CdA Napoli: ASPI indebita, produzione del verbale ispettivo di annullamento del rapporto di lavoro in appello, ammissibilità ex art 451 c.p.c.

Itala De Benedictis segnala la Sentenza n. 2461/2022 della Corte d’Appello di Napoli sui temi in oggetto.

CdA Napoli: Eccezione di tardività dell’appello. Termine breve. Proroga del termine per COVID. Ammissibilità. Prova della notifica dell’avviso di addebito. Interruzione della prescrizione.

Itala De Benedictis segnala la Sentenza 1075/2022 della Corte di Appello di Napoli sui temi in oggetto.

CdA Napoli: immobili di pregio dell’INPS

Vincenzo Di Maio segnala la Sentenza della Corte d’Appello di Napoli CdA Napoli RG 1480 2013 relativa ad immobili di pregio dell’INPS con la quale è stata ribaltata integralmente la sfavorevole decisione di primo grado impugnata, riferita ad un contenzioso avente ad oggetto un immobile di pregio di proprietà dell’Istituto.

Segnala, tra i tanti, il seguente interessante snodo motivazionale:

“ …Nella vicenda in esame, il diritto potestativo fatto valere dall’attore non può discendere dall’articolo 3, comma 20, del D.L. 25 settembre 2001, n. 351, convertito con modificazioni dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, in quanto tale norma, nella parte in cui prevede che le unità immobiliari per le quali i conduttori abbiano manifestato volontà di acquisto entro il 21 ottobre 2001 debbano essere vendute al prezzo ed alle condizioni determinate dalla normativa vigente nel momento della manifestazione di volontà di acquisto, si riferisce alle sole unità immobiliari che siano state definitivamente offerte in opzione entro il 26 settembre 2001, e, dunque, per le quali l’ente abbia formulato entro detta data un’effettiva proposta di alienazione (cfr. Cass. 21596/13; Cass. 21988/11).

Vero è che il D.L. 351/01, all’articolo 3, commi 7 e 8, ha previsto un diverso criterio di determinazione del prezzo di vendita degli immobili e delle unità immobiliari ad uso residenziale offerte in opzione ai conduttori che acquistano in forma individuale – con esclusione di quelle classificate come di pregio (“è determinato in ogni caso sulla base delle valutazioni correnti di mercato, prendendo a riferimento i prezzi effettivi di compravendite di immobili e unità immobiliari aventi caratteristiche analoghe”), e cioè il prezzo di mercato è diminuito del 30%, in sostituzione del criterio della determinazione del prezzo di vendita basato sulla rendita catastale moltiplicata per cento, tuttavia, l’appellato, a prescindere dal prezzo da applicarsi, comunque, non aveva ( e non ha) conseguito alcun diritto ad acquistare l’immobile locato.

Infatti – come ha correttamente evidenziato l’appellante – alla data della richiesta di acquisto dallo stesso indirizzata all’ente proprietario (cfr. missiva del 26 ottobre 2001 ad oggetto “manifestazione di volontà ex art. 3 comma 20 D.L. 351/01 di acquisto alloggio”) il fabbricato di Via Cilea n. 46 non solo non era stato mai offerto in vendita, ma neppure era stato stimato in quanto non rientrava nei piani di cessione del patrimonio immobiliare dell’INPDAP. L’inserimento in detti piani è avvenuto solo con la seconda

operazione di cartolarizzazione denominata SCIP 2, disciplinata dal D.L. n. 351/01 (in particolare ai fini della determinazione del prezzo dall’art. 3 co.7), circostanza che risulta innanzitutto dalle comunicazioni inviate dall’INPDAP al conduttore in data 20 dicembre 1999.

Orbene, posto che l’effettiva manifestazione di volontà, da parte dell’ente proprietario, ad alienare l’immobile, è elemento imprescindibile dell’offerta, al quale risulta essere subordinato l’esercizio del diritto di opzione da parte del conduttore , rileva la Corte che nella comunicazione indirizzata al Campanile ( ed agli altri conduttori del medesimo immobile) l’INPDAI (Istituto Nazionale di Previdenza per i Dirigenti di Aziende Industriali), originario proprietario, comunicò loro che le unità abitative da essi condotte in locazione erano state inserite “nell’ambito della verifica preliminare necessaria a selezionare gli stabili che si sarebbe potuto inserire nel programma di dismissione di cui alla circolare del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale n. 6/4/PS31573” e gli sottopose un questionario al fine di raccogliere informazioni sul possesso dei requisiti previsti dalla legge per l’esercizio del diritto di prelazione e sull’interesse all’acquisto dell’unità locata.

Appare evidente che, in assenza dell’indicazione del prezzo, tale comunicazione non potesse costituire una formale offerta di vendita dell’immobile in questione, vieppiù ove si consideri che nel questionario allegato sottoscritto dal direttore centrale dell’ente e da ciascun conduttore, l’ente proprietario faceva riferimento alle “condizioni per un’eventuale vendita dell’unità immobiliare” ed invitava il sottoscrittore a prendere atto che “la presente dichiarazione, nonché l’esercizio del diritto di prelazione ad essa correlato” non vincolava in nessun modo l’ente all’alienazione dell’immobile locato.

Alla luce di tale ragionamento, appare chiaro come tale comunicazione avesse uno scopo meramente informativo e che rispondesse all’esigenza, ex art. 6, comma 1, del D. Lgs. 104/96, di verificare la forte propensione all’acquisto da parte degli assegnatari, non avendo natura giuridica di proposta contrattuale, costituiva, dunque, una mera verifica preliminare, conoscitiva, necessaria e propedeutica a selezionare gli immobili “da inserire nel programma di dismissione”.

In assenza di una formale offerta di vendita da parte dell’ente proprietario, nemmeno appare fondata e dunque va rigettata anche la domanda subordinata riproposta in questa sede dal Campanile al fine di acquistare l’immobile (non per la rendita catastale moltiplicata per cento) ma al prezzo corrispondente al valore di mercato del bene…”.

Trib. Lagonegro: ordinanza ingiunzione, opposizione, incompetenza per territorio, regolamentazione della competenza

Vito Dinoia segnala un’ordinanza del Giudice del Lavoro del Tribunale di Lagonegro, RG 360-2022, che accoglie l’eccezione di incompetenza per territorio dell’INPS per causa di opposizione a ordinanza-ingiunzione.

Contiene interessanti spunti di riflessione proprio sulla regolamentazione della competenza per territorio.

Cassazione: Processo del lavoro – Disciplina emergenziale Covid-19 – Note scritte concernenti le sole istanze e conclusioni invece della discussione orale – Violazione del diritto di difesa e del contraddittorio – Interpretazione costituzionalmente orientata

Cass. sent. 15999: nelle cause dove maggior rilievo ha la trattazione orale, come nel rito del lavoro, la norma (art. 83.7, d.l. n. 18/2020) non limita le attività che le parti avrebbero potuto svolgere in udienza; in particolare, le note di trattazione scritta che tengono luogo della udienza di discussione della causa ben possono estendersi alle attività assertive e argomentative, in fatto e in diritto, in modo da garantire che lo scambio e il deposito delle note assicuri l’effettivo <>, come prevede l’incipit della lettera h) dell’art. ult. cit. (IMP.).

Cass. notifica a mezzo pec decreto ingiuntivo a società, per omessa indicazione, nella relata di notifica del pubblico registro dal quale era stato prelevato l’indirizzo pec utilizzato – Legittimità notifica – Opposizione tardiva

Cass.  ord. 17464: Notifica a mezzo pec decreto ingiuntivo a società, per omessa indicazione, nella relata di notifica del pubblico registro dal quale era stato prelevato l’indirizzo pec utilizzato – Legittimità notifica – Opposizione tardiva – Esclusione (v. p. 5).

Cass. SS.UU. n. 15979/2022: Cassazione (Ricorso per) – Notifica proveniente da indirizzo di posta elettronica certificata del mittente (Procuratore generale presso la Corte dei conti) non risultante dai registri PPAA del Ministero della Giustizia – Legittimità

La Corte afferma il valore equipollente della provenienza della notifica da indirizzo di posta elettronica istituzionale della Corte dei conti, rinvenibile nel rispettivo sito e dunque non incompatibile, anche ai sensi dell’art. 3-bis, primo comma, secondo periodo, l. n. 53/1994 e per le sue peculiarità, con la più stringente regola – invocabile peraltro come principio generale nella sola collocazione istituzionale per le prerogative di notifica per gli avvocati (si consiglia la lettura integrale dei prgg. 4 e 5, pp. 10 – 12, perché la Corte affronta anche la questione della copia analogica della ricevuta di consegna della pec e afferma altresì, con riguardo all’indice dei domicili digitali delle pubbliche amministrazioni [art. 6-ter, d. lgs. n. 82/2005] che è fatto obbligo alle amministrazioni aggiornare gli indirizzi dell’Indice, la cui gestione è affidata all’AGID, mentre l’eventuale incompletezza dell’elenco dei domicilii digitali costituisce ipotetica ragione di responsabilità dirigenziale, ma non inficia la regolare provenienza dell’attività notificatoria da indirizzo PEC comunque ricompreso tra quelli indicati dall’amministrazione pubblica stessa, così come sarebbe valida la ricezione allo stesso indirizzo PEC di atti e comunicazioni di terzi).

Trib. Torino in tema di  CONTRIBUTI – AVVISO DI ADDEBITO – APPALTO ILLECITO DI MANODOPERA, certificazione del contratto di appalto da parte dell’ENTE BILATERALE ENBLI

Patrizia Regaldo segnala la Sentenza del Tribunale di Torino n. 672/2022 in cui si afferma che la certificazione del contratto di appalto da parte dell’ENTE BILATERALE ENBLI è inefficace non essendo lo stesso qualificabile ente certificatore per assenza di prova della maggiore rappresentatività – il giudice ha il potere di esaminare il merito della sussistenza del credito nonostante l’inefficacia dell’avviso di addebito ex art. 24  DLGS 46/99 per pendenza del ricorso amministrativo –  l’appalto di manodopera è illecito poiché i lavoratori formalmente dipendenti dall’appaltatore erano soggetti al potere organizzativo, direttivo e anche disciplinare dell’appaltante, non utilizzavano mezzi e attrezzature dell’appaltatore, non fornivano un segmento specifico e completo del ciclo produttivo del committente ma l’intera attività dell’appaltante. L’appaltatore forniva i lavoratori che venivano interamente gestiti dall’appaltante.

La sentenza può avere un rilievo nazionale, poiché, a quanto riferito dall’ITL di Torino, il gruppo di cooperative M&G , MG & CO, .G & CO SERVICE e simili ha operato su gran parte del territorio italiano.

CdA Venezia: avviso di addebito, mancata opposizione, effetto preclusivo della valutazione di merito

Anita Sciandrello segnala la Sentenza della Corte di Appello di Venezia n. 285/2022 in cui è confermato il principio secondo il quale a seguito della mancata opposizione all’avviso di addebito (dichiarata inammissibile perché proposta oltre il termine di 40 giorni),  si consolida l’effetto preclusivo della valutazione nel merito della pretesa previdenziale concernente il medesimo credito contributivo.