Trib Latina in materia di riconoscimento di accredito contributivo figurativo per carica sindacale

Anna Paola Ciarelli segnala la sentenza del Tribunale di Latina n. 481/24  emessa su ricorso avente ad oggetto riconoscimento dell’accredito contributivo figurativo per carica sindacale.

Il Tribunale di Latina, nel rigettare il ricorso, ha ritenuto di condividere il criterio interpretativo offerto dall’Istituto dell’art. 31 della l. 300/70 (v. Mess Hermes n. 2548 del 2015) secondo il quale tale tipo di contribuzione a carico della collettività non potrebbe riconoscersi a colui che, non essendo lavoratore al momento della proclamazione elettorale o dell’incarico sindacale, sia stato assunto successivamente nel corso dello svolgimento del mandato. In articolare, il Tribunale ha ritenuto che “la disposizione si rivolge al lavoratore che, durante il rapporto di impiego, ‘sia’ chiamato a ricoprire incarichi elettivi ma non anche a quello che ‘sia stato’, in passato, proclamato”.

C. Appello Bologna in tema di applicazione della sospensione dei termini prescrizionali ai sensi dell’art. 37 del d. l. n. 18 cit., conv. nella l. n. 27/2020 (Cd. Sospensione COVID) – Saluto ai Colleghi dell’Avv. Antonello Lamanna.

Antonello Lamanna segnala la sentenza della Corte d’Appello di Bologna n 184/24 resa in un giudizio di opposizione ad Avviso di Addebito per il pagamento di contributi dovuti alla Gestione Separata su redditi di lavoro autonomo anno 2014.

Il Tribunale aveva accolto il ricorso di parte opponente dichiarando interamente decorso il termine quinquennale di prescrizione.

Accogliendo l’appello dell’Istituto, la Corte ha avuto modo di precisare, invece, che aveva errato il primo Giudice che, per il computo del quinquennio, aveva fatto decorrere il dies a quo dal 16.6.2015 (contributi dovuti sui redditi anno 2014)  – data prevista per il versamento della contribuzione – con relativo compimento in data 16.6.2020.

In realtà, come precisato in sede di gravame dall’Istituto, il termine inziale era stato differito dal D.P.C.M. del 9.6.20215 alla data del 6.7.2015, con conseguente maturazione del quinquennio utile alla prescrizione in data 6.7.2020. Era, inoltre necessario, anche a prescindere dal predetto differimento, tener conto dei 129 giorni di sospensione della prescrizione disposti dall’art. 37, comma 2, del d. l. n. 18/2020, conv. nella l. n. 27/2020 (“Sospensione dei termini per il pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria per i lavoratori domestici. Sospensione dei termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria”), occorrendo concludere per il mancato compimento della prescrizione.

Antonello Lamanna invia un messaggio di saluto ai Colleghi

Con l’occasione, ed a seguito del mio recente pensionamento dal 1° aprile u.s., desidero rivolgere i più cordiali ed affettuosi auguri di un futuro sempre migliore a tutti i colleghi dell’Avvocatura.

In questo lasso di tempo ultratrentennale ho avuto modo di conoscere una categoria di professionisti eccellenti e persone preziose sotto il profilo umano e relazionale. Orgoglioso di aver fatto parte dell’Avvocatura dell’Istituto, saluto tutti i colleghi e, virtualmente, vi abbraccio con affetto.

C. Appello Bologna in materia di inammissibilità dell’appello avverso l’ordinanza di correzione dell’errore materiale del decreto di omologa reso in procedimento di ATP

Decreto omologa ATP – successiva correzione errore materiale – Impugnativa – Ricorso per Cassazione – Appello – Inammissibilità

Francesca Romana Belli segnala la sentenza della Corte d’Appello di Bologna n 182/24 che ha dichiarato inammissibile l’appello avverso l’ordinanza di correzione dell’errore materiale del decreto di omologa reso in procedimento di ATP (in tema di liquidazione delle spese legali).

La Corte ha richiamato l’insegnamento in materia della S.C. (Cass., Ordinanza 5/2/21 n. 2820; Cass. Ordinanza 13/3/2017 n. 6416) che ribadisce la ricorribilità solo per cassazione del decreto di omologa e, pertanto, ha dichiarato inammissibile l’appello prodotto da parte avversa che si doleva dell’avvenuta correzione di errore materiale (in ordine alla liquidazione delle spese della fase di ATP).

C.Appello Taranto in tema di iscrizione lavoratori agricoli

Maria Teresa Nasso segnala la sentenza  n. 144/24 della Corte d’appello di Taranto, favorevole all’Istituto, in materia di iscrizione lavoratori agricoli  che ha ritenuto le dichiarazioni rese agli ispettori, nella immediatezza dei fatti, “le più genuine ed attendibili- a differenze di quelle rese quali testimoni, in relazione alle quali non può escludersi, ché anzi può sicuramente ritenersi, una evidente compiacenza nei confronti dell’appellante – ed infliggono un duro colpo alla affidabilità globale delle dichiarazioni tutte rese”.

Tribunale Bologna in tema di assenza di comportamento discriminatorio dell’Istituto in materia di disconoscimento di prestazioni assistenziali a persone con disabilità 

Antonello Lamanna segnala la sentenza n. 341/24 del Tribunale di Bologna in vicenda giudiziale in cui si è accertata l’assoluta assenza di comportamento discriminatorio dell’Istituto in fattispecie di disconoscimento di prestazioni assistenziali a persona con disabilità  –

Il Tribunale, dopo aver richiamato la nozione di discriminazione indiretta, come definita dall’art. 2, comma 3 della legge 1° marzo 2006, n. 67, recante “Misure per la tutela giudiziaria delle persone con disabilità vittime di discriminazioni”, ai sensi del quale “Si ha discriminazione indiretta quando una disposizione, un criterio, una prassi, un atto, un patto o un comportamento apparentemente neutri mettono una persona con disabilità in una posizione di svantaggio rispetto ad altre persone.”; e dopo aver segnalato che con riguardo alla prova della lamentata discriminazione, l’art. 28, comma 4 del d.lgs. 1° settembre 2011, n. 150 dispone …. che “Quando il ricorrente fornisce elementi di fatto, desunti anche da dati di carattere statistico, dai quali si può presumere l’esistenza di atti, patti o comportamenti discriminatori, spetta al convenuto l’onere di provare l’insussistenza della discriminazione.”, segnala come parte ricorrente abbia ravvisato tali elementi di fatto nelle seguenti circostanze, verificatesi tra il 2018 e il 2022, …..:

1) la sospensione dei benefici riconosciuti dalla legge ai soggetti in condizione di gravità dell’handicap ex art. 3, comma 3, L. 104/1992, dei quali il ricorrente usufruiva grazie a riconoscimento giudiziale del 2001, intervenuta in data nel 2018;

2) il rigetto della domanda presentata nel febbraio 2019 da Roberta Ortolini, moglie di Roberto Picotti, volta ad ottenere i due anni di congedo straordinario di cui al D.Lgs 151-2001 per assistere il suocero, Picotti Vincenzo, padre del ricorrente;

3) la comunicazione, in data 18.4.2019, di verbale di invalidità civile di riduzione della sua percentuale di invalidità dall’80% al 60%;

4) la reiezione da parte dell’INPS, con delibera datata 18.4.2019, del ricorso amministrativo proposto dalla Ortolini e il definitivo diniego della fruizione del congedo straordinario.

Sul punto, il Tribunale precisa:

“-……. tali allegazioni appaiono del tutto inidonee a far presumere l’asserita discriminatorietà della condotta dell’INPS nei confronti del ricorrente. Anzitutto si osserva che, come chiarito da verbale dell’udienza del 7.9.2023 dal difensore del ricorrente, le doglianze di cui al ricorso non riguardano la illiceità dell’agire amministrativo, ma solo la asserita discriminatorietà dello stesso. Ne discende che, in difetto di qualsivoglia contestazione della legittimità sostanziale e procedurale dei singoli atti adottati dall’INPS – che non è oggetto di questo giudizio e che in ogni caso avrebbe dovuto essere sollevata, a pena di decadenza, in via amministrativa e giudiziale nei modi e nei termini previsti ex lege – tali atti devono presumersi pienamente legittimi. In ogni caso, non può non rilevarsi come tutte le sopraccitate determinazioni siano state assunte dall’ente convenuto nello svolgimento di ordinarie attività di verifica dei presupposti necessari per la concessione dei benefici richiesti, ed in quanto tali non paiono celare alcun intento persecutorio nei confronti del Picotti. Occorre altresì evidenziare che l’esito sfavorevole per l’interessato di una molteplicità di atti, ancorché adottati in un lasso temporale breve, non può costituire di per sé solo un elemento da cui può evincersi una condotta discriminatoria dell’INPS. “

Conclude, pertanto, per il rigetto del ricorso.

C. Appello di Bologna in giudizio di rinvio dopo Ordinanza della S.C. che ha ribadito l’inapplicabilità agli Enti Previdenziali del termine biennale di decadenza per le obbligazioni solidali ai sensi dell’art. 29, c. 2, D. Lgs. n. 276/03 – Accertamento addebiti contributivi oggetto del verbale ispettivo – Sussistenza

Maria Lupoli segnala la sentenza della Corte d’Appello di Bologna n 181/24 resa in fase di rinvio dopo l’Ordinanza della S.C. n. 19938/23 che aveva ribadito l’inapplicabilità agli Enti Previdenziali del termine biennale di decadenza per le obbligazioni solidali ai sensi dell’art. 29, c. 2, D. Lgs. n. 276/03.

La Corte Bolognese aveva, appunto, con precedente sentenza accolto l’eccezione di decadenza e deciso sulla base della stessa il contenzioso pendente.

A seguito della intervenuta cassazione di detta sentenza, in fase di rinvio, la Corte, esaminato il merito degli addebiti contributivi contestati, ne ha verificato la fondatezza e confermato il decreto ingiuntivo opposto con condanna della società appellata in riassunzione alle spese dei diversi gradi di giudizio.

Trib Latina su difetto interesse ad agire in giudizio di accertamento negativo

Anna Paola Ciarelli segnala la sentenza n. 247/24 del Tribunale di Latina che ha dichiarato il difetto di interesse ad agire in capo a parte ricorrente che agiva in accertamento negativo – avverso un verbale elevato dalla Guardia di Finanza -, prima della notifica della diffida dell’Istituto relativa ai crediti previdenziali.

Il Giudicante ha ritenuto che “…nel caso di specie, …, in cui il verbale è stato elevato al di fuori di una ispezione previdenziale, l’interesse attoreo all’accertamento negativo del credito contributivo ed assicurativo sorge solo all’esito della diffida ad adempiere, con la quale si chiude l’iter di liquidazione del carico previdenziale, che prima -ecco il punto nodale- ancora non esiste.

Tali diffide ad adempiere sono intervenute solo successivamente al deposito del ricorso, sicchè deve concludersi che al momento della introduzione del presente giudizio la parte ricorrente non era ancora titolare di alcun interesse ad agire.”

Cassazione in materia di contrattazione applicabile a fattispecie di gestione integrata dei rifiuti

Renato Vestini segnala l‘Ordinanza n. 14787/23 della S.C. in materia di contrattazione applicabile a fattispecie di gestione integrata dei rifiuti

I Giudici di legittimità hanno ritenuto che “Ai fini dell’individuazione della base imponibile per il calcolo dei contributi previdenziali ex art. 1 del d.l. n. 338 del 1989, conv. dalla l. n. 389 del 1989, occorre fare riferimento alla contrattazione collettiva nazionale, che è maggiormente di garanzia per una parità di trattamento tra lavoratori di un medesimo settore; ne consegue che, ove per uno specifico settore non risulti stipulato un contratto collettivo, legittimamente l’Istituto previdenziale può ragguagliare la contribuzione dovuta alla retribuzione prevista dalla contrattazione collettiva di un settore affine, restando a carico del datore di lavoro l’onere di dedurre l’esistenza di altro contratto affine che preveda retribuzioni tabellari inferiori rispetto a quello applicato dall’Istituto. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata che, nell’individuare l’imponibile contributivo, aveva ritenuto applicabile non il c.c.n.l. del 2009 per í dipendenti di imprese e società esercenti servizi ambientali – sul presupposto che quest’ultimo, facendo riferimento alla “gestione integrata dei servizi urbani”, non contemplasse il trattamento dei rifiuti non urbani -, ma il c.c.n.l. trasporto merci, benché fosse stato accertato lo svolgimento, da parte dell’impresa, di attività di trasporto rifiuti in via residuale e in funzione strumentale ed ausiliaria all’attività di smaltimento)” (Cass. n. 17107/22).

Nella specie, è mancata, da parte della Corte del merito, l’attività di individuazione della similarità dell’attività svolta (cfr. Cass. n. 26601/14), avendo ritenuto senza spiegazione alcuna che l’attività di trasporto rifiuti non urbani finalizzata allo smaltimento era più simile all’attività di trasporto generico di merci, piuttosto che all’attività di trasporto di rifiuti urbani. Ove, infatti, per uno specifico settore, non risulti stipulato un contratto collettivo, legittimamente l’Istituto previdenziale può ragguagliare la contribuzione dovuta alla retribuzione prevista dalla contrattazione collettiva di un settore affine, restando a carico del datore di lavoro l’onere di dedurre l’esistenza di altro contratto affine che preveda retribuzioni tabellari inferiori rispetto a quello applicato dall’Istituto (fra tante, Cass. n. 26266 del 2020, 22357 dei 2019, 11650 del 2018). La Corte territoriale erroneamente ha ravvisato la similarità con l’attività di trasporto di derrate alimentari o detersivi, benché fosse incontroverso lo svolgimento di attività di trasporto rifiuti in via residuale e in funzione strumentale ed ausiliaria rispetto alle attività ulteriori di auto-spurgo, stasatura, smaltimento rifiuti e pulizia serbatoi e loro smaltimento, e non il contrario. Data pubblicazione 26/05/2023 In conclusione, per non essersi conformata agli esposti principi la sentenza impugnata va cassata in parte qua e, non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, la causa va decisa nel merito con il rigetto dell’opposizione al verbale di accertamento anche per il periodo successivo al primo gennaio 2007.”

C App Lecce in tema di decadenza dalla percezione della Naspi in ipotesi di raggiungimento dei requisiti per la pensione di anzianità

Renato Vestini segnala la sentenza n. 14/24 della Corte d’Appello di Lecce in tema di decadenza dalla percezione della Naspi in ipotesi di raggiungimento dei requisiti per la pensione di anzianità

Hanno ritenuto i Giudici leccesi, richiamato il disposto dell’art. 11 d.lgs. n. 22/2015, che: “La previsione della decadenza dalla fruizione della prestazione indennitaria nel caso della lettera d) sta chiaramente ad evidenziare che il legislatore, in caso di coesistenza dei requisiti per la pensione e dei requisiti per la indennità di disoccupazione cd. Naspi, non ha inteso riconoscere alcuna facoltà di scelta in capo all’assicurato, ma ha disposto la prevalenza automatica dei requisiti per la pensione, sì da escludere la possibilità, per l’assicurato, di fruire o di continuare a fruire dell’indennità a partire dal raggiungimento dei requisiti medesimi, senza attribuire alcuna rilevanza al momento della effettiva liquidazione del trattamento pensionistico.”

C App Bologna in tema di intimazione di pagamento – Inammissibilità dei motivi di gravame che riproducono, senza effettuare alcuna critica ai capi impugnati della sentenza di I grado, le medesime difese già svolte nel primo giudizio –  In ogni caso, infondatezza dei motivi di appello 

Giusi Lupoli segnala la sentenza n. 94/24 della Corte d’Appello di Bologna in tema di intimazione di pagamento.

La Corte Felsinea ha rilevato l’inammissibilità dei motivi di gravame che riproducono, senza effettuare alcuna critica ai capi impugnati della sentenza di I grado, le medesime difese già svolte nel primo giudizio.

In ogni caso, ha rilevato l’infondatezza dei motivi di appello (omesso invio della c.a.d. in ipotesi di notificazioni eseguite a soggetto diverso dal destinatario, avvalendosi l’Istituto in materia della cd. procedura agevolata prevista per gli Avvisi di Addebito dall’art. 30 D.L. n. 78/2010; provenienza della PEC di notifica dell’intimazione di pagamento da indirizzo asseritamente non presente negli elenchi  IPA).