Tribunale di Latina in tema di inammissibilità di domanda riconvenzionale in giudizio di opposizione a precetto promosso da Inps

Anna Paola Ciarelli segnala la sentenza Tribunale di Latina, sezione lavoro, n 844/2024, emessa su ricorso promosso dall’INPS avente ad oggetto opposizione ad atto di precetto.

Nel costituirsi in giudizio parte convenuta ha spiegato domanda riconvenzionale con la quale ha rideterminato l’importo richiesto a titolo di interessi con l’atto di precetto opposto. Sulla domanda riconvenzionale l’INPS si è costituito eccependo in rito la inammissibilità della stessa. Sul punto il Tribunale di Latina, nell’accogliere l’eccezione spiegata dall’INPS, richiamati i principi affermati dalla Suprema Corte con le pronunce di cui alle sentenze n 11415/2004 e n 12436/2021, ha ritenuto che “la domanda riconvenzionale spiegata dai creditori opposti e volta a rideterminare gli importi erroneamente calcolati come interessi legali e non come interessi convenzionali a scalare, appare inammissibile in quanto essa non è diretta a costituire un nuovo titolo esecutivo, ma – come già detto – ad emendare il duplice errore in cui gli stessi creditori erano incorsi nel calcolo degli importi da precettare e a riquantificarli“.

Trib Lecce in tema di rigetto di istanza  ex art. 700 cpc per inibizione trattenuta su pensione per recupero prestazione

Renato Vestini segnala l’ordinanza del Tribunale di Lecce di rigetto di istanza  ex art. 700 cpc per inibizione trattenuta su pensione per recupero prestazione.

Relazioni a seguito dell’incontro “RECENTI QUESTIONI PREVIDENZIALI – DIALOGO CON LE AVVOCATURE DI INPS ED INAIL”

Come già segnalatovi con precedente comunicato, in data 13 giugno 2024 si è svolto a Bologna organizzato dalla Fondazione Forense Bolognese (Consiglio dell’Ordine di Bologna) e dall’AGI un incontro di studio a cui ha partecipato come relatrice la nostra Collega Valeria Giroldi, come da locandina che riportiamo sotto.

La stessa ci ha fatto pervenire per la pubblicazione, che volentieri eseguiamo, le relazioni che qui si allegano sui seguenti argomenti:

Ordinanze Cass. in materia di decorrenza pensione di vecchiaia in Gestione separata in ipotesi di cumulo dei contributi versati nell’Assicurazione Generale Obbligatoria

Antonella Patteri ed Ester Cascio segnalano le Ordinanze nn. 15458 e 15460/24 della S.C. di Cassazione in materia di decorrenza pensione di vecchiaia in Gestione separata in ipotesi di computo dei contributi versati nell’Assicurazione Generale Obbligatoria.

La S.C. riafferma il principio (più volte affermato: Sez. L, Sentenza n. 30256 del 14/10/2022 (Rv. 665781 – 01; Sez. L, Ordinanza n. 21361 del 2021; Sez. L, Ordinanza n. 30689 del 2023) secondo cui, in tema di pensione di vecchiaia a carico della gestione separata, il momento di decorrenza del trattamento pensionistico, in caso di avvalimento, da parte dell’assicurato, della facoltà di vedersi computati, nella predetta gestione, anche i contributi versati nell’assicurazione generale obbligatoria, non va individuato nel primo giorno del mese successivo al compimento dell’età pensionabile, ma in quello di presentazione della domanda di opzione, ai sensi dell’art. 3 del d.m. n. 282 del 1996, oltre che dell’art. 6 della l. n. 155 del 1981, atteso che solo da tale data detta contribuzione può costituire parte dell’ammontare contributivo necessario per la liquidazione della pensione richiesta.

C. Appello di Messina in tema di ripetizione di somme versate a titolo di indennità di disoccupazione agricola – Accoglimento in I grado della tesi di parte ricorrente circa la assenza di prova da parte di Inps dell’avvenuto pagamento dele somme di cui si è chiesta la ripetizione a seguito dell’annullamento in sede ispettiva del rapporto di lavoro – Produzione documentale Inps in sede di appello – Ammissibilità –

Renato Vestini segnala la sentenza della Corte d’Appello di Messina n. 475/24 che ha accolto l’appello dell’Istituto dopo che in I grado il Tribunale, nell’accogliere il ricorso di controparte, aveva ritenuto non provata da Inps la circostanza dell’avvenuto pagamento da parte dle medesimo Istituto delle somme di cui si era richiesta la ripetizione ad esito di annullamento in sede ispettiva del rapporto d lavoro agricolo. Inps aveva impugnato la sentenza sotto vari profili e documentato, in ogni caso, l’avvenuto pagamento.

La Corte non ha ritenuto inammissibile la produzione dell’Istituto, ma ha precisato sul punto che “L’istituto non aveva di contro prodotto prova dell’avvenuto pagamento della prestazione, ma rimedia in questa sede depositando comunicazione di reparto del 2 agosto 2022 nella quale si ribadisce l’avvenuto pagamento della somma poi ripetuta, con indicazione della data di valuta (28 giugno 2018).  Nel ricorso amministrativo contro la ripetizione, la ricorrente, lungi dal contestare il pagamento, asseriva che “le somme corrisposte sono da considerarsi del tutto dovute“, dando dunque per scontato il pagamento. Tale espressione apriva quanto-meno un campo di indagine che avrebbe dovuto indurre il Giudice ad approfondire l’argomento ai sensi dell’art. 421 c.p.c., perchè l’Inps, di fronte ad una fase amministrativa in cui il pagamento non veniva messo in dubbio, era ovviamente indotto a concentrare le proprie difese su altri argomenti. In ogni caso, il Giudice è tenuto a valutare la documentazione prodotta dalle parti anche ove questa contenga elementi a sfavore di chi l’ha prodotta, in applicazione del principio di acquisizione processuale.”

C.Appello di Messina in un giudizio in cui l’INPS era stato dichiarato contumace nel giudizio di I grado pur essendo regolarmente costituito

Antonello Monoriti, Michela Foti e Maria Cammaroto segnalano la sentenza n. 432/24 della Corte d’Appello di Messina resa in un giudizio in cui l’INPS era stato dichiarato in I grado contumace pur essendo regolarmente costituito.

La Corte Peloritana ha evidenziato come il Tribunale abbia ragionato come se l’Inps non si fosse costituito e nulla avesse provato, senza tenere conto della produzione allegata alla memoria di costituzione dell’Istituto, prendendo in esame soltanto le evidenze favorevoli alla ricorrente, interpretando oltretutto in modo incompleto la deposizione dell’ispettore.

Esaminato compiutamente il complessivo materiale probatorio introdotto in giudizio da Inps, considerato correttamente il contenuto del verbale ispettivo e la dichiarazione dell’Ispettore, la Corte conclude nel senso che per principio pacifico in giurisprudenza, di fronte alla motivata cancellazione di giornate dagli elenchi, spetta al lavoratore dimostrare la genuinità del rapporto. Le prove addotte dalla ricorrente, alla luce della disamina fin qui compiuta, sono state giudicate insufficienti, e la sentenza impugnata è stata dunque integralmente riformata con condanna della medesima ricorrente-appellata alla refusione delle spese del doppio grado.

C. Appello Bologna in tema di decadenza ex art. 42 D.L. n. 269/2003, convertito in L. n. 326/2003 per il riconoscimento di prestazione di invalidità civile

Valera Giroldi segnala la sentenza della C. Appello di Bologna, Sez. Civile, n. 1169/24 in tema di decadenza ex art. 42 D.L. n. 269/2003, convertito in L. n. 326/2003 per il riconoscimento di prestazione di invalidità civile.

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Trib. Latina in tema di Avviso di Addebito relativo a contributi dovuti per un periodo contributivo già “coperto” da una procedura concordataria preventiva in continuità, omologata con decreto della Sezione Fallimentare del Tribunale di Latina in data antecedente alla notifica dell’avviso di addebito impugnato

Anna Paola Ciarelli segnala la sentenza del Tribunale di Latina, sezione lavoro, n 596/2024, favorevole all’Istituto, emessa su ricorso avente ad oggetto opposizione ad AVA con il quale è stato ingiunto il pagamento di contributi, oltre sanzioni, riferiti ad un periodo contributivo già “coperto” da una procedura concordataria preventiva in continuità, omologata con decreto della Sezione Fallimentare del Tribunale di Latina in data antecedente alla notifica dell’avviso di addebito impugnato.

Il Tribunale di Latina, nel respingere l’opposizione sull’eccezione avversaria di inammissibilità della pretesa creditoria avanzata con l’AVA opposto, ha dato continuità “all’orientamento ormai da tempo consolidatosi in seno alla giurisprudenza di legittimità secondo il quale l’omologazione del concordato preventivo, per le particolari caratteristiche della procedura che ad essa conduce, determina un vincolo definitivo sulla riduzione quantitativa dei crediti, ma non comporta la formazione di un giudicato sull’esistenza, entità e rango (privilegiato o chirografario) di questi ultimi, né sugli altri diritti implicati nella procedura stessa, presupponendone un accertamento non giurisdizionale ma meramente amministrativo, di carattere delibativo e volto al solo scopo di consentire il calcolo delle maggioranze richieste ai fini dell’approvazione della proposta, sicchè non esclude la possibilità di far accertare in via ordinaria, nei confronti dell’impresa in concordato, il proprio credito ed il privilegio che lo assiste (Cass. 20298/2014; Cass. 12545/2000)”.