TAR Campania: algoritmo all’interno del procedimento amministrativo

Sentenza del Tar Campania, Napoli, n. 7003 del 14.11.2022, in tema di modalità applicazione algoritmo all’interno del procedimento amministrativo.

La sentenza contiene un cenno storico risalente al XVII secolo a.c. e riporta una dettagliata analisi della cd. “decisione algoritmica” all’interno dei procedimenti amministrativi.

Si riportano, di seguito, alcuni stralci:

Va premesso che , come esposto in parte narrativa, il presente giudizio ha ad oggetto la domanda di annullamento di due provvedimenti adottati da AGEA mediante l’utilizzo di algoritmi, nel senso che alla formula matematica è stato demandato il computo di ricalcolo della misura spettante, pervenendosi agli atti di secondo grado attraverso l”applicazione di un diverso algoritmo rispetto a quello impostato per la concessione della misura, con una formula che è tuttavia rimasta ignota.

La ammissibilità ed i limiti del ricorso alla cd. decisione algoritmica costituisce una tematica che già da alcuni anni viene affrontata dalla giurisprudenza amministrativa, in ragione del sempre più frequente ricorso allo strumento algoritmico all”interno dei procedimenti amministrativi, soprattutto se caratterizzati da procedure seriali o standardizzate dove occorre gestire un numero notevole di istanze , per la cui elaborazione l°impiego dello strumento algoritmico consente una maggiore velocità, efficienza ed in astratto di maggiore imparzialità.

Applicato alla scelta amministrativa, invero, l’algoritmo porta sempre ad un risultato imparziale, senza che alcun elemento soggettivo possa intervenire a alterare o mutare il risultato. Un pregio è dunque costituito dall’invariabilità dell’esito: i “termini” dell’algoritmo, combinati nel modo assunto dallo stesso, portano sempre e invariabilmente allo stesso risultato.

In questo senso la decisione “imposta” dall”algoritmo appare essere una decisione spogliata da ogni margine di soggettività.

L’algoritmo, sin dalla nozione desunta dai papiri di Ahmes del XVII secolo a.c., consiste in una sequenza finita e ordinata di operazioni elementari e chiare di calcolo che permettono di risolvere, in maniera determinata, un problema. Si tratta di una procedura di calcolo ben definita che consente, attraverso un insieme di operazioni effettuate in un determinato ordine,partendo da un insieme di dati (input), di ottenere un risultato atteso (output): lo stesso, applicato ad una decisione amministrativa, in via informatica è in grado di valutare e graduare una moltitudine di domande (cfr. Cons. Stato,Sez. VI, sent. 2270/2019). La prospettiva, dunque, non è solo quella della semplificazione, ma anche quella della buona amministrazione; alle tecnologie si guarda non solo in vista del miglioramento del processo decisionale, ma anche della qualità della decisione.

È emersa tuttavia una opposta esigenza che controbilancia le spinte semplificatorie ed acceleratorie, ovvero quella di assicurare un controllo umano del procedimento, in funzione di garanzia ( cd. human in the loop) , in modo che il funzionario possa in qualsiasi momento intervenire per compiere interlocuzioni con il privato , per verificare a monte l”esattezza dei dati da elaborare , mantenendo il costante controllo del procedimento.

Come ha avuto modo di precisare il Consiglio di Stato nelle pronunce dedicate alla questione (cfr. CdS sez. VI, n. 2270 /2019 e le sentt. 8472, 8473,8474 del 2019), il ricorso alla funzione algoritmica all°interno del procedimento amministrativo non e vietato di per sé, neppure in relazione ai procedimenti caratterizzati da discrezionalità ,anche tecnica, a condizione che si rispettino determinati requisiti, derivanti sia dai principi di diritto interno che dalle norme del diritto europeo (cfr. Cons. Stato, sez.VI, sentt. 881/2020 e 1206/2021).

Il ricorso all’algoritmo, in funzione integrativa e servente della decisione umana, ovvero anche in funzione parzialmente decisionale nei procedimenti a basso tasso di discrezionalità, non può mai comportare un abbassamento del livello delle tutele garantite dalla legge sul procedimento amministrativo, ed in particolare di quelle sulla individuazione del responsabile del procedimento,sull°obbligo di motivazione, sulle garanzie partecipative, e sulla cd. non esclusività della decisione algoritmica.

In caso di decisione fondata su algoritmo, si richiede pertanto che sia assicurata una “declinazione rafforzata del principio di trasparenza”, intesa come “piena conoscibilità della regola espressa in un linguaggio differente da quello giuridico” (Cons. St., sez. VI, n. 2270/2019).

TAR Campania Napoli in punto impugnativa della nota recante invito ad esercitare il diritto di opzione all’acquisto dell’immobile di proprietà dell’INPS

Vincenzo Di Maio segnala la sentenza del TAR Campania n. 7368/2022 in tema di  invito ad esercitare il diritto di opzione all’acquisto dell’immobile di proprietà dell’INPS.

Al riguardo evidenzia, tra i tanti, il seguente snodo motivazionale sull’eccezione concernente l’asserito difetto di istruttoria serbato dall’INPS nella complessiva sequenza procedimentale.

“Quanto alle metodologie estimative adottate, nella perizia dell’I.N.P.S. si dà atto di aver proceduto alla stima con metodo sintetico comparativo (determinazione del valore di un bene, deducendolo da quello attribuito a un altro bene con caratteristiche simili) congruente con quanto prescritto dall’art. 3, comma 7, D.L. 25 settembre 2001 n. 351 che rinvia per detta stima ai prezzi effettivi di compravendite di immobili e unità immobiliari aventi caratteristiche analoghe.

La norma da ultimo citata, peraltro, non prevede l’applicazione della percentuale di sconto praticata normalmente sul prezzo richiesto, per l’evidente ragione che il valore parametrico cui fare riferimento è il prezzo effettivo, ossia quello raggiunto all’esito di trattative svolte inter partes, da ritenersi di per sé inglobante lo sconto d’uso.

Ai fini di una più corretta quantificazione estimativa, l’I.N.P.S. ha altresì inserito la (de)valutazione del coefficiente 0,95 di differenziazione sulla base della descrizione dello stato dell’immobile che non è contestata e che risulta, nel complesso, del tutto ragionevole e realistica nel suo misurato impattare sulla valutazione finale”.

CdA Napoli in punto indennità di preavviso e di ferie non godute

Vincenzo Di Maio segnala la Sentenza n. 4291/2022 pubblicata il 05/12/2022 emessa dalla Corte di Appello di Napoli che ha rigettato il ricorso avversario, inteso ad ottenere l’indennità di preavviso e di ferie non godute, e confermato integralmente la sentenza impugnata  condannando la dipendente al pagamento delle spese di lite.

Al riguardo evidenzia, a seguire, tra i tanti, il seguente interessante snodo motivazionale:

“ È stato, quindi, sottolineato che sul tema dispiega decisiva influenza la normativa Eurounitaria. Invero, la Corte di Giustizia (6 novembre 2018, Max-Planck) ha affermato che “l’art. 7 della direttiva 2003/88/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 4 novembre 2003, concernente taluni aspetti dell’organizzazione dell’orario di lavoro, e l’art. 31, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea devono essere interpretati nel senso che ostano a una normativa nazionale, come quella discussa nel procedimento principale, in applicazione della quale, se il lavoratore non ha chiesto, nel corso del periodo di riferimento, di poter esercitare il suo diritto alle ferie annuali retribuite, detto lavoratore perde, al termine di tale periodo automaticamente e senza previa verifica del fatto che egli sia stato effettivamente posto dal datore di lavoro, segnatamente con un’informazione adeguata da parte di quest’ultimo, in condizione di esercitare questo diritto”. La Corte di Giustizia, in particolare, individua nel proprio ragionamento tre cardini del giudizio di diritto demandato al giudice nazionale, al fine di assicurare che il lavoratore sia stato messo effettivamente nelle condizioni di esercitare il proprio diritto alle ferie, consistenti: a) nella necessità che il lavoratore sia invitato “se necessario formalmente” a fruire delle ferie e “nel contempo informandolo in modo accurato e in tempo utile… se egli non ne fruisce, tali ferie andranno perse al termine del periodo di riferimento” (punto 45); b) nella necessità di “evitare una situazione in cui l’onere di assicurarsi dell’esercizio effettivo del diritto alle ferie annuali retribuite sia interamente posto a carico del lavoratore” (punto 43); c) infine, sul piano processuale, nel prevedere che l’onere della prova, in proposito, incombe al datore di lavoro …. sicché la perdita del diritto del lavoratore non può aversi ove il datore “non sia in grado di dimostrare di aver esercitato tutta la diligenza necessaria affinché il lavoratore sia effettivamente in condizione di fruire delle ferie annuali retribuite alle quali aveva diritto”.

Trib. Roma: part time verticale ciclico e accredito contribuzione ex art.1 co. 350 legge n. 378/2020 nel rispetto dei minimali ex art.7 co.2 d.l. n.463/1983 conv. in legge n.638/1983

Pier Luigi Tomaselli segnala la Sentenza del Tribunale di Roma n. 3254/2022 pubblicata il 07/04/2022 in cui si afferma che l’accredito della contribuzione nei periodi non lavorati di part-time verticale ciclico, secondo l’art. 1 comma 350 della legge n.378/2020,x deve in ogni caso essere commisurato al rispetto dei minimali contributivi previsti dall’art.7 co.2 d.l. n.463/1983 conv. in legge n.638/1983.

Trib. Roma: opposizione ad ordinanza ingiunzione, notifica atti, prescrizione, modalità contestazione, congruità rideterminazione in corso di causa

Pier Luigi Tomaselli segnala la Sentenza del Tribunale di Roma n. 9856/2022 in cui sono affrontate varie questioni in materia di notifica atti, prescrizione, modalità contestazione e soprattutto congruità rideterminazione sanzione amministrativa in corso di causa.

Relazione Consiglio di stato sugli effetti diretti della riforma del processo civile sul processo amministrativo

Mirella Mogavero segnala la relazione del Consiglio di Stato sugli effetti diretti e sulle implicazioni sistematiche che la riforma del processo civile, attuata dalla decreto legislativo 10 ottobre 2022 n.149, reca al processo amministrativo.

TAR Campania: Immobili di pregio, proprietà INPS, diritto di opzione all’acquisto, impugnativa invito ad esercitare l’opzione

Vincenzo Di Maio segnala la Sentenza n. 7217/2022 del TAR Campania in un giudizio in punto impugnativa della nota recante invito ad esercitare il diritto di opzione all’acquisto dell’immobile di proprietà dell’INPS.

Al riguardo evidenzia, a seguire, tra i tanti, il seguente snodo motivazionale sull’eccezione sollevata dalla controparte in ordine all’asserita incompetenza dell’INPS ad effettuare una valutazione sul prezzo di vendita dell’immobile.

“Quanto alla presunta incompetenza dell’INPS a formulare il giudizio di valutazione dell’immobile, la censura collide con la formulazione letterale dell’art. 3, comma 9, del D.L. n. 351/2001 che, invero, non attribuisce inderogabilmente tale potere alle strutture ivi indicate (“La determinazione esatta del prezzo di vendita di ciascun bene immobile e unità immobiliare, nonché l’espletamento, ove necessario, delle attività inerenti l’accatastamento dei beni immobili trasferiti e la ricostruzione della documentazione ad essi relativa, possono essere affidati all’Agenzia del territorio e a società aventi particolare esperienza nel settore immobiliare …”). Non può dunque escludersi, alla stregua dell’interpretazione letterale della norma, che alla individuazione del valore di mercato dell’immobile provveda l’INPS per il tramite di propri organi provvisti di esperienza nel settore immobiliare”.

CdA Roma: pensione anticipata di vecchiaia, spostamento decorrenza, compensazione spese legali

Pier Luigi Tomaselli segnala la Sentenza n. 4137/2022 pubblicata l’8.11.2022 della Corte d’Appello di Roma in tema di compensazione delle spese legali in caso di spostamento della decorrenza della pensione anticipata di vecchiana con i benefici previsti dal D.Lgs. n. 503/1992.