Antonello Lamanna e Giusi Lupoli segnalano le sentenze “gemelle” nn. 64 e 65/24 della C.d’Appello di Bologna in tema di parziale compensazione delle spese di giudizio.
La Corte Felsinea, nel confermare le pronunce di I grado che, in particolare fattispecie di riconoscimento “tardivo” da parte di INPS del TFR di dipendenti del Comune di Bologna, avevano disposto la parziale (30 %) compensazione delle spese di giudizio, hanno respinto gli appelli delle controparti tendenti ad ottenere la condanna al pagamento per intero delle spese predette.
In particolare, in sentenza si valorizza la circostanza del non essere stata preceduta la domanda giudiziale volta ad ottenere il riconoscimento del ridetto TFR da alcuna diffida e/o richiesta stragiudiziale di pagamento che, ove effettuata, avrebbe probabilmente consentito all’Istituto appellato di adempiere la propria prestazione in un ottica di reciproca collaborazione e di rispetto dei principi di lealtà e probità di condotta processuale che attengono anche alla fase amministrativa della trattazione di una domanda di prestazione.
Sul punto in sentenza si precisa: “Ne consegue che sarebbe bastata una qualunque difflda stragiudiziale per ottenere lo stesso risultato che l’appellante ha ottenuto impegnando il Tribunale di Bologna con il ricorso in oggetto.
Vanno allora invocati quei principi di lealtà e probità della parte nella condotta processuale, sanciti espressamente dall’art.88 cpc, che impongono sia precetti di natura giuridica che doveri morali di svolgere l’attività processuale a sostegno delle proprie ragioni senza utilizzare in modo distorto gli strumenti che l’ordinamento mette a disposizione delle parti. Precetti che, se violati in modo evidente, costituiscono addirittura il presupposto per la pronuncia di responsabilità aggravata ex art. 96 del C.P.C. e per l’applicazione delle norme in materia di condanna alle spese.
Nel caso in esame il Tribunale non è giunto ad applicare né l’art.88 cpc, né il primo comma dell’art.92 cpc che prevede che, indipendentemente dalla soccombenza, il Giudice condanni una parte al rimborso delle spese, anche non ripetibili, che, per trasgressione al dovere di cui all’articolo 88, essa ha causato all’altra parte.
Ha tuttavia fatto esatta applicazione della norma nel suo comma secondo, rinvenendo nella presente questione quelle gravi ed eccezionali ragioni che consentono la parziale o totale compensazione, in tutte le circostanze poch’anzi richiamate.
Va per altro considerato che -pur all’evidenza non essendoci un obbligo di legge di adire preventivamente in via amministrativa o comunque precontenziosa l’Amministrazione debitrice- una richiesta stragiudiziale si pone in linea con le recenti riforme della giustizia in Italia, che hanno, nelle intenzioni del legislatore, I’obiettivo di accelerare i processi e garantire la speditezza della funzione giurisdizionale. Il D.Lgs. 149 del 2022, attuativo della Riforma Cartabia, per il processo civile, ha introdotto disposizioni finalizzate allo snellimento e la semplificazione dei riti, intervenendo significativamente sul codice di procedura civile, sulle disposizioni di attuazione al codice di procedura civile, sulle disposizioni in materia di ordinamento giudiziario, e su quelle del codice civile.
Oltre a confermare le udienze da remoto, e la trattazione scritta, come forme principali dello svolgimento del processo, ha anche potenziato ed incentivato la mediazione e la negoziazione assistita (per la quale peraltro, è previsto un ampliamento dei casi nei quali è obbligatorio ricorrervi), con un complesso meccanismo di norme volte a rendere più efficiente ed effettiva, nonché pronta e veloce, la tutela giurisdizionale.
Il nostro Paese è stato più volte sanzionato dall’Europa per la lungaggine dei processi e ridurre i tempi della giustizia è la condizione che l’Unione ha posto per accedere alle risorse del PNRR, delle quali una parte è pensata proprio per far fronte alle esigenze dei tribunali.
Muoversi con correttezza nel solco di tali principi significa anche -al di là delle prescrizioni formali- far si che tutti gli operatori della giustizia agiscano costruttivamente con fini deflattivi.
Il fatto poi che il Tribunale abbia compensato solo molto parzialmente (ed in misura assai modesta) le spese di lite, ponendo il 70% delle stesse a carico comunque di INPS, virtualmente Soccombente, fa si che non si sia creata nessuna stortura nel sistema delineato dalle norme testè richiamate, né vi sia stata alcuna violazione della giurisprudenza, anche di Cassazione, che l’appellante cita a proprio beneficio nell’atto d’appello, e nemmeno infine che non si siano tutelate le aspettative di giustizia della parte creditrice.”
E in punto sussistenza delle gravi ed eccezionali ragioni che, ai sensi dell’’art. 92, c.2, cpc, giustificano anche in assenza di soccombenza reciproca la compensazione (parziale) delle spese, richiamano la recente Cassazione civile sez. VI, 09/01/2023, 11.273 che cosi motiva: “Le “gravi ed eccezionali ragioni” che, ai sensi dell’art. 92, comma 2, C.P.C., come riformulato dalla l. n. 69 del 2009, consentono, in difetto di soccombenza reciproca, la compensazione delle spese legali possono essere integrate dalla condotta del creditore che abbia omesso di attivare “ante causam” i mezzi specifici previsti dall’ordinamento che, pur non costituendo condizioni per la proponibilità del giudizio, hanno la finalità di soddisfare più celermente la pretesa creditoria evitando il giudizio, sempre che nel processo non emergano elementi di manifesta colpevolezza nel ritardo a carico del debitore convenuto e la prestazione sia da questi eseguita solo prendendo atto delle ragioni altrui quali esposte nell’atto introduttivo del giudizio, quindi prima della trattazione del giudizio e dell’istruttoria. (Principio affermato in relazione ad una fattispecie in cui, anteriormente al giudizio, gli eredi non avevano proposto domanda amministrativa di riconoscimento dello “status” di invalido civile del “de cuius” istante, ai sensi dell’art. l, comma 8, del d.P.R. n, 698 del 1994).“
Appare pertanto esatta la decisione del Tribunale in punto a parziale compensazione spese che va in questa sede interamente ribadita.