Antonello Lamanna segnala la sentenza n. 341/24 del Tribunale di Bologna in vicenda giudiziale in cui si è accertata l’assoluta assenza di comportamento discriminatorio dell’Istituto in fattispecie di disconoscimento di prestazioni assistenziali a persona con disabilità –
Il Tribunale, dopo aver richiamato la nozione di discriminazione indiretta, come definita dall’art. 2, comma 3 della legge 1° marzo 2006, n. 67, recante “Misure per la tutela giudiziaria delle persone con disabilità vittime di discriminazioni”, ai sensi del quale “Si ha discriminazione indiretta quando una disposizione, un criterio, una prassi, un atto, un patto o un comportamento apparentemente neutri mettono una persona con disabilità in una posizione di svantaggio rispetto ad altre persone.”; e dopo aver segnalato che con riguardo alla prova della lamentata discriminazione, l’art. 28, comma 4 del d.lgs. 1° settembre 2011, n. 150 dispone …. che “Quando il ricorrente fornisce elementi di fatto, desunti anche da dati di carattere statistico, dai quali si può presumere l’esistenza di atti, patti o comportamenti discriminatori, spetta al convenuto l’onere di provare l’insussistenza della discriminazione.”, segnala come parte ricorrente abbia ravvisato tali elementi di fatto nelle seguenti circostanze, verificatesi tra il 2018 e il 2022, …..:
1) la sospensione dei benefici riconosciuti dalla legge ai soggetti in condizione di gravità dell’handicap ex art. 3, comma 3, L. 104/1992, dei quali il ricorrente usufruiva grazie a riconoscimento giudiziale del 2001, intervenuta in data nel 2018;
2) il rigetto della domanda presentata nel febbraio 2019 da Roberta Ortolini, moglie di Roberto Picotti, volta ad ottenere i due anni di congedo straordinario di cui al D.Lgs 151-2001 per assistere il suocero, Picotti Vincenzo, padre del ricorrente;
3) la comunicazione, in data 18.4.2019, di verbale di invalidità civile di riduzione della sua percentuale di invalidità dall’80% al 60%;
4) la reiezione da parte dell’INPS, con delibera datata 18.4.2019, del ricorso amministrativo proposto dalla Ortolini e il definitivo diniego della fruizione del congedo straordinario.
Sul punto, il Tribunale precisa:
“-……. tali allegazioni appaiono del tutto inidonee a far presumere l’asserita discriminatorietà della condotta dell’INPS nei confronti del ricorrente. Anzitutto si osserva che, come chiarito da verbale dell’udienza del 7.9.2023 dal difensore del ricorrente, le doglianze di cui al ricorso non riguardano la illiceità dell’agire amministrativo, ma solo la asserita discriminatorietà dello stesso. Ne discende che, in difetto di qualsivoglia contestazione della legittimità sostanziale e procedurale dei singoli atti adottati dall’INPS – che non è oggetto di questo giudizio e che in ogni caso avrebbe dovuto essere sollevata, a pena di decadenza, in via amministrativa e giudiziale nei modi e nei termini previsti ex lege – tali atti devono presumersi pienamente legittimi. In ogni caso, non può non rilevarsi come tutte le sopraccitate determinazioni siano state assunte dall’ente convenuto nello svolgimento di ordinarie attività di verifica dei presupposti necessari per la concessione dei benefici richiesti, ed in quanto tali non paiono celare alcun intento persecutorio nei confronti del Picotti. Occorre altresì evidenziare che l’esito sfavorevole per l’interessato di una molteplicità di atti, ancorché adottati in un lasso temporale breve, non può costituire di per sé solo un elemento da cui può evincersi una condotta discriminatoria dell’INPS. “
Conclude, pertanto, per il rigetto del ricorso.