Renato Vestini segnala la sentenza della Corte d’Appello di Bologna n. 290/24 in tema di responsabilità in solido di utilizzatore prestazioni di manodopera.
La Corte bolognese, nel respingere l’appello di controparte volto a infirmare la pronuncia di prime cure siccome, a parere dell’appellante, fondata prevalentemente sul contenuto delle dichiarazioni rese dai lavoratori in sede ispettiva, ha significativamente valorizzato tale materiale probatorio, stabilendo che “… è consolidato il principio secondo cui “la valutazione delle risultanze delle prove ed il giudizio sull’attendibilità dei testi (articolo 244 del cpc), come la scelta, tra le varie emergenze probatorie di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice di merito, il quale è libero di attingere il proprio convincimento da quelle prove che ritenga più attendibili, senza essere tenuto a una esplicita confutazione degli altri elementi probatori non accolti, anche se allegati dalle parti” (Cass. civ. sez. VI, 10/10/2022, n. 29361). Nel caso di specie, il Tribunale altro non ha fatto se non dare maggior rilievo agli elementi probatori raccolti in sede ispettiva non già per una valorizzazione del verbale quale prova tipica (notoriamente privilegiata solo “con riguardo ai fatti attestati dal pubblico ufficiale nella relazione ispettiva come avvenuti in sua presenza o da lui compiuti o conosciuti senza alcun margine di apprezzamento” – (Cassazione civile sez. lav., 22/07/2020, n.15638 ex multis), ma perchè complessivamente risultati più persuasivi, sia perchè raccolti nell’immediatezza dei fatti, sia perchè poteva escludersi, allora, qualsiasi sensibilizzazione dei lavoratori circa le possibili conseguenze delle loro dichiarazioni.”
Parte appellante aveva anche eccepito la decadenza dalle produzioni documentali dell’Istituto che si era costituito in ritardo a causa della avvenuta notificazione dell’appello (a mezzo PEC) a procuratore nelle more cessato dal servizio per pensionamento.
Sul punto la Corte precisa che “…la costituzione dell’INPS, per quanto in effetti tardiva – non potendosi imputare a parte appellante la mancata conoscenza della sopravvenuta cessazione del servizio del precedente procuratore dell’Istituto non preclude l’acquisizione dei verbali ispettivi e delle dichiarazioni dei lavoratori dall’ente tempestivamente prodotti nel proprio fascicolo di primo grado e ampiamente richiamati dalla decisione impugnata: il criterio di acquisizione delle prove – nella materia lavoristica in particolare – è stato per così dire dilatato dalla giurisprudenza di legittimità a far tempo da Cassazione civile sez. lav., 6/7/2000, n. 9034 e Cassazione civile sez. lav., 15/5/2018, n. 11845 ha chiarito che “nel rito del lavoro occorre contemperare il principio dispositivo con quello di verità, pertanto, ai sensi dell’art. 437, comma 2, c.p.c., il deposito in appello di documenti non prodotti in prime cure non è oggetto di preclusione assoluta ed il giudice può ammettere, anche d’ufficio, detti documenti ove li ritenga indispensabili ai fini della decisione, in quanto idonei a superare l’incertezza dei fatti costitutivi dei diritti in contestazione, purchè allegati nell’atto introduttivo, seppure implicitamente, e sempre che sussistano significative “piste probatorie” emergenti dai mezzi istruttori, intese come complessivo materiale probatorio, anche documentale, correttamente acquisito agli atti del giudizio di primo grado”.