Renato Vestini segnala le n. 2 sentenze nn. 1291 e 1304/24 rese dal Tribunale di Bologna in tema di responsabilità di un Consorzio a titolo di obbligazione solidale ai sensi dell’art. 29 D.Lgs. n. 276/2003 per le inadempienze contributive di propria consorziata affidataria di servizi di appalto.
Rigettando le avversarie opposizioni ad altrettanti decreti ingiuntivi chiesti ed emessi nei confronti di Consorzio che aveva affidato servizi di appalto a proprie consorziate, il Tribunale – con distinti giudicanti – ha accolto la prospettazione difensiva dell’Istituto, riconoscendo impegnata la responsabilità del Consorzio a titolo di obbligazione solidale.
Ha ritenuto il Giudicante (nella pronuncia n. 1304/24) che “Giudicando in una fattispecie nella quale si discuteva dell’applicazione dell’art. 1676 c.c., ma i cui principi possono essere trasporti nel caso in esame, la Corte di Cassazione ha riconosciuto (sentenza n.6208/2008) che il negozio di affidamento dei lavori tra consorzio e impresa consorziata deve essere identificato in termini di sub-derivazione dal contratto di appalto (e, dunque, di sub-appalto), a favore dei lavoratori dipendenti dall’impresa dell’appaltatore nei confronti del committente e, quindi, per il caso che qui rileva, dei dipendenti dell’impresa subappaltatrice nei confronti del sub-committente, giusto il condiviso principio, già enunciato dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui la previsione contenuta nell’art. 1676 c.c., in base alla quale i lavoratori dipendenti dell’appaltatore hanno, nei confronti del committente, un’azione diretta allo scopo di conseguire quanto è loro dovuto con riferimento all’attività lavorativa prestata per eseguire l’opera appaltata, si applica anche ai dipendenti del subappaltatore nei confronti del subcommittente o subappaltante; sia in base al criterio di interpretazione letterale, in quanto il contratto di subappalto altro non è che un vero e proprio appalto che si caratterizza rispetto al contratto – tipo solo per essere un contratto derivato da altro contratto stipulato a monte, che ne costituisce il presupposto, sia in considerazione della ratio della norma, che è ravvisabile nell’esigenza di assicurare una particolare tutela in favore dei lavoratori ausiliari dell’appaltatore, atta a preservarli dal rischio dell’inadempimento di questi – esigenza che ricorre identica nell’appalto e nel subappalto (cfr. Cass.n. 12048/2003; Cass. n. 24369/17).
Secondo la Suprema Corte non può, al contrario, ritenersi fondata, ai fini in discorso, la tesi secondo cui il rapporto tra consorzio e consorziata sia invece da qualificare in termini di mandato, con esclusione di qualsiasi responsabilità del consorzio (mandatario) per le obbligazioni assunte dalla consorziata (mandante) nei confronti dei propri lavoratori; posto che in relazione ai contratti di appalto stipulati dal consorzio e poi ceduti alle imprese consorziate, ed ai fini del rapporto con i lavoratori subordinati di quest’ultima, il consorzio va considerato alla tregua di un subcommittente e la vicenda contrattuale va riguardata come un caso di subderivazione dal contratto di appalto, e, quindi, di subappalto; che ha una sua specifica disciplina di tutela in relazione ai diritti dei dipendenti dell’appaltatore (o come qui si è trattato dei dipendenti del subappaltatore) ai sensi dell’art. 1676 c.c. (ma anche dell’art. 29 I. 276/2003).
Per tali sole ragioni, le eccezioni sollevate dal Consorzio non sono fondate.
Nel caso di specie, poi, è pacifico e documentato che il contratto di appalto con il committente sia stato sottoscritto proprio del consorzio, che ha poi provveduto ad affidare l’esecuzione dei servizi alla sua consorziata: risulta quindi per tabulas il pieno coinvolgimento del consorzio nella catena contrattuale che lega, ad un estremo, il committente e, all’altro, la consorziata effettiva esecutrice dei servizi appaltati.”