La Circolare n. 107/2022 individua i soggetti obbligati e stabilisce l’annullamento d’ufficio delle sanzioni per i ritardatari
L’Istituto nazionale di previdenza sociale avvia l’operazione Poseidone, conformandosi ai principi emersi della sentenza della Corte Costituzionale (n. 104 del 22 aprile 2022) sull’obbligo di iscrizione degli avvocati sottosoglia alla gestione separata dell’INPS.
La richiamata sentenza, aveva confermato l’obbligo di iscrizione alla gestione separata INPS degli avvocati con redditi sottosoglia e non iscritti a Cassa Forense, ed allo stesso tempo aveva esonerato dal pagamento delle sanzioni civili per l’omessa iscrizione gli avvocati tenuti all’obbligo, ma non ancora passati all’INPS (con riguardo al periodo anteriore alla sua entrata in vigore).
Con Circolare 3 ottobre 2022, n. 107 (testo in calce) l’INPS, richiamando i principi emersi da quella sentenza, estende l’ambito di applicazione della pronuncia della Consulta ad altre categorie professionali e trae le conseguenze operative in merito alle sanzioni civili per chi ha omesso finora l’iscrizione, pur essendovi tenuto.
I principi di fondo
I principi cardine sui quali si fonda la circolare, tratti dalla sentenza della Corte Costituzionale sono tre:
- l’obbligo di iscrizione alla gestione separata è esteso non solo di chi svolge lavoro autonomo fuori dall’iscrizione ad appositi albi, ma anche di chi è iscritto all’albo e per ragioni reddituali non è obbligato ad iscriversi alla cassa privata, rimanendo tenuto al solo obbligo del versamento del contributo integrativo, ma non di quello soggettivo
- l’apertura di una vera e propria posizione previdenziale consegue solo dal pagamento del contributo soggettivo, mentre il pagamento del contributo integrativo ha come presupposto l’iscrizione all’Albo e dà diritto solo a prestazioni di carattere mutualistico-solidaristico;
- la gestione separata INPS assolve ad una funzione di “chiusura del sistema” previdenziale, con l’obiettivo di estendere la copertura assicurativa a soggetti e attività non coperti da forme di assicurazione obbligatoria nell’ambito della categoria professionale di riferimento (principio di universalizzazione della copertura assicurativa, desumibile dagli articoli 35 e 38 della Costituzione).
Professionisti obbligati ad iscriversi alla gestione separata
Posti questi principi, l’INPS ritiene possibile estendere l’obbligo di iscrizione alla gestione separata anche alle seguenti categorie di professionisti (già indicate nella circolare n. 99/“011):
- “1.i soggetti che esercitano per professione abituale, ancorché non esclusiva, attività di lavoro autonomo, il cui esercizio non sia subordinato all’iscrizione ad appositi Albi professionali;
- 2.i soggetti che, pur svolgendo attività iscrivibili ad appositi Albi professionali, non siano tenuti al versamento del contributo soggettivo presso le Casse di appartenenza;
- 3.i soggetti che, pur svolgendo attività iscrivibili ad appositi Albi professionali, abbiano esercitato eventuali facoltà di non versamento/iscrizione, in base alle previsioni dei rispettivi Statuti o regolamenti.”
Resta l’obbligo del contributo integrativo per gli iscritti all’Albo
La circolare conferma in ogni caso l’obbligo di pagamento del contributo integrativo per gli iscritti ad un Albo professionale, senza necessità di iscriversi alla Cassa professionale di appartenenza.
E viceversa, ribadisce che il versamento del contributo integrativo alla Cassa professionale non esenta dall’obbligo di iscrizione alla gestione separata INPS, per beneficiare di una vera posizione previdenziale.
Sanzioni civili: annullamenti e rimborsi
La circolare fa sapere inoltre che l’esclusione delle sanzioni civili, per effetto della pronuncia della Corte Costituzionale, avverrà d’ufficio, senza dover presentare dunque alcuna istanza.
Si dovrà attendere invece un ulteriore comunicazione dell’INPS per conoscere le modalità di presentazione delle istanze di rimborso delle somme già versate e non più dovute.
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