CdA Salerno: precetto contro INPS, adempimento INPS prima del precetto, opposizione a precetto, cessazione materia contendere, esclusione, nullità del precetto.

Sentenza della Corte d’Appello di Salerno n. 411/2022 pubblicata il 30/06/2022.

In sentenza:

Orbene, rebus sic stantibus, deve ritenersi che al momento della notifica del precetto (15.07.2022) l’odierna parte appellata non era più munita del diritto di procedere all’esecuzione forzata perché il pagamento costituisce condizione risolutiva del diritto e procedere.

Come chiarito dalla S.C. di Cassazione se il pagamento avviene prima che il precetto venga consegnato all’ufficiale giudiziario, il debitore si libera corrispondendo solo il debito iniziale più gli eventuali accessori, ovvero interessi e rivalutazione monetaria, oltre eventuali condanne alle spese (cfr in argomento Cass. civile, sez. VI-3, ordinanza n° 2242 del 28/01/2019). La Suprema Corte ha anche chiarito che ‘‘allorché il debitore abbia pagato per intero la somma indicata nel decreto ingiuntivo, comprensiva degli interessi e delle spese processuali liquidate nel provvedimento monitorio, il creditore non può, successivamente a tale pagamento, intimare precetto”, inoltre, non è possibile attivare un’azione esecutiva e, pertanto, non è possibile notificare il titolo esecutivo e il precetto senza prima aver informato il legale della controparte, soprattutto se: 1) il credito per cui si procede è di modesta entità; 2) soprattutto quando manca un rifiuto espresso diretto ad escludere la volontaria esecuzione del titolo esecutivo (Cassazione Sezione Unite del 01.08.2012, n. 13797).  Dunque, il primo Giudice non poteva dichiarare la cessazione della materia del contendere, in quanto prioritariamente andava valutata l’eccezione enucleata dalla parte appellante, di nullità/inefficacia del precetto.

TAR Basilicata: gara pubblica e DURC interno

Vito Dinoia segnala la  Sentenza del Tar Basilicata N. 504/2022  su DURC interno utile per l’aggiudicazione di gara pubblica.

In particolare evidenzia i seguenti passaggi interessanti:

“nel concetto di violazione degli obblighi previdenziali rientra non solo il mancato versamento dei contributi, accertati e quantificati, ma anche l’omissione delle denunce obbligatorie prescritte, in quanto solo con la presentazione di una denuncia corretta e completa l’Ente previdenziale è messo in condizione di controllare e quantificare i contributi dovuti, con la conseguenza che la mancata presentazione della denuncia preclude all’Ente previdenziale di effettuare tali riscontri e viene a pregiudicare, a monte, il corretto svolgimento di tali compiti”

“il Giudice Amministrativo non può sostituirsi agli Enti Previdenziali nella valutazione della gravità delle violazioni commesse, non potendo sindacare il giudizio di gravità, contenuto nei DURC, in quanto tale giudizio è stato attribuito dal Legislatore ai predetti Enti” “l’istituto dell’invito alla regolarizzazione (cd. preavviso di DURC negativo) ex art. 31, comma 8, D.L. n. 69/2013 conv. nella L. n. 98/2013 può operare solo nei rapporti tra impresa ed Ente previdenziale, ossia con riferimento al DURC chiesto dall’impresa, e non anche al DURC richiesto dalla stazione appaltante per la verifica della veridicità dell’autodichiarazione”

Trib. Lodi: sui presupposti ex art. 700 c.p.c.

Mario Roberto Tarzia segnala il Decreto di rigetto del  Tribunale di Lodi sez. lav. n. cronol. 909/2022 del 23/06/2022 RG n. 166/2022 Trib. Lodi sez. lav. sui presupposti ex art. 700 c.p.c.

Nel provvedimento:

La ricorrente omette di indicare le domande che potrebbero essere proposte nell’eventuale giudizio di merito ed anche – in parte- le ragioni di fatto e di diritto poste a fondamento della stessa domanda cautelare.

Non è superfluo rammentare che al giudice non viene attribuito alcun potere determinativo d’ufficio che possa essere esercitato al di fuori dei limiti oggettivi della domanda cautelare proposta dalla parte istante:

immutato è l’onere del ricorrente di affermare e specificare tanto il diritto quanto il provvedimento di tutela che potrebbero essere fatti valere nella successiva (e solo eventuale) causa di merito, delineando

così il limite invalicabile della tutela cautelare.

In ciò deve intendersi l’inciso “per far valere il suo diritto in via ordinaria” ex art. 700 c.p.c., il cui diritto deve essere indicato dal ricorrente, anche (e soprattutto) in sede di tutela urgente, nell’ottica del rispetto del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato vigente nella fase cautelare.

Non viene, pertanto, indicato il contenuto della domanda di merito e lo stesso non è desumibile nemmeno implicitamente dal contenuto dell’atto e dai documenti prodotti; anzi, dai documenti prodotti

emerge che la ricorrente agisce per l’accertamento di una personale condizione di fatto.

Pertanto, al Giudice è impedita la verifica della strumentalità (seppur oggi attenuata) della domanda cautelare rispetto all’instaurando giudizio di merito.

Il riscontro di tale difetto di allegazione assorbe la disamina dei caratteri della tutela urgente ex art. 700 c.p.c., su cui però il Giudice ritiene di dover spendere alcune osservazioni in punto di fumus.

Con riferimento al fumus boni iuris, è documentale che al tempo dell’istanza fosse pendente il procedimento ex art. 445 bis c.p.c., ciò che non può rendere verosimile la consistenza della situazione soggettiva

azionata. A prescindere dall’esito del procedimento, lo stesso risultava dai documenti pendente a quella data e la domanda medio tempore presentata (volta al riconoscimento in sede amministrativa della indennità di accompagnamento) venne considerata dall’Istituto irricevibile, in ossequio alla circolare INPS.

Ciò è ricavabile anche dal tenore dell’art. 11 L. 222/1984, norma vigente dal 4.7.2009 e priva di efficacia retroattiva, il cui ambito è stato esteso per effetto dell’art. 56 della L. 69/2009, che dispone che chi abbia in corso una domanda volta al riconoscimento di un beneficio assistenziale non può presentare ulteriore domanda fino a quando l’iter giudiziale non abbia avuto conclusione con un provvedimento definitorio. La ratio della norma è quella di evitare la moltiplicazione di domande inerenti il medesimo beneficio. Il testo della disposizione è chiaro: “a decorrere dall’entrata in vigore della presente legge, l’assicurato che abbia in corso o presenti domanda intesa ad ottenere il riconoscimento del diritto all’assegno di invalidità o alla pensione di inabilità di cui agli articoli 1 e 2 non può presentare ulteriore domanda per la stessa prestazione fino a quando non sia esaurito l’iter di quella in corso in sede amministrativa o, nel caso di ricorso in sede giudiziaria, fino a quando non sia intervenuta sentenza passata in giudicato”

Trib. Salerno:  indennità di malattia,  assenza visita fiscale,  errata indicazione numero sul certificato medico,   giustificato motivo,  insussistenza, obbligo di ordinaria diligenza

Emilia Conrotto segnala la Sentenza del Tribunale di Salerno nel giudizio n. RG 2403/2021  sull’obbligo del lavoratore assente per malattia di usare ordinaria diligenza per consentire all’INPS di effettuare la visita fiscale.

Trib. Santa Maria C.V., assegno sociale, certificato residenza, contribuzione estera, carenza onere della prova residenza stabile in Italia

Vincenzo Di Maio segnala  la Sentenza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere n. 1590/2022 che ha rigettato il ricorso, inteso ad ottenere l’assegno sociale, con il quale la controparte ha cercato di dimostrare la residenza stabile in Italia attraverso un certificato di residenza storico contestato dall’INPS in quanto, negli anni oggetto della domanda amministrativa, risultava anche più di una contribuzione estera.

Corte Conti Veneto: riliquidazione pensione militare, precedente giudicato negativo, inammissibilità

Aldo Tagliente segnala la Sentenza della Corte dei Conti Veneto n. 229/2022 in materia di inammissibilità della domanda di riliquidazione di pensione militare ai sensi della circ. 107/2021 per effetto di precedente giudicato negativo del diritto alla prestazione.

Tribunale di Santa Maria C.V.,  gestione separata, prescrizione,  indici presuntivi, abitualità

Luca Cuzzupoli segnala la Sentenza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere n. 1599/2022  in tema di gestione separata 2010, prescrizione, professione abituale e indici presuntivi.

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”Avvocati pubblici”: per il compenso ad hoc è necessaria la regolamentazione dell’ente

La contrattazione collettiva ha natura programmatica ed è facoltà dell’ente intervenire con disciplina unilaterale che, se manca, fa venir meno il diritto alla retribuzione di risultato (Cass. n. 15597/2022)

La contrattazione collettiva consente agli enti pubblici territoriali di prevedere e regolamentare compensi ad hoc per i propri avvocati “interni”, in relazione alle cause concluse con esito favorevole.

Ma che succede se l’ente non provvede?

È comunque vincolato a corrispondere i compensi in forza del rinvio della contrattazione collettiva alle tariffe forensi, o l’assenza di una disciplina specifica lo preclude?

Sul punto è intervenuta la Corte di Cassazione, sezione Lavoro, con l’ordinanza 8 febbraio – 16 maggio 2022, n. 15597 (testo in calce), chiarendo che la contrattazione collettiva ha natura meramente programmatica.

Si limita cioè a demandare all’ente l’adozione di una specifica regolamentazione in materia di compensi professionali per gli avvocati degli uffici ivi formalmente costituiti, ma non costituisce un vincolo, né è fonte di un diritto al compenso per l’avvocato dipendente, per cui se manca viene meno il diritto alla retribuzione di risultato.

Il caso

Alcuni avvocati agivano in giudizio per ottenere il pagamento dei compensi professionali maturati per aver patrocinato il Comune di Civitavecchia in numerose cause, tutte concluse con esito positivo.

A tal proposito riferivano che l’ente, seppur ripetutamente sollecitato e diffidato, non aveva attuato le previsioni del contratto collettivo nazionale del 14 settembre 2000, fino al 2004.

In quell’anno aveva recepito un accordo tra il Segretario Generale e i predetti professionisti in materia di compensi, versando loro però soltanto un mero acconto.

Di qui l’azione per chiedere e ottenere il pagamento dei compensi liquidati loro nei vari giudizi, invocando proprio l’art. 27 del predetto contratto collettivo nazionale.

Il Tribunale accoglieva le domande attoree ma la Corte d’appello di Roma riformava la pronuncia, ritenendo che l’articolo 27 citato non legittimasse alcuna pretesa immediata da parte dei legali, occorrendo un’ulteriore e specifica regolamentazione dell’ente che nel caso di specie mancava.

“Avvocati pubblici” e discrezionalità dell’ente sul compenso

Tra i motivi del ricorso per cassazione proposto dagli avvocati spicca la violazione del principio di autonomia e indipendenza degli avvocati c.d. “pubblici”.

Secondo i ricorrenti, infatti, l’art. 27 del C.C.N.L. citato non conferirebbe all’ente alcuna discrezionalità, né in ordine al riconoscimento del diritto al compenso, nè alla sua commisurazione: l’ente avrebbe quindi discrezionalità sulle modalità di erogazione dei compensi ma non in punto di riconoscimento degli stessi o di quantificazione degli importi.

Un’interpretazione che, secondo i ricorrenti, sarebbe avallata proprio dal citato articolo 27, che in tema di retribuzione di risultato rimanda appunto alla contrattazione decentrata.

Omesso ogni riferimento alla necessaria correlazione tra disciplina della corresponsione dei compensi e principi della legge forense, la sentenza impugnata avrebbe quindi violato non solo il dato letterale della norma ma anche gli artt. 1363 e 1367 del codice civile e dunque i canoni di interpretazione sistematica e conservazione.

L’articolo 27 del C.C.N.L. enti locali

La tesi dei ricorrenti non convince però la Corte di Cassazione.

I giudici muovono dall’analisi del ricordato articolo 27 del C.C.N.L. del 14 settembre 2000, secondo cui “Gli enti provvisti di Avvocatura costituita secondo i rispettivi ordinamenti disciplinano la corresponsione dei compensi professionali, dovuti a seguito di sentenza favorevole all’ente, secondo i principi di cui al R. Decreto Legge 27 novembre 1933, n. 1578 e disciplinano, altresì, in sede di contrattazione decentrata integrativa la correlazione tra tali compensi professionali e la retribuzione di risultato di cui all’articolo 10 del c.c.n.l. del 31.3.1999. Sono fatti salvi gli effetti degli atti con i quali gli stessi enti abbiano applicato la disciplina vigente per l’Avvocatura dello Stato anche prima della stipulazione del presente c.c.n.l.”.

Ebbene – osservano i giudici – la clausola contenuta nella norma si limita a demandare alle autonome determinazioni degli enti l’adozione di una disciplina specifica in materia di compensi professionali da corrispondere agli avvocati degli uffici di avvocatura ivi formalmente costituiti.

A tal fine dovrà tenersi conto dei principi stabiliti dal D.L. 1578/1933 per la corrispondente regolamentazione degli avvocati dello Stato.

La posizione della Corte: sì alla discrezionalità dell’Ente in punto di compensi

È dunque evidente – affermano i giudici – che la contrattazione integrativa è legittimata ad intervenire solo per determinare l’eventuale correlazione tra i compensi e la retribuzione di risultato e sempre che si tratti di avvocati non dirigenti ma titolari di posizione organizzativa.

Con riferimento ad entrambi i profili (quello dei compensi e della correlazione tra questi e la retribuzione di risultato) la norma pattizia non costituisce pertanto alcun obbligo a carico dell’ente, segnando solo una linea programmatica. Resta invece la facoltà (e non l’obbligo) dell’ente stesso di intervenire con una disciplina unilaterale, che se manca fa venir meno il diritto alla retribuzione ad hoc.

Se infatti le parti contraenti avessero inteso impegnare direttamente la Pubblica Amministrazione – conclude la Corte – la formulazione della clausola avrebbe avuto un altro contenuto, qualificando la condotta in termini di obbligatorietà e fissando una tempistica rigorosa per l’adempimento.

Fonte: Altalex