Trib. Santa Maria C.V. pensione di invalidità civile, opposizione a decreto ingiuntivo, indebiti, onere della prova, compensazione

Luca Cuzzupoli segnala la Sentenza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere n. 2309/2022 in cui si afferma:

In punto di diritto deve preliminarmente ricordarsi che, secondo gli ordinari criteri di riparto dell’onere della prova ai sensi dell’art. 2697 c.c., è su colui che agisce per l’accertamento negativo dell’obbligo di restituire quanto percepito che ricade l’onere di provare i fatti costitutivi del diritto alla prestazione già ricevuta, la cui esistenza consente di qualificare come adempimento quanto corrispostogli dall’Istituto convenuto (cfr. tra le tante SSUU Cass. 18046/2010).

E tanto anche nel caso di specie, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, tenuto conto che la posizione processuale delle parti risulta invertita, nel senso che l’opponente (attore in senso formale) è convenuto in senso sostanziale, mentre l’opposto (convenuto in senso formale) è attore in senso sostanziale, di modo che è quest’ultimo a soggiacere ai conseguenti oneri probatori relativi ai fatti costitutivi della pretesa fatta valere in sede monitoria.

Trib Torre Annunziata: indennità COVID per lavoratori stagionali, prova stagionalità, UNILAV

Aldo Tagliente segnala la Sentenza del Tribunale di Torre Annunziata n. 1345/2022 in materia di indennità COVID per i lavoratori stagionali, che ritiene irrilevante ai fini della prova del requisito della stagionalità le risultanze del mod UNILAV rettificativo inviato dopo la scadenza dei termini per la rettifica previsti dalla circolare Ministeriale.

Trib. Santa Maria C.V.: SCCI, carenza legittimazione passiva, non rilevabilità d’ufficio della prescrizione ante notifica AVA

Erminio Capasso segnala la Sentenza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere rg n. 2402/2022.

La sentenza si pronuncia:

  1. sulla carenza di legittimazione passiva della SCCI;
  2. sulla non rilevabilità d’ufficio della prescrizione maturata prima della notifica dell’avviso di addebito.

Trib. Roma: DURC, provvedimento d’urgenza per rilascio, inammissibilità

Pier Luigi Tomaselli segnala due ordinanze del Tribunale di Roma in cui si afferma che:

È inammissibile la domanda di provvedimento d’urgenza anticipatorio della condanna dell’INPS al rilascio di un DURC regolare, stante il divieto posto dall’art. 4 della l. n. 2248 del 1865, all. E.

Non sussiste il periculum in mora nel giudizio ex art.700 cpc volto al rilascio del durc regolare, quand’anche qualificato il petitum dell’instaurando giudizio di merito in mero accertamento della regolarità contributiva, difettando l’interesse ad agire ritenuto indispensabile all’uopo dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. n.5825/2021), nel caso -generalmente perseguito in giudizi cautelari del tipo di quelli in esame- in cui l’intero ricorso cautelare si fonda proprio sull’allegata necessità di disporre immediatamente del DURC positivo.

Trib di Santa Maria C.V., sgravi legge 407/1990, applicazione temporale modifiche legge Fornero, irrilevanza diversità mansioni

Luca Cuzzupoli segnala la Sentenza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere n. 2159 2022 in tema di sgravi legge 407/1990, applicazione temporale delle modifiche apportate dalla  Legge Fornero ed  irrilevanza della  diversità delle mansioni.

Quota 100: è infondata la questione relativa al divieto di cumulo

Si attende il deposito delle motivazioni della Corte Costituzionale

La Corte Costituzionale è intervenuta sulla questione di legittimità costituzionale riguardante il divieto di cumulo della Quota 100 con i redditi da lavoro (Comunicato Stampa 5 ottobre 2022, testo in calce).

Tale questione era stata sollevata dal Giudice del lavoro di Trento, in relazione al Decreto-legge n. 4 del 2019, che sancisce la non cumulabilità della pensione anticipata Quota 100 con i redditi da lavoro, ad esclusione di quelli da lavoro autonomo occasionale entro i 5.000 euro lordi annui.

Nello specifico, la norma è stata censurata per violazione dell’articolo 3, primo comma, della Costituzione, in quanto non prevede la medesima esenzione per i redditi da lavoro dipendente fino a 5.000 euro lordi annui. Ad avviso del Giudice di Trento, non troverebbe alcuna giustificazione il diverso trattamento previsto per il reddito da lavoro dipendente.

In attesa che venga depositata la sentenza, l’Ufficio comunicazione e stampa ha reso noto che la Corte Costituzionale ha dichiarato non fondata la questione poiché le situazioni di cui si discute non sono comparabili, atteso che, il lavoro autonomo occasionale entro il limite di 5.000 euro lordi annui non fa insorgere alcun obbligo contributivo.

La preclusione assoluta di svolgere un lavoro subordinato, stabilita dalla disciplina del pensionamento anticipato “Quota 100”, si giustifica in quanto la richiesta agevolata di uscire anticipatamente dal lavoro costituirebbe una contraddizione con la prosecuzione di una prestazione lavorativa.

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Avvocati, gestione separata INPS: chi sono i professionisti obbligati all’iscrizione

La Circolare n. 107/2022 individua i soggetti obbligati e stabilisce l’annullamento d’ufficio delle sanzioni per i ritardatari

L’Istituto nazionale di previdenza sociale avvia l’operazione Poseidone, conformandosi ai principi emersi della sentenza della Corte Costituzionale (n. 104 del 22 aprile 2022) sull’obbligo di iscrizione degli avvocati sottosoglia alla gestione separata dell’INPS.

La richiamata sentenza, aveva confermato l’obbligo di iscrizione alla gestione separata INPS degli avvocati con redditi sottosoglia e non iscritti a Cassa Forense, ed allo stesso tempo aveva esonerato dal pagamento delle sanzioni civili per l’omessa iscrizione gli avvocati tenuti all’obbligo, ma non ancora passati all’INPS (con riguardo al periodo anteriore alla sua entrata in vigore).

Con Circolare 3 ottobre 2022, n. 107 (testo in calce) l’INPS, richiamando i principi emersi da quella sentenza, estende l’ambito di applicazione della pronuncia della Consulta ad altre categorie professionali e trae le conseguenze operative in merito alle sanzioni civili per chi ha omesso finora l’iscrizione, pur essendovi tenuto.

I principi di fondo

I principi cardine sui quali si fonda la circolare, tratti dalla sentenza della Corte Costituzionale sono tre:

  1. l’obbligo di iscrizione alla gestione separata è esteso non solo di chi svolge lavoro autonomo fuori dall’iscrizione ad appositi albi, ma anche di chi è iscritto all’albo e per ragioni reddituali non è obbligato ad iscriversi alla cassa privata, rimanendo tenuto al solo obbligo del versamento del contributo integrativo, ma non di quello soggettivo
  2. l’apertura di una vera e propria posizione previdenziale consegue solo dal pagamento del contributo soggettivo, mentre il pagamento del contributo integrativo ha come presupposto l’iscrizione all’Albo e dà diritto solo a prestazioni di carattere mutualistico-solidaristico;
  3. la gestione separata INPS assolve ad una funzione di “chiusura del sistema” previdenziale, con l’obiettivo di estendere la copertura assicurativa a soggetti e attività non coperti da forme di assicurazione obbligatoria nell’ambito della categoria professionale di riferimento (principio di universalizzazione della copertura assicurativa, desumibile dagli articoli 35 e 38 della Costituzione).

Professionisti obbligati ad iscriversi alla gestione separata

Posti questi principi, l’INPS ritiene possibile estendere l’obbligo di iscrizione alla gestione separata anche alle seguenti categorie di professionisti (già indicate nella circolare n. 99/“011):

  • “1.i soggetti che esercitano per professione abituale, ancorché non esclusiva, attività di lavoro autonomo, il cui esercizio non sia subordinato all’iscrizione ad appositi Albi professionali;
  • 2.i soggetti che, pur svolgendo attività iscrivibili ad appositi Albi professionali, non siano tenuti al versamento del contributo soggettivo presso le Casse di appartenenza;
  • 3.i soggetti che, pur svolgendo attività iscrivibili ad appositi Albi professionali, abbiano esercitato eventuali facoltà di non versamento/iscrizione, in base alle previsioni dei rispettivi Statuti o regolamenti.”

Resta l’obbligo del contributo integrativo per gli iscritti all’Albo

La circolare conferma in ogni caso l’obbligo di pagamento del contributo integrativo per gli iscritti ad un Albo professionale, senza necessità di iscriversi alla Cassa professionale di appartenenza.

E viceversa, ribadisce che il versamento del contributo integrativo alla Cassa professionale non esenta dall’obbligo di iscrizione alla gestione separata INPS, per beneficiare di una vera posizione previdenziale.

Sanzioni civili: annullamenti e rimborsi

La circolare fa sapere inoltre che l’esclusione delle sanzioni civili, per effetto della pronuncia della Corte Costituzionale, avverrà d’ufficio, senza dover presentare dunque alcuna istanza.

Si dovrà attendere invece un ulteriore comunicazione dell’INPS per conoscere le modalità di presentazione delle istanze di rimborso delle somme già versate e non più dovute.

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Pignoramenti, è caos notifiche

La norma in vigore dal 22 giugno impone al creditore di notificare al debitore e al terzo pignorato l’avviso di avvenuta iscrizione a ruolo, pena l’inefficacia del pignoramento. Ma chi è che deve notificare l’atto?

Si tinge di giallo l’esecuzione forzata presso terzi dopo la riforma del processo civile. La norma in vigore dal 22 giugno impone al creditore di notificare al debitore e al terzo pignorato l’avviso di avvenuta iscrizione a ruolo, pena l’inefficacia del pignoramento. Ma chi è che deve notificare l’atto? Spetta all’ufficiale giudiziario, secondo il ministero della Giustizia, che interpreta la modifica apportata dalla legge 206/21 all’articolo 543, quinto comma, Cpc nella circolare emessa il 20/9/2022 dal dipartimento dell’organizzazione giudiziaria: così Via Arenula risponde alla richiesta di chiarimenti avanzata da un funzionario Unep, ufficio notifiche esecuzione protesti. Ma manda su tutte le furie gli avvocati, secondo i quali l’atto è di parte e dunque deve essere consentita la notifica in proprio, pena un aggravio di tempi e di costi. Specie se se si considera che il terzo pignorato è spesso una banca o Poste Italiane: sono proprio gli intermediari finanziari a preferire la comunicazione via Pec per semplificare la gestione delle posizioni. Il Consiglio nazionale forense, dunque, con nota del 29/9/2022 chiede al ministero della Giustizia “un tempestivo intervento di rettifica” dell’interpretazione offerta nella circolare. Netto l’Organismo nazionale forense: “Si riconosca agli avvocati il diritto di notificare in proprio l’avviso”. E scendono in campo gli Ordini forensi di mezza Italia, a partire da Napoli e Roma: dalla Capitale minacciano l’impugnazione.

Dato letterale. Con il restyling dell’espropriazione forzata il creditore deve notificare a debitore e terzo l’avviso di iscrizione a ruolo indicando il numero della procedura entro la data dell’udienza di comparizione indicata nell’atto di pignoramento. Ed è pure tenuto a depositare l’avviso notificato nel fascicolo dell’esecuzione. Non ha dubbi il Dog di Via Arenula, è l’ufficiale giudiziario che deve notificare l’atto perché l’attività rientra nell’ambito dell’esecuzione forzata: “Si tratta di adempimenti che vanno a perfezionare l’intera procedura del pignoramento presso terzi”, tanto che i relativi atti sono «da iscrivere nel registro cronologico Mod. C o C/ter con l’indicazione delle relative indennità di trasferta”. Il Consiglio forense, invece, punta sul dato letterale della norma: solo la parte è onerata della notifica dell’avviso, “che è atto proprio del difensore”, il quale dunque “provvede a formarlo e sottoscriverlo”. La notifica Unep, è l’affondo, comporta “ingiustificati costi» su creditori e debitori “oltre a dilatare i tempi di recupero”. L’Ocf chiede comunque di chiarire che la notifica tramite ufficiale giudiziario resti una “mera facoltà”.

Il testo del documento su www.italiaoggi.it/documenti-italiaoggi.

Fonte Italia Oggi

Cassazione: proponibilità e procedibilità estranee al procedimento ex art. 445 bis cpc e sempre sollevabili nel successivo procedimento liquidatorio

Pier Luigi Tomaselli segnala la Sentenza della Corte di Cassazione n. 23417-2020 e l’Ordinanza della Corte di Cassazione n.  18377-2022 in tema di proponibilità  e procedibilità estranee al procedimento ex art. 445 bis cpc e sempre sollevabili nel successivo procedimento liquidatorio.