C Appello Bologna in tema di variazione inquadramento aziendale ai fini contributivi

Renato Vestini segnala la sentenza n. 38/25 della Corte d’Appello di Bologna in tema di variazione di inquadramento aziendale.

La Corte bolognese ha respinto l’appello di controparte e confermato la tesi dell’Istituto, rimarcando come “La rilevanza dei dati elementi sinora richiamati, che assumono significato innanzitutto sul piano oggettivo quali elementi utili a dar conto delle caratteristiche dell’attività della società, va poi integrata dalla considerazione delle finalità economiche perseguite, aspetto di primaria importanza in relazione alle ipotesi di svolgimento di attività promiscue (v. Cass., 24.11.2021, n. 36381) che può essere valutato anche nel caso di specie, come già evidenziato dal Tribunale di Forlì, alla luce della necessità di valutare sul piano concreto i presupposti dell’inquadramento a fini contributivi. E le finalità dell’attività complessiva della società vanno apprezzate tenendo conto del dato già riportato, evidenziato dall’I.N.P.S., per cui “Sulla base di dati forniti da C.E.M. si rileva come nell’arco di tempo 2011-2019 la quota di prodotto a favore della grande e media distribuzione sia sempre stata oltre l’80% del totale, mentre quella a favore di soci e altri clienti tradizionali si sia ridotta a circa il 20%”, necessitando la clientela, come è chiaramente emerso, dei prodotti ottenuti dalle lavorazioni condotte presso i reparti della società, secondo un procedimento di trasformazione delle materie prime proprio del settore manifatturiero, con conseguente correttezza delle conclusioni rese dall’Istituto (“Sulla base di quanto rilevato dal sopralluogo effettuato nei luoghi di lavoro da parte dei verbalizzanti, delle dichiarazioni acquisite dal personale intento al lavoro, della documentazione prodotta dalla C.E.M e sulla base delle risultanze emerse dall’esame degli archivi dell’INPS, del Ministero del Lavoro e della Camera di Commercio, si è proceduto alla riclassificazione dell’azienda al fine dell’adempimento degli obblighi contributivi verso l’INPS per il personale dipendente attribuendole in codice statistico contributivo 10408 previsto per le aziende che svolgono attività di lavorazione e conservazione di carni e produzione di prodotti a base di carne in forza di quanto stabilito dall’art.49 della L.88/89”).

La sentenza impugnata va allora confermata.

Trib. Bologna in punto decadenza ex art. 47 D.P.R. n. 639/70 dall’azione giudiziaria dopo il mancato accoglimento della domanda da parte del Fondo di garanzia

Roberta Lezzi segnala la sentenza n. 443/25 del Tribunale di Bologna in tema di decadenza ex art. 47 D.P.R. n. 639/70 dall’azione giudiziaria dopo il mancato accoglimento della domanda da parte del Fondo di garanzia

Il Tribunale precisa:”  T……. si osserva, in diritto, che l’art. 47 del d.p.r. n. 639 del 1970 contempla un termine annuale di decadenza per proporre azione giudiziaria a fronte di procedimenti volti al conseguimento delle prestazioni del Fondo di Garanzia ex art. 2 l. n. 297/1982 o ex art. 2 d.lgs. n. 80 del 1992 stabilendo che ‘Esauriti i ricorsi in via amministrativa, può essere proposta l’azione dinanzi l’autorità giudiziaria ai sensi degli articoli 459 e seguenti del codice di procedura civile “ e che “Per le controversie in materia di prestazioni della gestione di cui all’articolo 24 della legge 9 marzo 1989, n. 88, l’azione giudiziaria può essere proposta, a pena di decadenza, entro il termine di un anno dalle date di cui al precedente comma.”

I termini di cui si discute iniziano a decorrere: a) nell’ipotesi in cui l’interessato ha proposto tempestivamente ricorso amministrativo, dal giorno in cui questi riceva la comunicazione della decisione emessa tempestivamente dai competenti organi dell’Istituto; b) in mancanza di tale decisione, dalla data di scadenza del termine previsto dalla legge per la decisione predetta; c) qualora infine non venga proposto ricorso in via amministrativa, il termine decadenziale decorre dalla data di scadenza dei termini prescritti per l’esaurimento del procedimento amministrativo (300 giorni dalla domanda, di cui 120 per il formarsi del silenzio – rigetto di cui all’art. 7 legge n. 533/73, 90 giorni previsti dall’art. 46 legge n. 88/89 per la presentazione del ricorso amministrativo, e 90 giorni prescritti dalla stessa norma per la decisione dello stesso).

Con la sentenza n. 15969 del 2017, la Suprema Corte ha anche evidenziato che tale ultimo termine, di 300 giorni, si pone come alternativo rispetto a quello, più breve, entro il quale sia effettivamente esaurito il procedimento amministrativo sottolineando che, una volta decorso il termine di 300 giorni dall’istanza, un provvedimento tardivamente adottato o una ricorso tardivamente promosso non avrebbero l’effetto di dilatare il termine per la proposizione dell’azione giudiziale ex art. 47 d.p.r. n. 639 del 1970 (cfr. sent. cit. ‘…Il riferimento alla scadenza dei termini prescritti per l’esaurimento del procedimento amministrativo, contestualmente ed alternativamente alla previsione del dies a quo costituito dalla comunicazione della decisione sul ricorso ovvero del termine per renderla, assorbe proprio l’eventualità della mancata proposizione di ricorsi, dopo la domanda di prestazione. Il termine per proporre l’azione giudiziaria decorre, dunque, anche dall’esaurimento del procedimento amministrativo; mentre non vale a prorogare i termini scaduti la decisione tardiva del ricorso come della domanda amministrativa. La “scadenza dei termini prescritti per l’esaurimento del procedimento amministrativo”, individua quindi la soglia oltre la quale la presentazione di un ricorso amministrativo tardivo non può essere utilizzata al fine di determinazione del dies a quo del termine di decadenza per il successivo inizio dell’azione giudiziaria e dello spostamento in avanti di esso, ottenibile ormai nel solo limite dello sbarramento costituito della scadenza dei termini prescritti per l’esaurimento del procedimento amministrativo’).

Nel caso esaminato dalla Suprema Corte è stata in effetti cassata una decisione che aveva affermato ‘…la decorrenza del termine dalla data di comunicazione del provvedimento amministrativo tardivamente adottato’.

Il ricorso in giudizio è stato depositato allorché il termine annuale di cui all’art. 47 cit., computato a decorrere dalla scadenza del termine di trecento giorni dalla domanda amministrativa, risultava già ampiamente decorso.

C. Appello Bologna in tema di recupero indebito pensionistico cd. “Quota 100”.

Maria Teresa Nasso segnala la sentenza della Corte d’Appello di Bologna n. 110/25 in tema di recupero indebito pensionistico cd. “Quota 100”.

La Corte Bolognese ha deciso la controversia richiamando il precedente della C. Cost. n. 234/22, secondo cui: “È infondata la q.l.c. dell’art. 14, comma 3, d.l. 28 gennaio 2019 n. 4, conv., con modificazioni, in l. 28 marzo 2019 n. 26, nella parte in cui prevede che la pensione anticipata, collocata all’interno della c.d. «quota 100», non è cumulabile, a far data dal primo giorno di decorrenza della pensione e fino alla maturazione dei requisiti per l’accesso alla pensione di vecchiaia, con i redditi da lavoro dipendente o autonomo, ad eccezione di quelli derivanti da lavoro autonomo occasionale, nel limite di cinquemila euro lordi annui, in riferimento all’art. 3, comma 1, Cost.

La Corte Costituzionale ha sul punto così condivisibilmente motivato: “7.3.- La differenza tra le tipologie di attività in esame si riflette coerentemente sulla diversa disciplina del divieto di cumulo. Mentre al lavoro intermittente, proprio perché subordinato, si accompagna l’obbligo di contribuzione, così non accade per il lavoro autonomo occasionale produttivo di redditi entro la soglia massima dei 5.000 euro lordi annui (art. 44, comma 2, del d.l. n. 269 del 2003, come convertito).

Come chiarito anche di recente da questa Corte, sia pure in una fattispecie diversa da quella ora in esame (sentenza n. 104 del 2022), il lavoratore autonomo occasionale percettore di redditi entro la soglia indicata non è tenuto a iscriversi alla Gestione separata di cui all’art. 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335 (Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare), e quei redditi, ai sensi dell’art. 44, comma 2, del d.l. n. 269 del 2003, come convertito, non sono soggetti a prelievo previdenziale.

7.4.- In ragione della diversità delle situazioni lavorative poste a raffronto, si deve dunque escludere che sia costituzionalmente illegittimo il difforme trattamento riservato, ai fini del divieto di cumulo con la pensione anticipata a “quota 100”, ai redditi da esse derivanti. L’assenza di omogeneità fra le prestazioni di lavoro qui esaminate porta alla conclusione che non è violato il principio di eguaglianza (ex plurimis, sentenze n. 127 del 2020, n. 32 del 2018 e n. 241 del 2016; ordinanza n. 346 del 2004).

7.5.- La scelta del legislatore, vòlta a diversificare il trattamento previsto per il divieto di cumulo, non risulta costituzionalmente illegittima neppure considerando la sproporzione che può in concreto determinarsi – come nella fattispecie oggetto del giudizio principale – fra l’entità dei redditi da lavoro percepiti dal pensionato che ha usufruito della cosiddetta “quota 100” e i ratei di pensione la cui erogazione è sospesa.

Non si può non considerare l’eccezionalità della misura pensionistica in esame, che ha consentito, per il triennio 2019-2021, il ritiro dal lavoro all’età di 62 anni, con un’anzianità contributiva di almeno 38 anni, senza penalizzazioni nel calcolo della rendita. Nell’adottare una disciplina sperimentale, il legislatore ha configurato un regime di quiescenza disciplinato da regole molto più favorevoli rispetto al sistema ordinario. La prevista sospensione del trattamento di quiescenza in caso di violazione del divieto di cumulo è, per l’appunto, rivolta a garantire un’effettiva uscita del pensionato che ha raggiunto la cosiddetta “quota 100” dal mercato del lavoro, anche al fine di creare nuova occupazione e favorire il ricambio generazionale, all’interno di un sistema previdenziale sostenibile.

Nel regime ora descritto, la percezione da parte del pensionato di redditi da lavoro, qualunque ne sia l’entità, costituisce elemento fattuale che contraddice il presupposto richiesto dal legislatore per usufruire di tale favorevole trattamento pensionistico anticipato (come rilevato peraltro da questa Corte con riferimento al diritto all’erogazione della Nuova assicurazione sociale per l’impiego – NASpI -, nella sentenza n. 194 del 2021), e mette a rischio l’obiettivo occupazionale.

Anche in questa prospettiva, l’assenza di omogeneità fra le situazioni lavorative poste a raffronto dal rimettente risulta decisiva per escludere la fondatezza della questione.

Il lavoro autonomo occasionale, per la sua natura residuale, non incide in modo diretto e significativo sulle dinamiche occupazionali, né su quelle previdenziali e si differenzia per questo dal lavoro subordinato, sia pure nella modalità flessibile del lavoro intermittente”.

Ha richiamato anche la sentenza C. Cass. n. 30994/2024 che ha statuito sul punto che: “In tema di pensione anticipata, la violazione del divieto di cumulo tra redditi pensionistici e da lavoro subordinato – stabilito per la pensione cd. “quota cento” dall’art. 14, comma 3, del d.l. n. 4 del 2019, conv. dalla l. n. 26 del 2019 – comporta la perdita totale del trattamento pensionistico, non solo per i mesi in cui è stata espletata l’attività lavorativa, bensì per tutto l’anno solare di riferimento, in quanto la norma esprime una ratio solidaristica (come affermato nella sentenza della Corte cost. n. 234 del 2022), ma in concorso con il fine macroeconomico di creare nuova occupazione ed assicurare ricambio generazionale nella cornice della sostenibilità del sistema previdenziale, sicché l’uscita dal mercato del lavoro deve essere effettiva.”

C. Appello Bologna in tema di asserite errate comunicazioni

Valeria Giroldi segnala la sentenza della Corte d’Appello di Bologna n 129/25 in tema di asserite errate comunicazioni da parte di Inps.

La Corte Bolognese, rigettando l’appello avversario, accoglie la tesi dell’Istituto circa la esatta individuazione della fattispecie che integra le cd. “errate comunicazioni” e richiama un precedente in termini della medesima Corte (Sentenza n. 471/24) secondo cui: “L’estratto conto “certificativo” è solo e soltanto quello previsto dall’art. 54 della legge n.88/89 il quale dispone testualmente: “E’ fatto obbligo agli enti previdenziali di comunicare, a richiesta esclusiva dell’interessato o di chi ne sia da questi legalmente delegato o ne abbia diritto ai sensi di legge, i dati richiesti relativi alla propria situazione previdenziale e pensionistica. La comunicazione da parte degli enti ha valore certificativo della situazione in essa descritta.”

L’estratto conto certificativo si configura, dunque, solo in presenza di determinati presupposti:

-deve esistere una esplicita richiesta dell’interessato, diretta a conoscere proprio i dati previdenziali e pensionistici che lo riguardano;

-tale richiesta determina un vero e proprio obbligo degli enti previdenziali di rispondere, comunicando i dati richiesti;

-la comunicazione deve essere fatta per iscritto;

-la comunicazione così fatta ha valore certificativo delle risultanze che l’istituto ha appunto comunicato, senza possibilità di successive rettifiche disposte unilateralmente dall’Ente, ma suscettibile di correzioni in presenza di documentate richieste dell’interessato.

Solo allorché esista una specifica domanda dell’assicurato, volta ad ottenere proprio l’attestazione dei contributi maturati in suo favore, scatta l’obbligo dell’Istituto di rilasciare l’estratto conto che ha quel preciso significato e quella precisa efficacia.

Non hanno questo valore e questa efficacia, in conclusione, gli estratti conto periodicamente (ora, ogni due anni) inviati dall’INPS agli assicurati per consentire loro eventualmente di verificare la propria posizione previdenziale; non hanno questo valore e questa efficacia nemmeno le comunicazioni fatte “incidentalmente”, fatte cioè nell’ambito di risposte date all’interessato in seguito a domande amministrative di prestazioni diverse né, tanto meno, quelle fatte oralmente magari agli sportelli dell’Istituto; non hanno questo valore gli estratti semplici ricavati in modo autonomo dalle procedure.”

Trib Roma in materia di inapplicabilità della neutralizzazione dei periodi contributivi (nella specie CIG) che concorrano ad integrare il requisito necessario per l’accesso al trattamento pensionistico

Aldo Tagliente segnala la sentenza n. 2895/25 del Tribunale di Roma in materia di inapplicabilità della neutralizzazione dei periodi contributivi (nella specie CIG) che concorrano ad integrare il requisito necessario per l’accesso al trattamento pensionistico.” (principio conforme a Cass. sez. Lav. sent.n.21678 2018).

Trib. Torre Annunziata sulla possibilità per l’INPS-Fondo di garanzia di contestare i presupposti di operatività dell’intervento del Fondo (cessione o trasferimento di azienda) anche in ipotesi avvenuta ammissione allo stato passivo del credito per TFR del lavoratore

Aldo Tagliente segnala la sentenza n. 510/25 del Tribunale di Torre Annunziata secondo cui l’ammissione allo stato passivo del credito per TFR, con provvedimento definitivo, non preclude all’INPS, quale gestore del Fondo di garanzia, di contestare i presupposti di operatività dell’intervento del Fondo, incentrati sull’insolvenza di chi è datore di lavoro al momento in cui cessa definitivamente il rapporto di lavoro e il credito per TFR diviene conseguentemente esigibile, in base alla disciplina applicabile ratione temporis.”

In caso di cessione o trasferimento di azienda la Suprema Corte è ormai costante nel ritenere che l’intervento del Fondo di garanzia è ancorato all’insolvenza di chi sia datore di lavoro al momento della cessazione del rapporto di lavoro, anche nel caso di prosecuzione del rapporto di lavoro con la società cessionaria – senza alcuna soluzione di continuità – prima del fallimento della società cedente.

E’ affetto da nullità, per contrarietà a norme imperative, l’accordo transattivo intercorso, che prevedeva la liberazione del cessionario (come si legge dall’ art. 2112 c.c. “Con le procedure di cui agli articoli 410 e 411 del codice di procedura civile il lavoratore può consentire la liberazione del cedente dalle obbligazioni derivanti dal rapporto di lavoro” viene specificamente consentita la liberazione del cedente, ma non la liberazione del cessionario).

C. App Bologna in fattispecie di preteso riscatto ai sensi dell’art. 51 comma 2 della Legge N° 488/99 delle annualità di lavoro prestato attraverso rapporti di collaborazione coordinata e continuativa svolta negli anni dal 1981 al 1985

Ester Cascio segnala la sentenza n. 36/25 della Corte d’Appello di Bologna in peculiare fattispecie di preteso riscatto ai sensi dell’art. 51 comma 2 della Legge N° 488/99 delle annualità di lavoro prestato attraverso rapporti di collaborazione coordinata e continuativa svolta negli anni dal 1981 al 1985.

La Corte, ricostruito il quadro normativo di riferimento (“L’art. 51, comma 2 della legge n. 488/1999 dispone: “2. Per i lavoratori iscritti alla Gestione di cui all’articolo 2, comma 26 della legge 8 agosto 1995, n. 335, è prevista la facoltà di riscattare annualità di lavoro prestato attraverso rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, risultanti da atti aventi data certa, svolti in periodi precedenti alla data di entrata in vigore dell’assoggettamento all’obbligo contributivo di cui alla predetta legge. Tale facoltà di riscatto è posta a carico dell’interessato e può essere fatta valere fino ad un massimo di cinque annualità. Con successivo decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e delle finanze, è stabilita la disciplina della facoltà di riscatto, in coerenza con la disciplina di cui al decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 564, tenendo conto della parametrazione con le retribuzioni del periodo considerato e valutando quale aliquota di riferimento l’aliquota contributiva in vigore al momento della domanda.””), così statuisce: “Ciò posto in punto di diritto, ad avviso di questa Corte, appare evidente che la domanda di riscatto illo tempore presentata dal sig. Ambrogino Manzi fosse priva della documentazione imprescindibile dalla quale deve risultare lo svolgimento dell’attività lavorativa, ossia “gli atti di data certa” ai quali fa riferimento la norma; norma di carattere eccezionale, di stretta interpretazione quindi. Tale carenza documentale, peraltro, è riscontrabile anche rispetto ai documenti prodotti dal predetto lavoratore con il libello introduttivo del giudizio e con lo spiegato atto di gravame.

Ed invero, l’allora ricorrente pretende di provare l’asserito svolgimento di attività di collaborazione coordinata e continuativa non già con atti di data certa, ma piuttosto con presunzioni, in spregio del dettato normativo, in quanto dalla documentazione offerta non risulta affatto lo svolgimento di attività lavorativa per gli anni richiesti, posto che si tratterebbe di atti, in realtà, dai quali desumere, appunto, lo svolgimento di attività lavorativa; ma così non è”.

C. App Bologna in tema di insussistenza del requisito reddituale per il riconoscimento degli ANF a cittadini extracomunitari – Accoglimento appelli Inps

Maria Maddalena Berloco segnala le sentenze n. 62, 64, 65 e 74, 75, 76 e 77/2025 in tema di insussistenza del requisito reddituale per il riconoscimento degli ANF a cittadini extracomunitari.

La Corte ha accolto gli appelli svolti dall’Istituto nei confronti di plurime ordinanze resa dal Tribunale di Piacenza rese ad esito di procedimenti per asserita discriminazione ex art. 28 del D.lgs. n. 150/2011 e art. 44 del d.lgs. n. 286/1998, ritenendo non adeguatamente provata dai ricorrenti-ora appellati la sussistenza del requisito reddituale per l’accesso alla prestazione richiesta.

La Corte sul punto evidenzia quanto segue: “…., avendo riguardo alla sopra richiamata disciplina legislativa, in correlazione alla fattispecie in esame, l’INPS, nello spiegato atto di gravame, ha contestato, reiterando speculare eccezione svolta in prime cure e disattesa dal Giudice a quo, che “il ricorrente/attuale appellato non ha mai (né in sede amministrativa, né sede giudiziale) depositato la documentazione reddituale riferita all’intero nucleo con la quale il richiedente deve, anno per anno, attestare i redditi del proprio nucleo familiare”.

Tale eccezione, ad avviso di questa Corte, “coglie nel segno” e conduce alla reiezione di tutte le domande formulate dall’allora ricorrente nel libello introduttivo del giudizio.

Sul punto, va, innanzitutto, disattesa la prospettazione dell’odierno appellato secondo cui il “reddito complessivo del nucleo per gli anni rilevanti ai fini della domanda, (…) risulta in primo luogo oggetto di autocertificazione in sede di domanda amministrativa (e ciò basterebbe in forza del vincolo paritario in materia di rapporti con la PA di cui si è detto in ricorso)”.

In realtà con specifico riferimento all’utilizzabilità delle autocertificazioni nei rapporti con la pubblica amministrazione da parte degli stranieri residenti in Italia, si osserva che tale materia è disciplinata da alcune norme di legge, tra cui, innanzitutto, l’art. 2 commi 1° e 2 d.P.R. 394/1999, secondo cui: «I cittadini stranieri regolarmente soggiornanti in Italia possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive di cui all’articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, limitatamente agli stati, fatti e qualità personali certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici o privati italiani.

Gli stati, fatti e qualità personali diversi da quelli indicati nel comma 1, sono documentati mediante certificati o attestazioni rilasciati dalla competente autorità dello Stato estero, legalizzati ai sensi dell’articolo 49 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 200, dalle autorità consolari italiane e corredati di traduzione in lingua italiana, di cui l’autorità consolare italiana attesta la conformità all’originale. Sono fatte salve le diverse disposizioni contenute nelle convenzioni internazionali in vigore per l’Italia. L’interessato deve essere informato che la produzione di atti o documenti non veritieri è prevista come reato dalla legge italiana e determina gli effetti di cui all’articolo 4, comma 2, del testo unico».

L’art. 3, commi 2°, 3° e 4°, d.P.R. 445/2000 prevede altresì: «2. I cittadini di Stati non appartenenti all’Unione regolarmente soggiornanti in Italia possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 limitatamente agli stati, alle qualità personali e ai fatti certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici italiani.

3. Al di fuori dei casi previsti al comma 2, i cittadini di Stati non appartenenti all’Unione autorizzati a soggiornare nel territorio dello Stato possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 nei casi in cui la produzione delle stesse avvenga in applicazione di convenzioni internazionali fra l’Italia ed il Paese di provenienza del dichiarante.

4. Al di fuori dei casi di cui ai commi 2 e 3 gli stati, le qualità personali e i fatti, sono documentati mediante certificati o attestazioni rilasciati dalla competente autorità dello Stato estero, corredati di traduzione in lingua italiana autenticata dall’autorità consolare italiana che ne attesta la conformità all’originale, dopo aver ammonito l’interessato sulle conseguenze penali della produzione di atti o documenti non veritieri».

In base alla normativa richiamata, dunque, lo straniero regolarmente soggiornante in Italia può avvalersi di autocertificazioni in ogni rapporto con la pubblica amministrazione solo qualora sia necessario certificare stati, qualità personali e fatti certificabili da autorità italiane; negli altri casi, è necessario ottenere dall’autorità estera di provenienza idonea documentazione certificativa, corredata dalle traduzioni certificate e le firme legalizzate nei modi e nelle forme previste dalla legge (cfr. art. 33 co. 2 e 3 d.P.R. 445/2000).

Non rientrano tra gli stati, qualità personali e fatti certificabili da autorità italiane i redditi e i patrimoni posseduti da stranieri in territorio estero, essendo evidente che esse non possono utilizzare all’estero gli stessi strumenti di accertamento di cui possono avvalersi per i redditi e patrimoni presenti sul territorio italiano, con riferimento all’accesso a documentazione amministrativa, utilizzo di banche dati, scambio di informazioni con altre amministrazioni, etc.

Se quindi la semplificazione offerta dalla possibilità di autocertificare il possesso di redditi e patrimoni in Italia si giustifica con l’esperibilità da parte della pubblica amministrazione di effettivi controlli ex post che possano fare emergere l’eventuale mendacità delle dichiarazioni del richiedente, appare ragionevole che la stessa agevolazione non sia permessa in situazioni in cui l’autorità italiana sia priva di strumenti efficaci per la verifica della veridicità delle dichiarazioni sostitutive.

La tesi dell’allora ricorrente, secondo cui la documentazione rilasciata dagli enti dello Stato estero legalizzata dalle rappresentanze diplomatiche o consolari italiane e debitamente tradotta possa essere sostituita da autocertificazione, è dunque priva di fondamento normativo.”

Trib. Forlì in tema di preteso diritto a riqualificazione del trattamento pensionistico di vecchiaia in cumulo contributivo

Renato Vestini segnala la sentenza n. 24/25 del Tribunale di Forlì in tema di preteso diritto a riqualificazione del trattamento pensionistico di vecchiaia in cumulo contributivo.

Il Tribunale accoglie la tesi degli Enti Previdenziali convenuti e respinge la domanda richiamando l’insegnamento della Corte di Cassazione secondo il quale “……pregiudiziale è il problema attinente al diverso problema della individuazione del momento nel quale insorge il diritto alla pensione e nel quale collocarsi la irrinunciabilità a essa da parte del suo beneficiano, per effetto del principio di indisponibilità del diritto pensionistico desumibile dall’articolo 69 della legge numero 153 del 1969. A questo proposito, deve farsi riferimento alla disposizione (di portata generale nell’ordinamento previdenziale) dettata dall’articolo 78 del regio decreto 28 agosto 1924 numero 1422 in materia di assicurazione obbligatoria per la invalidità, vecchiaia e superstiti. Il secondo coma di questa disposizione prescrive che “l’istituto di previdenza esamina la domanda di pensione, …, accerta il diritto alla pensione, ne stabilisce la misura e provvede alla assegnazione provvisoria della pensione stessa, dandone avviso all’interessato…”. A termini poi del terzo comma dello stesso articolo, “nel caso in cui la domanda di pensione non possa essere accolta, l’istituto ne dà avviso all’interessato, specificandone i motivi, con notificazione del messo comunale o mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno”. Si rileva quindi immediatamente che, a seguito della presentazione della domanda di pensione, l’ente previdenziale è tenuto, in primo luogo, ad accertare la sussistenza del diritto alla pensione, e, una volta che tale verifica si sia risolta positivamente, a stabilire l’entità economica del trattamento e a provvedere alla sua assegnazione in via provvisoria. Si tratta quindi di due accertamenti tra loro nettamente distinti, anche se necessariamente tra loro collegati, dovendo procedersi al secondo (determinazione del quantum) esclusivamente dopo che si sia riscontrata la corrispondenza tra la concreta fattispecie e i presupposti astrattamente richiesti per l’insorgere del diritto, ciò implicando una attività meramente ricognitiva di un diritto già attribuito dall’ordinamento in presenza dei prescritti requisiti. Ne deriva che in tanto potrà ritenersi consentita una rinuncia all’atto propulsivo del procedimento, e cioè alla domanda, con l’effetto di evitarne la conclusione, solo quando essa intervenga prima che si sia conclusa la sua prima fase dell’accertamento, in concreto, della sussistenza del diritto in ordine all’an, unico avente efficacia costitutiva, il che non è per quella successiva relativa alla determinazione del quantum, unica alla quale si riferisce, per la stessa letterale formulazione dell’ultima parte del secondo coma dell’articolo 78, l’avviso all’interessato, con riferimento al quale, diversamente dall’ipotesi di rigetto della domanda (terzo comma), non è previsto il rispetto di alcuna formalità, richiedendosi la necessità della relativa conoscenza esclusivamente per la decorrenza del termine il ricorso, proponibile ai sensi dell’articolo 82 dello stesso regio decreto. Ulteriore conseguenza è che la rinuncia successivamente intervenuta non potrà giammai configurarsi come una revoca della domanda di pensione, e ciò in quanto si è ormai definitivamente acquisito il diritto a essa, come tale irrinunciabile, essendo intervenuto il riconoscimento, da parte della amministrazione, della presenza dei requisiti richiesti per l’insorgenza del diritto stesso. E in tale senso questa Corte ha già del resto sostanzialmente ritenuto con precedenti decisioni, e per ultimo con la sentenza numero 13155 del 25 novembre 1995, secondo la quale la domanda presentata dall’assicurato per ottenere la prestazione costituisce atto d’impulso di un procedimento amministrativo, il quale consta di una sequenza di atti meramente ricognitivi di un diritto già attribuito dall’ordinamento in presenza dei requisiti prescritti, con la funzione di rendere liquida ed esigibile la prestazione stessa, e che si conclude, a norma dell’articolo 78 del regio decreto numero 1422 del 1924, con la comunicazione dell’atto, che ne stabilisce la misura e provvede alla assegnazione. Certamente condivisibile è una tale affermazione di principio, essendo la stessa pienamente coerente con la formulazione del testo normativo e con la ratio ispiratrice di questo. Ne deve allora conseguire che (…) una volta definitosi il procedimento con l’accertamento in positivo della sussistenza del diritto e con la liquidazione del dovuto e si sia formato il provvedimento finale di accoglimento della istanza, il relativo “avviso” all’interessato avrà l’unica funzione di porre in grado quest’ultimo di valutare la conformità del deciso alle sue aspettative e di proporre un eventuale ricorso ai sensi del citato articolo 82, conseguendone che giammai – in applicazione delle regole disciplinanti il procedimento amministrativo – potrà più ritenersi consentita una revoca della domanda, che, oltre tutto, intervenendo nei confronti di un provvedimento attributivo della pensione, non potrebbe non configurarsi se non come una rinuncia a questa….” (cfr. Cass. 3208/02).