Luca Cuzzupoli segnala la Sentenza della Corte d’Appello di Napoli n. 3363/2022 in tema di benefici art. 80, comma 3, della legge n. 388 del 2000.
In sentenza:
La domanda di prime cure, quale riproposta in appello, si fonda sulle previsioni dell’art. 80, comma 3, della legge n. 388 del 2000, che prevede: «A decorrere dall’anno 2002, ai lavoratori sordomuti di cui alla L. 26 maggio 1970, n. 381, art. 1, nonché agli invalidi per qualsiasi causa, ai quali è stata riconosciuta un’invalidità superiore al 74% o ascritta alle prime quattro categorie della tabella A allegata al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, approvato con D.P.R. 23 dicembre 1978, n. 915, come sostituita dalla tabella A allegata al D.P.R. 30 dicembre 1981, n. 834, e successive modificazioni, è riconosciuto, a loro richiesta, per ogni anno di servizio presso pubbliche amministrazioni o aziende private ovvero cooperative effettivamente svolto, il beneficio di due mesi di contribuzione figurativa utile ai soli fini del diritto alla pensione e dell’anzianità contributiva, il beneficio è riconosciuto fino al limite massimo di cinque anni di contribuzione figurativa».
Appare evidente che trattasi di disposizioni applicabili ad un trattamento pensionistico, di vecchiaia o anzianità, al quale l’invalido non avrebbe altrimenti accesso in mancanza di contributi sufficienti.
Alla stregua della richiamata disciplina, deve ritenersi, quindi, necessario che l’interessato richieda, ossia presenti domanda amministrativa all’Inps (“…è riconosciuto, a loro richiesta…”) “il beneficio”, mentre l’accertamento dell’esistenza di un grado di invalidità superiore al 74% costituisce soltanto uno dei presupposti (di fatto) del diritto alla maggiorazione. Il beneficio è, infatti, strettamente collegato al diritto ed alla misura di un trattamento pensionistico di anzianità o di vecchiaia, per cui può essere richiesto e riconosciuto solo a questi fini, e solo in sede di domanda di pensione, mentre il mero riconoscimento della invalidità superiore al 74%, da solo considerato, non comporta il riconoscimento di alcun diritto (cfr in tal senso Cass. 2018/28934 e 2017/19661).
Orbene, nel caso concreto, l’appellante rivendica il diritto alla contribuzione figurativa, sul presupposto di essere in possesso, oltre che del requisito sanitario, escluso in primo grado sulla base della CTU espletata, le cui risultanze, condivise dalla sentenza impugnata, sono oggetto di censura in questa sede del gravame, degli altri requisiti prescritti dalla legge, affermati del tutto apoditticamente, senza alcuna concreta esplicitazione di quali essi siano.
Tuttavia, per quanto innanzi osservato, il beneficio in oggetto può essere riconosciuto solo in sede di domanda di pensione (di vecchiaia o di anzianità),mentre nel caso concreto non vi è alcuna allegazione e prova della presentazione all’Inps di siffatta domanda, essendo stata solo avanzata una richiesta di accertamento del requisito sanitario al fine di ottenere il beneficio contributivo, del tutto sganciata dalla richiesta di un trattamento pensionistico.
Ne consegue che del tutto ultroneo risulta l’accertamento del requisito sanitario richiesto ed effettuato in primo grado, dal momento che la sussistenza del maggiore grado invalidante non sarebbe comunque idoneo a fondare la domanda fatta valere in giudizio.