CdA Napoli in tema di 3363 2022 benefici art. 80, comma 3, della legge n. 388 del 2000

Luca Cuzzupoli segnala la Sentenza della Corte d’Appello di Napoli n. 3363/2022 in tema di benefici art. 80, comma 3, della legge n. 388 del 2000.

In sentenza:

La domanda di prime cure, quale riproposta in appello, si fonda sulle previsioni dell’art. 80, comma 3, della legge n. 388 del 2000, che prevede: «A decorrere dall’anno 2002, ai lavoratori sordomuti di cui alla L. 26 maggio 1970, n. 381, art. 1, nonché agli invalidi per qualsiasi causa, ai quali è stata riconosciuta un’invalidità superiore al 74% o ascritta alle prime quattro categorie della tabella A allegata al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, approvato con D.P.R. 23 dicembre 1978, n. 915, come sostituita dalla tabella A allegata al D.P.R. 30 dicembre 1981, n. 834, e successive modificazioni, è riconosciuto, a loro richiesta, per ogni anno di servizio presso pubbliche amministrazioni o aziende private ovvero cooperative effettivamente svolto, il beneficio di due mesi di contribuzione figurativa utile ai soli fini del diritto alla pensione e dell’anzianità contributiva, il beneficio è riconosciuto fino al limite massimo di cinque anni di contribuzione figurativa».

Appare evidente che trattasi di disposizioni applicabili ad un trattamento pensionistico, di vecchiaia o anzianità, al quale l’invalido non avrebbe altrimenti accesso in mancanza di contributi sufficienti.

Alla stregua della richiamata disciplina, deve ritenersi, quindi, necessario che l’interessato richieda, ossia presenti domanda amministrativa all’Inps (“…è riconosciuto, a loro richiesta…”) “il beneficio”, mentre l’accertamento dell’esistenza di un grado di invalidità superiore al 74% costituisce soltanto uno dei presupposti (di fatto) del diritto alla maggiorazione. Il beneficio è, infatti, strettamente collegato al diritto ed alla misura di un trattamento pensionistico di anzianità o di vecchiaia, per cui può essere richiesto e riconosciuto solo a questi fini, e solo in sede di domanda di pensione, mentre il mero riconoscimento della invalidità superiore al 74%, da solo considerato, non comporta il riconoscimento di alcun diritto (cfr in tal senso Cass. 2018/28934 e 2017/19661).

Orbene, nel caso concreto, l’appellante rivendica il diritto alla contribuzione figurativa, sul presupposto di essere in possesso, oltre che del requisito sanitario, escluso in primo grado sulla base della CTU espletata, le cui risultanze, condivise dalla sentenza impugnata, sono oggetto di censura in questa sede del gravame, degli altri requisiti prescritti dalla legge, affermati del tutto apoditticamente, senza alcuna concreta esplicitazione di quali essi siano.

Tuttavia, per quanto innanzi osservato, il beneficio in oggetto può essere riconosciuto solo in sede di domanda di pensione (di vecchiaia o di anzianità),mentre nel caso concreto non vi è alcuna allegazione e prova della presentazione all’Inps di siffatta domanda, essendo stata solo avanzata una richiesta di accertamento del requisito sanitario al fine di ottenere il beneficio contributivo, del tutto sganciata dalla richiesta di un trattamento pensionistico.

Ne consegue che del tutto ultroneo risulta l’accertamento del requisito sanitario richiesto ed effettuato in primo grado, dal momento che la sussistenza del maggiore grado invalidante non sarebbe comunque idoneo a fondare la domanda fatta valere in giudizio.

CdA Napoli: prestazione pensionistica, richiesta di ricalcolo, nuova domanda amministrativa, decadenza “tombale”

Erminio Capasso segnala la Sentenza della Corte d’Appello di Napoli n. 3120/2022 in punto applicazione della decadenza “tombale” in caso di richiesta di ricalcolo di prestazione pensionistica a seguito di nuova domanda amministrativa.

La Corte, in adesione alla tesi espressa dall’Istituto in sede di gravame, afferma che “Si tratta del riconoscimento di un diverso calcolo della medesima prestazione pensionistica, prestazione che è e resta unica, non essendo ammissibile che un soggetto trasformi un diritto unico al ricalcolo della pensione in autonomi diritti al ricalcolo di singoli periodi contributivi.“

CdA Milano: Domanda di NASpI presentata tramite PEC dal Consulente, PEC mai ricevuta dalla sede, decadenza dalla NASPI, onere della prova a carico dell’assicurato – onere della prova non assolto

Mario Roberto Tarzia segnala Sent. C. Appello di Milano sez. lav. n. 844/2020 pubbl. in data 08/02/2021:

La trasmissione di documenti informatici mediante PEC si perfeziona con la consegna del plico informatico nella casella di posta elettronica del destinatario e la prova di tale consegna è costituita dalla ricevuta di avvenuta consegna contenente i dati di certificazione ed il messaggio originale consegnati al destinatario per mezzo di una busta di trasporto firmata dal gestore PEC del mittente.

In particolare i dati di certificazione (costituiti da data e ora di invio, mittente, destinatario, oggetto, identificativo del messaggio, che descrivono l’invio del messaggio originale e sono certificati dal gestore PEC del mittente) sono inseriti all’interno di un file ed il messaggio originale è a sua volta inserito all’interno di un file contenente il messaggio inviato ed i relativi allegati.

Trib. Napoli Nord sulla competenza territoriale per l’opposizione ad ordinanza ingiunzione

Carme Moscariello segnala l’Ordinanza del Tribunale di Napoli Nord RG 4160/2022

In Ordinanza:

La Corte di Cassazione ha chiarito che “In materia di sanzioni amministrative, il giudice territorialmente competente a decidere sulla opposizione ad ordinanza ingiunzione di cui all’art. 22 della legge 24 novembre n. 689 del 1981 è quello del luogo di accertamento dell’infrazione, presuntivamente ritenuto coincidente con quello di commissione dell’illecito, o quello del luogo di commissione del fatto, quando questo risulti pacificamente diverso da quello dell’accertamento; quando sussista una pluralità di luoghi di commissione dell’infrazione, la competenza territoriale è stabilita dal luogo di accertamento dell’illecito” (cfr. Cass. n.  7397/14);

Trib Torino: avviso di addebito, prova notifica telematica, ricevuta XML, idoneità, elementi

Emilia Conrotto segnala la Sentenza del Tribunale di Torino nella causa RGL n. 1095/2022 in cui vengono ritenute idonee alla prova della notifica telematica degli avvisi di addebito le ricevute in formato XML in presenza di determinati elementi.

Trib. Santa Maria C.V. in tema di motivazione dell’ordinanza ingiunzione

Luca Cuzzupoli segnala la Sentenza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere n. 2011 2022 in tema di motivazione dell’ordinanza ingiunzione.

Con riguardo alla lamentata omessa motivazione del provvedimento, si osserva che l’attività di accertamento dell’obbligazione contributiva non è oggetto di provvedimenti discrezionali, , ma di atti vincolati, per i quali la motivazione consiste, in definitiva – come nel caso di specie – nella chiara individuazione del presupposto normativo.

Peraltro, secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale che si ritiene di condividere, il contenuto dell’obbligo imposto dall’art. 18, comma 2, della legge 24 novembre 1981, n. 689, di motivare l’atto applicativo della sanzione amministrativa, va individuato in funzione dello scopo della motivazione stessa, che è quello di consentire all’ingiunto la tutela dei suoi diritti mediante l’opposizione. Pertanto, tale obbligo deve considerarsi soddisfatto quando dall’ingiunzione risulti la violazione addebitata, in modo che l’ingiunto possa far valere le sue ragioni e il giudice esercitare il controllo giurisdizionale: con la conseguenza che è ammissibile la motivazione per relationem mediante il richiamo di altri atti del procedimento amministrativo e, in particolare, del verbale di accertamento, già noto al trasgressore in virtù della obbligatoria preventiva contestazione (Cass. 28-10-2003, n. 16203; 12-01-2005, n.407; 8-05-2006 n.10478; 28-08-2006, n.18635; 22-09-2006, n.20701), come avvenuto in specie, richiamandosi l’ordinanza agli avvisi di accertamento previamente comunicati alla ricorrente (cfr. pag.1 dell’ordinanza).

Trib. Santa Maria C.V in tema di opposizione ad estratto di ruolo, applicazione della novella legislativa

Luca Cuzzupoli segnala la Sentenza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere n. 1999/2022 in cui si afferma:

La Suprema Corte, a Sezioni Unite, con la sentenza n. 26283 del 6 settembre 2022, ha definitivamente affermato, ex art. 363 c.p.c., il seguente principio di diritto: “In tema di riscossione a mezzo ruolo, l’art. 3-bis del d.l. 21 ottobre 2021, n. 146, inserito in sede di conversione dalla L. 17 dicembre 2021, n. 215, col quale, novellando l’art. 12 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, è stato inserito il comma 4-bis, si applica ai processi pendenti, poiché specifica, concretizzandolo, l’interesse alla tutela immediata a fronte del ruolo e della cartella non notificata o invalidamente notificata; sono manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale della norma, in riferimento agli artt. 3, 24, 101, 104, 113, 117 Cost., quest’ultimo con riguardo all’art. 6 della CEDU e all’art. 1 del Protocollo addizionale n. 1 della Convenzione“.

In particolare, i giudici di legittimità precisano che la norma riguarda la riscossione delle entrate pubbliche anche extratributarie: in base, in particolare, alla combinazione degli artt. 17 e 18 del d.lgs. n. 46/99 quanto ai crediti contributivi e previdenziali (vedi, a proposito dell’art. 49 del d.P.R. n. 602/73, Cass., sez. un., n. 33408/21), e giusta gli artt. 27 della I. n. 689/81 e 206 del d.lgs. n. 285/92, in relazione alle somme dovute a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria, la riscossione delle quali è disciplinata dalle norme previste per l’esazione delle imposte dirette (cfr., con riguardo al fermo, Cass. n. 22018/17).

Quanto alla natura della norma in esame, si specifica che, il legislatore, nel regolare specifici casi di azione “diretta”, stabilisce quando l’invalida notificazione della cartella ingeneri di per sè bisogno di tutela giurisdizionale e, quindi, tenendo conto dell’incisivo rafforzamento del sistema di garanzie, di cui si è detto, plasma l’interesse ad agire.

Questa condizione dell’azione ha difatti natura dinamica, che rifugge da considerazioni statiche allo stato degli atti (tra varie, Cass. n. 9094/17; sez. un., n. 619/21), e può assumere una diversa configurazione, anche per volontà del legislatore, fino al momento della decisione. La disciplina sopravvenuta si applica, allora, ai processi pendenti perché incide sulla pronuncia della sentenza (o dell’ordinanza), che è ancora da compiere, e non già su uno degli effetti dell’impugnazione (si veda punto 17. della sentenza citata).

Trib. Santa Maria C.V in tema di opposizione ad estratto di ruolo, applicazione della novella legislativa

Luca Cuzzupoli segnala la Sentenza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere n. 1995/2022 in cui si afferma:

E quanto alla novella legislativa e alla sua portata indubbiamente retroattiva, hanno confermato la legittimità della nuova norma e l’hanno considerata applicabile ai processi in corso, pure non tributari (art. 17 e 18 D.lgs. n. 46/99 per i contributi; art. 27 Legge 689/1981 per violazioni del Codice della Strada e delle sanzioni amministrative): “In tema di riscossione a mezzo ruolo, l’art. 3-bis del d.l. 21 ottobre 2021, n. 146, inserito in sede di conversione dalla I. 17 dicembre 2021, n. 215, col quale, novellando l’art. 12 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, è stato inserito il comma 4-bis, si applica ai processi pendenti, poiché specifica, concretizzandolo, l’interesse alla tutela immediata a fronte del ruolo e della cartella non notificata o invalidamente notificata; sono manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale della norma, in riferimento agli artt. 3, 24, 101, 104, 113, 117 Cost., quest’ultimo con riguardo all’art. 6 della CEDU e all’art. 1 del Protocollo addizionale n. 1 della Convenzione” (Cass. SS. UU. n. 26283/2022).

Processo telematico: differenze tra duplicato informatico e copia informatica

Con l’ordinanza n. 27379/2022, pubblicata il 19 settembre scorso, la Corte di Cassazione si è pronunciata sulla differenza tra duplicato informatico e copia informatica degli atti giudiziari digitali che vengono estratti dai fascicoli telematici.

IL CASO: La vicenda esaminata nasce dall’opposizione promossa da alcuni fideiussori di una società, successivamente dichiarata fallita, avverso un decreto ingiuntivo notificatole da una banca a titolo di saldo del conto anticipi sottoscritto con il predetto istituto bancario.

L’opposizione veniva rigettata dal Tribunale. Pertanto, avverso la decisione di primo grado, i fideiussori interponevano appello che veniva dichiarato inammissibile dalla Corte territoriale in quanto proposto tardivamente, oltre il termine breve di trenta giorni decorrenti dalla notifica della sentenza impugnata eseguita due volte dalla banca a distanza di cinque giorni l’una dall’altra.

Il gravame era stato proposto nel termine dei trenta giorni che gli appellanti avevano fatto decorrere dalla seconda notifica, ritenendo nulla la prima notifica in quanto il documento era privo sia della sottoscrizione del giudice in calce, sia della firma digitale, non presentando quel documento alcun segno grafico (coccarda e stringa) da cui si potesse presumere l’avvenuta sottoscrizione.

I giudici della Corte territoriale ritenevano correttamente compiuta la notifica in quanto la firma sul duplicato informatico, anche se non materialmente visibile, esisteva e poteva essere verificata tramite gli appositi programmi di verifica della firma elettronica.

LA DECISIONE: La Corte di Cassazione, pronunciandosi sul gravame interposto dagli appellanti avverso la sentenza di secondo grado, ha dato torto a questi ultimi.

Il ricorso è stato ritenuto manifestamente infondato dagli Ermellini i quali hanno osservato che, nel dedurre la nullità della notifica della sentenza di primo grado, in quanto il documento era privo di alcun segno grafico che attestasse l’esistenza della firma digitale, i ricorrenti hanno, in modo evidente, confuso l’istituto del duplicato informato della sentenza sottoscritta telematicamente con quello della copia informatica della stessa.

Secondo gli Ermellini:

1. i requisiti che i ricorrenti hanno associato al duplicato informatico, riguardano la copia informatica di un documento nativo digitale, la quale presenta effettivamente, sul bordo destro delle pagine, la “coccarda” e la stringa alfanumerica indicante i firmatari dell’atto/provvedimento, segni grafici, che sono generati dal programma ministeriale in uso alle cancellerie degli uffici giudiziari e che non rappresentano, peraltro, la firma digitale, ma una mera attestazione in merito alla firma digitale apposta sull’originale di quel documento;

2. il duplicato informatico è, invece, il documento informatico ottenuto mediante la memorizzazione, sullo stesso dispositivo o su dispositivi diversi, della medesima sequenza di valori binari del documento originario (che si misurano in bit);

3. la corrispondenza del duplicato informatico (in ogni singolo bit) al documento originario non emerge (come, invece, si verifica nelle copie informatiche) dall’uso di segni grafici. Infatti, la firma digitale è una sottoscrizione in “bit”, una firma elettronica, il cui segno, restando nel file, è invisibile sull’atto analogico, ovvero sulla carta – ma dall’uso di programmi di algoritmi, che consentano di verificare e confrontare l’impronta del file originario con il duplicato;

4. non sussiste la necessità di attestazione di conformità tra originale e duplicato in quanto come previsto dall’art. 23 bis del CAD (D.L. n. 179 del 2012) comma “I duplicati informatici hanno il medesimo valore giuridico, ad ogni effetto di legge, del documento informatico da cui sono tratti, se prodotti in conformità alle Linee guida”.

Fonte AvvocatoAndreani.it