Trib. Bologna in tema di responsabilità di Consorzio a titolo di obbligazione solidale ai sensi dell’art. 29 D.Lgs. n. 276/2003 per le inadempienze contributive di propria consorziata affidataria di servizi di appalto

Renato Vestini segnala le n. 2 sentenze nn. 1291 e 1304/24 rese dal Tribunale di Bologna in tema di responsabilità di un Consorzio a titolo di obbligazione solidale ai sensi dell’art. 29 D.Lgs. n. 276/2003 per le inadempienze contributive di propria consorziata affidataria di servizi di appalto.

Rigettando le avversarie opposizioni ad altrettanti decreti ingiuntivi chiesti ed emessi nei confronti di Consorzio che aveva affidato servizi di appalto a proprie consorziate, il Tribunale – con distinti giudicanti – ha accolto la prospettazione difensiva dell’Istituto, riconoscendo impegnata la responsabilità del Consorzio a titolo di obbligazione solidale.

Ha ritenuto il Giudicante (nella pronuncia n. 1304/24) che “Giudicando in una fattispecie nella quale si discuteva dell’applicazione dell’art. 1676 c.c., ma i cui principi possono essere trasporti nel caso in esame, la Corte di Cassazione ha riconosciuto (sentenza n.6208/2008) che il negozio di affidamento dei lavori tra consorzio e impresa consorziata deve essere identificato in termini di sub-derivazione dal contratto di appalto (e, dunque, di sub-appalto), a favore dei lavoratori dipendenti dall’impresa dell’appaltatore nei confronti del committente e, quindi, per il caso che qui rileva, dei dipendenti dell’impresa subappaltatrice nei confronti del sub-committente, giusto il condiviso principio, già enunciato dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui la previsione contenuta nell’art. 1676 c.c., in base alla quale i lavoratori dipendenti dell’appaltatore hanno, nei confronti del committente, un’azione diretta allo scopo di conseguire quanto è loro dovuto con riferimento all’attività lavorativa prestata per eseguire l’opera appaltata, si applica anche ai dipendenti del subappaltatore nei confronti del subcommittente o subappaltante; sia in base al criterio di interpretazione letterale, in quanto il contratto di subappalto altro non è che un vero e proprio appalto che si caratterizza rispetto al contratto – tipo solo per essere un contratto derivato da altro contratto stipulato a monte, che ne costituisce il presupposto, sia in considerazione della ratio della norma, che è ravvisabile nell’esigenza di assicurare una particolare tutela in favore dei lavoratori ausiliari dell’appaltatore, atta a preservarli dal rischio dell’inadempimento di questi – esigenza che ricorre identica nell’appalto e nel subappalto (cfr. Cass.n. 12048/2003; Cass. n. 24369/17).

Secondo la Suprema Corte non può, al contrario, ritenersi fondata, ai fini in discorso, la tesi secondo cui il rapporto tra consorzio e consorziata sia invece da qualificare in termini di mandato, con esclusione di qualsiasi responsabilità del consorzio (mandatario) per le obbligazioni assunte dalla consorziata (mandante) nei confronti dei propri lavoratori; posto che in relazione ai contratti di appalto stipulati dal consorzio e poi ceduti alle imprese consorziate, ed ai fini del rapporto con i lavoratori subordinati di quest’ultima, il consorzio va considerato alla tregua di un subcommittente e la vicenda contrattuale va riguardata come un caso di subderivazione dal contratto di appalto, e, quindi, di subappalto; che ha una sua specifica disciplina di tutela in relazione ai diritti dei dipendenti dell’appaltatore (o come qui si è trattato dei dipendenti del subappaltatore) ai sensi dell’art. 1676 c.c. (ma anche dell’art. 29 I. 276/2003).

Per tali sole ragioni, le eccezioni sollevate dal Consorzio non sono fondate.

Nel caso di specie, poi, è pacifico e documentato che il contratto di appalto con il committente sia stato sottoscritto proprio del consorzio, che ha poi provveduto ad affidare l’esecuzione dei servizi alla sua consorziata: risulta quindi per tabulas il pieno coinvolgimento del consorzio nella catena contrattuale che lega, ad un estremo, il committente e, all’altro, la consorziata effettiva esecutrice dei servizi appaltati.”

Trib Bologna in ipotesi di Avviso di Addebito emesso su Accertamento dell’Agenzia delle Entrate  in pendenza del giudizio tributario – Violazione dell’art. 24 D.Lgs. n. 46/99 – Insussistenza

Ester Cascio segnala la sentenza del Tribunale di Bologna n 1175/24 in ipotesi di Avviso di Addebito emesso dall’Istituto su Accertamento dell’Agenzia delle Entrate e in pendenza del giudizio tributario.

La sentenza si fa apprezzare perchè si pone in contrario avviso rispetto al consolidato orientamento che in fattispecie del genere accoglie l’eccezione di violazione del disposto dell’art. 24 D.Lgs. n. 46/99 per essere l’iscrizione a ruolo del credito contributivo avvenuta in pendenza del giudizio tributario.

Sul punto il Giudicante chiarisce:

“Per quanto concerne l’art. 24 del D.Lgs. 46/1999, a prescindere dal fatto che tale norma non andrebbe ad incidere sulla sussistenza del credito contributivo, ma soltanto sulla sua richiedibilità tramite procedure esecutive, con la conseguenza che, in giudizio, comunque andrebbe accertata la sussistenza delle poste eventualmente dovute, nel caso di specie è intervenuta una pronuncia (esecutiva) della commissione tributaria provinciale (cfr., doc. 3, fasc. INPS), confermativa dell’accertamento a monte, circostanza che rende non operativa la norma suddetta.”

Trib Bologna in fattispecie di addebito contributivo per omessa prova di poter usufruire del regime agevolato ai sensi dell’art. 1 commi da 54 a 83 della L. 190/2014

Roberta Lezzi segnala la sentenza n. 1220/24 resa dal Tribunale di Bologna in fattispecie di addebito contributivo per omessa prova di poter usufruire del regime agevolato ai sensi dell’art. 1 co. da 54 a 83 della L. 190/2014.

Il Tribunale, accogliendo la prospettazione difensiva dell’Istituto, risolve in via preliminare la questione dell’onere della prova nella fattispecie sottoposta ad esame, stabilendo che “…allorquando si tratti di benefici o sgravi contributivi (applicati dal soggetto in autonomia, senza preventiva autorizzazione dell’INPS) e laddove tali benefici siano dichiarati non applicabili, spetta, …., alla parte opponente (che, in sostanza, ne chiede di usufruirne) la dimostrazione in ordine alla ricorrenza di tutti i presupposti e requisiti per goderne.

In tal senso è pacifica la giurisprudenza di merito e di legittimità (cfr., Cassazione civile, sez. lav., 28 settembre 2004, n. 19373: «In tema di sgravi contributivi, grava sull’impresa che vanti il diritto al beneficio l’onere di provare la sussistenza dei necessari requisiti»; per il merito, cfr., Tribunale Trapani, sez. lav., 29 aprile 2009: «Benché nel giudizio di opposizione a cartella esattoriale l’opponente rivesta il ruolo di convenuto in senso sostanziale, in materia di sgravi contributivi l’onere probatorio si inverte: l’opponente che invochi tali sgravi deve, infatti, dare prova della sussistenza di tutti i requisiti normativamente previsti, non potendo limitarsi alla contestazione dei motivi di revoca del beneficio sollevati dall’Inps») e, tale orientamento, deve essere condiviso, non sussistendo ragioni per disattenderlo, atteso che la ratio dello stesso risiede proprio nella natura che, tanto gli sgravi, quanto i regime agevolati posseggono in relazione alle conseguenza sui contributi dovuti.”

Richiamato il disposto dell’art. 1, commi 54-76-83 L. n. 190/14, il Tribunale conclude nel senso che “…. parte odierna opponente avrebbe dovuto dimostrare che, da un lato di rientrare nel requisito reddituale (adempimento rispettato), dall’altro di non aver sostenuto spese oltre il limite indicato e di aver tempestivamente comunicato la dichiarazione di cui al co. 83.

Con riferimento a questi ultimi due profili, nessuna prova in giudizio è stata fornita, mancando, inoltre, del tutto la dichiarazione principale del 2016, che non è stata meramente rettificata nel 2022, ma inviata per la prima volta. Dalle considerazioni svolte deriva che non vi siano elementi per ritenere illegittimo l’operato della parte resistente e l’avviso di addebito deve essere confermato.”

Trib Forlì in tema di indebito assistenziale – Notifica del verbale di revisione del requisito sanitario – Diritto per Inps a ripetere l’indebito relativo al pagamento dei ratei successivi a detta notifica – Sussistenza

Renato Vestini segnala la sentenza n. 198/24 del Tribunale di Forlì che, in tema di indebito assistenziale, in presenza di notifica del verbale di revisione del requisito sanitario, ha accertato il diritto dell’Istituto a ripetere i ratei pagati successivamente a detta notifica.

Il Tribunale risolve la controversia richiamando l’insegnamento di Cass., 4.8.2022, n. 24180, secondo il quale “in tema di indebito assistenziale trova applicazione, in armonia con l’art. 38 Cost., la disciplina peculiare, diversa sia da quella generale dettata dall’art. 2033 c.c. che da quella prevista con riferimento alle pensioni o ad altri trattamenti previdenziali, appositamente dettata in materia, come tratteggiata da plurime decisioni di questa Corte» (cfr., tra le più recenti, Cass. nr. 13915 del 2021; Cass. nr. 13223 del 2020; Cass. nn. 10642 e 31372 del 2019); in particolare, si è delineato il principio in base al quale, nella materia in oggetto, trova applicazione «la regola propria del sottosistema assistenziale», che esclude la ripetizione in presenza di situazioni di fatto variamente articolate, ma comunque aventi generalmente come minimo comune denominatore la non addebitabilità all’accipiens della erogazione non dovuta ed una situazione idonea a generare affidamento; pertanto, l’indebito (assistenziale) che si è determinato per il venir meno del requisito sanitario, a seguito di visita di revisione, abilita alla restituzione solo a far tempo dal provvedimento con cui l’esito di detto accertamento sia comunicato al percipiente, salvo che l’erogazione indebita sia addebitabile all’assistito e non sussistano le condizioni di un legittimo affidamento”.

Nel caso di specie è provato che il verbale della visita di revisione, contenente indicazione del venir meno delle condizioni utili alla percezione dell’indennità, sia stato notificato a parte ricorrente.

E la conoscenza del provvedimento di accertamento dell’insussistenza dei presupposti è incompatibile con l’affidamento del percettore. Come rilevato, infatti, da Cass., 30.6.2020, n. 13223, “in tema di indebito assistenziale, in luogo della generale ed incondizionata regola civilistica della ripetibilità, trova applicazione, in armonia con l’art. 38 Cost., quella propria di tale sottosistema, che esclude la ripetizione, quando vi sia una situazione idonea a generare affidamento del percettore e la erogazione indebita non gli sia addebitabile. Ne consegue che l’indebito assistenziale, per carenza dei requisiti reddituali, abilita alla restituzione solo a far tempo dal provvedimento di accertamento del venir meno dei presupposti, salvo che il percipiente non versi in dolo, situazione comunque non configurabile in base alla mera omissione di comunicazione di dati reddituali che l’istituto previdenziale già conosce o ha l’onere di conoscere”.

Il Tribunale richiama, poi, il precedente in termini costituto da C. Appello di Cagliari sezione lavoro, del 2/02/2023 n. 191.

C.Appello Bologna in tema di disconoscimento della certificazione di contratti di lavoro  – Certificazione dei contratti di lavoro da parte di ente bilaterale (nella specie ENBLI di Roma) – Possibilità per il Tribunale di indagare sulla liceità dei contratti nonostante la certificazione – Ammissibilità

Francesca Romana Belli segnala la sentenza della Corte d’Appello di Bologna n. 407/24 in tema di disconoscimento della certificazione di contratti di lavoro.

Da segnalare il passaggio motivazionale nel quale la Corte afferma:”…l’appello si concentra sull’affermata erroneità della sentenza nella parte in cui ha ritenuto che, al di là della certificazione in atti, fosse sempre possibile l’accertamento in fatto della liceità del contratto inter partes; e nella parte in cui ha disconosciuto la legittimità dell’ente certificatore e non ha tenuto conto del doc. 13 prodotto in atti, che attesterebbe la natura dell’ENBLI di Roma e dalla Commissione di certificazione istituita presso ENBLI che ha certificato il contratto di appalto tra FD SOLUTIONS S.R.L. e CO. SERVICE S.R.L..

In ordine al primo aspetto, va rilevato che l’art. 30, comma 2 della Legge 183/2010, legge che come noto ha introdotto significative modifiche in ampliamento ai poteri delle Commissioni di certificazione, ha tuttavia espressamente previsto che “nella qualificazione del contratto di lavoro e nell’interpretazione delle relative clausole il giudice non può discostarsi dalle valutazioni delle parti, espresse in sede di certificazione dei contratti di lavoro, salvo il caso di erronea qualificazione del contratto. vizi del consenso o di difformità tra il programma negoziale certificato e la sua successiva attuazione“.

Orbene, nel caso in ispecie si discute, tra l’altro, sulla genuinità del contratto di appalto di servizi stipulato fra 1a ditta F.D. SOLUTIONS SRL e la ditta CO. SERVICE SRL, avente ad oggetto un servizio indicato genericamente come attività di “addetti al confezionamento”, quando è stato accertato che i nove lavoratori impiegati presso F.D. SOLUTIONS SRL hanno svolto mansioni di tipografi e serigrafi.

Tanto basta per ritenere pienamente legittimi e non contra legem i poteri del Tribunale di indagare sulla  difformità tra il programma negoziale certificato e la sua successiva attuazione.”

Frutto di un refuso devono ritenersi i passaggi in sentenza sulla contumacia dell’Istituto in realtà regolarmente costituito.

C. Appello di Bologna in giudizio di opposizione a intimazione di pagamento promossa da ADER – Credito Inps riconosciuto in sentenza – Applicazione del termine decennale di prescrizione ai sensi dell’art. 2953 c.c – Produzione in appello dell’atto interruttivo della prescrizione risalente al 2011 – Documento indispensabile per la decisione – Ammissibilità ex art. 437 cpc

Ester Cascio segnala la sentenza n.421/24 della Corte d’Appello di Bologna resa in una complessa vicenda processuale di opposizione ad intimazione di pagamento promossa da ADER su credito Inps riconosciuto a seguito di giudizio di opposizione a cartella esattoriale definito nel 2004 con sentenza che aveva dichiarato solo parzialmente prescritta la pretesa contributiva dell’Istituto.

La Corte ha accolto l’appello dell’Istituto, riconoscendo in primo luogo che alla fattispecie si applica il termine decennale, e non quinquennale, di prescrizione ai sensi dell’art. 2953 c.c., essendosi verificata la conversione del termine di prescrizione da breve a decennale, prevista dalla disposizione ult. cit. per effetto del passaggio in giudicato della sentenza di condanna; questione, già decisa in tal senso dal Tribunale, e divenuta definitiva non avendo parte appellata nel costituirsi i sede di gravame svolto appello incidentale sul punto.

Non essendosi costituito in giudizio l’ADER, l’INPS ha prodotto in grado di appello l’atto interruttivo della prescrizione (nella specie, una intimazione di pagamento notificata nel 2011 dall’Agente per la Riscossione), atto di cui era stata fatta istanza di esibizione nel corso del giudizio di I grado e che è stato, poi, ottenuto direttamente a seguito di richiesta del difensore dell’Istituto che lo ha depositato in giudizio.

Sul punto, la Corte afferma: “Ciò posto, va, poi, osservato che la produzione svolta dall’INPS in data 21/06/2024 risulta indubbiamente ammissibile ai sensi dell’art. 437 c.p.c., riguardando un documento ‘”indispensabile” ai fini della decisione e sussistendo una C.d. “pista probatoria” propedeutica alla sua acquisizione (atteso che “nel rito del lavoro, solo nel caso in cui il materiale istruttorio acquisito al processo indichi “piste probatorie” significative ai fini della ricerca della verità, ovvero allorché le risultanze di causa offrano significativi dati di indagine, il giudice, anche in grado di appello, ove reputi insufficienti le prove già acquisite, è tenuto ad esercitare il potere-dovere, previsto dall’art. 437 c.p.c., di provvedere anche d’ufficio agli atti istruttori sollecitati da tale materiale probatorio e idonei a superare l’incertezza sui fatti costitutivi dei diritti in contestazione, ferma restando sempre la necessità che i fatti stessi siano stati allegati nell’atto introduttivo” cosi Cass. n. 18252 / 2011 e nel medesimo senso, del necessario presupposto di semiplena probatio dei fatti allegati, v. Cass. n. 19358/2015 e 15925 / 2020), data dal fatto che il documento in parola è stato menzionato proprio dall’odierna appellata e la relativa produzione era già stata ordinata ex art. 213 c.c. dal Giudice di prime cure.”.

Applicando la sequenza degli atti interruttivi intervenuti (il primo in data 30/03/2011 e il successivo in data 9/11/2021 con la notifica dell’intimazione di pagamento che ha dato origine al presente giudizio) e le sospensioni “COVID” dei termini di prescrizione – disposte prima con l’articolo 37 del decreto-legge n. 18/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27/2020, al comma 2, e poi con l’articolo 11 del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21, per effetto delle quali la prescrizione dei contributi previdenziali obbligatori è rimasta sospesa dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020, per un totale di 129 giorni e dal 31 dicembre 2020 al 30 giugno 2021, per un totale di 182 giorni, – la Corte ha potuto ritenere non prescritto il credito contributivo oggetto di causa, riconosciuto in sentenza co il rigetto dell’avversaria opposizione.

C.Appello di Bologna in fattispecie di iscrizione alla Gestione Separata in ragione del carattere non occasionale dell’attività svolta (disegnatore grafico di pagine web)

Ester Cascio segnala la sentenza della Corte d’Appello di Bologna n. 460/24 in fattispecie di iscrizione alla Gestione Separata in ragione del carattere non occasionale dell’attività svolta (disegnatore grafico di pagine web).

La sentenza, con la quale la Corte Felsinea ha accolto l’appello dell’Istituto, si segnala per la particolarità del caso, posto che il ricorrente aveva usufruito delle agevolazioni fiscali come giovane imprenditore, per attività quindi professionale non occasionale, come era stato, invece, ritenuto dal giudice di prime cure esclusivamente sulla base del dato reddituale inferiore ai 5000 euro.

Osserva significativamente la Corte che “….. avendo il Colacitti conformato la propria attività ai requisiti previsti per la fruizione dell’agevolazione fiscale, “non ne può, in questa sede, contraddittoriamente e in maniera strumentale, sostenerne la mera occasionalità in ragione esclusivamente dell’entità del reddito, visto che, per costante giurisprudenza, ciò non è sufficiente. Errato, infatti, il riferimento all’entità del reddito come presuntivo di “non abitualità” dell’attività lavorativa svolta, non avendo il Tribunale fatto corretta applicazione dei principi giurisprudenziali enucleati in materia, posto che, come ripetutamente rilevato dalla Suprema Corte, il requisito dell’abitualità va apprezzato nella dimensione di scelta ex ante del libero professionista e non invece quale conseguenza ex post desumibile dall’ammontare del reddito prodotto ed in ogni caso il Tribunale non ha tenuto conto del fatto che questa fosse I ‘unica attività svolta dal ricorrente in quell’anno, pertanto I ‘attività, più che abituale, avrebbe dovuto essere considerata addirittura come esclusiva”.

Di quanto precede è nitida riprova, per un verso, l’inammissibilità del ritenere di anno in anno la soggezione a contribuzione a seconda del reddito prodotto (sopra o sotto “soglia”); per altro verso, il dato testuale della descrizione delle attività remunerate, complesse e continuative (con assistenza di durata ordinaria e straordinaria alla clientela del committente e monitoraggio, con pagamento di acconti e saldi), contenuta nelle fatture prodotte in atti, la cui discontinuità attiene soltanto alla cadenza della loro emissione; per altro verso ancora, dallo stesso rapporto di “mono-committenza”, peraltro non esclusiva, invocato ex adverso, che depone appunto per l’indubbia abitualità delle prestazioni fornite; per altro verso infine, dalla predisposizione dei mezzi necessari allo svolgimento delle prestazioni (ineludibile per il tipo di attività) e dal possesso della partita iva (non necessaria per attività effettivamente occasionali).”

C. Appello di Bologna in tema di disconoscimento del diritto alla maggiorazione sociale ex art. 38 L. n. 448/2001 su pensione di invalidità civile

Antonello Lamanna e Giusi Lupoli segnalano la sentenza della Corte d’Appello di Bologna n. 419/24 in fattispecie di disconoscimento del diritto alla maggiorazione sociale ex art. 38 L. n. 448/2001 su pensione di invalidità civile.

C. Appello di Messina in fattispecie di indennizzo per la cessazione dell’attività commerciale di cui al D. Lgs.vo 207/1996 – Applicabilità del termine di decadenza previsto dall’art. 47 commi 2 e 3 del d.p.r. 639/70 nel testo sostituito dell’art. 4 del decreto-legge 384/92 convertito L. n. 438/92

Antonello Monoriti segnala la sentenza della Corte d’Appello di Messina n. 539/24 in tema di indennizzo per la cessazione dell’attività commerciale di cui al D. Lgs.vo 207/1996.

La Corte Peloritana ha riformato la sentenza di I grado e, in accoglimento della prospettazione difensiva dell’Istituto che aveva appellato la prima pronuncia, ha ritenuto applicabili alla domanda volta ad ottenere l’indennizzo per la cessazione di attività commerciale di cui al D. Lgs.vo 207/1996 il termine di decadenza annuale previsto dall’art. 47 commi 2 e 3 del d.p.r. 639/70 nel testo sostituito dell’art. 4 del decreto-legge 384/92 convertito L. n. 438/92.

C. Appello di Bologna, Sez. Civile, in fattispecie di pregiudizio del diritto di surrogazione dell’INPS a seguito di dichiarazione dell’assicurato di non aver diritto a trattamento di enti gestori delle assicurazioni sociali.

Renato Vestini segnala la sentenza della Corte d’Appello di Bologna n. 1496/24 in fattispecie di pregiudizio del diritto di surrogazione dell’Assicuratore Sociale a seguito di dichiarazione dell’assicurato, formulata nella quietanza rilasciata alla Compagnia Assicurativa cin sede di risarcimento del danno, di non aver diritto a trattamento di enti gestori delle assicurazioni sociali.

La Corte d’Appello, nel confermare la sentenza di I grado in accoglimento della prospettazione difensiva dell’Istituto, afferma in primo luogo che secondo l’insegnamento della S.C. “la quietanza è atto unilaterale avente natura di confessione stragiudiziale, secondo la previsione dell’articolo 2735 del codice civile, di un fatto estintivo dell’obbligazione. L’efficacia di prova legale a essa attribuita dagli articoli 2733 e 2735 del codice civile va tenuta distinta dall’accertamento dell’obbligazione, l’estinzione della quale è attestata dalla stessa quietanza. L’efficacia probatoria attribuita dalla legge alla quietanza è piena e completa se essa indichi tanto l’obbligazione quanto il relativo fatto estintivo, mentre se l’obbligazione non è in essa precisata il relativo accertamento è rimesso al giudice del merito.”(Cass. n. 23662/2021)

Inoltre. “la dichiarazione di quietanza indirizzata al solvens ha efficacia di piena prova del fatto del ricevuto pagamento dalla stessa attestato, con la conseguenza che, se la quietanza viene prodotta in giudizio, il creditore quietanzante non può essere ammesso a provare per testi il contrario, ovvero che il pagamento non è avvenuto, salvo che dimostri, in applicazione analogica alla disciplina dettata per la confessione dall’art. 2732 c.c., che la quietanza è stata rilasciata nella convinzione, fondata su errore di fatto, che la dichiarazione rispondesse al vero ovvero a seguito di violenza.” (Cass.Sez. Unite, n. 19888/2014).

In secondo luogo, la Corte, nel respingere l’ulteriore doglianza di parte appellante relativa alla asserita mancata prova da parte di Inps delle voci di danno risarcite dalla Compagnia Assicurativa, sottolinea  come “Secondo il chiaro disposto dell’art. 142, c3 Codice delle assicurazioni “L’ente di assicurazione sociale ha diritto di ripetere dal danneggiato le somme corrispondenti agli oneri sostenuti se il comportamento del danneggiato abbia pregiudicato l’azione di surrogazione”

E’ evidente che nel caso di specie, avendo l’INPS perso la possibilità di esercitare l’azione ex art. 1916 cc verso l’assicuratore del responsabile civile del sinistro (tenendo conto che secondo il disposto del richiamato art. 142 “l’ente gestore dell’assicurazione sociale ha diritto di ottenere direttamente dall’impresa di assicurazione il rimborso delle spese sostenute per le prestazione erogate al danneggiato” ma solo se “non sia stato pagato il risarcimento al danneggiato”), lo stesso Ente ha legittimamente azionato il procedimento monitorio per il recupero delle predette somme.”

Per completezza si allega anche la sentenza di I grado.