Patrizia Regaldo segnala la Sentenza della Corte d’Appello di Torino n. 322/2022 in tema di contributi, opposizione ad intimazione di pagamento, tardività eccezione di nullità della notifica delle cartelle esattoriali richiamate nell’intimazione di pagamento ove non specificamente dedotta nel ricorso introduttivo, decadenza dall’eccezione di prescrizione dei crediti anteriore alla notifica delle cartelle esattoriali ove non sia proposta tempestiva opposizione ex art. 24 DLGS 46/99 (richiama Cass. 31282/ 19, Cass. 14135/19, Corte Appello Torino n. 369/20).
Autore: pasut franco
Trib. Benevento: reddito cittadinanza, indebito, prova requisiti, onere, indipendenza giudizio civile e penale
Patrizia Regaldo segnala la Sentenza del Tribunale di Benevento 656/2022 in tema di reddito di cittadinanza, indebito, onere della prova della sussistenza dei requisiti in capo al ricorrente che si oppone all’indebito, revoca in seguito a indagini svolte dalla Polizia Giudiziaria, indipendenza del giudizio civile da quello penale, legittimità provvedimento di indebito nonostante la motivazione succinta.
Trib Napoli Nord: contenzioso personale ATA, MIUR
Luca Cuzzupoli segnala la Sentenza del Tribunale di Napoli Nord n. 3647/2022 in tema di contenzioso personale ATA, MIUR.
CdA Napoli: Pensione Poste, quota A
Carmen Moscariello segnala la Sentenza della Corte d’Appello di Napoli causa RG 2572 2020 in tema di Pensione Poste, quota A.
CdA Milano: crediti di imposta, cessione ramo d’azienda, divieto di compensazioni in accollo, non utilizzabilità dei crediti, onere prova
Mirella Mogavero segnala la Sentenza della Corte d’Appello di Milano n. 566/2022 in tema di crediti di imposta per ricerca e sviluppo ai sensi dell’art.5 D.L.vo 145/2013, cessione di ramo d’azienda in elusione del divieto di compensazioni in accollo, non utilizzabilità dei pretesi crediti anche per mancanza di prove.
Trib. Torre Annunziata: estratto di ruolo, impugnabilità, inammissibilità, avvisi di addebito, asserita mancata notifica, prova dell’interesse all’impugnazione anticipata
Anita Sciandrello segnala la Sentenza del Tribunale di Torre Annunziata n.998/2022 che, partendo dalla prospettazione attorea per cui : “fermo restando che non è impugnabile ex se l’estratto di ruolo in quanto documento informatico proveniente dal concessionario per la riscossione non idoneo a contenere alcuna pretesa impositiva, sia indiretta che indiretta, non è preclusa l’impugnazione della cartella di pagamento (e del ruolo vista la coincidenza della notificazione della cartella con il ruolo stesso) che il contribuente assume essere stata invalidamente notificata e che ha conosciuto attraverso l’estratto di ruolo richiesto al concessionario per la riscossione, ogni qualvolta questo ultimo ha un interesse alla tutela anticipata all’impugnazione della cartella di pagamento e quindi senza la necessità di dover attendere la notificazione di un atto successivo in cui si snoda il procedimento di imposizione e riscossione”, dichiara inammissibili i ricorsi riuniti in quanto “il ricorrente non ha proprio allegato l’esistenza di un interesse alla tutela anticipata all’impugnazione degli avvisi di addebito in questione.”.
CdA Catania: gestione separata, professione forense, abitualità
Ugo Nucciarone segnala la Sentenza della Corte d’Appello di Catania n. n.781/22 in materia di Gestione Separata, con argomentazioni particolarmente interessanti in punto di abitualità nell’esercizio della professione Forense. La Corte ha ritenuto determinanti l’iscrizione all’Albo e l’apertura Partita IVA anche in presenza di reddito di ridotto ammontare percepito dalla controparte.
CdA Napoli: gestione separata anno 2009, dichiarazione redditi, proroga termini versamenti, differimento DPCM, sanzioni civili ex Corte Cost. 104/2022
Luca Cuzzupoli segnala la Sentenza della Corte d’Appello di Napoli n. 2862/2022 pubblicata il 04/07/2022 sui temi in oggetto.
Ricorso in Cassazione improcedibile: depositata copia per immagine di procura analogica
Cass. Civ., sez. III, ordinanza 7 giugno 2022, n. 18282 (rel. M. Rossetti)
È improcedibile il ricorso per Cassazione se il difensore del ricorrente deposita copia cartacea dell’originale cartaceo della procura, attestandone la conformità. Tale possibilità, infatti, non rientra tra i poteri certificativi attribuiti dalla legge al difensore.
Deve poi escludersi che, secondo la disciplina applicabile ratione temporis al giudizio di legittimità, il difensore munito di una procura conferita con un documento cartaceo potesse ricavarne un’immagine digitale, stamparla, attestarne la conformità all’originale e depositare quest’ultima in luogo di quello, per assolvere l’onere di cui all’art. 369, comma secondo, n. 3, c.p.c.
Tale eventualità è esclusa dall’art. 83, comma terzo, c.p.c., dall’art. 16 decies d.l. 18.10.2019 n. 179 e dall’art. art. 9, comma 1-bis, della I. 21.1.1994 n. 53.
La prima di tali norme stabilisce che se la procura alle liti è stata conferita su supporto cartaceo, il difensore “che si costituisce attraverso strumenti telematici” ne trasmette la copia informatica autenticata con firma digitale.
Ma, per quanto detto, dinanzi alla Corte di cassazione nel 2019 non era consentita la “costituzione attraverso strumenti telematici”, e dunque non era di conseguenza consentito il deposito di una copia informatica autenticata con firma digitale.
La seconda delle suddette norme (art. 16 decies d.l. 179/12) consente al difensore di attestare la conformità all’originale della copia informatica di un atto processuale di parte formato su supporto analogico e detenuto in originale o in copia conforme, solo quando quell’atto viene “depositato con modalità telematiche”. E dunque anche tale norma non può essere invocata nel caso di specie, dal momento che nel 2019, per quanto già detto, dinanzi a questa Corte non era consentito il deposito “con modalità telematiche” del ricorso e degli allegati, ma era necessario estrarne copia analogica.
Se dunque il difensore possedeva una procura analogica, egli aveva l’obbligo di depositare l’originale, e non gli era consentito ratione temporis depositare l’immagine di esso firmata digitalmente, attestandone la conformità all’originale con dichiarazione autografa: per la semplice ragione che tale potere di attestazione non era previsto dalla legge.
La terza delle suddette norme (art. 9, comma 1-bis, I. 53/94) stabilisce che, quando non è possibile depositare con modalità telematiche l’atto notificato per mezzo della posta elettronica (PEC), a norma dell’articolo 3-bis della stessa legge, l’avvocato estrae copia su supporto analogico del messaggio di posta elettronica certificata, dei suoi allegati e della ricevuta di accettazione e di avvenuta consegna e ne attesta la “conformità ai documenti informatici da cui sono tratti”.
Ma nel caso di specie, come già detto, la copia della procura depositata non è stata “tratta da un documento informatico”. L’originale di quella procura era un documento analogico e non digitale, e la sua digitalizzazione diede origine ad una copia digitale di un documento originale analogico, non ad un documento originale digitale.
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Trib Nocera Inferiore: tetto massimo contributi, neutralizzazione retribuzione figurativa, inapplicabilità nel caso di retribuzione ridotta all’interno di altri periodi
Sentenza n. 695/2022 del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere:
La giurisprudenza costituzionale in tema di neutralizzazione (in particolare, Carte Cost. nn.428 del 1992, 264 del 1994, 388 del 1995) -dalla quale parte ricorrente desume un principio generale di irriducibilità del livello virtuale di pensione raggiunto in itinere- non può trovare applicazione nella fattispecie esaminata; Ed infatti principi espressi dalla giurisprudenza costituzionale, come affermato anche dalla giurisprudenza della Suprema Corte pronunciatasi successivamente, si riferiscono ad un sistema pensionistico -quale quello delineato dallart.3 della logge n.297 del 1982- nel quale il calcolo del trattamento era preordinato a garantire al lavoratore una più favorevole base di calcolo per la liquidazione della pensione (correlata all’ultimo scorcio della vita lavorativa) e non si prestano ad essere applicati oltre limiti indicati dalle sentenze della Corte costituzionale e nel mutato contesto normativo;
E’ stato infatti evidenziato come la sentenza della Corte Costituzionale n.264 del 1994 s riferisca al quadro normativo delineato dalla legge 297 del 1982 che è radicalmente mutato con la legge delega 421/1992 e con successivi decreti legislativi 503/1992, e 373/1993 che hanno invece previsto, per trattamenti pensionistici liquidati dopo il 1° gennaio 1993, che il calcolo della pensione vada effettuato sulla base della sommatoria di due quote (quota A riferita all’anzianità contributiva maturata sino al 31.12.1992 e quota B per la restante parte cfr art 13 decreto legislativo 503/1992) al fine di rendere l’importo della pensione il più possibile aderente all’effettiva consistenza di quanto percepito dal lavoratore nel corso della sua vita lavorativa stabilendosi anche, in via transitoria, che al fine della determinazione della retribuzione annua pensionabile (per i lavoratori con anzianità contributiva superiore a quindici anni al 31.12.1992) si dovesse far riferimento alle ultime 520 settimane di contribuzione antecedenti la decorrenza della pensione” rendendosi così irrilevante il fatto che -neila determinazione del quantum della pensione-venissero “intercettati anche periodi a retribuzione ridotta; (cfr Cass. Civ 22315/2016; 28025/2018, da ultimo Cass Civ 790/2021),
Ritenuto pertanto che il rimedio, elaborato dalla giurisprudenza della Corte costituzionale, della cd. “neutralizzazione del periodi a retribuzione ridotta aveva la finalità di evitare un decremento della previdenziale nell’assetto legislativo delineato dall’art. 3 della 1. n. 267 del 1982, incentrato sulla valorizzazione del maggior Evello retributivo tendenzialmente raggiunto negli ultimi anni di lavoro e che lo stesso non possa trovare applicazione nella fattispecie esaminata -regolamentata dalla legge 297 del 1982 o successivi decreti legislativi- il ricorso va respinto.