Pier Luigi Tomaselli segnala la Sentenza della Corte di Cassazione a Sezioni Unite n. 6474/2026 in cui si afferma il seguente principio di diritto: “La prescrizione del diritto sostanziale può essere interrotta o sospesa da un atto giudiziale non pervenuto nella sfera di conoscenza legale del destinatario a seguito di notificazione affetta da nullità la cui rinnovazione comporta la sanatoria ex tunc del vizio suddetto, salvo che il destinatario eccepisca e dimostri la sussistenza di colpa del notificante per il mancato perfezionamento della notifica ab origine.”
Autore: pasut franco
Procedura di selezione per il conferimento degli incarichi di coordinamento territoriale dell’Area professionale Legale
Care/i,
vi segnaliamo che nella giornata di ieri è stato pubblicato il messaggio relativo all’oggetto, che inviamo in allegato unitamente agli altri documenti inerenti la procedura.
Un cordiale saluto
La Segreteria
Allegati:
Cass. ord., 5.10.2025 n. 26753: Pensione vecchiaia – Perequazione automatica – Misura – Individuazione redditi – Art. 1, comma 2, d.l. n. 65/2015, conv.to con modif.ne dalla l. n. 109/2015 – Valorizzazione assegni vitalizi derivanti da uffici elettivi – Efficacia retroattiva della disposizione introdotto in sede di conv.ne del d.l. n. 65/2015.
La decisione appare degna di lettura in quanto opera una ricognizione delle disposizioni legislative che tempo per tempo hanno disciplinato l’istituto della perequazione sino al momento di entrata in vigore della legge di conv.ne n. 109/2015.
Cass. ord., 9.10.2025, n. 27115: Pensione – Totalizzazione comunitaria – Riliquidazione del rateo radicato sulla contribuzione italiana – Modalità determinazione misura –
Principio diritto affermato dalla Corte: In tema di prestazioni di lavoro svolte da cittadino italiano in Italia e in altro Stato membro dell’Union europea, ai fini del calcolo dell’integrazione prevista dall’art. 3, comma 15, della legge n. 335 del 1995, rilevano i soli anni di contribuzione maturati in Italia e non quelli riconosciuti all’estero.
Cass. ord., 10.10.2025, n. 27157: – Gestione separata – Omesso/tardivo pagamento contribuzione – Sanzioni civili – Evasione/Omissione – Criteri – Sanzioni civili –
Nel caso di specie la Corte pur riconoscendo l’applicazione ai lavoratori autonomi della disciplina di cui all’art. 116, c. 9 e ss., l. n. 116 del 2000, conferma la sentenza di merito che aveva escluso in capo al lavoratore autonomo l’intento fraudolento al quale si connette l’applicazione del criterio dell’evasione.
Inoltre la Corte di cassazione ha escluso la rilevanza giuridica della sentenza della Corte costituzionale, non avendo il lavoratore autonomo, controricorrente proposto ricorso incidentale avverso la statuizione di condanna al pagamento delle sanzioni civili.
Cass. ord., sez. 3^, 10.10.2025, n. 27158: Responsabilità contrattuale – Contratto intercorrente fra consulente del lavoro e società – Errore nella pratica di riconoscimento sgravi contributivi, illegittima fruizione e recupero del differenziale contributivo da parte dell’Inps – Risarcimento del danno
La Corte ha confermato la sentenza di merito che ha riconosciuto la responsabilità del consulente del lavoro.
Cass. sent., 10.10.2025, n. 27195: Pensione vecchiaia – Requisito contributivo – Totalizzazione – Regolamento n. 883/2004 – Contribuzione versata all’Ufficio europeo brevetti – Riconoscimento prestazione pensionistica da parte dell’Ufficio europeo brevetti – Valorizzazione contribuzione ai fini della pensione di vecchiaia del sistema di sicurezza italiano – Ammissibilità.
La decisione appare degna di lettura perché compie una ricognizione dei rapporti fra sistema di sicurezza italiano e sistema di sicurezza eurounitario con riguardo ai rapporti di lavoro intercorsi con organismi internazionali alla luce della decisione della Corte di giustizia del 4.7.2013 (Causa C-233/12, Gardella) e interpreta in maniera ampia l’art. 18, comma 1-bis, della l. n. 115 del 2015.
Cass. sent., 10.10.2025, n. 27196: Gestione commercianti – Attività di lavoro autonomo d’intrattenimento e divertimento itinerante presso luna park – Nel caso di specie i lavoratori interessati, proprietari di un ottovolante e di un gioco a gettone e di un castello incantato – Tutela previdenziale.
La decisione, a quel che consta, per la prima volta affronta la questione del sorgere della tutela previdenziale obbligatoria nei confronti di tale categoria di lavoratori autonomi.
Nel testo della decisione, accogliendo il ragionamento prospettato dall’Avvocatura dell’istituto a confutazione di quanto eccepito dai lavoratori ricorrenti, la Corte ha altresì osservato che l’obbligo contributivo presso la Gestione commercianti sussiste anche, come nel caso di specie, l’attività imprenditoriale sia classificata nel settore industria ai sensi dell’art. 49 l. n. 88 del 1989, dato che tale classificazione riguarda i soli datori di lavoro e la tutela previdenziale apprestata – previa l’individuazione da parte dell’Inps dell’attività imprenditoriale svolta – in favore dei lavoratori subordinati degli lavoratori autonomi imprenditori.
Cass. ord., 23.10.2025, n. 28173: Avviso addebito – Notifica a mezzo pec – Utilizzo da parte Inps di indirizzo di posta elettronica istituzionale non inserito in IPA – Validità – Condizioni.
Principio di diritto affermato in sentenza: Non è nulla la notifica di un atto predisposto da un ente pubblico e dallo stesso effettuata utilizzando un indirizzo di posta elettronica istituzionale, rinvenibile sul proprio sito internet, ma non risultante nei pubblici elenchi, ove tale notifica abbia consentito, comunque, al destinatario di svolgere compiutamente le proprie difese, senza alcuna incertezza in ordine alla provenienza ed all’oggetto; in particolare, anche alla notifica degli atti impositivi sono applicabili i principi della notifica degli atti processuali e, soprattutto, la sanatoria di cui all’art. 156, comma 3, c.p.c.
Cass. ord., 13.10.2025, n. 27351: Processo – Appello – Notifica a mezzo pec – Prova.
Antonino Sgroi segnala che la Corte, nel rigettare il ricorso, riafferma il seguente principio: in tema di notificazione a mezzo posta elettronica certificata, «la violazione delle forme digitali previste dagli artt. 3-bis, comma 3, e 9 della legge n.53 del 1994, nonché dall’art. 19-bis delle “specifiche tecniche” date con provvedimento 16 aprile 2014 del Responsabile per i Sistemi Informativi Automatizzati del Ministero della giustizia – che impongono il deposito in PCT dell’atto notificato, delle ricevute di accettazione e consegna in formato “.eml” o “.msg” e dell’inserimento dei dati identificativi delle suddette ricevute nel file “datiAtto.xml” –, previste in funzione non solo della prova ma anche della validità dell’atto processuale (arg. ex art. 11 della stessa legge n. 53 del 1994), determina, salvo che sia impossibile procedere al deposito con modalità telematiche dell’atto notificato a norma dell’articolo 3-bis legge cit. […], la nullità della notificazione» (Cass. n. 16189 del 2023)…soltanto il rispetto delle predette forme consente di ritenere provato il raggiungimento dello scopo legale dell’atto processuale di notificazione che, a differenza della comunicazione, non ha la funzione di portare la semplice notizia di un altro atto processuale, ma la diversa funzione di realizzarne la tempestiva consegna, nella sua interezza, al destinatario per consentirgli di esercitare appieno il diritto di difesa e al contraddittorio».
Tale dimostrazione non è invece consentita ove il deposito dell’atto notificato a mezzo PEC e delle ricevute di accettazione e consegna avvenga in diverso formato (ad es. in formato PDF), «salvo che, in tale ipotesi, la prova della tempestiva consegna sia desumibile ed in concreto desunta aliunde, sulla base delle circostanze emerse nella fattispecie concreta, nel qual caso la nullità è sanata per convalidazione oggettiva, ai sensi dell’art. 156, terzo comma, cod. proc. civ.» (Cass. ult. cit.).