Trib. Bologna in tema di massimale contributivo ex art. 2, comma 18, Legge 8 agosto 1995, n. 335

Ester Cascio segnala la sentenza del Tribunale di Bologna n. 700/24 in tema di massimale contributivo ex art. 2, comma 18, Legge 8 agosto 1995, n. 335.

Nel caso in esame la società ricorrente aveva contestato l’addebito contributivo per un lavoratore sostenendo che lo stesso, all’atto dell’assunzione, avesse attestato di non aver lavorato prima del 01/01/1996. A conferma di tale assunto aveva prodotto dichiarazione sostitutiva di atto notorio con cui il lavoratore dichiarava di non aver svolto alcuna attività lavorativa antecedente al 1996, nonché libretto di lavoro rilasciato il 07/02/1996, da cui non risultava alcuna assunzione presso tale azienda.

Tuttavia, la tesi della ricorrente non è stata ritenuta condivisibile dal Giudicante, posto che risulta documentato dall’INPS che il lavoratore …. ha lavorato per la società TCL spa per il periodo 01.9.1994/25.11.1994, come emerge dalla lettura dall’estratto conto e dal modello 01m.

C. Appello Bologna in tema di ripetibilità di indebito di pensione di inabilità ex lege n. 222/1984 a seguito della omessa comunicazione da parte del pensionato di inizio di attività lavorativa dipendente

Ester Cascio segnala la sentenza della Corte d’Appello di Bologna n. 312/24 in tema di ripetibilità di indebito di pensione di inabilità sorto a seguito della omessa comunicazione da parte del pensionato di inizio di attività lavorativa dipendente con conseguente obbligo di restituzione dei ratei della prestazione non più spettante.

La Corte, accogliendo l’appello dell’Istituto, ha significativamente richiamato tali obblighi di comunicazione che sorgono in capo al pensionato di inabilità, sanciti dalla legge.

Di fatti a norma dell’articolo 2 della legge n. 222 del 1984, la pensione di inabilità è incompatibile con l’ attività di lavoro dipendente o autonomo svolta in Italia o all’estero. È inoltre incompatibile con l’iscrizione negli elenchi anagrafici degli operai agricoli, negli elenchi nominativi dei lavoratori autonomi o in albi professionali, con il trattamento di disoccupazione e con ogni altro trattamento integrativo o sostitutivo della retribuzione. Nel caso in cui si verifichi una delle predette cause di incompatibilità il pensionato deve darne immediata comunicazione all’ Inps per la revoca della pensione. …

Nel provvedimento di liquidazione è espressamente previsto che .

OBBLIGO DI COMUNICAZIONI Le ricordo che Lei è tenuto a comunicare all’ Inps qualsiasi fatto che incida sul diritto o la misura della pensione. L’ omessa o incompleta comunicazione comporta, oltre alle responsabilità previste dalla legge, il recupero delle somme percepite indebitamente.

La violazione di tale obbligo, pacificamente ammessa da parte ricorrente-attuale appellata, comporta l’obbligo di restituzione delle somme indebitamente percepite.

Inoltre, infondate e prove di pregio giuridico sono risultate le avverse difese tendenti a valorizzare una pretesa conoscibilità da parte dell’Istituto dell’inizio di nuova attività lavorativa per aver esso ricorrente presentato domanda per i permessi ex lege n. 104/92.

La Corte ha, quindi, accolto in toto l’appello dell’Istituto rigettando il ricorso del ricorrente e condannandolo alla refusione delle spese di lite.

C Appello Bologna in tema di responsabilità in solido di utilizzatore prestazioni di manodopera- Valore probatorio dichiarazioni raccolte in sede ispettiva – Persuasività – Notifica appello a procuratore Inps nelle more cessato dal servizio per pensionamento  – Costituzione tardiva dell’Istituto – Eccezione di decadenza dalla produzione dei documenti del fascicolo di I grado – Infondatezza

Renato Vestini segnala la sentenza della Corte d’Appello di Bologna n. 290/24 in tema di responsabilità in solido di utilizzatore prestazioni di manodopera.

La Corte bolognese, nel respingere l’appello di controparte volto a infirmare la pronuncia di prime cure siccome, a parere dell’appellante, fondata prevalentemente sul contenuto delle dichiarazioni rese dai lavoratori in sede ispettiva, ha significativamente valorizzato tale materiale probatorio, stabilendo che “… è consolidato il principio secondo cui “la valutazione delle risultanze delle prove ed il giudizio sull’attendibilità dei testi (articolo 244 del cpc), come la scelta, tra le varie emergenze probatorie di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione,  involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice di merito, il quale è libero di attingere il proprio convincimento da quelle prove che ritenga più attendibili, senza essere tenuto a una esplicita confutazione degli altri elementi probatori non accolti, anche se allegati dalle parti” (Cass. civ. sez. VI, 10/10/2022, n. 29361). Nel caso di specie, il Tribunale altro non ha fatto se non dare maggior rilievo agli elementi probatori raccolti in sede ispettiva non già per una valorizzazione del verbale quale prova tipica (notoriamente privilegiata solo “con riguardo ai fatti attestati dal pubblico ufficiale nella relazione ispettiva come avvenuti in sua presenza o da lui compiuti o conosciuti senza alcun margine di apprezzamento” – (Cassazione civile sez. lav., 22/07/2020, n.15638 ex multis), ma perchè complessivamente risultati più persuasivi, sia perchè raccolti nell’immediatezza dei fatti, sia perchè poteva escludersi, allora, qualsiasi sensibilizzazione dei lavoratori circa le possibili conseguenze delle loro dichiarazioni.”

Parte appellante aveva anche eccepito la decadenza dalle produzioni documentali dell’Istituto che si era costituito in ritardo a causa della avvenuta notificazione dell’appello (a mezzo PEC) a procuratore nelle more cessato dal servizio per pensionamento.

Sul punto la Corte precisa che “…la costituzione dell’INPS, per quanto in effetti tardiva – non potendosi imputare a parte appellante la mancata conoscenza della sopravvenuta cessazione del servizio del precedente procuratore dell’Istituto non preclude l’acquisizione dei verbali ispettivi e delle dichiarazioni dei lavoratori dall’ente tempestivamente prodotti nel proprio fascicolo di primo grado e ampiamente richiamati dalla decisione impugnata: il criterio di acquisizione delle prove – nella materia lavoristica in particolare – è stato per così dire dilatato dalla giurisprudenza di legittimità a far tempo da Cassazione civile sez. lav., 6/7/2000, n. 9034 e Cassazione civile sez. lav., 15/5/2018, n. 11845 ha chiarito che “nel rito del lavoro occorre contemperare il principio dispositivo con quello di verità, pertanto, ai sensi dell’art. 437, comma 2, c.p.c., il deposito in appello di documenti non prodotti in prime cure non è oggetto di preclusione assoluta ed il giudice può ammettere, anche d’ufficio, detti documenti  ove li ritenga indispensabili ai fini della decisione, in quanto idonei a superare l’incertezza dei fatti costitutivi dei diritti in contestazione, purchè allegati nell’atto introduttivo, seppure implicitamente, e sempre che sussistano significative “piste probatorie” emergenti dai mezzi istruttori, intese come complessivo materiale probatorio, anche documentale, correttamente acquisito agli atti del giudizio di primo grado”.

Cass. Penale in materia di distinzione tra il reato di truffa aggravata e quello di indebita percezione di erogazioni pubbliche (art. 316 ter c.p.) – Riscossione di ratei di pensione post mortem – Fattispecie di omessa comunicazione di decesso e occultamento di cadavere – Truffa aggravata – Differenza con il reato di cui all’art 316 ter

Aldo Tagliente segnala la sentenza della S. Corte di Cassazione, sezione Penale, n. 9832/24 in materia di distinzione tra il reato di truffa aggravata e indebita percezione di erogazioni pubbliche (art. 316 ter c.p.) in fattispecie relativa a riscossione di ratei di pensione post mortem.

C Appello Napoli in materia di contributi commercianti. –  Reddito eccedente il minimale. Prescrizione

Itala De Benedictis segnala la sentenza della Corte d’Appello di Napoli n 827/24 che, in riforma della sentenza di I grado. afferma il diritto dell’INPS al recupero dei contributi eccedenti il minimale sul reddito, rigettando l’eccezione di decadenza dall’iscrizione a ruolo e di prescrizione. Infine, conferma l’indirizzo della irrilevanza della definizione agevolata, in sede tributaria, con riferimento ai contributi.

Trib Firenze in materia di indebito NASPI e tutela reintegratoria

Silvano Imbriaci segnala la sentenza del Tribunale di Firenze n. 384/24 in materia di indebito NASPI e tutela reintegratoria

Il Tribunale di Firenze non ha ritenuto compatibile la tutela reintegratoria attenuata di cui all’art. 18, comma 4, L. 300/1970, pur se effettivamente attuata dal datore di lavoro, con la precedente percezione della NASPI, laddove inidonea ad assicurare un integrale ripristino del trattamento retributivo (per essere stato superiore a 12 mesi il periodo di mancata percezione della retribuzione conseguente al licenziamento successivamente dichiarato illegittimo). La tutela reintegratoria che, per scelta discrezionale del legislatore, limita l’indennità risarcitoria al periodo di 12 mesi, non tocca il profilo della sussistenza o meno dei presupposti dello stato di disoccupazione, in presenza di una integrale ricostituzione di diritto del rapporto di lavoro, come risulta anche dalla copertura assicurativa e previdenziale dal giorno del recesso a quello di effettiva reintegra disposto dallo stesso art. 18, comma 4, L. 300/1970.

Trib Macerata in materia di istanza di esdebitazione – Applicazione della disciplina dell’art. 279 CCII a fallimento vecchio rito – Esclusione

Valeria Salvati segnala il decreto del Tribunale di Macerata del 14/05/2024, di rigetto della  istanza di esdebitazione proposta da soggetto fallito nel vigore della previgente disciplina, con procedura concorsuale tuttora in corso, che rivendicava l’operatività delle nuove disposizioni del CCII anche con riferimento ai fallimenti ancora aperti; il Tribunale ha rigettato l’istanza, affermando la persistente applicabilità della legge fallimentare sia alle procedure ancora pendenti alla data di entrata in vigore del nuovo Codice della Crisi, sia alle istanze correlate ai fallimenti precedentemente introdotti.

Trib Fermo in materia di richiesta di ANF per il proprio nucleo familiare dopo l’introduzione dell’Assegno Unico

Valeria Salvati segnala la sentenza del Tribunale Fermo, sez. lavoro 14/05/2024 n. 122, di rigetto del ricorso volto ad ottenere l’ANF per il proprio nucleo familiare (orfanile) sulla pensione di reversibilità, di cui la ricorrente è titolare quale figlia maggiorenne totalmente inabile, negato dall’INPS sul rilievo che tale prestazione è oramai prevista solo per la vedova inabile, mentre per gli altri soggetti è subentrato dal 01/03/2022 l’Assegno Unico.