Maria Maddalena Berloco segnala le sentenze n. 62, 64, 65 e 74, 75, 76 e 77/2025 in tema di insussistenza del requisito reddituale per il riconoscimento degli ANF a cittadini extracomunitari.
La Corte ha accolto gli appelli svolti dall’Istituto nei confronti di plurime ordinanze resa dal Tribunale di Piacenza rese ad esito di procedimenti per asserita discriminazione ex art. 28 del D.lgs. n. 150/2011 e art. 44 del d.lgs. n. 286/1998, ritenendo non adeguatamente provata dai ricorrenti-ora appellati la sussistenza del requisito reddituale per l’accesso alla prestazione richiesta.
La Corte sul punto evidenzia quanto segue: “…., avendo riguardo alla sopra richiamata disciplina legislativa, in correlazione alla fattispecie in esame, l’INPS, nello spiegato atto di gravame, ha contestato, reiterando speculare eccezione svolta in prime cure e disattesa dal Giudice a quo, che “il ricorrente/attuale appellato non ha mai (né in sede amministrativa, né sede giudiziale) depositato la documentazione reddituale riferita all’intero nucleo con la quale il richiedente deve, anno per anno, attestare i redditi del proprio nucleo familiare”.
Tale eccezione, ad avviso di questa Corte, “coglie nel segno” e conduce alla reiezione di tutte le domande formulate dall’allora ricorrente nel libello introduttivo del giudizio.
Sul punto, va, innanzitutto, disattesa la prospettazione dell’odierno appellato secondo cui il “reddito complessivo del nucleo per gli anni rilevanti ai fini della domanda, (…) risulta in primo luogo oggetto di autocertificazione in sede di domanda amministrativa (e ciò basterebbe in forza del vincolo paritario in materia di rapporti con la PA di cui si è detto in ricorso)”.
In realtà con specifico riferimento all’utilizzabilità delle autocertificazioni nei rapporti con la pubblica amministrazione da parte degli stranieri residenti in Italia, si osserva che tale materia è disciplinata da alcune norme di legge, tra cui, innanzitutto, l’art. 2 commi 1° e 2 d.P.R. 394/1999, secondo cui: «I cittadini stranieri regolarmente soggiornanti in Italia possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive di cui all’articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, limitatamente agli stati, fatti e qualità personali certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici o privati italiani.
Gli stati, fatti e qualità personali diversi da quelli indicati nel comma 1, sono documentati mediante certificati o attestazioni rilasciati dalla competente autorità dello Stato estero, legalizzati ai sensi dell’articolo 49 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 200, dalle autorità consolari italiane e corredati di traduzione in lingua italiana, di cui l’autorità consolare italiana attesta la conformità all’originale. Sono fatte salve le diverse disposizioni contenute nelle convenzioni internazionali in vigore per l’Italia. L’interessato deve essere informato che la produzione di atti o documenti non veritieri è prevista come reato dalla legge italiana e determina gli effetti di cui all’articolo 4, comma 2, del testo unico».
L’art. 3, commi 2°, 3° e 4°, d.P.R. 445/2000 prevede altresì: «2. I cittadini di Stati non appartenenti all’Unione regolarmente soggiornanti in Italia possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 limitatamente agli stati, alle qualità personali e ai fatti certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici italiani.
3. Al di fuori dei casi previsti al comma 2, i cittadini di Stati non appartenenti all’Unione autorizzati a soggiornare nel territorio dello Stato possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 nei casi in cui la produzione delle stesse avvenga in applicazione di convenzioni internazionali fra l’Italia ed il Paese di provenienza del dichiarante.
4. Al di fuori dei casi di cui ai commi 2 e 3 gli stati, le qualità personali e i fatti, sono documentati mediante certificati o attestazioni rilasciati dalla competente autorità dello Stato estero, corredati di traduzione in lingua italiana autenticata dall’autorità consolare italiana che ne attesta la conformità all’originale, dopo aver ammonito l’interessato sulle conseguenze penali della produzione di atti o documenti non veritieri».
In base alla normativa richiamata, dunque, lo straniero regolarmente soggiornante in Italia può avvalersi di autocertificazioni in ogni rapporto con la pubblica amministrazione solo qualora sia necessario certificare stati, qualità personali e fatti certificabili da autorità italiane; negli altri casi, è necessario ottenere dall’autorità estera di provenienza idonea documentazione certificativa, corredata dalle traduzioni certificate e le firme legalizzate nei modi e nelle forme previste dalla legge (cfr. art. 33 co. 2 e 3 d.P.R. 445/2000).
Non rientrano tra gli stati, qualità personali e fatti certificabili da autorità italiane i redditi e i patrimoni posseduti da stranieri in territorio estero, essendo evidente che esse non possono utilizzare all’estero gli stessi strumenti di accertamento di cui possono avvalersi per i redditi e patrimoni presenti sul territorio italiano, con riferimento all’accesso a documentazione amministrativa, utilizzo di banche dati, scambio di informazioni con altre amministrazioni, etc.
Se quindi la semplificazione offerta dalla possibilità di autocertificare il possesso di redditi e patrimoni in Italia si giustifica con l’esperibilità da parte della pubblica amministrazione di effettivi controlli ex post che possano fare emergere l’eventuale mendacità delle dichiarazioni del richiedente, appare ragionevole che la stessa agevolazione non sia permessa in situazioni in cui l’autorità italiana sia priva di strumenti efficaci per la verifica della veridicità delle dichiarazioni sostitutive.
La tesi dell’allora ricorrente, secondo cui la documentazione rilasciata dagli enti dello Stato estero legalizzata dalle rappresentanze diplomatiche o consolari italiane e debitamente tradotta possa essere sostituita da autocertificazione, è dunque priva di fondamento normativo.”