Anna Paola Ciarelli segnala la sentenza Tribunale di Latina, sezione lavoro, n 844/2024, emessa su ricorso promosso dall’INPS avente ad oggetto opposizione ad atto di precetto.
Nel costituirsi in giudizio parte convenuta ha spiegato domanda riconvenzionale con la quale ha rideterminato l’importo richiesto a titolo di interessi con l’atto di precetto opposto. Sulla domanda riconvenzionale l’INPS si è costituito eccependo in rito la inammissibilità della stessa. Sul punto il Tribunale di Latina, nell’accogliere l’eccezione spiegata dall’INPS, richiamati i principi affermati dalla Suprema Corte con le pronunce di cui alle sentenze n 11415/2004 e n 12436/2021, ha ritenuto che “la domanda riconvenzionale spiegata dai creditori opposti e volta a rideterminare gli importi erroneamente calcolati come interessi legali e non come interessi convenzionali a scalare, appare inammissibile in quanto essa non è diretta a costituire un nuovo titolo esecutivo, ma – come già detto – ad emendare il duplice errore in cui gli stessi creditori erano incorsi nel calcolo degli importi da precettare e a riquantificarli“.