Maria Giuseppina Lupoli segnala la sentenza n. 717/24 della Corte d’Appello di Bologna in peculiare fattispecie di distinzione tra rapporto di lavoro subordinato e agenzia – (venditori inseriti nell’organizzazione aziendale della concessionaria)
Nel respingere l’appello, la Corte sottolinea gli aspetti distintivi tra rapporto di agenzia e lavoro subordinato, valorizzando gli elementi in fatto già evidenziati dal Giudice di prime cure.
In particolare, evidenzia il Giudicante: “L’appello è infondato e ai limiti della temerarietà.
Occorre infatti prendere le mosse dalla nota distinzione, scolpita efficacemente da Cassazione civile sez. lav., 5/12/2018, n. 31487, secondo cui, come già ricordato dal Tribunale, “l’elemento distintivo tra il rapporto di agenzia e il lavoro subordinato va individuato nella circostanza che il primo ha per oggetto lo svolgimento a favore del preponente di un’attività economica esercitata in forma imprenditoriale, con organizzazione di mezzi e assunzione del rischio da parte dell’agente Che si manifesta nell’autonomia nella scelta dei tempi e modi della stessa, nel rispetto delle istruzioni del preponente, mentre oggetto del secondo è la prestazione, in regime di subordinazione, di energie lavorative, il cui risultato rientra esclusivamente nella sfera dell’imprenditore, che sopporta il rischio dell’attività svolta”.
Sono dunque sufficienti ben poche parole per confutare le diffuse ma non persuasive argomentazioni di parte appellante, laddove, in assoluta mancanza di qualsiasi elemento di imprenditorialità in capo ai lavoratori in questione e a fronte, per contro, della pluralità di dati di fatto enunciati nella sentenza (che vengono “avviliti” a cc.dd. elementi sussidiari), adducono a confutazione circostanze quali la possibilità, da parte degli “agenti”, di reperire clientela anche al di fuori dei locali aziendali, perchè loro non inibito, valorizzano la mancanza di una vera e propria imposizione di turni e sottolineano come il compenso erogato ai collaboratori fosse sostanzialmente sempre un anticipo provvigionale, revocabile in caso di mancato raggiungimento del fatturato ‘a sostegno’.
Ebbene, quanto ai primi due aspetti, pare sufficiente evidenziare come sarebbe stato davvero paradossale che la “preponente” vietasse la promozione dei propri prodotti se effettuata con le modalità tipiche dell’agenzia e adottasse modalità di controllo e di direzione tanto pregnanti da esplicitare di per sè e immediatamente la negata subordinazione.
Quanto alla modalità di erogazione dei compensi, invece, trattasi precisamente di uno dei vantaggi organizzativi della società: le minori garanzie retributive (e, per quanto qui rileva, contributive) proprie del rapporto di agenzia erano estese a rapporti che, invece, si caratterizzavano per la messa a disposizione del tempo e delle energie dei prestatori di lavoro.
La presunta evoluzione del settore dell’automotive si presenta come un esercizio di retorica, quasi che non si appartenga al notorio che, anche ai nostri giorni, chi intende acquistare una macchina si reca nella concessionaria che commercializza i modelli di interesse (eventualmente prima analizzati e comparati sui siti di pertinenza). Nè sono indicate le modalità attraverso le quali i collaboratori avrebbero posto in essere l’attività caratterizzante i rapporti di presunta agenzia o procacciamento di affari; per contro, la società ricorrente/appellante dimostra di esserne del tutto all’oscuro, tanto da affermare, con vera e propria arditezza : ” il motivo per cui la Società non ha “indicato alcuno (degli) ipotetici clienti ‘fissi’ o ricorrenti” visitati dagli agenti all’esterno dei locali espositivi (…) è rappresentato proprio dall’autonomia organizzativa esplicata dagli agenti, su cui la Società preponente, odierna appellante, non ha — e non deve avere — alcun controllo. Come fa la preponente a sapere se e quando l’agente si è recato in visita ad un cliente esterno? Come fa a sapere se la provvigione pagata riguardava un cliente reperito all’esterno dall’agente?” (pag. 31 appello).
L’inverosimiglianza manifesta dell’argomento deriva dalla difficile sostenibilità della tesi difensiva, che contraddice la comune esperienza e offende, per cosi dire, il buon senso.”