Cass. 23.10.2025, n. 28211 e Cass. 23.10.2025, n. 28347 (emesse da due diversi collegi): Processo – Opposizione ad avviso di addebito/ cartella esattoriale/intimazione di pagamento – Annullamento titolo stragiudiziale per prescrizione contribuzione connessa al comportamento dell’Agente della riscossione – Soccombenza reciproca dell’ente riscossore e dell’agente della riscossione – Condanna alle spese.

Antonino Sgroi segnala le decisioni menzionate nel titolo osservando:

  • nella prima che l’ascrizione della maturata prescrizione in maniera esclusiva al comportamento inerte dell’ente di riscossione non costituisce una grave ed eccezionale ragione per la compensazione delle spese di lite, perché afferente a circostanza che, riguardando esclusivamente i rapporti interni tra l’agente per la riscossione e l’ente creditore, le spese di lite devono essere poste, in solido, tra loro e in base al principio di causalità, a carico dell’ente impositore e dell’agente della riscossione, da considerarsi entrambi soccombenti (cfr. Cass. n. 11873/2022);
  • nella seconda che non vi sono ragioni di compensazione secondo la disciplina vigente (soccombenza reciproca, assoluta novità della questione, mutamento della giurisprudenza e altre gravi ed eccezionali ragioni), né può rilevare il ragionamento circa la riconducibilità causale dell’esito della lite ad Ader, essendo entrambi i convenuti soccombenti e rilevando il motivo che determina l’accoglimento della domanda solo nei rapporti interni (cfr. Cass n. 3105/2017).

Cassazione: braccianti, cancellazione, decadenza impugnativa, accertamento rapporto, esclusione.

Luca Cuzzupoli segnala la Sentenza della Corte di Cassazione n. 31927/2025 in tema di decadenza dall’impugnativa per cancellazione elenchi braccianti agricoli quale decadenza sostanziale che preclude l’accertamento rapporto di lavoro.

CdA Roma: intimazione di pagamento, titoli stragiudiziali, crediti contributivi, necessità di rituale opposizione ad intimazione, mancanza, inammissibilità situazioni antecedenti.

Antonino Sgroi segnala la Sentenza della Corte d’Appello di Roma n. 97/2026 il cui tasso di novità risiede nella circostanza che la corte capitolina, a quel che consta per la prima volta, ha applicato alle opposizioni a intimazione che riguardano titoli stragiudiziali portanti crediti contributivi, la regola fissata dalla Cassazione con riguardo a crediti tributari (Vedasi decisione n. 20476/2025, massimata ufficialmente).

Regola in forza della quale se non si propone rituale opposizione a intimazione ritualmente notificata, tutte le eccezioni afferenti a situazioni di fatto antecedenti a tale notificazione non potranno più essere riproposte successivamente opponendosi ad altri atti provenienti da Agenzia Entrate – Riscossione.

CdA Brescia e Bari in tema di Inquadramento – Art. 49 l. n. 88 del 1989.

Antonino Sgroi segnala la seguenti 3 sentenze:
1) Corte di appello di Brescia, sent. 26.6.2025, n. 50
2) Corte di appello di Brescia, sent. 22.7.2025, n. 97
3) Corte di appello di Bari, sent. 23.7.2025, n. 797

1) la prima decisione appare rilevante in quanto afferma che l’individuazione del CCNL sulla base del quale calcolare il minimale contributivo passa attraverso l’inquadramento operato dall’Inps e conseguentemente il settore di appartenenza dell’impresa datrice di lavoro e non già, come contestato nel verbale ispettivo, attraverso l’individuazione delle mansioni concretamene svolte da ciascun lavoratore, senza tenere conto di come le stesse siano inquadrate dal CCNL utilizzato per l’applicazione dell’art. 1 della l. n. 338 del 1989, successivamente all’inquadramento operato dall’Inps;
2) la seconda decisione appare rilevante per la ricostruzione operata dalla corte di merito di quel che la medesima definisce procedura di iscrizione dei datori di lavoro ai fini contributivi e che si conclude con l’atto costitutivo dell’ente previdenziale di inquadramento;
3) la terza decisione appare rilevante perché la questione sottoposta ai giudici di merito afferiva a una fattispecie di attività lavorativa svolta da cooperativa agricola, per la quale l’ordinamento previdenziale riconosce un potere autonomo di inquadramento all’Inail.

TAR Salerno in punto impugnativa dei provvedimenti di diniego della cassa integrazione guadagni (CIGO).

Vincenzo Di Maio segnala la favorevole sentenza n. 2257/2025 con cui il TAR Salerno, Sezione Prima, in accoglimento delle difese dispiegate dall’Istituto, ha rigettato il ricorso introdotto dal titolare di una impresa individuale compensando le spese di lite.

In particolare si richiama, tra i tanti, il seguente dirimente snodo motivazionale contenuto nell’allegata sentenza:
Le cause non evitabili di sospensione dei lavori sono indicate nella circolare dell’Inps numero 139 del 2016, adottata in applicazione del decreto ministeriale numero 95442 del 2016. L’evento oggettivamente non evitabile è riconosciuto nelle causali determinate da casi fortuiti, improvvisi, non prevedibili e non rientranti nel rischio di impresa, sostanzialmente riconducibili alla forza maggiore. A titolo esemplificativo sono elencati gli eventi meteorologici, gli incendi, le alluvioni, i terremoti, le mancanze di energia elettrica. Si ritiene, dunque, che il periodo di sospensione dell’attività lavorativa compreso tra la conclusione dei lavori in un cantiere e l’avvio dei lavori in un nuovo cantiere rientri nell’ordinario rischio di impresa e non possa essere escluso dalla sfera organizzativa imputabile al datore di lavoro. Per evento evitabile, infatti, non deve intendersi la fine di un cantiere, ovviamente, bensì la sospensione dell’attività lavorativa nel periodo intercorrente tra la fine del cantiere e l’apertura di un altro cantiere. In sostanza, prescindendo dalla astratta possibilità di concedere la cassa integrazione anche per la causale indicata dal ricorrente, risulta legittima la determinazione negativa adottata dall’Istituto nazionale di previdenza sociale in forza della scadenza del termine di ammissibilità delle istanze”.

Trib. Lodi: adeguamento pensionistico all’AGO dei periodi INPDAI traferiti all’INPS ai sensi dell’art. 5 L. 44/1973

Mario Roberto Tarzia segnala la Sentenza del Tribunale di Lodi, Sezione Lavoro, n. 40/2026 pubblicata il 05/02/2026 RG n. 774/2025, in linea con la giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione.
In sentenza:
L’operatività della salvaguardia presuppone un giudizio comparativo “a parità di condizioni”, il quale non può essere fondato su mere simulazioni astratte o su conteggi che presuppongano una diversa imputazione dei periodi contributivi rispetto a quella imposta dal sistema dell’art. 42 cit., ma richiede l’allegazione e la prova, da parte di chi invoca la garanzia, degli elementi necessari a verificare che – tenuto conto delle diverse retribuzioni pensionabili, dei massimali e della contribuzione dovuta e versata nei due differenti regimi – la quota liquidata secondo i criteri INPDAI risulti effettivamente inferiore a quella conseguibile secondo i criteri AGO, trattandosi di elemento costitutivo previsto dalla legge.

Trib. Milano: ricorso opposizione, ordinanza ingiunzione, sospensione termini feriali, non si applica.

Mario Roberto Tarzia segnala due sentenze del Tribunale di Milano, favorevoli a INPS in tema di ricorso in opposizione ad ordinanza ingiunzione, che deve essere iscritta a ruolo entro 30gg dalla notifica dell’O.I., non si applica la sospensione dei termini feriali dall’1 al 31 agosto:

  • Tribunale di Milano Sentenza n. 3397/2025
  • Tribunale di Milano Sentenza n. 5718/2025

Tribunale Santa Maria CV, surroga malattia, insidia stradale, Comune SMCV.

Luca Cuzzupoli segnala la Sentenza 364/2026 del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere di cui riporta i seguenti estratti di rilievo:

Il Comune di S. Maria C.V. si è costituito in giudizio con comparsa di riposta depositata il 21.12.2021 eccependo la violazione del principio ne bis in idem con conseguente inammissibilità e/o improcedibilità della domanda in virtù di precedente giudicato formatosi tra le parti e costituito dalla sentenza n. 3503/2010, del 30.7.2010, pronunciata dal Giudice di Pace di S. Maria C.V., la quale ha accertato una dinamica dell’incidente diversa da quella allegata in citazione;….

……4. Nella fattispecie il Comune convenuto ha prodotto la sentenza n. 3503/ 2010 resa dal GdP di S. Maria C.V., la quale, come emerge anche dalla lettura del corrispondente atto di citazione (v. in atti), ha accolto la domanda avviata da Zibella Francesco contro il Comune di S. Maria C.V. per essere risarcito dei danni riportati dal suo ciclomotore (Vespa Piaggio 50 tg. 5TK87 telaio zapc 3820000003187) -che la stessa sentenza finisce per liquidare in € 1.700- a causa di una insidia stradale in cui è incappato in data 2.1.2010 in S. Maria C.V. alla via Pratilli.

In citazione l’INPS allega che Russo Daniela era conducente e proprietaria di tale ciclomotore ma in comparsa conclusionale prefigura che potesse essere anche mera trasportata o soltanto conducente.

Il Comune convenuto assume invece di non aver prodotto alcun danno a Russo Daniela, cui l’INPS pretende di surrogarsi.

È in atti, depositato con l’atto di citazione, il modello AS con cui in data 11. 2.2010 Russo Daniela ha prodotto all’INPS la dichiarazione di infortunio pro-curatole da terzi nella quale ha specificato che “[…] in S. Maria C.V. in data 2.1.2010 alle ore 9:00 […] a bordo del ciclomotore (Vespa Piaggio telaio Zapc 3820000003187) […] la ruota anteriore è sprofondata in una buca non visibile e ricolma d’acqua […] ed ha indicato quale terzo responsabile proprio il Comune di S. Maria C.V. nonché la via Pratilli.

Tali dettagliati dati dell’incidente (tempo, luogo, ciclomotore) coincidono con quelli del sinistro dedotto nella domanda giudiziale decisa dalla predetta sentenza n. 3503/2010 del Giudice di Pace, il quale, coerentemente con la domanda sottoposta al suo esame, si è occupato esclusivamente del danno al ciclomotore e non anche di quello subìto da eventuali feriti, senza che vi fossero, dunque, pertinenti motivi o ragioni per fare riferimento ad altre persone, coinvolte o danneggiate, all’infuori dell’intestatario del ciclomotore.

Un punto fermo che si ricava da tale sentenza è che nelle predette circostanze di tempo e di luogo (in data 2.1.2010, in via Pratilli, S. Maria C.V.) si è veri-ficato un sinistro ascrivibile ad una insidia stradale che ha prodotto danni ad un ben individuato ciclomotore, che è lo stesso (v. numero di telaio) di quello indicato dalla Russo nella sua dichiarazione di infortunio prodotta all’INPS.

Tale dichiarazione, che si reputa genuina ed attendibile e che nemmeno è sospettata di mendacità, è sufficiente a far ritenere raggiunta la prova che Russo Daniela siasi effettivamente infortunata nelle riferite circostanze di tempo e di luogo mentre era a bordo del ciclomotore da lei indicato.

Non rileva, invece, stabilire anche se ella fosse conducente oppure trasportata in quanto, in entrambi i casi, resta difatti pur sempre astrattamente configurabile la responsabilità del Comune, la quale, nel caso deciso dal Giudice di Pace, è stata ravvisata ai sensi dell’art. 2051 c.c.

4.1 È necessario però a questo punto stabilire se la responsabilità del Comune ricorre anche nel caso odierno (generato dalle lesioni riportate dalla Russo nel predetto sinistro).

La predetta sentenza del Giudice di Pace fa stato soltanto tra le parti di quel processo in cui è stata resa (e tra i loro eredi o aventi causa) e, comunque, nemmeno può negarsi che essa, pur non avendo efficacia diretta di giudicato tra gli odierni contendenti e pur annoverandola tra gli atti liberamente valutabili e rimessi al prudente apprezzamento del giudice ex art. 116 c.p.c., costituisce un elemento fortemente sintomatico della responsabilità del Comune, che quest’ultimo, in quella sede rimasto contumace e soccombente, non è in questa sede nemmeno riuscito a superare (proponendo ad es. prove orali o documentali capaci di sovvertire il giudizio di responsabilità già espresso, in ordine al medesimo sinistro, nell’altro processo dinanzi al Giudice di Pace). D’altronde la sentenza civile, oltre a produrre gli effetti propri del giudicato, può avere, anche rispetto ai terzi che non furono parti del giudizio, la diversa efficacia di prova documentale in ordine alla situazione giuridica che abbia formato oggetto dello accertamento giudiziale. (Cass. Sez. L., 05/11/2009, n. 23446, Rv. 610850 – 01) e, comunque, il giudice civile, in assenza di divieti di legge, può formare il proprio convincimento anche in base a prove atipiche come quelle raccolte in un altro giudizio tra le stesse o tra altre parti (cfr. cass. n. 25067/ 2018, cass. n. 840/2015, cass. n. 11555/2013).

Alla luce delle predette concomitanti risultanze(sentenza del G.d.P. e dichiarazione di infortunio) – accompagnate anche dal fatto che il Comune di S. Maria C.V., prima di ricevere l’odierna citazione, non ha mai sollevato conte-stazioni di sorta benché raggiunto dalle numerose diffide stragiudiziali, con le quali l’INPS gli ha reiteratamente manifestato la volontà di surrogarsi alla assicurata/danneggiata Russo Daniela– si rivela, infine, pure superflua la richiesta di prova orale, da assumere con l’escussione della infortunata Russo Daniela, avanzata dall’INPS fin dall’atto introduttivo nonché nelle note di trattazione scritta depositate il 24.12.2021 ed il 17. 10.2022 nonché nelle memorie istrutto-rie ex art. 183 comma 6 c.p.c. (nelle quali ultime, seppur soltanto in via di subordine, l’INPS si è riportato alle richieste istruttorie in atti).-……”

Comunicato del 9/2/2026

Care/i Colleghe/i,

di seguito alcuni importanti aggiornamenti su argomenti di interesse per la nostra Categoria.

Il primo Consiglio direttivo post assemblea generale.

Lo scorso lunedì si è tenuto il primo Consiglio direttivo successivo all’assemblea generale, durante il quale – come da norme statutarie – si è innanzi tutto proceduto alla nomina del Segretario generale e dei Componenti della Segreteria.

Il Consiglio, all’unanimità, ha nominato Segretario generale Erminio Capasso, il quale, dopo aver ringraziato il consiglio per la rinnovata fiducia, in considerazione dell’apprezzamento per il lavoro svolto negli ultimi due anni manifestato dai Colleghi in assemblea, ha proposto al Consiglio la conferma dei componenti della uscente Segreteria, proposta accolta all’unanimità.

Pertanto, la composizione della Segreteria è la seguente: Erminio Capasso, Segretario generale, Sergio Aprile, Vice Segretario generale vicario, Grazia Guerra, Ivano Marcedone e Renato Vestini, componenti.

Il Consiglio Direttivo ha poi proceduto alla individuazione dei delegati territoriali come di seguito riportato:

             DI FEO                             Campania

             APRILE                            Veneto

             GUERRA                          Lombardia

             VESTINI                           Emilia Romagna, Umbria e Marche

             MATTIA                           Puglia

             LORUSSO                        Puglia

             IMBRIACI                       Toscana

             FURCAS                           Sardegna

             IERO                                 Friuli e Trentino

             DI NOIA                           Basilicata e Molise

             BATTAGLIA                   Calabria

             BOTTA                            Lazio e Abruzzo

             PARISI                             Piemonte e Val D’Aosta

             MINEO                            Liguria

             MARCEDONE                Sicilia

             ATTANASIO                  Lazio

             BEVILACQUA               Lazio.

Su proposta del Segretario e acquisite le disponibilità dei delegati, sono stati costituiti dei gruppi di lavoro tematici aventi ad oggetto il monitoraggio, lo studio e l’approfondimento delle principali questioni emerse in sede assembleare.

Di seguito l’indicazione e la composizione dei gruppi di lavoro.

CCNL

Avv.ti Aprile, Imbriaci, Marcedone, Mattia, Bevilacqua.

TFS/TFR

Avv.ti Aprile, Imbriaci, Di Feo.

Lavoro a distanza e altri strumenti di gestione del contenzioso

Avv. Guerra, Attanasio, Battaglia, Parisi, Iero.

Riorganizzazione U.O. S.A.L. e Pianificazione

Avv.ti Vestini, Di Noia, Lorusso, Mineo.

Status retributivo e professionale

Avv.ti Guerra, Di Feo, Furcas, Botta.

Come condiviso in Consiglio direttivo, resta naturalmente fermo il principio secondo cui la discussione e la decisione è sempre e comunque collegiale, per cui l’appartenenza a un dato gruppo di lavoro ha mere finalità di accelerazione e semplificazione del lavoro che è e resta comune, efficace e spendibile solo se condiviso dal Consiglio.

Parimenti, l’Associazione è aperta all’insostituibile contributo di idee e di pensiero di ciascun singolo Avvocato Associato.

P.N.S. 2026

In considerazione della necessità di procedere all’elaborazione e approvazione del Piano nazionale per il lavoro a distanza per l’anno in corso, raccogliendo e facendo proprie le voci espresse nel corso della recente assemblea generale, il Consiglio Direttivo ha trasmesso alla Coordinatrice generale vicaria e alla Coordinatrice centrale sedi critiche e lavoro a distanza il documento allegato (all.to).

Vi terremo naturalmente informati su quanto accadrà anche in punto P.N.S. 2026.

Incontro con il DCRU.   

Le numerose questioni di pressante e fondamentale interesse per l’Avvocatura INPS associata (questioni esemplificativamente elencate nel comunicato post-assembleare del 26 gennaio scorso) saranno sottoposte a breve all’attenzione della Direttrice centrale risorse umane, considerando che l’incontro all’uopo fissato non si è potuto svolgere per sopravvenuti gravi motivi.

Monitoraggio andamento retributivo.

Il pagamento del saldo della retribuzione di risultato per l’anno 2024 dovrebbe avvenire nel corrente mese, ove si completi il procedimento di approvazione delle determinazioni prodromiche; come noto, successivamente e una volta determinato il T.E.C., si potrà procedere all’erogazione del saldo onorari compensati anno 2024.

Un cordiale saluto

La Segreteria

In allegato:

Comunicato del 16 gennaio 2026

Care/i,

di seguito alcuni aggiornamenti su questioni di interesse per la nostra Categoria.

Assemblea generale del 23 gennaio.

Il Presidente e il Direttore generale, accogliendo il nostro invito, interverranno all’inizio dei lavori dell’Assemblea per portare il proprio saluto venerdì 23.

Vi chiediamo, pertanto – compatibilmente con i vostri impegni – di essere presenti per l’ora di convocazione, ovvero le 14,00, in modo anche da potere accogliere e ascoltare tutti insieme Presidente e Direttore generale.

Incontro con il nuovo Direttore centrale risorse umane.

Come leggerete dalla comunicazione allegata, siamo stati convocati, in quanto organizzazione sindacale rappresentativa nell’Area Funzioni Centrali, per il prossimo 20 gennaio per il primo incontro con il nuovo Direttore Centrale Risorse Umane.

Nel portare il nostro augurio di buon lavoro al nuovo Direttore, avremo modo di in quell’occasione di ricordare e ribadire:

  1. che l’Associazione Nazionale Avvocati INPS (ANAI), rappresentando circa il 90% degli Avvocati dell’INPS, tutela gli interessi dei Professionisti legali dell’Ente;
  2. la gravissima carenza di organico e, dunque, l’improcrastinabile necessità di procedere speditamente all’espletamento del concorso per l’assunzione degli Avvocati e monitorarne la celere conclusione e assunzione dei vincitori e, considerati i sopravvenuti pensionamenti, degli idonei;
  3. l’urgenza di riorganizzare le U.O. S.A.L., in modo, innanzi tutto, da chiarire che i compiti del personale di supporto all’area legale devono essere finalmente aggiornati alle nuove modalità di lavoro connesse alla telematizzazione dei processi giudiziari;
  4. il ritardo nella reingegnerizzazione delle procedure informatiche in uso al legale;      
  5. la necessità di procedere alla selezione per l’attribuzione del II livello differenziato di professionalità per i posti disponibili al primo gennaio dell’anno in corso;
  6. l’importanza di definire le questioni retributive pendenti, a cominciare dalla necessità di rispettare le scadenze previste per il pagamento dei saldi (retribuzione di risultato e onorari), dal dossier IRAP e dal costante adeguamento degli stanziamenti in bilancio per i pagamenti del riscosso.

Nella stessa giornata, abbiamo chiesto di incontrare anche il Direttore Generale, alla quale rappresenteremo nuovamente, oltre alle questioni di cui sopra, l’importanza della conclusione del procedimento di individuazione del Coordinatore Generale Legale, anche quale doveroso e indifferibile segnale di rispetto e considerazione dell’Avvocatura dell’Ente.

Tassa di iscrizione all’albo degli Avvocati.  

Essendo stato sottoscritto il (definitivo) CCNI Professionisti 2024, vi ricordiamo che occorre che inviare richiesta di rimborso della tassa di iscrizione all’albo degli Avvocati per il predetto anno 2024; detta richiesta, corredata di quietanza del pagamento, può essere inviata al seguente indirizzo mail marina.tittarelli@inps.it

Retribuzione del corrente mese di gennaio.

Con il corrente mese, verranno corrisposte anche le seguenti voci retributive:

  • III acconto onorari compensati anno 2025  (secondo i nostri calcoli, in sostanziale linea con quanto corrisposto lo scorso anno);
  • Saldo incentivo speciale;
  • Arretrati dal 2024 per l’(assai limitato) aumento dell’indennità di funzione, come da CCNI Professionisti 2024. 

In attesa di vederci all’Assemblea generale, inviamo un cordiale saluto.

La Segreteria

Convocazione 20 gennaio 2026 – OO.SS. Area FC