La contrattazione collettiva ha natura programmatica ed è facoltà dell’ente intervenire con disciplina unilaterale che, se manca, fa venir meno il diritto alla retribuzione di risultato (Cass. n. 15597/2022)
La contrattazione collettiva consente agli enti pubblici territoriali di prevedere e regolamentare compensi ad hoc per i propri avvocati “interni”, in relazione alle cause concluse con esito favorevole.
Ma che succede se l’ente non provvede?
È comunque vincolato a corrispondere i compensi in forza del rinvio della contrattazione collettiva alle tariffe forensi, o l’assenza di una disciplina specifica lo preclude?
Sul punto è intervenuta la Corte di Cassazione, sezione Lavoro, con l’ordinanza 8 febbraio – 16 maggio 2022, n. 15597 (testo in calce), chiarendo che la contrattazione collettiva ha natura meramente programmatica.
Si limita cioè a demandare all’ente l’adozione di una specifica regolamentazione in materia di compensi professionali per gli avvocati degli uffici ivi formalmente costituiti, ma non costituisce un vincolo, né è fonte di un diritto al compenso per l’avvocato dipendente, per cui se manca viene meno il diritto alla retribuzione di risultato.
Il caso
Alcuni avvocati agivano in giudizio per ottenere il pagamento dei compensi professionali maturati per aver patrocinato il Comune di Civitavecchia in numerose cause, tutte concluse con esito positivo.
A tal proposito riferivano che l’ente, seppur ripetutamente sollecitato e diffidato, non aveva attuato le previsioni del contratto collettivo nazionale del 14 settembre 2000, fino al 2004.
In quell’anno aveva recepito un accordo tra il Segretario Generale e i predetti professionisti in materia di compensi, versando loro però soltanto un mero acconto.
Di qui l’azione per chiedere e ottenere il pagamento dei compensi liquidati loro nei vari giudizi, invocando proprio l’art. 27 del predetto contratto collettivo nazionale.
Il Tribunale accoglieva le domande attoree ma la Corte d’appello di Roma riformava la pronuncia, ritenendo che l’articolo 27 citato non legittimasse alcuna pretesa immediata da parte dei legali, occorrendo un’ulteriore e specifica regolamentazione dell’ente che nel caso di specie mancava.
“Avvocati pubblici” e discrezionalità dell’ente sul compenso
Tra i motivi del ricorso per cassazione proposto dagli avvocati spicca la violazione del principio di autonomia e indipendenza degli avvocati c.d. “pubblici”.
Secondo i ricorrenti, infatti, l’art. 27 del C.C.N.L. citato non conferirebbe all’ente alcuna discrezionalità, né in ordine al riconoscimento del diritto al compenso, nè alla sua commisurazione: l’ente avrebbe quindi discrezionalità sulle modalità di erogazione dei compensi ma non in punto di riconoscimento degli stessi o di quantificazione degli importi.
Un’interpretazione che, secondo i ricorrenti, sarebbe avallata proprio dal citato articolo 27, che in tema di retribuzione di risultato rimanda appunto alla contrattazione decentrata.
Omesso ogni riferimento alla necessaria correlazione tra disciplina della corresponsione dei compensi e principi della legge forense, la sentenza impugnata avrebbe quindi violato non solo il dato letterale della norma ma anche gli artt. 1363 e 1367 del codice civile e dunque i canoni di interpretazione sistematica e conservazione.
L’articolo 27 del C.C.N.L. enti locali
La tesi dei ricorrenti non convince però la Corte di Cassazione.
I giudici muovono dall’analisi del ricordato articolo 27 del C.C.N.L. del 14 settembre 2000, secondo cui “Gli enti provvisti di Avvocatura costituita secondo i rispettivi ordinamenti disciplinano la corresponsione dei compensi professionali, dovuti a seguito di sentenza favorevole all’ente, secondo i principi di cui al R. Decreto Legge 27 novembre 1933, n. 1578 e disciplinano, altresì, in sede di contrattazione decentrata integrativa la correlazione tra tali compensi professionali e la retribuzione di risultato di cui all’articolo 10 del c.c.n.l. del 31.3.1999. Sono fatti salvi gli effetti degli atti con i quali gli stessi enti abbiano applicato la disciplina vigente per l’Avvocatura dello Stato anche prima della stipulazione del presente c.c.n.l.”.
Ebbene – osservano i giudici – la clausola contenuta nella norma si limita a demandare alle autonome determinazioni degli enti l’adozione di una disciplina specifica in materia di compensi professionali da corrispondere agli avvocati degli uffici di avvocatura ivi formalmente costituiti.
A tal fine dovrà tenersi conto dei principi stabiliti dal D.L. 1578/1933 per la corrispondente regolamentazione degli avvocati dello Stato.
La posizione della Corte: sì alla discrezionalità dell’Ente in punto di compensi
È dunque evidente – affermano i giudici – che la contrattazione integrativa è legittimata ad intervenire solo per determinare l’eventuale correlazione tra i compensi e la retribuzione di risultato e sempre che si tratti di avvocati non dirigenti ma titolari di posizione organizzativa.
Con riferimento ad entrambi i profili (quello dei compensi e della correlazione tra questi e la retribuzione di risultato) la norma pattizia non costituisce pertanto alcun obbligo a carico dell’ente, segnando solo una linea programmatica. Resta invece la facoltà (e non l’obbligo) dell’ente stesso di intervenire con una disciplina unilaterale, che se manca fa venir meno il diritto alla retribuzione ad hoc.
Se infatti le parti contraenti avessero inteso impegnare direttamente la Pubblica Amministrazione – conclude la Corte – la formulazione della clausola avrebbe avuto un altro contenuto, qualificando la condotta in termini di obbligatorietà e fissando una tempistica rigorosa per l’adempimento.
Fonte: Altalex