell’ente erogatore abbia ingenerato nel percettore un legittimo affidamento circa la loro spettanza;
- all’indebito retributivo erogato da un ente pubblico e, anche in questo caso, all’omessa previsione, per i dipendenti pubblici, dell’irripetibilità degli indebiti retributivi laddove le somme siano state percepite in buona fede e la condotta dell’Amministrazione, datrice di lavoro, abbia ingenerato nel percettore un legittimo affidamento circa la loro spettanza
il Giudice delle leggi ha dichiarato in parte inammissibile ed in parte non fondata la QLC dell’art. 2033 c.c.
CdA Roma: overruling, quantificazione quota B, pensione di anzianità a lavoratore dello spettacolo
Pier luigi Tomaselli segnala la Sentenza della Corte d’Appello di Roma n. 104/2023 pubblicata il 17/01/2023 in materia di prime applicazioni dell’overruling della Corte di Cassazione in ordine alla corretta quantificazione della quota B, operata dall’Inps, riguardo a pensione di anzianità a lavoratore dello spettacolo.
Cartella di pagamento notificata via pec in formato pdf: conseguenze
E’ valida la notifica della cartella di pagamento eseguita a mezzo pec (posta elettronica certificata) con allegato il documento in formato pdf anziché in formato .p7m.
Lo ha ribadito la Corte di Cassazione con l’ordinanza 801, pubblicata il 12 gennaio 2023.
IL CASO: Una società proponeva ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale avverso alcune cartelle esattoriali per imposte dirette, IVA e imposta di registro, che veniva parzialmente accolto.
Il successivo appello proposto dall’originaria ricorrente veniva parzialmente accolto dalla Commissione Tributaria Regionale la quale, fra l’altro, riteneva l’inesistenza della notifica relativa a due delle cartelle di pagamento impugnate che era stata eseguita a mezzo pec avendo utilizzato il formato PDF e non quello P7M ovvero la nullità, stante, comunque, la mancanza della ricevuta di accettazione della pec e, quindi, la prova dell’avvenuta notificazione.
Pertanto, l’agente della riscossione investiva della questione la Corte di Cassazione deducendo, fra i motivi:
1. la violazione e/o la falsa applicazione dell’art. 21, d.lgs. 82/2005 (codice dell’amministrazione digitale), avendo la Commissione Tributaria Regionale ritenuto inesistente la notifica della cartella di pagamento eseguita a mezzo pec per essere stato utilizzato il formato pdf e non il formato .p7m;
2. la violazione e/o la falsa applicazione degli artt. 26, secondo comma, dPR 602/1973, 1, lett. f), dPR 68/2005, 1, lett. 1-ter, 23 d.lgs. 82/2005, avendo la Commissione Tributaria Regionale, relativamente alla stessa cartella di pagamento, ritenuto l’inesistenza della notifica perché non noto il formato elettronico dell’atto notificato.
LA DECISIONE: La Corte di Cassazione ha ritenuto i motivi del ricorso fondati e nell’accoglierlo con rinvio della causa alla Commissione Tributaria Regionale di provenienza, in diversa composizione, per un nuovo esame, ha ribadito il principio secondo cui «In tema di processo telematico, a norma dell’art. 12 del decreto dirigenziale del 16 aprile 2014, di cui all’art. 34 del d.m. n. 44 del 2011 – Ministero della Giustizia –, in conformità agli standard previsti dal Regolamento UE n. 910 del 2014 ed alla relativa decisione di esecuzione n. 1506 del 2015, le firme digitali di tipo “CAdES” e di tipo “PAdES” sono entrambe ammesse e equivalenti, sia pure con le differenti estensioni “.p7m” e “.pdf”.
Gli Ermellini, nel decidere la controversia, hanno osservato che:
1) il suddetto principio di equivalenza, si applica anche alla validità ed efficacia della firma per autentica della procura speciale richiesta per il giudizio in cassazione, ai sensi degli artt. 83, comma 3, c.p.c., 18, comma 5, del d.m. n. 44 del 2011 e 19 bis, commi 2 e 4, del citato decreto dirigenziale;
2) il suddetto principio, formulato in materia processuale si può estendere anche alla notifica della cartella di pagamento;
3) come affermato in altri arresti giurisprudenziali:
a) «In caso di notifica a mezzo PEC, la copia su supporto informatico della cartella di pagamento, in origine cartacea, non deve necessariamente essere sottoscritta con firma digitale, in assenza di prescrizioni normative di segno diverso» (Sez. 5- , Ordinanza n. 30948 del 27/11/2019);
b) «La natura sostanziale e non processuale della cartella di pagamento non osta all’applicazione di istituti appartenenti al diritto processuale, soprattutto quando vi sia un espresso richiamo di questi nella disciplina tributaria, sicché il rinvio operato dall’art. 26, comma 5, del d.P.R. n. 602 del 1973 all’art. 60 del d.P.R. n. 600 del 1973 (in materia di notificazione dell’avviso di accertamento), il quale, a sua volta, rinvia alle norme sulle notificazioni nel processo civile, comporta, in caso di irritualità della notificazione della cartella di pagamento, in ragione della avvenuta trasmissione di un file con estensione “pdf” anziché “.p7m”, l’applicazione dell’istituto della sanatoria del vizio dell’atto per raggiungimento dello scopo ai sensi dell’art. 156 c.p.c.» (Sez. 6- 5, Ordinanza n. 6417 del 05/03/2019).
Relativamente alla prova della notifica di un atto eseguito a mezzo pec, gli Ermellini, hanno ricordato l’orientamento giurisprudenziale di legittimità secondo il quale, ai fini dell’accertamento dell’avvenuto recapito del messaggio e degli allegati è sufficiente il deposito della copia analogica della ricevuta di avvenuta consegna, completa di attestazione di conformità, salvo prova contraria da parte del soggetto che solleva la relativa eccezione, dell’esistenza di errori tecnici riferibili al sistema informatizzato.
ChatGPT: ho chiesto al tool di OpenAi di scrivere una denuncia, una citazione e un ricorso: ecco cosa mi ha risposto…
Cari avvocati e giuristi, se dovessi chiedervi qual è il software che utilizzate di più, quale sarebbe la vostra risposta? Sono certa che vi sforzereste di pensare a qualche tool di ultima generazione, un wallet, una app di project management, una piattaforma di artificial intelligence.
Ma la risposta è molto, molto più semplice di cosi.
Il software che utilizzate di più è…Word. Sì, il programma di videoscrittura di Microsoft. I più curiosi e coraggiosi tra voi si sono spinti ai confini delle feature; hanno provato tutti i componenti aggiuntivi.
Word è il regno del legale.
Per questo, quando ho letto che Microsoft pare voglia aggiungere ad Office ChatCPT, la tecnologia di scrittura OpenAI, sono saltata sulla sedia.
Ed ecco dove volevo arrivare: la legal ChatGPT. Altro che avvocato/robot.
Avvocato4.0 l’ho provata per voi…ecco il risultato: una denuncia penale, un atto di citazione, un ricorso per impugnare una cartella di pagamento…
Avviso: questo articolo non contiene “conclusioni”. Buona lettura. 😊
Partiamo da un punto fermo: ChatGPT non può sostituire l’avvocato nella redazione di atti processuali.
Parola di… ChatGPT.

Però è in grado di superare l’esame d’avvocato, almeno secondo Kenneth Goodman, programmatore, che utilizzando una piattaforma di simulazione, al quesito ha risposto inserendo quanto gli era stato “suggerito” da ChatGBT.
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L’Intelligenza artificiale generativa è sempre più alla portata di tutti. Ci sono ormai tantissime piattaforme che permettono di generare testi, video, immagini: basta la parola.
L’hype generato tra gli ultimi mesi del 2022, soprattutto grazie ad alcuni prodotti di OpenAI, Dall-E e ChatGPT innanzitutto, è dovuto all effetto curiosità che è stato scatenato proprio dalla facilità di accesso e di utilizzo al sistema; dalla sua user experience. Basta inserire una richiesta abbastanza circostanziata (il prompt) e il sistema – se non va in crash per troppo richieste – dopo pochi minuti “sforna” un testo pressoché perfetto.
Gli investimenti in capitale di rischio nella cosiddetta IA generativa – intelligenza artificiale in grado di produrre contenuti originali – sono aumentati del 425% tra il 2020-22 a 2,1 miliardi di dollari, secondo i dati di PitchBook. Il nuovo chatbot ChatGPT di OpenAI è basato sul modello linguistico GPT-3.5 ed è quello più recente e di più grandi dimensioni.
Il Financial time ha già puntato scommesso sulle operazioni in corso da parte della società proprietaria per raccogliere capitali per una valutazione di quasi 30 miliardi di dollari. La società con sede a San Francisco sta discutendo con gruppi di investimento, tra cui il Founders Fund di Peter Thiel, per effettuare un’offerta pubblica di acquisto di azioni esistenti, in cui gli investitori acquisterebbero azioni OpenAI dagli attuali azionisti, compresi i dipendenti.
L’ultima versione della tecnologia chatbot di OpenAI difatti ha superato più di 1 milione di utenti cinque giorni dopo il suo rilascio.
Come suddividere i dati in frammenti per invio tramite e-mail
Guida predisposta a seguito dell’implementazione dell’invio dei fascicoli all’Avvocatura Centrale per il giudizio in Corte di Cassazione.
CdA Milano: ape sociale, incompatibile con qualunque pensione, indebito sempre recuperabile
Mirella Mogavero segnala la Sentenza della Corte d’Appello di Milano n. 845/2022 pubbl. il 12/12/2022, in tema di incompatibilità e recuperabilità dell’APE sociale.
In sentenza:
“Nella fattispecie in esame le norme sull’indebito assistenziale non possono essere applicate perché pacificamente INPS ha chiesto la restituzione delle somme corrisposte indebitamente stante l’incompatibilità dell’APE sociale con la pensione diretta, sia italiana che straniera, così come stabilito dall’art. 1 della L. n. 232/16, comma 180. Non si tratta quindi di mancanza originaria o sopravvenuta di uno dei requisiti previsti dalla legge per il riconoscimento del diritto all’APE sociale, che avrebbe giustificato l’applicazione delle norme sull’indebito assistenziale.
Trattandosi inoltre di incompatibilità ex lege, non è invocabile il principio di affidamento del pensionato”.
CdA Roma: ex-INPGI, subordinazione Capo Ufficio Stampa, natura giornalistica trasmissioni televisive, sanzioni civili
Pier Luigi Tomaselli segnala la Sentenza della Corte d’Appello di Roma n. 4200/2022 pubblicata il 05/01/2023 avente ad oggetto le seguenti fattispecie di contenzioso ex-INPGI:
- Subordinazione nel rapporto di lavoro del Capo Ufficio Stampa;
- Natura giornalistica dell’attività svolta in trasmissioni televisive non riconducibili a testate registrate;
- Sanzioni civili per evasione contributiva contributi ex INPGI
CdA Napoli: invito a regolarizzare ex artt.6 e7 D.M.N.27 DEL 24.10.2007, pagamento tardivo, efficacia, esclusione
Anna Di Stefano segnala la Sentenza della Corte d’Appello di Napoli n. 4263/2022 pubblicata il 29/12/2022 RG n. 1678/2018, riguardante l’idoneità del pagamento delle somme (di cui all’invito a regolarizzare ex artt.6 e7 D.M.N.27 DEL 24.10.2007) oltre il termine di 15 giorni concesso nell’invito.
Questo il quadro normativo :art. 1, comma 1175 della legge 27 Dicembre 2006, n. 296 e successivo comma 1176, dell’art. 1 citato, che demanda alla emanazione di un decreto del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale la concreta attuazione della disposizione di cui al comma precedente (avvenuta con il decreto ministeriale n. 27 del 24 ottobre 2007, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 30 novembre 2007, n. 279).
Secondo la previsione risultante dal combinato disposto degli artt. 6 e 7 del DM citato, in presenza di irregolarità l’ente previdenziale deve darne avviso all’interessato, invitandolo a regolarizzare la posizione entro quindici giorni, nel corso dei quali il termine per il rilascio del documento (o di un sostanziale nulla osta, nel caso di Durc interno) resta sospeso.
La Corte ha richiamato la Suprema C. Cass. Sez. L – , Sentenza n. 27107 del 25/10/2018) che ha sottolineato che il sub procedimento dettato dal DM n. 27 del 2007 costituisce una “fattispecie sanante [..] per sua natura eccezionale e postula il concatenarsi della richiesta dell’agevolazione, anche attraverso le denunce mensili, del susseguente rilievo dell’irregolarità contributiva pregressa da parte dell’ente, con richiesta di regolarizzazione nel termine di quindici giorni e del conseguente adempimento dell’interessato.
Il termine perentorio della sanatoria secondo il suddetto procedimento risponde all’esigenza, che è insita nella norma dell’art. 1 co. 1175, di garantire la necessaria e costante regolarità contributiva, quale presupposto dell’applicazione degli sgravi contributivi” (Corte di Cassazione, sent. N. 27107/2018).
Pertanto, attesa la natura eccezionale del procedimento dettato dal DM del 2007, non può riconoscersi all’adempimento tardivo efficacia sanante, siccome si estenderebbe arbitrariamente oltre il limite di legge il beneficio della regolarizzazione che, invece, mira a garantire una regolarità contributiva costante e, pertanto, presuppone indefettibilmente che la regolarizzazione avvenga nei termini che il legislatore, con valutazione insindacabile, ha ritenuto all’uopo congrui.
CdA Firenze: reclamo avverso sentenza dichiarativa di fallimento, procedura per dichiarazione di fallimento, modalità (varie) di notifica dell’istanza, competenza territoriale, prova dei requisiti di fallibilità
Francesco Falso segnala la Sentenza della Corte d’Appello di Firenze n. 2886/2022 pubbl. il 22/12/2022 in tema di , procedura per dichiarazione di fallimento, varie modalità di notifica dell’istanza, competenza territoriale e prova dei requisiti di fallibilità.

