C App. Bologna su revoca assegno sociale per accertata insussistenza del requisito del soggiorno continuativo in Italia per almeno 10 anni prima della presentazione della domanda, richiesto dall’art. 20 co. 10, d.l. 112/2008

Valeria Giroldi segnala questa interessante sentenza della Corte d’Appello di Bologna n. 615/24 su revoca assegno sociale per accertata insussistenza del requisito del soggiorno continuativo in Italia per almeno 10 anni prima della presentazione della domanda, richiesto dall’art. 20 co. 10, d.l. 112/2008.

La Corte Felsinea, accogliendo la tesi difensiva dell’Istituto, ha ritenuto non ricorrenti i presupposti per il riconoscimento della invocata prestazione rilevando che l’assenza della ricorrente dal territorio italiano era stata di circa quarantacinque mesi nel quinquennio 5/2014-5/2019.

Quanto alla portata della decadenza, la Corte ricorda che la giurisprudenza di legittimità ha già chiarito che va applicata con rigore, affermando che “in tema di assegni familiari, la dichiarazione mendace dell’interessato (nella specie, circa il reddito della moglie) comporta, ai sensi dell’art. 75 del d.P.R. n. 445 del 2000, la perdita – a titolo di sanzione – dell’intero beneficio, dovendo escludersi l’interpretazione secondo cui chi ha dichiarato il falso vada privato solo di quella parte che avrebbe ottenuto con detta dichiarazione, che finirebbe per incentivare le dichiarazioni non veritiere, consentendo al dichiarante infedele, se scoperto, di rischiare di perdere soltanto ciò a cui non aveva diritto e, se non scoperto, di lucrare benefici indebiti” (Cassazione civile sez. lav., 13/7/2022, n. 22091)>> (CA Bologna, sent. 354/2024 del 31/5/2024).

C App. Bologna in tema di calcolo dell’onere per la ricongiunzione Fondo Volo

Renato Vestini segnala la sentenza della Corte d’Appello di Bologna n. 632/24 in tema di calcolo dell’onere per la ricongiunzione Fondo Volo.

La Corte richiama la normativa applicabile alla presente fattispecie, vale a dire l’art. 2 della legge n. 29/1979 pro tempore vigente il quale prevede che “ In alternativa all’esercizio della facoltà di cui all’articolo 1, primo comma, il lavoratore che possa far valere periodi di iscrizione nell’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, ovvero in forme obbligatorie di previdenza sostitutive dell’assicurazione generale obbligatoria predetta o che abbiano dato luogo all’esclusione o all’esonero da detta assicurazione, ovvero nelle gestioni speciali per i lavoratori autonomi gestite dall’INPS, può chiedere in qualsiasi momento, ai fini del diritto e della misura di un’unica pensione, la ricongiunzione presso la gestione in cui risulti iscritto all’atto della domanda, ovvero presso una gestione nella quale possa far valere almeno otto anni di contribuzione versata in costanza di effettiva attività lavorativa, di tutti i periodi di contribuzione obbligatoria, volontaria e figurativa dei quali sia titolare. Per i lavoratori autonomi restano ferme le disposizioni di cui all’articolo 1, quarto comma. La gestione o le gestioni interessate trasferiscono a quella in cui opera la ricognizione l’ammontare dei contributi di loro pertinenza maggiorati dell’interesse composto al tasso annuo del 4,50 per cento.

La gestione assicurativa presso la quale si effettua la ricongiunzione delle posizioni assicurative pone a carico del richiedente il cinquanta per cento della somma risultante dalla differenza tra la riserva matematica, determinata in base ai criteri e alle tabelle di cui all’articolo 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338, necessaria per la copertura assicurativa relativa al periodo utile considerato, e le somme versate dalla gestione o dalle gestioni assicurative a norma del comma precedente.

Il pagamento della somma di cui al comma precedente, può essere effettuato, su domanda, in un numero di rate mensili non superiore alla metà delle mensilità corrispondenti ai periodi ricongiunti, con la maggiorazione di interesse annuo composto pari al 4,50 per cento.

Il debito residuo al momento della decorrenza della pensione potrà essere recuperato ratealmente sulla pensione stessa, fino al raggiungimento del numero di rate indicato nel comma precedente. È comunque fatto salvo, il trattamento previsto per la pensione minima erogata dall’INPS.

Sono fatte salve le condizioni di rateazione più favorevoli previste nelle singole gestioni previdenziali“.

Tanto precisato osserva, innanzitutto, che a differenza di quanto indicato nella sentenza di primo grado Inps nel corso di tale giudizio ha, quantomeno in parte, esplicato i criteri di determinazione della somma richiesta.

Espletata CTU, è stato possibile appurare la correttezza del quantum indicato da Inps in sede di calcolo dell’onere, con conseguente accoglimento del gravame e integrale riforma della sentenza di I grado che aveva, invece, rideterminato l’onere di ricongiunzione accogliendo la tesi di parte ricorrente.

Trib Roma in tema di recuperabilità di indebito assistenziale per superamento dei requisiti reddituali – normativa applicabile – ripetibilità e limiti

Aldo Tagliente segnala la sentenza del Tribunale di Roma n. 11107/24 in tema di recuperabilità di indebito assistenziale .

Il Tribunale afferma che nel caso di specie non essendo contestata l’insussistenza del requisito reddituale per il riconoscimento della prestazione assistenziale nel periodo suindicato ed avendo, in ogni caso, l’Inps prodotto modello 730\2019, la prima richiesta di ripetizione dell’indebito è tempestivamente pervenuta al ricorrente in data 27.9.2021 tenuto conto della scadenza all’anno successivo del termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all’anno 2019. Stante la consapevolezza del ricorrente di percepire la prestazione assistenziale pur in costanza di insussistenza del requisito reddituale per effetto dei redditi da lavoro dallo stesso conseguiti, deve escludersi la buona fede dall’”accipens” con conseguente obbligo a carico di quest’ultimo, di restituire la prestazione indebitamente liquidata.

Trib. Bologna su decadenza ex art. 22 D.L. 3 febbraio 1970, n.7,  convertito nella L. 11 marzo 1970, n. 83 dall’impugnativa del provvedimento di cancellazione dagli elenchi Lavoratori Agricoli

Roberta Lezzi segnala questa interessante sentenza del Tribunale di Bologna n. 1442/24 in tema di decadenza ex art. 22 D.L. 3 febbraio 1970, n.7, convertito nella L. 11 marzo 1970, n. 83 dall’impugnativa del provvedimento di cancellazione dagli elenchi Lavoratori Agricoli.

Il Giudicante, accogliendo la tesi difensiva dell’Istituto, ha ritenuto maturata la decadenza, richiamando, sul tema della individuazione del dies a quo di decorrenza del termine stabilito da citato D.L. 3 febbraio 1970, n.7, art. 22 l’insegnamento, la Suprema Corte (Cass. Sez. L, Sentenza n. 813 del 16/01/2007), secondo cui:

““La speciale disciplina che compiutamente regola la materia dell’accertamento dei lavoratori agricoli dipendenti (oggi costituita dalle disposizioni del citato D.L. n. 7 del 1970, in parte sostituite dal D.L. 1 ottobre 1996, art. 9 ter e segg. convertito nella L. 28 novembre 1996, n. 608, e da quelle del D.Lgs. 11 agosto 1993, n. 375, che, anch’esse parzialmente sostituiscono quelle del D.L. n. 7 del 1970 nell’intento, esplicitato nel titolo, “di razionalizzare i sistemi di accertamento dei lavoratori dell’agricoltura e dei relativi contributi”) si caratterizza per essere l’iscrizione negli elenchi nominativi, come pure la non iscrizione ovvero la cancellazione oggetto di provvedimenti espressi (il primo collettivo, gli altri individuali) e tutti comunicati agli interessati mediante notifica (eseguita, per l’iscrizione, con l’affissione dell’elenco nell’albo pretorio del comune di residenza ovvero personalmente al lavoratore in caso di mancata iscrizione, totale o parziale, o di cancellazione).

Contro i suddetti provvedimenti è data facoltà di esperire ricorso amministrativo. Si apre, allora, la fase del procedimento contenzioso, articolato in un duplice grado e che può concludersi, alternativamente, o con una decisione espressa, ovvero con l’inutile decorso del termine assegnato all’autorità competente per pronunciarsi. In questo secondo caso la legge dispone che il ricorso deve intendersi respinto. (…)

Questo essendo il contesto normativo nel quale si colloca il D.L. n.7 del 1970, art. 22, il riferimento da esso fatto ai provvedimenti definitivi, notificati o altrimenti conosciuti dall’interessato, va inteso come comprensivo sia dei provvedimenti degli organi preposti alla gestione degli elenchi, che siano divenuti definitivi perché non fatti oggetto di tempestivo gravame amministrativo, sia dei provvedimenti (di quegli stessi organi) che abbiano acquisito la suddetta caratteristica di definitività in esito al procedimento amministrativo contenzioso.

Nel primo caso il dies a quo di decorrenza del termine di 120 giorni per l’esercizio dell’azione giudiziaria coinciderà con la scadenza del termine (30 giorni) stabilito dal D.Lgs. n. 375 del 1993, art. 11 per la presentazione del primo dei due previsti rimedi amministrativi; senza che osti al possibile verificarsi della decadenza la previsione (L. n. 573 del 1973, art. 8) di improcedibilità della domanda giudiziale in caso di mancato preventivo esperimento dei ricorsi amministrativi, dal momento che la “procedimentalizzazione” delle varie fasi attiene alle modalità di tutela del diritto, ma non costituisce impedimento al suo esercizio. Nel secondo caso, occorre distinguere, come già detto, l’ipotesi della definizione del procedimento contenzioso con un provvedimento espresso da quella del silenzio serbato dall’autorità preposta alla decisione per tutto il tempo stabilito dal D.Lgs. n. 375 del 1993, art. 11. Ritiene la Corte che in quest’ultima ipotesi (sostitutiva di quella prevista nell’abrogato D.L. n. 7 del 1970, art. 17, che assegnava al silenzio dell’amministrazione valore di accoglimento del ricorso), l’intento del legislatore sia stato quello di attribuire all’inutile decorso del tempo il valore legale tipico proprio di un provvedimento amministrativo di rigetto, di considerare, cioè, l’inerzia dell’amministrazione come concretante il provvedimento stesso (cd. silenzio significativo, o equiparazione del silenzio all’atto). Inequivoco, in tal senso, è il dato testuale, così come non è senza significato che una disposizione di tale contenuto precettivo coesista con la diversa norma che disciplina il contenzioso in materia di prestazioni dell’INPS (L. 9 marzo 1989, n. 88, art. 46);

norma quest’ultima che, non offrendo alcuna indicazione in ordine al significato da attribuire alla inosservanza, da parte degli organi preposti, del dovere di decidere il ricorso entro i termini assegnati, non può essere altrimenti interpretata che come produttiva del solo effetto di rendere ricorribile in sede giurisdizionale il provvedimento contestato.

Naturalmente, le caratteristiche proprie delle due tipologie di “provvedimenti” che possono concludere il procedimento amministrativo contenzioso, rendendo, per ciò stesso, definitivo il provvedimento in quella sede impugnato, non possono non rilevare ai fini della determinazione del dies a quo di decorrenza del termine di 120 giorni di cui al D.L. n. 7 del 1970 cit., art. 22. Invero, mentre la regola della notifica vale, all’evidenza, solo per le decisioni espresse – salva la possibilità per l’Istituto previdenziale, che eccepisca la decadenza, di provare che il lavoratore ne ha acquisito conoscenza prima della loro comunicazione formale – per l’ipotesi di decisione tacita di rigetto vale la regola, alternativamente dettata dalla disposizione in esame e che ad essa pienamente si adatta, del momento in cui l’interessato “ne abbia avuto conoscenza”; momento che va identificato nella scadenza dei termini stabiliti per provvedere sul ricorso, trattandosi di scadenza prevista direttamente dalla legge e che deve, pertanto, ritenersi ipso iure conosciuta o, comunque, conoscibile dall’interessato medesimo.

La ricostruzione della fattispecie normativa nei descritti termini appare la più coerente con l’impianto complessivo della speciale disciplina dettata in materia di accertamento dei lavoratori agricoli subordinati e con la “ratio” delle relative previsioni, per essere le stesse funzionali all’esigenza – di interesse pubblico – di accertare nel più breve tempo possibile (vedi la citata sentenza costituzionale n. 192 del 2005) la sussistenza del diritto all’iscrizione, in ragione della brevità del termine (solo annuale quando non addirittura trimestrale) di valenza giuridica degli elenchi nominativi, nonché dell’obiettiva difficoltà di rilevare, a distanza di tempo, la effettività di una prestazione caratterizzata, di norma, da discontinuità e dall’essere resa in favore di una pluralità di datori di lavoro.

Per completezza è bene precisare che il ricorso introduttivo del procedimento contenzioso amministrativo non va confuso con la richiesta (o istanza) rivolta all’ente pubblico competente per ottenere una determinata prestazione: come, nella specie, la iscrizione o la reiscrizione negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli.

Tanto è sufficiente ad escludere il rilievo, rispetto alla questione qui controversa, del principio – che da alcuno si oppone alla tesi dell’Istituto previdenziale – espresso da questa Corte nella sentenza n. 21595 del 15 novembre 2004, in quanto, appunto, relativa a una richiesta di prestazioni e non a un mezzo di gravame amministrativo. Si afferma, infatti, nella citata sentenza che il termine di decadenza dall’azione giudiziaria, previsto dal D.P.R. 30 aprile 1970, n. 639, art. 47 (nel testo modificato dal D.L. n. 384 del 1992, art. 4) non può iniziare a decorrere nel caso in cui l’ente previdenziale non si sia pronunziato in modo esplicito sulla “richiesta” di prestazione, concretando il silenzio dell’amministrazione violazione dell’obbligo, di cui alla L. 7 agosto 1990, n. 241, art. 3, comma 4, di indicare “in ogni atto notificato al destinatario” ” il termine e l’autorità a cui è possibile ricorrere”, nonché del dovere, specificamente gravante sull’ente di previdenza ai sensi dell’art. 47 cit., comma 5, di indicare ai richiedenti le prestazioni i gravami che possono essere proposti, a quali organi devono essere presentati ed entro quali termini. Senza dire che la stessa L. n. 241 del 1990, se, in via generale, impone all’amministrazione il dovere di pronunciarsi sulle “istanze” con un provvedimento espresso (art. 2, comma 1), mostra di ritenere tuttora consentita una decisione tacita, quale effetto dell’inutile decorso del termine per provvedere (come, ad esempio, l’art. 25, comma 4, relativo alla richiesta di accesso ai documenti amministrativi, da considerare rifiutata dopo trenta giorni dalla presentazione). In conclusione, deve affermarsi il principio per cui nel caso di avvenuta presentazione dei ricorsi amministrativi previsti dal D.Lgs. n. 375 del 1993, art. 11 contro i provvedimenti di mancata iscrizione (totale o parziale) negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli, ovvero di cancellazione dagli elenchi medesimi, il termine di 120 giorni per l’esercizio dell’azione giudiziaria, stabilito nel D.L. n.7 del 1970, art. 22, decorre dalla definizione del procedimento amministrativo contenzioso; definizione che coincide con la data di notifica all’interessato del provvedimento conclusivo espresso, se adottato nei termini previsti dall’art. 11 citato, ovvero con la scadenza di questi stessi termini nel caso di loro inutile decorso, dovendosi equiparare l’inerzia della competente autorità a un provvedimento tacito di rigetto, conosciuto ex lege dall’interessato al verificarsi della descritta evenienza.

È da aggiungere che la definizione del procedimento contenzioso nei sensi ora precisati segna la soglia oltre la quale la presentazione di un ricorso tardivo, pur restando rilevante ai fini della procedibilità dell’azione giudiziaria, non può essere recuperata per lo spostamento in avanti del dies a quo del ripetuto termine di decadenza; così come irrilevante, agli stessi fini, resta un’eventuale decisione tardiva sul ricorso. Diversamente, verrebbero a dilatarsi senza limiti i tempi di accertamento dello “status” di lavoratore agricolo e, per ciò solo, verrebbero negati ogni spazio e utilità alla previsione del D.L. n. 7 del 1970 cit., art. 22, con il rischio di vanificazione del sistema, dovendo escludersi la decadenza, in contrasto con la ratio della norma più sopra evidenziata (citata Corte cost. sent. n. 192 del 2005), quante volte l’azione giudiziaria risulti tempestiva rispetto alla comunicazione della decisione sul ricorso o alla scadenza del termine per pronunciarla.”

Trib. Lecce su difetto di procura alle liti (decesso della mandante tre anni prima della instaurazione del giudizio) e condanna dei “falsi” procuratori in proprio alle spese di lite

Roberta Lezzi segnala questa sentenza del Tribunale di Lecce n. 3268/24 su difetto di procura alle liti (decesso della mandante tre anni prima della instaurazione del giudizio) e condanna dei “falsi” procuratori in proprio alle spese di lite

Quanto al regime delle spese processuali, il Giudicante richiama i principi giurisprudenziali secondo cui “In materia di disciplina delle spese processuali, nel caso di azione o di impugnazione promossa dal difensore senza effettivo conferimento della procura da parte del soggetto nel cui nome egli dichiari di agire nel giudizio o nella fase di giudizio di che trattasi (come nel caso di inesistenza della procura “ad litem” o falsa o rilasciata da soggetto diverso da quello dichiaratamente rappresentato o per processi o fasi di processo diverse da quello per il quale l’atto è speso), l’attività del difensore non riverbera alcun effetto sulla parte e resta attività processuale di cui il legale assume esclusivamente la responsabilità e, conseguentemente, è ammissibile la sua condanna a pagare le spese del giudizio. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto che l’inesistenza in vita del soggetto al momento della proposizione del ricorso connoti l’attività del legale come attività direttamente a lui riferibile, restando privo di rilievo il fatto che la procura potesse essere stata effettivamente rilasciata dalla parte anteriormente al proprio decesso e prima della pronuncia della sentenza impugnata)” (Cass. Civ., Sez.3, ord. n.13055/2018).

Nello stesso senso, in merito ad una ipotesi di pregressa estinzione della persona giuridica, si è affermato che “La procura speciale necessaria per la proposizione del ricorso per cassazione è inesistente ove conferita al difensore da una società estinta per pregressa cancellazione dal registro delle imprese, in quanto essa presuppone un rapporto di mandato tra l’avvocato ed il cliente che non può sussistere in mancanza del mandante; ne consegue che l’attività processuale svolta resta nell’esclusiva responsabilità del legale, del quale è, pertanto, ammissibile la condanna a pagare le spese del giudizio, indipendentemente dalla sua effettiva consapevolezza circa la carenza della qualità di legale rappresentante in capo a colui che ebbe a conferirgli la procura, essendo compito dell’avvocato che riceve un mandato e autentica la sottoscrizione in calce alla procura speciale, verificare, oltre che l’identità del sottoscrittore, la sussistenza, in capo allo stesso, di validi poteri rappresentativi dell’ente collettivo, al fine di assicurare gli effetti dell’atto, restando ferma, peraltro, l’eventuale corresponsabilità di quest’ultimo – da farsi valere dal difensore in un autonomo giudizio di rivalsa -, laddove abbia consapevolmente speso poteri rappresentativi della società già cancellata dal registro delle imprese” (Cass. Civ. Sez.3, sent. n.27847/2022).

C. Cass. in tema di corretta applicazione della disciplina in materia di  trasferta

Giusi Lupoli segnala l’Ordinanza n. 23996/24 resa dalla Corte di Cassazione in materia di trasferta.

La S.C. evidenzia come la Corte di merito abbia fatto erronea applicazione, in materia di trasferta, dell’art.51 d.P.R. n.917/86.

Ai sensi del primo comma di tale norma, il reddito da lavoro dipendente, da prendere a base imponibile per l’obbligo contributivo, è costituito da tutte le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo, in relazione al rapporto di lavoro.

La norma detta la regola generale secondo cui, ai fini contributivi, qualsiasi compenso ricevuto in relazione al rapporto di lavoro costituisce base imponibile. Rappresentano eccezioni a tale regola le ipotesi di voci retributive, espressamente e tassativamente previste dai successivi commi dell’art.51, compreso il comma 5 relativo alle somme erogate a titolo di trasferta, che vengono escluse dalla base imponibile.

L’Inps, nel momento in cui fa valere il proprio credito contributivo, non deve allegare né provare i presupposti di una delle ipotesi eccettuative e, quindi, non deve specificare quali siano i lavoratori cui si riferiscano le trasferte, né le ore prestate a titolo di trasferta, né l’importo che il lavoratore ha escluso dalla base imponibile imputandolo a trasferta, poiché il fatto costitutivo della pretesa dell’ente, in base al primo comma dell’art.51 d.P.R. n.917/86, va individuato nella corresponsione di qualsiasi emolumento in relazione al rapporto di lavoro.

In questo senso, la giurisprudenza di legittimità, con riguardo al profilo dell’onere probatorio – e lo stesso deve dirsi riguardo all’onere di allegazione – ha da tempo affermato che l’ente previdenziale deve provare che il lavoratore ha ricevuto dal datore di lavoro somme a qualunque titolo, purché in dipendenza del rapporto di lavoro, mentre è onere del datore di lavoro provare che ricorre una delle cause di esclusione di cui all’art.51, co.2 d.P.R. n.917/86 (Cass.461/11, Cass.23051/17).

 In particolare, riguardo al comma 5, e alle somme imputate dal datore a titolo di trasferta, la S.C. ha ritenuto che l’Inps debba dimostrare l’ammontare complessivo delle somme corrisposte ai lavoratori in costanza del rapporto di lavoro; spetta, poi, al datore di lavoro provare l’ammontare delle somme sottratte alla regola generale, dimostrando le trasferte effettuate e l’ammontare dei rimborsi e delle indennità erogate per ciascun giorno (Cass.18160/18).

Nel caso di specie, l’Inps, lungi dall’avere l’onere di allegazione e di prova ritenuto da Controparte, ha solo l’onere di allegare e dimostrare l’ammontare complessivo delle retribuzioni corrisposte ai lavoratori nel periodo considerato nel verbale di accertamento e, sulla base di queste, calcolare i contributi dovuti e, per sottrazione con quelli versati, i contributi omessi (V. Ord. Cass. n. 23966/24).

C.Cassaz. in ipotesi di appalto di trasporto – Ricorrenza della obbligazione solidale ex art. 29 D.Lgs. n. 276/03

Francesca Romana Belli segnala la ordinanza n. 23498/24  resa dalla  S.C. di Cassazione in  un’ipotesi di appalto di trasporto con accertata ricorrenza  della obbligazione solidale ex art. 29 D.Lgs. n. 276/03.

Nell’individuare i tratti distintivi tra le due figure contrattuali, la Corte di legittimità (tra le altre, Cass. nr. 6449 del 2020 sulla scia di Cass. nr. 14670 del 2015 e di Cass. n. 20413 del 2019) ha osservato come il contratto di appalto di servizio di trasporto è caratterizzato dalla presenza di un’apposita organizzazione di mezzi apprestata dal trasportatore per l’esecuzione del contratto, in relazione all’importanza e alla durata dei trasporti da effettuare. Connotati rivelatori di detta organizzazione sono, normalmente, da individuarsi nella molteplicità e sistematicità dei trasporti, nella pattuizione di un corrispettivo unitario per le diverse prestazioni, nell’assunzione dell’organizzazione dei rischi da parte del trasportatore (v. anche Cass. n.18751 del 2018 e i precedenti ivi richiamati). A tale riguardo, si è precisato che, ai fini della configurabilità di un contratto di appalto di servizi di trasporto, occorre attribuire rilievo ad una serie di elementi presuntivi rivelatori del carattere unitario delle prestazioni consistenti in una serie di trasporti collegati al raggiungimento di un risultato complessivo, non limitato all’esecuzione di singole e sporadiche prestazioni di trasporto, ma volto all’esecuzione di un servizio di trasferimento di carattere continuativo (così, in motivazione, Cass. nr. 18751 del 2018, punto 12);

Ed ha concluso:

“10. in definitiva, il discrimine, tra l’appalto di servizi di trasporto e il mero contratto di trasporto, va ricercato nella sussistenza, in relazione al primo e non al secondo, di una pianificazione dell’esecuzione di una serie di trasporti, con una disciplina e un corrispettivo unitario e con l’allestimento di un’idonea organizzazione (Cass. nr. 9126 del 2023,in motivaz., punto 5.2);”

C. Appello di Bologna in materia di riliquidazione pensione Fondo elettrici

Marilena Berloco segnala la sentenza n.528/24 della Corte d’Appello di Bologna in materia di riliquidazione pensione Fondo elettrici.

La Corte ha accolto l’appello svolto dall’Istituto, spiegando come il meccanismo per la liquidazione della pensione in tale fattispecie “….. è ben delineato dalla Suprema Corte ( Cass. lav n. 12161/2019) nella cui motivazione si legge: “Al riguardo è bene ricordare che il calcolo della pensione del Fondo elettrici si articola in due fasi: nella prima si provvede a liquidare la prestazione esclusivamente alla luce della normativa vigente presso il Fondo stesso, mentre nella seconda fase si procede a determinare i due tetti di cui al D.Lgs. 16 settembre 1996, n. 562, art. 2, comma 2, lett. a) e b): il primo tetto è rappresentato dall’80% della retribuzione pensionabile determinata secondo le norme in vigore presso l’assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti, e corrisponde alla percentuale massima di pensione vigente per l’AGO; il secondo è costituito dall’ottantotto percento della retribuzione pensionabile determinata ai sensi della L. 8 agosto 1995, n. 335, art. 1, comma 12, lett. a). Ottenuti questi due valori, ossia il valore dei due tetti, li si pone a raffronto con l’importo della pensione liquidata secondo le disposizioni del Fondo elettrici e qualora questa sia pari o inferiore al maggiore dei due tetti, la pensione si eroga in quella stessa misura, ossia nella misura già calcolata. Se invece essa superi il maggiore dei due tetti, la si riduce fino a farla coincidere con il tetto di maggior valore, restando così escluso che attraverso la determinazione di un limite massimo la pensione determinata secondo le regole del Fondo speciale, se calcolata in minore misura rispetto al tetto, possa ricevere incrementi di sorta. (v. in tal senso Cass. sez. lav. n. 28996 del 10.12.2008). La ragione di questo meccanismo discende dalla duplice esigenza di pervenire ad una graduale armonizzazione dei trattamenti sostitutivi vigenti presso i Fondi speciali Inps (Elettrici, Autoferrotranvieri, Telefonici ecc.) con quelli vigenti presso l’AGO, a seguito della abolizione di detti Fondi speciali ad opera della L. n. 335 del 1995, art. 2, comma 22, sulla base del quale è stato poi emanato il D.Lgs. n. 562 del 1996, e nel contempo di evitare di pregiudicare oltre misura gli assicurati che godevano delle più favorevoli disposizioni del Fondo speciale.”

C. Appello di Bologna su irretrattabilità del credito contributivo – Prescrizione maturata prima della notifica della cartella di pagamento – Omessa impugnativa entro il termine perentorio di 40 giorni dalla notificazione – Intervenuta decadenza per il debitore di far valere la prescrizione – Regolamentazione delle spese in siffatta ipotesi – Maturazione della prescrizione dopo la iscrizione a ruolo – Soccombenza di AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE

Francesca Romana Belli segnala la sentenza n. 549/24 resa dalla Corte d’Appello di Bologna in una particolare fattispecie di dichiarata irretrattabilità del credito contributivo in ipotesi di omessa impugnativa di cartella esattoriale entro il termine perentorio di 40 giorni dalla sua notificazione.

La Corte Felsinea era stata chiamata a pronunciarsi sull’appello di AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE che lamentava la regolamentazione delle spese del giudizio di I grado poste a suo carico, anziché a carico di INPS, ad esito di giudizio di opposizione ad intimazione di pagamento che si era concluso con la declaratoria di intervenuta prescrizione del credito contributivo.

In particolare l’Agenzia delle Entrate Riscossione aveva spiegato appello nei confronti della predetta pronuncia, chiedendo che la Corte volesse “(…) riformare la Sentenza n o 214/2023 del Tribunale Ordinario di Rimini Sezione Lavoro, pronunciata il 05/07/2023, comunicata il 06/07/2023, non notificata, nella parte in cui il Giudice del lavoro di Rimini, dichiarando la prescrizione quinquennale dei crediti previdenziali I.N.P.S. portati dalla cartella di pagamento n. 13720010083330435000 notificata in data 28/11/2001, ne addossa la responsabilità all’Agenzia delle Entrate Riscossione invece che all’Ente impositore I.N.PS, reo quest’ultimo di aver predisposto, reso esecutivo e trasmesso al Concessionario della riscossione il ruolo n. 86/2001 oltre il termine di prescrizione quinquennale previsto dall’art. 3, commi 9 e 10, della legge 335 del 1995. Conseguentemente annullare la condanna dell’Agenzia delle Entrate Riscossione al pagamento in favore della parte opponente Sig. () delle spese processuali consistenti nel compenso del difensore che sono state liquidate ai sensi del regolamento n. 147 del 2022 in € 2.041,00 (di cui € 266,00 a titolo di rimborso spese forfettarie), oltre ad I. V.A. e C.P.A. nella misura di legge; Con vittoria di spese e competenze ex DM. n. 147/2022, oltre oneri fiscali come per legge, di entrambi i gradi di giudizio“

Accogliendo la prospettazione difensiva di Inps, la Corte ha dichiarato che la regolamentazione delle spese disposta dal primo Giudice era in realtà corretta, essendo la prescrizione maturata proprio dopo la iscrizione a ruolo del credito contributivo, essendo parte ricorrente-debitrice decaduta dalla possibilità di far valere la prescrizione del medesimo credito contributivo che era maturata in fase antecedente alla iscrizione a ruolo per non avere essa parte ricorrente impugnato la cartella esattoriale ed essere così incorsa nella decadenza di legge.

Spiega la Corte, ponendosi, peraltro, in consapevole contrario avviso rispetto a (recente) Cass. n. 18152/24:

“Ad avviso di questa Corte, infatti, se è pur vero che la prescrizione era già maturata in data antecedente alla notifica della cartella di pagamento n. 13720010083330435000 notificata in data 28/11/2001 (non essendo stati prodotti dall’INPS atti interruttivi della prescrizione relativi al periodo precedente la formazione del ruolo e considerato che il credito contributivo per cui è causa risale al 1988) d’altra parte il contribuente non impugnando tempestivamente la predetta cartella esattoriale nel termine perentorio di 40 giorni stabilito ex lege era decaduto dalla possibilità di far valere la prescrizione per il periodo antecedente tale notifica, dovendosi richiamare sul punto Cass., SS.UU. 17 novembre 2016, n. 23397 che ha ribadito: «il principio di carattere generale, secondo cui la scadenza del termine perentorio sancito per opporsi o impugnare un atto di riscossione mediante ruolo o comunque di riscossione coattiva, produce l’effetto sostanziale della irretrattabilità del credito “, (cui hanno dato continuità, ex multis, Cass. Ord. n. 33797 del 19/12/2019 e Corte di Cassazione ordinanza n. 21006 del 10 luglio 2022). Irretrattabilità del credito che significa impossibilità di far valere l’eventuale insussistenza del credito ovvero la sussistenza di fatti modificativi o estintivi della pretesa creditoria trasfusa nell’atto di riscossione e verificatisi in data antecedente alla sua notifica.”

C. Appello di Bologna in tema di inammissibilità dell’opposizione ad estratto di ruolo

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Renato Vestini segnala le sentenze n. 492 e 493 della Corte d’Appello di Bologna in tema di inammissibilità dell’opposizione ad estratto di ruolo.