Tribunale Napoli Nord: opposizione ad intimazione di pagamento – Avvisi di addebito – Mancata costituzione in giudizio ADER per irritualità della notifica del ricorso – Conseguenze

Francesco Falso segnala la Sentenza n. 4947/2022 del Tribunale di Nord sui seguenti temi:

  • Rituale notifica degli avvisi di addebito INPS
  • Prescrizione successiva alla notifica dei titoli esecutivi
  • Impossibilità di esaminare l’eccezione per assenza nel giudizio dell’ADER, stante il difetto di notifica del ricorso introduttivo
  • Dichiarazione di estinzione rispetto ad ADER e rigetto del ricorso nei confronti dell’INPS

Trib. Trapani: contratti a progetto, call center, formazione svolta prima dell’assunzione, retrodatazione dell’assunzione, notifica ava a società fusa per incorporazione, nullità ava e pronuncia nel merito

Antonino Rizzo segnala la Sentenza del Tribunale di Trapani n. 310/2022 con la quale il Tribunale pur annullando nella forma l’avviso di addebito notificato a società non più esistente perché fusa per incorporazione, ha condannato la società incorporante a versare i contributi dovuti a seguito di accertamento GDF, ritenendo che l’inizio del rapporto di lavoro con operatori di call center debba farsi risalire al momento in cui hanno svolto attività di formazione all’interno del call center.

Trib. Marsala: indebito su assegno ordinario L. 222/1984, per 8 anni, derivante da mancata presentazione della domanda di conferma

Antonino Rizzo segnala la Sentenza del Tribunale di Marsala n. 1011/2022 con la quale il Tribunale, aderendo alle difese dell’Istituto, ha rigettato opposizione a decreto ingiuntivo, ritenendo inapplicabile la giurisprudenza sulle prestazioni assistenziali, in ragione della natura previdenziale dell’assegno ordinario l. 222/1984 ed escludendo l’affidamento del percipiente in quanto l’indebito deriva da una sua condotta di inerzia.

Trib. Roma: indebiti per benefici assistenziali ed irreperibilità del titolare

Pier Luigi Tomaselli segnala la Sentenza del Tribunale di Roma n. 8498/2022 in cui si afferma che l’irreperibilità (fino a prova contraria ad onere dell’indebito percettore) del titolare di beneficio assistenziale determina l’insussistenza di uno dei presupposti del beneficio, che fa venir meno l’esigenza assistenziale.

Ricorre dunque l’incompatibilità tra beneficio e esigenza assistenziale e l’indebito è integralmente ripetibile ab origine.

Trib. Roma: RdC – obbligo di comunicazione variazioni reddituali

Pier Luigi Tomaselli segnala la Sentenza del Tribunale di Roma n. 8591/2022 in cui si afferma che i termini di validità della dichiarazione sostitutiva unica non esonerano il percipiente il Reddito di Cittadinanza dall’obbligo prevalente, previsto dall’art. 3, comma 11, del D.L. n. 4 del 2019, di comunicare all’INPS, nel termine di quindici giorni, ogni variazione patrimoniale che comporti la perdita dei requisiti, con conseguente revoca del beneficio in caso di mancata ottemperanza.

Trib. Genova: omesso versamento contributi, azione dell’assicurato, azione nei confronti dell’Istituto, inammissibilità

Christian Lo Scalzo segnala la Sentenza del Tribunale di Genova n. 632/2022.

Nel solco di una giurisprudenza di legittimità ormai consolidata, il Tribunale di Genova, aderendo alle tesi difensive dell’Istituto, afferma che, nel caso dell’omesso versamento di contributi da parte del datore di lavoro, l’ordinamento non prevede un’azione dell’assicurato volta a ottenere la condanna dell’ente di previdenza a regolarizzare la sua posizione contributiva, nemmeno nell’ipotesi in cui l’ente stesso, posto a conoscenza dell’inadempimento contributivo prima della decorrenza del termine di prescrizione, non si sia tempestivamente attivato per l’adempimento verso il datore di lavoro obbligato; di conseguenza anche quando abbia dato comunicazione all’ente previdenziale dell’inadempimento – cosa che nel caso di specie la ricorrente non ha fatto – e quest’ultimo non si sia attivato per il recupero, il lavoratore non può agire nei confronti dell’Istituto per l’accertamento dell’esistenza del rapporto di lavoro subordinato né chiedere a questi di sostituirsi al datore di lavoro nel pagamento dei contributi. L’obbligazione contributiva vede infatti quale soggetto attivo l’ente assicuratore e quale soggetto passivo il datore di lavoro.

Tribunale di Santa Maria C.V. in punto di confermata assenza del lavoratore  alla visita medica disposta  dall’INPS

Vincenzo Di Maio segnala la Sentenza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere n.  2424/2022 che ha rigettato il ricorso avversario, inteso ad ottenere l’annullamento dei provvedimenti dell’INPS riguardanti l’assenza alla visita medica di controllo, compensando le spese di lite.

Al riguardo rimette a seguire, tra i tanti, il seguente snodo motivazionale:

“È ormai pacifico che va considerato come omesso anche l’indirizzo insufficientemente segnalato dal lavoratore, pur se formalmente corrispondente a quello di residenza, qualora lo stesso si dimostri inidoneo ai

fini della reperibilità per contingenti situazioni locali (es. contrade di notevole vastità, frazioni, complessi contraddistinti da un unico numero civico ma comprendenti numerosi palazzi, scale con tantissime abitazioni).

La circostanza suddetta, infatti, non è di per sè motivo giustificativo dell’irreperibilità, dovendo, specie in tali situazioni, il lavoratore cooperare per permettere lo svolgimento della visita medica in questione (Cassazione civile, sez. lav., 19/02/2016, n. 3294)”.

LA RESPONSABILITÀ SOLIDALE NEGLI APPALTI DELLA LOGISTICA

Interpello Min. Lav. 17/10/2022 n. 1 (prot. 13858)

Per comprendere l’interesse della risposta all’interpello che segnalo, alcuni brevissimi punti di premessa:

(1) Il contratto di appalto è un contratto tipico che torva la propria disciplina nel codice civile (artt. 1655 c.c. e ss.).
Sul piano lavoristico, l’art. 29, d.lgs. 276/2003 lo disciplina per alcuni aspetti connessi essenzialmente alle conseguenze dell’assenza di genuinità, come pure alla tutela dei lavoratori impiegati nell’appalto tramite la tecnica della responsabilità solidale tra appaltante e appaltare.

(2) Anche il  contratto di trasporto è un contratto tipico, disciplinato dall’art. 1678 e ss..
Ad esso non si applica l’art. 29, comma 2, d.lgs. 276/2003 ma beneficia di un particolare regime di responsabilità solidale attenuato (art. 83 bis D.L. 112/2008, conv. L. 133/2008).

(3) Dottrina, giurisprudenza e prassi avevano tuttavia individuato la possibilità del c.d. “appalto di servizi di trasporto” in presenza di un contesto di “predeterminazione e la sistematicità dei servizi, accompagnate dalla pattuizione di un corrispettivo unitario e dalla assunzione dei rischi da parte del trasportatore” (Cass 13/03/2009 n. 6160 e Circ. Min. Lav. 11/07/2012 n. 17).
Per tale tipo di contratto era pacifica l’applicazione della responsabilità solidale di cui all’art. 29, comma 2, d.lgs. 276/2003.

(4) L’importantissima pronuncia Cort. Cost. 06/12/2017 n. 254 – con un ragionamento estremamente lucido e raffinato – aveva esteso in via analogica il regime della solidarietà di cui all’art. 29, comma 2, d.lgs, 276/2003 al contratto di subfornitura industriale e, in sostanza, a tutte le ipotesi di decentramento produttivo e di dissociazione fra titolarità del contratto di lavoro e utilizzazione della prestazione (si veda anche Cass. 05/03/2020 n. 6299).

(5) L’art. 1677 bis c.c. (introdotto dall’art. 1, comma 819, L. 234/2021 e successivamente modificato) stabilisce che: “Se l’appalto ha per oggetto, congiuntamente, la prestazione di due o più servizi di logistica relativi alle attività di ricezione, trasformazione, deposito, custodia, spedizione, trasferimento e distribuzione di beni di un altro soggetto, alle attività di trasferimento di cose da un luogo a un altro si applicano le norme relative al contratto di trasporto, in quanto compatibili”.
La norma inquadra questa fattispecie – sempre più frequente – nell’appalto ma, sul piano civilistico, ammette l’applicazione della disciplina del trasporto in quanto compatibile.
Nulla dice sul piano lavoristico.

(6) Il Ministero del Lavoro – traendo le fila del discorso – afferma molto correttamente che, in caso di appalti di più servizi di logistica come descritti nell’art. 1677 bis c.c., si applica comunque la disciplina della responsabilità solidale prevista dall’art. 29, comma 2, d.lgs. 276/2003.

Fonte

Documenti informatici, vademecum per avvocati: tutte le differenze spiegate dalla Cassazione

Una pronuncia della Corte di Cassazione permette di approfondire le differenze tra le tipologie di documenti informatici usati nel mondo del Diritto: il documento informatico nativo digitale, la copia informatica di documento analogico, il duplicato informatico e la copia informatica di documento informatico.

La Suprema Corte, con l’ordinanza 27379/2022 offre l’occasione per ribadire concetti di informatica giuridica dai quali non è possibile prescindere per chi oggi opera nel mondo del diritto e, più in particolare, in quello del processo.

La pronuncia infatti è utile per comprendere le differenze in essere tra le diverse tipologie di documenti informatici e, a seconda degli stessi, l’obbligo o meno di attestarli conformi. Approfondiamo quindi le differenze esistenti tra le diverse tipologie di documenti informatici e le principali attività da predisporre in caso di utilizzo del documento informatico per la notifica tramite PEC o per il deposito telematico.

Documento informatico, cosa dice la Cassazione

Gli elementi principali che emergono dalla pronuncia della Cassazione sono:

  • Non è necessario attestare la conformità tra originale e duplicato, atteso che i duplicati informatici hanno il medesimo valore giuridico, ad ogni effetto di legge, del documento informatico da cui sono tratti, se prodotti in conformità alle Linee guida,
  • Non bisogna confondere i requisiti richiesti dalla legge per il duplicato informatico con quelli della copia informatica (quest’ultima sia ottenuta dalla scansione di atto originariamente formato su documento cartaceo, sia ottenuta dall’estrazione [come copia informatica] di atto dal fascicolo informatico; in particolare la c.d. coccardina e la stringa alfanumerica indicante i firmatari dell’atto/provvedimento, sono segni grafici generati e apposti sul documento informatico automaticamente dal programma ministeriale in uso alle cancellerie degli uffici giudiziari e non rappresentano in nessun modo la firma digitale, trattandosi solo di informazione indicativa del fatto che una firma digitale è stata apposta sull’originale di quel documento.

L’ordinanza n. 27379 del 19 settembre 2022 la quale deve, ancora una volta, occuparsi e fare chiarezza sulla differenza tra duplicato informatico e copia informatica nonché sull’inutilità giuridica della c.d. “coccarda” apposta sulle copie informatiche. Eppure tali principi, estrapolati da norme che hanno già “festeggiato” almeno il decimo compleanno, rappresentano ancora, per molti, tanti, troppi protagonisti del processo (avvocati, magistrati, funzionari di cancelleria, personale UNEP) un ostacolo difficilissimo da superare.

È infatti innegabile che, da quando l’informatica è entrata nel processo, una delle difficoltà maggiormente incontrate dai professionisti, sia nei depositi telematici che nelle notifiche tramite PEC, sia quella relativa alla incapacità di distinguere tra le diverse tipologie di documenti informatici utilizzati posto che, per alcuni di essi, la vigente normativa impone l’obbligo di attestarne la conformità.

Le quattro tipologie di documento informatico per gli avvocati

Cominciamo col dire che sono solo quattro le tipologie di documenti informatici con le quali dobbiamo quotidianamente confrontarci nello svolgimento dell’attività professionale:

  • Documento informatico nativo digitale
  • Copia informatica di documento analogico (analogico = cartaceo)
  • Duplicato informatico
  • Copia informatica di documento informatico

Il documento informatico nativo digitale

Artt. 1 lett. “p” e 20 decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82 (CAD):

Decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82

Art. 1.

Definizioni

p) documento informatico: il documento elettronico che contiene la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti;

Art. 20.

Validità ed efficacia probatoria dei documenti informatici

1. Il documento informatico da chiunque formato, la memorizzazione su supporto informatico e la trasmissione con strumenti telematici conformi alle regole tecniche di cui all’articolo 71 sono validi e rilevanti agli effetti di legge, ai sensi delle disposizioni del presente codice.

È quel documento che il professionista genera attraverso il software di videoscrittura e che trasforma in formato PDF senza scansione; nasce, quindi, digitale e viene predisposto o per essere depositato telematicamente o per essere notificato tramite PEC. Tutti gli atti predisposti dal professionista, da depositarsi obbligatoriamente in telematico, devono essere così realizzati. Una delle caratteristiche di tale tipo di PDF è che consentirà di selezionare, in parte o totalmente, il testo in esso riprodotto, copiarlo e incollarlo in altro documento di testo.

Ricordiamoci che tale tipo di documento informatico, prima di essere depositato telematicamente o allegato alla PEC per essere notificato in proprio ai sensi della L. 53/94, DOVRA’ ESSERE SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE; in pratica ciò che prima dell’avvento del PCT firmavano a penna è obbligo, adesso, firmarlo digitalmente.

Tale tipo di documento informatico, essendo originale digitale, non richiede l’apposizione di attestazione di conformità.

La copia informatica di documento cartaceo

Art. 22 comma 2 decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82:

Decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82

Art. 22.

2. Le copie per immagine su supporto informatico di documenti originali formati in origine su supporto analogico hanno la stessa efficacia probatoria degli originali da cui sono estratte, se la loro conformità è attestata da un notaio o da altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato, secondo le Linee guida

È quel documento informatico che viene generato e ottenuto in formato PDF dopo aver effettuato la scansione di un documento cartaceo; il professionista ha la disponibilità dell’atto in formato analogico (=cartaceo), deve depositarlo telematicamente o notificarlo tramite PEC e, per tale motivo, procede alla scansione così trasformandolo in PDF. A differenza del documento informatico nativo digitale, il PDF così ottenuto non consentirà di selezionare una parte o tutto il testo in esso riprodotto, copiarlo e incollarlo in altro documento di testo.

Perché si definisce copia informatica di documento analogico (= cartaceo)? Perché l’originale sarà sempre il documento cartaceo dal quale, tramite scansione, il professionista ha ottenuto una copia informatica. È come se, il professionista, dell’originale cartaceo, facesse una normalissima fotocopia: avrebbe l’originale cartaceo e la copia cartacea (fotocopia); con la scansione, il suo originale sarà, naturalmente, il cartaceo mentre, ciò che otterrà dalla scansione, sarà la sua copia informatica di documento cartaceo in formato PDF.

Essendo però il PDF ottenuto, a seguito di scansione, una copia informatica, il professionista dovrà attestarne la conformità all’originale di notifica cartaceo, così come disposto dall’art. 19 ter delle specifiche tecniche del PCT, introdotto dal decreto 28 dicembre 2015, in vigore dal 9 gennaio 2016. Trattandosi di attestazione finalizzata al deposito telematico, la conformità potrà essere attestata, a insindacabile scelta del professionista, o all’interno del PDF o su un documento informatico separato; ove l’atto scansionato fosse però destinato alla notifica in proprio tramite PEC, la conformità andrà obbligatoriamente attestata su documento informatico separato e, quini, nella relata di notifica, come disposto dalla L. 53/94.

Il professionista procederà con le medesime modalità anche, ad esempio, per attestare la conformità e depositare telematicamente le copie informatiche, ottenute dalla scansione del titolo, del precetto e del pignoramento, così come previste dagli artt. 518, 543 e 557 c.p.c. (procedure esecutive).

Il duplicato informatico

Art. 23 bis comma 1 decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82:

Decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82

Art. 23 bis.

1. I duplicati informatici hanno il medesimo valore giuridico, ad ogni effetto di legge, del documento informatico da cui sono tratti, se prodotti in conformità alle Linee guida.

Immagini il professionista di aver depositato telematicamente una memoria 183 c.p.c; essendo atto prodotto dal professionista, prima del deposito dovrà essere firmato digitalmente (ad esempio, con firma CADES = .p7m). Dopo l’accettazione del deposito da parte del cancelliere, entrando nel fascicolo informatico del relativo procedimento, il professionista avrà non solo la possibilità di visualizzare il duplico informatico ma avrà anche la possibilità di estrarre e importare (download) sul suo computer il duplicato informatico o la copia informatica della memoria 183 c.p.c. come depositata in precedenza.

Se del citato atto si estraesse, dal fascicolo informatico, il duplicato informatico avremo importato sul nostro computer l’atto completo anche della sottoscrizione digitale: l’atto presente nel fascicolo informatico e quella presente nel nostro computer ( che abbiamo estratto dal fascicolo informatico come duplicato informatico) saranno “uguali” tra loro, sia da un punto di vista formale (entrambi recheranno l’estensione .p7m) sia da un punto di vista sostanziale (identità di contenuto). È per tale motivo che se dal fascicolo informatico estraiamo i file nello stesso presenti quali duplicati informatici al fine di utilizzarli per una notifica PEC (esempio ricorso per decreto ingiuntivo e decreto del giudice) nella relata di notifica non dovrà essere attestata alcune conformità in quanto “I duplicati informatici hanno il medesimo valore giuridico, ad ogni effetto di legge, del documento informatico da cui sono tratti…” (art. 23 comma 1 decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82).

I duplicati informatici non vanno, per nessun motivo, ulteriormente firmati digitalmente in quanto, ove ciò avvenisse, quel file non sarebbe più un duplicato informatico e non vanno attestati; se il duplicato informatico venisse però stampato e utilizzato per una notifica tradizionale cartacea tramite UNEP o in proprio tramite Ufficio Postale, dello stesso dovrà esserne attestata la conformità. Al fine di verificare la piena corrispondenza tra il duplicato informatico depositato telematicamente o notificato tramite PEC e quello presente nel fascicolo informatico, sarà sufficiente confrontare le rispettive impronte hash; a tal proposito può essere utile usufruire di una delle tante applicazioni reperibili gratuitamente online.

La copia informatica di documento informatico

Art. 23 bis comma 2 decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82:

Decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82

Art. 23 bis.

2. Le copie e gli estratti informatici del documento informatico, se prodotti in conformità alle vigenti Linee guida, hanno la stessa efficacia probatoria dell’originale da cui sono tratte se la loro conformità all’originale, in tutti le sue componenti, è attestata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato o se la conformità non è espressamente disconosciuta. Resta fermo, ove previsto, l’obbligo di conservazione dell’originale informatico.

Immagini il professionista di aver depositato telematicamente una memoria 183 c.p.c; essendo atto prodotto dal professionista, prima del deposito dovrà essere firmato digitalmente (ad esempio, con firma CADES = .p7m). Dopo l’accettazione del deposito da parte del cancelliere, entrando nel fascicolo informatico del relativo procedimento, il professionista avrà non solo la possibilità di visualizzare ed estrarre il duplico informatico ma avrà anche la possibilità di estrarre e importare (download) sul suo computer anche la copia informatica della detta memoria 183 c.p.c.

Se del citato atto venisse estratta dal fascicolo informatico la copia informatica, questa non recherà più la sottoscrizione digitale (il file sarà privo dell’estensione .p7m): la memoria presente nel fascicolo informatico e quella presente nel nostro computer (che abbiamo estratto dal fascicolo informatico come copia informatica) non saranno “uguali” tra loro e ciò sia sotto il profilo formale (la memoria presente nel fascicolo informatico recherà l’estensione .p7m ma, tale estensione, non sarà presente nella copia informatica importata nel nostro computer) sia sotto il profilo dei contenuti (la memoria presente nella copia informatica recherà sul bordo destro quella che ormai è comunemente chiamata e conosciuta come “coccardina” che non ha nessun valore giuridico e che ha solo il fine di “informare” che il documento informatico dal quale è estratta [nel nostro esempio: la memoria 183 c.p.c. presente nel fascicolo informatico a seguito di deposito telematico] risulta sottoscritto digitalmente).

È per tale motivo che se dal fascicolo informatico il professionista estraesse i file nello stesso presenti quali copie informatiche dovrà attestare la conformità di tali copie informatiche a quelle presenti nel fascicolo informatico dalle quali sono estratte; se la copia informatica dovrà essere depositata telematicamente, la conformità potrà essere attestata, a insindacabile scelta del professionista, o all’interno del PDF o su un documento informatico separato; ove però la copia informatica fosse destinata alla notifica in proprio tramite PEC, la conformità andrà obbligatoriamente attestata su documento informatico separato e, quini, nella relata di notifica, come disposto dalla L. 53/94. Se la copia informatica venisse stampata e utilizzata per una notifica tradizionale cartacea tramite UNEP o in proprio tramite Ufficio Postale, della stessa dovrà comunque esserne attestata la conformità.

Fonte

CdA Roma: rapporti tra giudicato civile e successivo accertamento penale

Pier Luigi Tomaselli segnala la Sentenza della Corte d’Appello di Roma n. 3501/2022 in tema di rapporti tra giudicato civile e successivo accertamento penale.

La sentenza del giudice penale di accertamento del fatto-reato costituito dalla falsificazione della prova e della sua utilizzazione in giudizio, travolge gli effetti del giudicato civile di condanna fondato sul provvedimento giurisdizionale che, in sede civile, sulla base delle prove accertate poi false dal giudice penale, abbia stabilito una situazione giuridica sostanziale in favore del soggetto che ha precostituito ed utilizzato in giudizio le prove false, poiché alla situazione giuridica sostanziale, creata sulla base delle prove accertate false, automaticamente ne sostituisce una diversa, che è l’obbligazione dell’autore ed utilizzatore delle prove false al risarcimento del danno, nel duplice aspetto della restituzione di quanto conseguito e nella riparazione del pregiudizio ulteriore.