TAR Marche: mancata attivazione previdenza integrativa, risarcimento dei danni

Antonio Cimmino segnala la Sentenza del TAR Marche n. 685/2022 in tema di conseguenze per la mancata attivazione della previdenza integrativa così come prevista dall’art. 26, comma 20 della L.448/1998 e dal D.Lgs. 195/1995.

CdA Napoli: Contenzioso dipendente INPS in punto asserito demansionamento

Vincenzo di Maio segnala la Sentenza n. 3850/2022 della Corte di Appello di Napoli in cui è stato rigettato il ricorso avversario, inteso ad ottenere l’asserito inadempimento datoriale per demansionamento, dequalificazione e/o svuotamento di mansioni in proprio danno, e confermato integralmente la sentenza impugnata  condannando la dipendente al pagamento delle spese di lite.

Al riguardo evidenzia, a seguire, tra i tanti, il seguente snodo motivazionale sull’eccezione sollevata dalla parte appellante in ordine all’asserita incapacità a testimoniare dei testi dell’INPS:

“ …E’ però la testimonianza dei testi OMISSIS che riempie di contenuti tali ordini di servizio chiarendo con precisione non soltanto il tipo di attività svolta dalla ricorrente, ma anche la sua particolare rilevanza.

Sul punto va ribadito che soltanto la configurabilità in capo ad un soggetto di un interesse concreto ed attuale che sia idoneo ad attribuirgli, in relazione alla situazione giuridica che forma oggetto del giudizio, la legittimazione a chiedere nello stesso processo il riconoscimento di un proprio diritto o a contrastare quello da altri fatto valere lo rende incapace a testimoniare (v. da ultimo Cass. N. 2286/2021 secondo cui “l’interesse che determina l’incapacità a testimoniare, ai sensi dell’art. 246 c.p.c., è solo l’interesse giuridico, personale, concreto ed attuale, che comporta o una legittimazione principale a proporre l’azione o una legittimazione secondaria a intervenire nel giudizio proposto da altri”). Esclusa, dunque, l’incapacità a testimoniare dei suddetti testi per il solo fatto che gli stessi siano dipendenti dell’I.N.P.S. e superiori gerarchici della odierna appellante…”.

TAR Lombardia: istanza di accesso documentale, ostensione successiva al ricorso al TAR, domanda di condanna alle spese, domanda risarcitoria

Mirella Mogavero segnala la Sentenza del TAR Lombardia n. 2328/2022  principalmente in relazione al profilo sulle spese.

In particolare per la domanda di condanna alle spese ed al risarcimento dei danni si richiama il seguente frammento:

Quanto all’istanza di stralcio formulata da parte ricorrente ai sensi dell’art. 89 comma 2c.p.c., applicabile al processo amministrativo in virtù del “rinvio esterno”, di cui all’art.39, comma 1, c.p.a. (cfr., al riguardo, ex multis, TAR Lombardia, Milano, II, 23.04.2018,n. 1065; id., IV, 28.05.2021, n. 1328; TAR Lazio, Roma, I, 10.03.2022, n. 1566), ilCollegio ritiene che le frasi contenute negli atti difensivi dell’INPS e sopra riportate noneccedano le esigenze difensive e la vis polemica che connota l’ordinario, per quantoacceso, dibattito tra le parti in causa.

La domanda va quindi respinta, parimenti alla correlata domanda risarcitoria, mancando l’antigiuridicità del fatto.

CdA Napoli: pensione anticipata di vecchiaia, decorrenza, data della domanda e slittamento, non dal requisito anagrafico

Aldo Tagliente segnala la Sentenza n. 3942/2022 della Corte di Appello di Napoli che in fattispecie di pensione anticipata di vecchiaia afferma il principio che la prestazione decorre dalla data della domanda amministrativa, cui va aggiunto lo slittamento di legge di 12 mesi, e non già dal perfezionamento del requisito anagrafico.

Corte di Cassazione: gestione separata, prescrizione, decorrenza, allegazioni

Lelio Maritato segnala la Sentenza della Corte di Cassazione n. 33011/2022 in tema di individuazione della decorrenza del termine di prescrizione Gestione Separata Cassazione sull’applicabilità del DPCM (1° termine).


In sentenza si afferma anche che il Giudice, tenuto a pronunciarsi sulla questione di diritto della decorrenza dei termini, non è vincolato alle allegazioni di parte.

Corte di Cassazione: CONTRIBUTI INPGI – FOTOGRAFI – QUALIFICAZIONE LAVORO GIORNALISTICO SUBORDINATO E VARIE

Pier Luigi Tomaselli segnala l’Ordinanza della Corte di Cassazione n. 24439/2022.

In previsione dell’imminente effettiva operatività del disposto all’art. 1, co. 103, della legge n. 234/2021, che con effetto dal 1° luglio 2022 ha trasferito  all’INPS la competenza assicurativa previdenziale dell’INPGI per i giornalisti titolari di un rapporto di lavoro dipendente, facendo subentrare l’INPS nei relativi rapporti attivi e passivi, l’ordinanza n.24439/2022, affronta il tema della qualificazione del rapporto di lavoro giornalistico subordinato, con particolare riferimento all’attività giornalistica dei fotografi.

L’ordinanza si segnala perché affronta in modo sistematico numerose tra le principali tematiche che riguardano il lavoro giornalistico, tra cui il rapporto tra le posizioni dei giornalisti subordinati e quelle degli autonomi (destinate a rimanere in capo all’INPGI).

CdA Firenze: accordi di ristrutturazione, debiti tributari e previdenziali, decreto di rigetto, reclamo

Silvano Imbriaci segnala il Decreto della Corte d’Appello di Firenze n. RG 311/2022/VG in sede di volontaria giurisdizione in materia di reclamo al decreto di rigetto dell’omologa della proposta di definizione dei debiti tributari e previdenziali ex art. 182 ter l.f. nell’ambito di un accordo di ristrutturazione dei debiti ex art. 182 bis l.f.

Sentenza TAR della Basilicata: CIGO – Inammissibilità del ricorso che impugni più atti amministrativi

Filomena Camardese segnala la Sentenza del TAR Basilicata n. 693/2022.

In concreto e in sintesi il Tar ha dichiarato inammissibile il ricorso prodotto avverso più provvedimenti di rigetto delle domande di CIGO, perché cumulativo, sostenendo che:

“Viene nel caso di specie in considerazione un ricorso cumulativo, con il quale vengono impugnati più atti amministrativi tra loro del tutto autonomi e distinti, essendo riferiti al diniego di ammissione alla CIGO disposti con riguardo a periodi temporali distinti. Al riguardo va rilevato come nel processo amministrativo valga la regola, .discendente da una antica tradizione, secondo cui il ricorso deve essere diretto contro un solo provvedimento a meno che tra gli atti impugnati esista una connessione procedimentale o funzionale tale da giustificare un unico processo”.

Il TAR ha, peraltro, escluso un legame di connessione processuale ogni qual volta, come nel caso di specie,  vengano impugnati

“autonomi atti amministrativi, emanati a valle di altrettanto distinti e autonomi procedimenti, aventi a oggetto vicende che, ancorché di tratti similari, sono comunque tra loro diverse, dalle quali emergono autonome e distinte pretese soggettive”.