Trib Lecce in tema di indebito per maggiorazione sociale e insussistenza del requisito sanitario

Maria Teresa Petrucci segnala la sentenza n. 339/25 del Tribunale di Lecce in tema di indebito per maggiorazione sociale e insussistenza del requisito sanitario

La prestazione per maggiorazione sociale degli invalidi parziali è prestazione non prevista dall’ordinamento. In conseguenza di ciò, la stessa non si è determinata col venir meno del requisito reddituale ma con quello del requisito sanitario (in ipotesi sarebbe stata eliminata anche se i redditi fossero stati compatibili proprio perché riservata ai totalmente inabili).  Da quanto sopra deriva come siano applicabili i canoni interpretativi di Cass. 248/2023: «in tema di invalidità civile, la revoca dei relativi benefici assistenziali, ai sensi dell’art. 4, comma 3 bis, della legge 8 agosto 1996, n. 425, (applicabile alla fattispecie “ratione temporis”), produce i suoi effetti, per espressa previsione normativa, “dalla data della visita di verifica”; e non dalla successiva data di comunicazione della revoca, restando irrilevante, altresì, la tardiva sospensione delle prestazioni» (C. 34013/2019; C. 26162/2016; C. 26096/2010); basti qui aggiungere che l’accertamento di fatto in ordine all’assenza di affidamento dell’accipiens in ragione della ricezione della comunicazione dell’esito negativo della visita di revisione, qui non sindacabile, né censurato se non in modo del tutto generico dal ricorrente, esclude possa darsi comunque rilievo ai principi di irripetibilità dele prestazioni pubbliche di cui a Corte Europea dei Diritti dell’Uomo 11 febbraio 2021, Casarin…  L’argomentazione di cui sopra non solo rende ripetibile l’indebito ma risponde anche alle osservazioni di parte ricorrente rispetto all’affidamento e buona fede di parte ricorrente. In tal senso, infatti, non si ritiene vengano in rilievo le indicazioni della sentenza CEDU Casarin o quelle di cui a C. Cost. 8/2023. Né rileva l’errore dell’ente vertendosi in un diverso tipo di indebito (assistenziale e non previdenziale). Infatti, l’errore su prestazione assistenziale rende applicabile l’art. 2033 cc. (arg. ex Cass. 4600/2021).

C. Appello Bologna in peculiare fattispecie di distinzione tra rapporto di lavoro subordinato e agenzia – (venditori inseriti nell’organizzazione aziendale della concessionaria)

Maria Giuseppina Lupoli segnala la sentenza n. 717/24 della Corte d’Appello di Bologna in peculiare fattispecie di distinzione tra rapporto di lavoro subordinato e agenzia – (venditori inseriti nell’organizzazione aziendale della concessionaria)

Nel respingere l’appello, la Corte sottolinea gli aspetti distintivi tra rapporto di agenzia e lavoro subordinato, valorizzando gli elementi in fatto già evidenziati dal Giudice di prime cure.

In particolare, evidenzia il Giudicante:  “L’appello è infondato e ai limiti della temerarietà.

Occorre infatti prendere le mosse dalla nota distinzione, scolpita efficacemente da Cassazione civile sez. lav., 5/12/2018, n. 31487, secondo cui, come già ricordato dal Tribunale, “l’elemento distintivo tra il rapporto di agenzia e il lavoro subordinato va individuato nella circostanza che il primo ha per oggetto lo svolgimento a favore del preponente di un’attività economica esercitata in forma imprenditoriale, con organizzazione di mezzi e assunzione del rischio da parte dell’agente Che si manifesta nell’autonomia nella scelta dei tempi e modi della stessa, nel rispetto delle istruzioni del preponente, mentre oggetto del secondo è la prestazione, in regime di subordinazione, di energie lavorative, il cui risultato rientra esclusivamente nella sfera dell’imprenditore, che sopporta il rischio dell’attività svolta”.

Sono dunque sufficienti ben poche parole per confutare le diffuse ma non persuasive argomentazioni di parte appellante, laddove, in assoluta mancanza di qualsiasi elemento di imprenditorialità in capo ai lavoratori in questione e a fronte, per contro, della pluralità di dati di fatto enunciati nella sentenza (che vengono “avviliti” a cc.dd. elementi sussidiari), adducono a confutazione circostanze quali la possibilità, da parte degli “agenti”, di reperire clientela anche al di fuori dei locali aziendali, perchè loro non inibito, valorizzano la mancanza di una vera e propria imposizione di turni e sottolineano come il compenso erogato ai collaboratori fosse sostanzialmente sempre un anticipo provvigionale, revocabile in caso di mancato raggiungimento del fatturato ‘a sostegno’.

Ebbene, quanto ai primi due aspetti, pare sufficiente evidenziare come sarebbe stato davvero paradossale che la “preponente” vietasse la promozione dei propri prodotti se effettuata con le modalità tipiche dell’agenzia e adottasse modalità di controllo e di direzione tanto pregnanti da esplicitare di per sè e immediatamente la negata subordinazione.

Quanto alla modalità di erogazione dei compensi, invece, trattasi precisamente di uno dei vantaggi organizzativi della società: le minori garanzie retributive (e, per quanto qui rileva, contributive) proprie del rapporto di agenzia erano estese a rapporti che, invece, si caratterizzavano per la messa a disposizione del tempo e delle energie dei prestatori di lavoro.

La presunta evoluzione del settore dell’automotive si presenta come un esercizio di retorica, quasi che non si appartenga al notorio che, anche ai nostri giorni, chi intende acquistare una macchina si reca nella concessionaria che commercializza i modelli di interesse (eventualmente prima analizzati e comparati sui siti di pertinenza). Nè sono indicate le modalità attraverso le quali i collaboratori avrebbero posto in essere l’attività caratterizzante i rapporti di presunta agenzia o procacciamento di affari; per contro, la società ricorrente/appellante dimostra di esserne del tutto all’oscuro, tanto da affermare, con vera e propria arditezza : ” il motivo per cui la Società non ha “indicato alcuno (degli) ipotetici clienti ‘fissi’ o ricorrenti” visitati dagli agenti all’esterno dei locali espositivi (…) è rappresentato proprio dall’autonomia organizzativa esplicata dagli agenti, su cui la Società preponente, odierna appellante, non ha — e non deve avere — alcun controllo. Come fa la preponente a sapere se e quando l’agente si è recato in visita ad un cliente esterno? Come fa a sapere se la provvigione pagata riguardava un cliente reperito all’esterno dall’agente?” (pag. 31 appello).

L’inverosimiglianza manifesta dell’argomento deriva dalla difficile sostenibilità della tesi difensiva, che contraddice la comune esperienza e offende, per cosi dire, il buon senso.”

Corte Appello Bologna in tema di opposizione ad Avviso di Addebito emesso dopo precedente contenzioso di accertamento negativo su verbale definito in cassazione con riduzione dell’addebito contributivo – Decadenza ex art. 25 D.Lgs. n. 46/99 – Sussistenza – Necessità che il Giudicante si pronunci sulla domanda azionata da Inps – Prescrizione – Atto di costituzione in giudizio con richiesta di rigetto della domanda – Efficacia interruttiva della prescrizione ex art. 2943 e 2945 c.c. – Sussistenza

Maria Giuseppina Lupoli segnala le sentenze gemelle nn. 25, 26 e 27/2025 rese dalla Corte d’Appello di Bologna in questo contenzioso che deriva da precedente giudizio di accertamento negativo sul verbale ispettivo definito con pronuncia della Suprema Corte che aveva contenuto l’addebito contributivo.

A seguito della pronuncia della S.C. si è proceduto alla emissione degli avvisi di addebito nei limiti di quanto accertato come dovuto dai giudici di legittimità.

Ne è seguita l’impugnativa di ciascuno degli avvisi di addebito da parte di HERA che ha eccepito l’intervenuta decadenza da parte di Inps dalla iscrizione a ruolo ex articolo 25 decreto legislativo numero 46/99, nonché la prescrizione dei medesimi crediti contributivi risalenti al 2006/2007.

La Corte, nel respingere il gravame della società opponente avverso la sentenza di primo grado che aveva accertato anche a mezzo di CTU l’effettiva consistenza del credito contributivo Inps, ha accolto la tesi difensiva dell’Istituto, respingendo tutte le difese di parte appellante.

Ha ritenuto, in particolare, la Corte Felsinea, sul punto relativo all’efficacia interruttiva della prescrizione da attribuirsi alla memoria costitutiva nel giudizio precedente “…che il Tribunale di Ravenna abbia fatto corretta applicazione dei principi dettati in materia dalla più recente giurisprudenza di legittimità.

Ed invero, si rileva che si è andato consolidando l’orientamento giurisprudenziale secondo il quale anche la mera richiesta di rigetto, proposta in giudizio dal creditore rispetto ad un’azione di accertamento negativo introdotta dal presunto debitore, ha effetto interruttivo della prescrizione, ai sensi dell’art. 2943 c.c., comma 2, con gli effetti permanenti di cui all’art. 2945 c.c., comma 2 .

Sul punto, ex multis, si vedano la sentenza della Cassazione n. 5369/2019 e l’articolata sentenza della Suprema Corte n. 21799/21, che ha stabilito il seguente principio di diritto: “La richiesta del convenuto di mero rigetto della altrui domanda di accertamento negativo di un debito può costituire domanda idonea a svolgere efficacia interruttiva della prescrizione del diritto vantato nei confronti del debitore, ex art. 2943, comma 2, c.c., se è volta, in concreto, a ribadire le ragioni del proprio credito e a chiederne giudizialmente l’accertamento, con i consequenziali effetti permanenti di cui all’art. 2945 comma 2 c.c., ben potendo un’azione di accertamento negativo dell’altrui negazione del credito contenere implicitamente un’azione di accertamento della titolarità della situazione giuridica dedotta in giudizio”-

Nella predetta sentenza, i Giudici di legittimità hanno precisato che, ove nell’atto vi siano tutti quegli elementi che in modo inequivoco esprimono l’esercizio di una volontà recuperatoria da parte dell’ente, di affermazione della propria pretesa, non si vede per quale motivo l’aver rassegnato conclusioni sintetiche basate sul semplice rigetto dell’opposizione possa impedire il prodursi di quell’effetto interruttivo richiesto dall’articolo 2943 c.c.”

Trib. Bologna in fattispecie di recupero contributivo nei confronti di obbligato in solido

Renato Vestini segnala la sentenza n.1696/24 del Tribunale di Bologna in fattispecie di recupero contributivo nei confronti di obbligato in solido nei cui confronti Inps aveva chiesto ed ottenuto decreto ingiuntivo.

Due i motivi di opposizione:

  1. la mancata integrazione del contraddittorio con il consorzio appaltatore e la società consorziata che ha svolto i servizi appaltati, datrice di lavoro dei lavoratori i cui contributi l’INPS assume essere stati omessi;
  2. la mancata prova della riferibilità dell’attività svolta dai lavoratori i cui contributi sono stati emessi all’appalto di cui è committente e, quindi, la sua qualità di debitrice solidale.

Superato il primo motivo di opposizione (“Secondo un orientamento giurisprudenziale che questo giudice condivide “In tema di appalto, il litisconsorzio necessario fra committente, appaltatore ed eventuali subappaltatori, ai sensi dell’art. 29, comma 2, del d.lgs. n. 276 del 2003, nel testo ratione temporis vigente, risultante dall’art. 4, comma 31, della l. n. 92 del 2012, è istituto di natura processuale, come tale soggetto al principio tempus regit actum, di guisa che, ai fini della sua applicazione, non rileva la data di conclusione dei contratti di appalto, bensì quella di instaurazione del giudizio” (Cass. civ., sez. lav., n. 10672/24). Dunque, esso non si applica al presente giudizio poiché esso è stato introdotto il 14.9.2023 – con il deposito del ricorso per decreto ingiuntivo – successivamente all’avvenuta soppressione del secondo periodo della citata norma, quello che prevedeva il litisconsorzio necessario, appunto”), anche il secondo viene dichiarato infondato sul presupposto per cui “ nel giudizio di opposizione a cartella esattoriale per il recupero di contributi l’onere della prova gravante a carico dell’INPS, parte attrice in senso sostanziale, resta condizionato dalla preventiva allegazione da parte del debitore, parte attrice in senso formale, nell’atto di opposizione di specifiche ragioni di contestazione della pretesa. Diversamente, infatti, l’atto introduttivo assumerebbe natura puramente esplorativa laddove l’onere di specifica allegazione a carico dell’opponente, che delimita il thema decidendum, trova giustificazione nella preventiva notifica di un atto formale del creditore esplicativo della pretesa e delle sue ragioni. In sostanza l’opponente – convenuto in senso sostanziale – è tenuto ad adempiere già con l’atto introduttivo del giudizio all’onere di specifica contestazione di cui all’art. 416 c.p.c.” (Cass. civ., VI, n. 27274/18).

Sul punto relativo alla fondatezza della pretesa vantata in via monitoria dall’Istituto, il Tribunale evidenzia come “FERCAM s.r.l. si è limitata a contestare genericamente l’esistenza dell’appalto – invocando la successione di diverse società appaltatrici consorziate, ma non negando l’esecuzione dell’appalto da parte di International Service s.r.l. nel periodo fra il 2015 e il 2017, oggetto dell’accertamento ispettivo; ha poi contestato – altrettanto genericamente – l’indicazione dei lavoratori, l’orario osservato, le ore lavorate. Non ha però indicato in alcun modo in che cosa sarebbero errati gli accertamenti ispettivi, quali lavoratori non sarebbero stati addetti all’appalto, in quali diversi periodi avrebbero lavorato quelli addetti, quale diverso orario avrebbero osservato. Né ha contestato in alcun modo la riqualificazione di alcune voci della retribuzione operata dagli ispettori, in particolare le trasferte. A fronte della compiuta ricostruzione da parte degli ispettori, come risulta dal verbale, le difese appaiono oltremodo generiche.”

Trib. Forlì in materia di indebito assistenziale per superamento limiti reddituali

Renato Vestini segnala la sentenza n. 279/24 del Tribunale di Forlì in tema di indebito assistenziale per superamento limiti reddituali.

Il Tribunale supera l’eccezione svolta di assenza di dolo del pensionato nei seguenti termini:

“Secondo quanto affermato in giurisprudenza, …, “l’obbligo dell’I.N.P.S. di procedere annualmente alla verifica dei redditi dei pensionati, prevista dalla L. n. 412 del 1991, art. 13 quale condizione per la ripetizione, entro l’anno successivo, dell’eventuale indebito previdenziale, sorge unicamente in presenza di dati reddituali certi, sicchè il termine annuale di recupero non decorre sino a che il titolare non abbia comunicato un dato reddituale completo” (v. Cass. nn. 3802 e 15039 del 2019; Cass. n. 953 del 2012, ma v. anche Cass. n. 1228 del 2011 e Cass. n. 18551 del 2017) (Cassazione civile sez. lav., 20/05/2021, n. 13918).

Quanto alla dedotta irripetibilità delle somme da parte di INPS per assenza di dolo, va osservato che sul punto, la Corte di Cassazione ha statuito che “L’irripetibilità dell’indebito previdenziale è subordinata al ricorrere di quattro condizioni: a) il pagamento delle somme in base a formale e definitivo provvedimento; b) la comunicazione del provvedimento all’interessato; c) l’errore, di qualsiasi natura, imputabile all’ente erogatore; d) la insussistenza del dolo dell’interessato, cui è parificata “quoad effectum” la omessa o incompleta segnalazione di fatti incidenti sul diritto, o sulla misura della pensione, che non siano già conosciuti dall’ente competente, difettando anche una sola delle quali opera la regola della ripetibilità di cui all’art. 2033 c.c.” (Cassazione civile sez. lav., 23/02/2022, n. 5984).

Del resto risulta ormai consolidato il principio generale secondo cui è equiparata al dolo l’inosservanza di obblighi di comunicazione, prescritti da specifiche norme di legge, di fatti e circostanze incidenti sul diritto o sulla misura della pensione che non siano conosciuti dall’ente competente; il dolo, del resto, ben può atteggiarsi quale dolo omissivo, cioè come volontà illuminata dalla consapevolezza del significato socialmente rilevante del mantenimento della situazione esistente (cfr. Cass. n.1919/2018 alla cui motivazione si rinvia).

Si è dunque precisato che il dolo del pensionato, pur non potendo aprioristicamente considerarsi presunto sulla base del semplice silenzio, deve tuttavia ritenersi sussistente allorché questi abbia disatteso l’obbligo legale di comunicare all’INPS determinate circostanze rilevanti ai fini della sussistenza e della misura del diritto a pensione (cfr., fra le tante, Cass. nn. 4849 del 1986, 11498 del 1996, cui ha dato seguito Cass. n. 1919 del 2018).

Nel caso di specie l’indebito si è verificato sulla pensione di invalidità per la quale la beneficiaria, dal momento della percezione di redditi da parte del marito a titolo di pensione, avrebbe dovuto indicare la propria posizione reddituale dichiarando l’eventuale titolarità di redditi ulteriori tramite presentazione dei modelli RED; in assenza di comunicazioni annuali, il trattamento è stato quindi erogato tenuto conto della posizione iniziale.

La condotta tenuta dalla parte nell’omettere la comunicazione dei redditi rilevanti agli effetti della determinazione della misura del trattamento, rileva quindi ai fini della piena ripetibilità delle somme corrispondenti alla maggior misura percentuale indebitamente percepita della pensione di reversibilità.

Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso risulta infondato e deve essere rigettato.”

C. App Bologna in tema di compensazioni indebite ed onere di provare esistenza, liquidità ed esigibilità del credito

Valeria Giroldi segnala la sentenza della Corte d’Appello di Bologna n. 697/2024 in tema di compensazioni indebite ed onere di provare esistenza, liquidità ed esigibilità del credito.

C. Appello Bologna in materia di integrale ripetibilità delle somme erogate a titolo di Naspi anticipata ex art 8 dlg 22/2015 in ipotesi di occupazione del percipiente nel lasso temporale per il quale e’ stato riconosciuto il diritto e computata la prestazione-

Valeria Giroldi segnala la sentenza della Corte d’Appello di Bologna n. 699/24 in materia di integrale ripetibilità delle somme erogate a titolo di naspi anticipata ex art 8 dlg 22/2015 in ipotesi di occupazione del percipiente nel lasso temporale per il quale e’ stato riconosciuto il diritto e computata la prestazione

La Corte Felsinea, nell’accogliere la prospettazione difensiva dell’Istituto, sottolinea la necessità’ di un collegamento causale, oltre che temporale, della richiesta di anticipazione rispetto all’intrapresa attività autonoma alla luce della ratio e della finalità dell’istituto, che si iscrive nella tipologia di legislazione promozionale, intesa ad incoraggiare ed implementare l’iniziativa imprenditoriale in alternativa all’impiego subordinato.

C.Appello Bologna in tema di decadenza ex art. 22  D.L. n. 7/70 per indebito da disoccupazione agricola in complessa fattispecie caratterizzata da procedimento penale per truffa in corso a carico della ditta datrice di lavoro

Maria Teresa Nasso segnala la sentenza n. 725/24 della Corte d’appello di Bologna, favorevole all’Istituto, in tema di decadenza ex art. 22  D.L. n. 7/70 per indebito da disoccupazione agricola in complessa fattispecie caratterizzata da procedimento penale per truffa in corso a carico della ditta datrice di lavoro.

Nella stessa giornata risultano decisi altri sei appelli del medesimo contenuto.

La Corte Bolognese, accogliendo in pieno la prospettazione difensiva dell’Istituto che aveva promosso appello avverso le sentenze del Tribunale di Ravenna, ha ritenuto dirimente l’eccezione di decadenza che l’Inps aveva formulato fin dalle iniziali difese, affermando che:

“6.         L’appello è fondato risultando dirimente l’accoglimento dell’eccezione pregiudiziale proposta dall’INPS. Non pare invero condivisibile l’assunto secondo cui “l’ ‘indebito polarizza totalmente la questione“, (secondo la prospettazione del primo Giudice, n.d.r.) consentendo, mediante inversione dell’ordine logico delle questioni e delle domande, l’aggiramento del termine decadenziale previsto per la contestazione delle variazioni apportate dall’INPS in sede di controllo delle risultanze degli elenchi dei lavoratori agricoli in esame, surrettiziamente cosi attuandosi una remissione in termini del lavoratore per la contestazione del presupposto dell’indebito, costituente oggetto di necessario accertamento principale e non meramente incidentale (come da domanda e pronuncia in sentenza), atteso che l’indebito sorge soltanto a valle del (inottemperato) pregresso procedimento di accertamento del numero delle giornate effettivamente lavorate nell’anno. Né tale impostazione trae maggior supporto da considerazioni sostanzialistiche o dal richiamo di principi costituzionali che non risultano in concreto predicabili se non in vista di una abrogazione o disapplicazione per via diretta giurisprudenziale dell’assetto procedimentale tutt’altro che irrazionale previsto dal legislatore in materia (anche in relazione al breve termine previsto per la contestazione in sede amministrativa delle giornate di lavoro accreditate, cioè di circostanza ricadente nell’immediata sfera di conoscenza e comprensione dell’interessato). Né tanto meno assume rilievo l’argomento “ad effetto” secondo cui [‘INPS non è stato in grado neppure nel presente giudizio (il che costituisce un posterius) di provare il maggior numero di giornate lavorate rispetto a quelle dichiarate, perché tale aporia avrebbe avuto agio di essere accertata con la tempestiva impugnazione del provvedimento definitivo di riqualificazione nell’apposito procedimento impugnatorio, senza indebite rimessioni in termini.”.

Trib Forlì in tema di iscrizione alla Gestione Separata di soggetto già iscritto ad EPAP – Ente di Previdenza e Assistenza Pluricategoriale che aveva chiesto ed ottenuto il rimborso della contribuzione ivi versata

Renato Vestini segnala la sentenza del Tribunale di Forlì n. 249/24 in fattispecie caratterizzata dalla iscrizione d’ufficio alla Gestione Separata di soggetto già iscritto ad EPAP – Ente di Previdenza e Assistenza Pluricategoriale che aveva chiesto ed ottenuto il rimborso della contribuzione ivi versata.

Il Tribunale ha accolto la prospettazione difensiva dell’Istituto, respingendo, quindi, il ricorso dell’interessato, rilevando che: “… la determinazione dell’istituto di procedere d’ufficio all’iscrizione del Sig. Maestri alla Gestione Separata INPS per l’anno di imposta 2016 risulta legittima, così come legittima è la richiesta di pagamento alla suddetta gestione della contribuzione sul reddito professionale realizzato per complessivi € 20.977,00 e relative sanzioni. Occorre infatti considerare che l’obbligo di iscrizione alla Gestione separata è espressione del principio di universalizzazione della copertura assicurativa, più volte affermato dalla giurisprudenza di legittimità e desumibile dall’art. 38 della Costituzione, che obbliga lo Stato a prevedere che a ogni attività lavorativa, subordinata o autonoma, sia collegata un’effettiva tutela previdenziale.

 L’art. 2, co. 26 della l. n. 335/1995 ha previsto, a decorrere dal 1° gennaio 1996, l’obbligo di iscrizione alla Gestione separata presso INPS per i soggetti che esercitano per professione abituale, ancorchè non esclusiva, attività di lavoro autonomo, di cui all’art. 49 del TUIR. Con il successivo D.L. n. 98/2011, conv. con modifiche in l. n. 111/2011, il legislatore ha poi specificato che i soggetti che esercitano per professione abituale, ancorché non esclusiva, attività di lavoro autonomo tenuti all’iscrizione presso l’apposita gestione separata INPS sono esclusivamente i soggetti che svolgono attività il cui esercizio non sia subordinato all’iscrizione ad appositi albi professionali ovvero svolgano attività non soggette al versamento contributivo agli enti di cui al D.Lgs. n. 509/1994 e al D.Lgs. n. 103/1996. L’obbligo di iscrizione alla gestione separata INPS riguarda solo i liberi professionisti privi delle rispettive casse di previdenza ovvero i professionisti con cassa di previdenza, qualora, ai sensi del suo regolamento, l’attività non sia iscrivibile.”

Ed ancora:

“Esercitando il diritto di cui all’art. 17 del regolamento EPAP, e quindi ottenendo la restituzione del montante contributivo versato con riferimento al periodo di iscrizione alla cassa negli anni 2016 – 2017, il ricorrente di fatto risulta non avere versato alcuna contribuzione per l’attività professionale svolta, onde si verte in ipotesi di assenza di contribuzione che legittima l’azione di iscrizione d’ufficio alla gestione separata INPS con conseguente richiesta di versamento dei contributi non versati.”

Trib. Parma in tema di effetti sull’imponibile contributivo della definizione concordata della lite fiscale

Valeria Giroldi segnala la sentenza del Tribunale di Parma n. 974/24 in tema di effetti sull’imponibile contributivo della definizione concordata della lite fiscale.

Il Giudice parmense, accogliendo la tesi dell’Istituto, richiama in sentenza la giurisprudenza prevalente della S.C.  che ha stabilito che la definizione concordata della lite fiscale non incide in alcun modo sul contenuto e sulla portata presuntiva dell’atto di accertamento dell’Agenzia delle Entrate, che conserva intatta la sua efficacia ai fini extrafiscali del calcolo dei contributi INPS (Cass. 3 ottobre 2019, n. 24774; Cass. 24 maggio 2021, n. 14194).