Luca Cuzzupoli segnala la Sentenza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere n. 1012/2026 in tema di istanza dilazione, pagamenti parziali ed eccezione di prescrizione.
In sentenza:
La presenza di una domanda di dilazione e i successivi pagamenti parziali impediscono di ritenere maturata la prescrizione successivamente alla notifica degli avvisi di addebito, in quanto integrano riconoscimento del debito ed efficacia interruttiva ai sensi dell’art. 2944 c.c.
Sul punto si è espressa recentemente la Suprema Corte la quale ha espresso il seguente principio: “La domanda di rateizzazione del debito contributivo proposta dal debitore […] – benché corredata dalla formula di salvezza dei diritti connessi all’esito di accertamenti giudiziali in corso – unitamente ai pagamenti trimestrali effettuati secondo le previsioni della norma citata, la quale ha previsto solo modalità agevolate di estinzione di quel debito, configurano un riconoscimento di quest’ultimo, con conseguente interruzione della prescrizione quinquennale, il cui nuovo termine decorrerà dalla scadenza delle singole rate” (Cass. civ. Sez. lavoro, 26-04-2017, n. 10327).
Tale sentenza ha richiamato l’orientamento della Cassazione n. 4555/2010, secondo cui “il riconoscimento del diritto, idoneo ad interrompere il corso della prescrizione, non deve necessariamente concretarsi in uno strumento negoziale, cioè in una dichiarazione di volontà consapevolmente diretta all’intento pratico di riconoscere il credito, e può, quindi, anche essere tacito e concretarsi in un comportamento obiettivamente incompatibile con la volontà di disconoscere la pretesa del creditore.
Peraltro, l’indagine diretta a stabilire se una dichiarazione costituisca riconoscimento, ai sensi dell’art. 2944 c.c., rientra nei poteri del giudice di merito, il cui accertamento non è sindacabile in cassazione se
sorretto da motivazione sufficiente e non contraddittoria” (cfr.: Cass. 24555/2010: Principio affermato ai sensi dell’art. 360 bis c.p.c., n. 1) con conseguente interruzione del termine di prescrizione (Cass. n. 3414/2024; Cass. n. 11338/2023).
Autore: pasut franco
Trib. Genova: INVALIDITÀ CIVILE – Azione di rivalsa ai sensi dell’art. 41 legge n. 183/10 – Prescrizione decennale.
Christian Lo Scalzo segnala la Sentenza del Tribunale di Genova n. 1191/2026 in cui si afferma quanto segue.
L’azione di recupero delle somme erogate a titolo di invalidità civile esercitata sulla base dell’art. 41 legge n. 183/10 costituisce, in capo all’INPS, un diritto autonomo e distinto da quello dell’assistito, a differenza dell’azione di cui agli artt. 1916 c.c. e 14 della L. n. 222 del 1984.
Pertanto, in ragione dell’assenza del rapporto assicurativo tra l’Istituto e il soggetto danneggiato in favore del quale è stata riconosciuta una provvidenza di invalidità civile, la detta azione è soggetta all’ordinario termine di prescrizione decennale.
Trib. Trapani: Fondo Volo-Discriminazioni-Alitalia
Antonino Rizzo segnala la Sentenza del Tribunale di Trapani n. 151/2026 pubblicata il 06/03/2026.
Il Tribunale, aderendo alle difese dell’Istituto, ha rigettato il ricorso di un dipendente Alitalia in CIGS, volto ad ottenere l’integrazione Fondo Volo in misura piena senza la riduzione disposta dal legislatore per l’anno 2024.
Il Tribunale ha escluso la sussistenza delle discriminazioni di trattamento prospettate dal ricorrente, ritenendo legittimo che il legislatore, nel concedere una eccezionale proroga-estensione della tutela rispetto ai più ristretti e ordinari limiti temporali previsti per i dipendenti delle altre compagnie aeree, abbia previsto una decurtazione dell’importo dell’integrazione salariale (integrazione che rimane nel suo complesso idonea e sufficiente).
Trib. Roma: somministrazione di manodopera.
Pier Luigi Tomaselli segnala la Sentenza del Tribunale di Roma n. 2735/2026 pubblicata il 06/03/2026 in tema di manodopera, interessante anche per la giurisprudenza citata.
Tribunale di Torino, indennità di frequenza, permesso di soggiorno, mancanza, autorizzazione alla permanenza per assistenza al minore, equivalenza, esclusione.
Emilia Conrotto segnala la Sentenza del Tribunale di Torino n. 941/2026 con la quale e stata respinta la richiesta di indennità di frequenza per un minore invalido civile la cui madre non possedeva il permesso di soggiorno, ma solo l’autorizzazione del Tribunale dei Minori per permanere in Italia.
Tale autorizzazione permette ai genitori di assistere il minore, ma non equivale a un vero permesso di soggiorno; senza quest’ultimo, il ricorso è stato rigettato.
Trib. Asti: Sanzioni Amministrative, Contributi, Rottamazione, Rapporto.
Fernando Bagnasco segnala la Sentenza n. 74/2026 Tribunale di Asti in materia di rapporti tra sanzioni amministrative e avvenuta “rottamazione” dei contributi previdenziali di riferimento.
Trib. Catania: Certificazione, Art. 75 D.Lgs. n. 276/2003, Contratto di appalto, Ente bilaterale certificatore, Requisiti art. 2, comma 1, lett. h), Associazioni datori e prestatori di lavoro, Onere della prova, Commissione di certificazione, Inopponibilità, Genuinità dell’appalto, Organizzazione aziendale, Autonoma organizzazione, Potere direttivo e gestionale, Autonomia organizzativa, Allegati tecnici, Figure di controllo esterno, Standard qualitativi, Appaltatrice, Committente, Corrispettivo fisso.
Pier Luigi Tomaselli segnala la Sentenza del Tribunale di Catania n. 858/2026 pubblicata il 26/2/2026 in cui si afferma che la validità della certificazione, ex art. 75 del D.Lgs. n. 276/2003, del contratto di appalto da parte dell’ente bilaterale certificatore presuppone che questi sia costituito con il rispetto del requisiti previsti dall’art. 2, comma 1, lett. h), D.Lgs. n. 276/2003, secondo cui tali organismi sono costituiti su iniziativa di una o più associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative (con onere della prova a carico del soggetto richiedente la vincolatività della certificazione), difettando i quali la commissione di certificazione non è legittimata a certificare validamente il contratto di appalto e la certificazione è inopponibile ai soggetti terzi del rapporto di lavoro certificato.
L’accertamento della genuinità dell’appalto deve essere condotto alla luce dell’organizzazione aziendale e delle concrete modalità di esecuzione dell’attività lavorativa adottate dalle parti, al fine di stabilire se l’appaltatore abbia effettivamente esercitato un’autonoma organizzazione dei mezzi e delle risorse impiegate, nonché un reale potere direttivo e gestionale sui lavoratori utilizzati nell’esecuzione della prestazione. In tale indagine costituiscono indici sintomatici della mancanza di una reale autonomia organizzativa dell’appaltatore:
- lo svolgimento dell’attività lavorativa sempre presso i medesimi locali e con le medesime mansioni, pur con transiti formali alle dipendenze dell’appaltatore, per poi rientrare nuovamente alle dipendenze del committente, in forza di dimissioni seguite da immediate riassunzioni;
- un oggetto del contrato di appalto indeterminato o comunque formulato in termini generici e/o de relato, con rinvio a separati allegati tecnici che stabiliscono condizioni, modalità operative e standard qualitativi da rispettare vincolativamente;
- l’esistenza di figure di controllo esterno della produzione con poteri non limitati alla verifica del risultato finale e mera vigilanza sul risultato, ma estesi anche alle modalità di esecuzione del servizio
- lo svolgimento dell’appalto nel rispetto degli standard e secondo le modalità previste negli allegati disciplinari preventivamente predisposti o successivamente concordati con la committente, nonché messi a sua disposizione secondo le scadenze temporali indicate con atti esterni al contratto vero e proprio
- l’assenza di costi di investimento in capo all’appaltatrice – carente di mezzi propri e fruitrice dei beni affidati in comodato;
- la previsione di un corrispettivo fisso e predeterminato, non legato a volumi, produttività o logiche di mercato, scollegato dalla quantità o qualità dei servizi effettivamente resi, o da parametri produttivi, o da variabili di mercato, o da un rischio economico effettivo.
Trib. Santa Maria C.V.: socio con 90% capitale sociale e preteso rapporto di lavoro subordinato con la società.
Luca Cuzzupoli segnala la Sentenza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere n. 740 2026 sull’argomento in oggetto.
Trib Palermo: no ingiustificato arricchimento, art. 2041 cc, no residualità 2042, no prova ind malattia, no prova arricchimento.
Marco Di Gloria segnala la Sentenza del Tribunale di Palermo n. 1105 2026 in tema di ingiustificato arricchimento per indennità di malattia.
La fattispecie era di una società il cui consulente sbagliando aveva pagato per intero l’ind malattia dei lavoratori, omettendo di considerare la quota a carico nostro.
La società ha agito nei ns confronti per ingiustificato arricciamento ex art 2041 cc per ottenere il rimborso dell’indennità di malattia corrisposta a carico nostro.
La difesa dell’INPS ha fatto leva sulla natura residuale dell’azione in quanto la società ha in corso un contenzioso in atto per risarcimento danno nei confronti del proprio ex consulente.
Trib. Santa Maria CV: Regime contributivo agevolato, Legge n. 190/2014, Dichiarazione dei redditi, Quadro LM, Regime forfettario, Recupero contributi IVS, Sanzioni e interessi, Omissioni contributive, Esonero contributivo (anno bianco), DURC, Revoca agevolazione.
Luca Cuzzupoli segnala la Sentenza n. 734/2026 sugli argomenti in oggetto.