Trib Ravenna in materia di incumulabilità della pensione-Quota 100 con redditi da lavoro dipendente –Possibilità di limitare il recupero al solo importo dei redditi percepiti in costanza di trattamento pensionistico-Quota 100 – Insussistenza –

Maria Teresa Nasso segnala la sentenza n. 68/24 del Tribunale di Ravenna resa in una rilevante fattispecie di incumulabilità della pensione -quota 100 con redditi da lavoro dipendente.

La sentenza si colloca nel solco di altre pronunce di merito dello stesso tenore che hanno riconosciuto legittimo il recupero da parte di Inps dell’intera quota di pensione anche in presenza di redditi da lavoro dipendente/intermittente di importo esiguo.

Sul punto il Giudicante ritiene che: ”La scelta del legislatore, vòlta a diversificare il trattamento previsto per il divieto di cumulo, non risulta costituzionalmente illegittima neppure considerando la sproporzione che può in concreto determinarsi – come nella fattispecie oggetto del giudizio principale – fra l’entità dei redditi da lavoro percepiti dal pensionato che ha usufruito della cosiddetta “quota 100” e i ratei di pensione la cui erogazione è sospesa.

Non si può non considerare l’eccezionalità della misura pensionistica in esame, che ha consentito, per il triennio 2019-2021, il ritiro dal lavoro all’età di 62 anni, con un’anzianità contributiva di almeno 38 anni, senza penalizzazioni nel calcolo della rendita. Nell’adottare una disciplina sperimentale, il legislatore ha configurato un regime di quiescenza disciplinato da regole molto più favorevoli rispetto al sistema ordinario. La prevista sospensione del trattamento di quiescenza in caso di violazione del divieto di cumulo è, per l’appunto, rivolta a garantire un’effettiva uscita del pensionato che ha raggiunto la cosiddetta “quota 100” dal mercato del lavoro, anche al fine di creare nuova occupazione e favorire il ricambio generazionale, all’interno di un sistema previdenziale sostenibile.

Nel regime ora descritto, la percezione da parte del pensionato di redditi da lavoro, qualunque ne sia l’entità, costituisce elemento fattuale che contraddice il presupposto richiesto dal legislatore per usufruire di tale favorevole trattamento pensionistico anticipato (come rilevato peraltro da questa Corte con riferimento al diritto all’erogazione della Nuova assicurazione sociale per l’impiego – NASpI –, nella sentenza n. 194 del 2021), e mette a rischio l’obiettivo occupazionale.

Anche in questa prospettiva, l’assenza di omogeneità fra le situazioni lavorative poste a raffronto dal rimettente risulta decisiva per escludere la fondatezza della questione.

Il lavoro autonomo occasionale, per la sua natura residuale, non incide in modo diretto e significativo sulle dinamiche occupazionali, né su quelle previdenziali e si differenzia per questo dal lavoro subordinato, sia pure nella modalità flessibile del lavoro intermittente”.

Trib Latina in tema di recupero per contributi operato da Inps con trattenuta su pensione ai sensi dell’art. 69 L. 153/69 – Limiti trattenuta- Salvaguardia trattamento minimo – Limite assegno sociale aumentato della metà ai sensi dell’art. 545 cpc –  Inapplicabilità

Anna Paola Ciarelli segnala la sentenza Tribunale di Latina, sezione lavoro, n 209/2024, favorevole all’Istituto, emessa su ricorso avverso trattenuta di 1/5 operata direttamente dall’Istituto sulla pensione del ricorrente per il recupero di un credito per contributi.

Il Tribunale di Latina, nel rigettare il ricorso, ha ritenuto sussistere nella specie l’operatività della disciplina speciale di cui all’art. 69 della L. n. 153/1969, che pone il limite del “trattamento minimo”, quale importo della pensione non tangibile dalla trattenuta, nel senso che la trattenuta di 1/5 deve comunque fare salvo l’importo della pensione pari al trattamento minimo. Al contempo, il Tribunale ha ritenuto che “di contro, il limite dell’importo dell’assegno sociale aumentato della metà, previsto dall’art. 545 c.p.c., VII comma richiamato dalla difesa della ricorrente, ….  non trova applicazione alle trattenute sulla pensione, in quanto l’articolo in parola detta norme in tema di pignoramento presso terzi, come si evince chiaramente dalla collocazione della norma nel capo III del titolo II del terzo libro intestato “Dell’espropriazione presso terzi”, e dal dato testuale della norma che fa espresso riferimento al pignoramento”.

Trib Ravenna in materia di riconduzione nell’alveo della subordinazione di pretesi rapporti di agenzia (venditori auto in concessionaria) – CONTRIBUTI- Rapporto di agenzia – Rapporto di procacciamento d’affari- Natura fittizia del rapporto di lavoro – Azione dell’INPS per il recupero dei contributi omessi – Indici rapporto subordinato – Irrilevanza.

Maria Teresa Nasso segnala la sentenza n. 43/24 del Tribunale di Ravenna resa in una rilevante fattispecie di riconduzione nell’alveo della subordinazione di pretesi rapporti di agenzia (venditori auto in concessionaria).

L’utilizzo degli spazi del proponente, la necessità per gli agenti di avvisare e giustificare le assenze, la presenza di una “quota fissa” nelle retribuzioni; il difetto di un portafoglio clienti, la mancanza di un’autonomia organizzativa e della garanzia dell’esclusiva ex 1743 c.c., sono chiari indici di subordinazione e impediscono la qualificazione del rapporto come un rapporto di agenzia- procacciamento d’affari.

Tale soluzione non è contrastata dalla circostanza che gli agenti, in realtà lavoratori-subordinati, possano operare anche in altre sedi del proponente/datore di lavoro, e nemmeno che alcuni (di loro) si rechino sul luogo di lavoro con la propria automobile. Risulta, quindi, chiaro che un eventuale canone di utilizzo della postazione lavorativa, pagato dagli agenti al proponente, non sia altro che un escamotage per dissimulare un rapporto subordinato e quindi omettere il versamento dei contributi previdenziali.

In tema di omesso versamento dei contributi previdenziali, l’agente/procacciatore che: non ha un portafoglio clienti; è privo di autonomia organizzativa; è retribuito con fisso che prescinde dalle vendite; è obbligato a svolgere le proprie mansioni in azienda, nel rispetto di un orario di lavoro e giustificando le eventuali assenze, non potrà essere qualificato come un lavoratore autonomo.

Pertanto, è legittima la sua riconduzione nell’area del rapporto di lavoro subordinato e nulla osta il fatto che l’agente/procacciatore sia obbligato al pagamento di canone per l’utilizzo della postazione lavorativa.

Cass. in materia di decorrenza del termine di prescrizione per il pagamento dei contributi da parte di professionista iscritto alla Gestione Separata per l’anno 2010

Francesca Belli segnala la sentenza n. 32452/21 della S.C. in in materia di decorrenza del termine di prescrizione per il pagamento dei contributi da parte di professionista iscritto alla Gestione Separata per l’anno 2010.

La S.C., nel rigettare il ricorso avversario, ribadisce l’insegnamento secondo cui”…la prescrizione dei contributi dovuti alla gestione separata decorre dal momento in cui scadono i termini per il pagamento dei predetti contributi, ed ha ulteriormente precisato che assume rilievo, ai fini della decorrenza della prescrizione in questione, «anche il differimento dei termini stessi, quale quello previsto dalla disposizione di cui all’art. 1, comma 1, D.P.C.M. del 10 giugno del 2010 in relazione ai contributi dovuti per l’anno 2009 dai titolari di posizione assicurativa che si trovino nelle condizioni da detta disposizione stabilite» chiarendo, però, che il differimento del termine di pagamento concerne tutti i «contribuenti [ .. che esercitano attività economiche per le quali s(iano) stati elaborati gli studi di settore e non soltanto coloro che, in concreto, alle risultanze di tali studi (siano) fiscalmente assoggettati per non aver scelto un diverso regime d’imposizione» ( v. in motivazione, Cass. nr.1027 nel caso in esame, viene in considerazione il D.P.C.M. del 12.5.2011, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale nr. 111 del 14 maggio 2011, che ha differito al 6 luglio 2011, senza alcuna maggiorazione, il termine per effettuare il pagamento dei contributi 2010; ciò posto in via generale, nella fattispecie deve darsi atto che la questione attinente al dies a quo del termine di prescrizione del debito contributivo è tuttora sub iudice in quanto oggetto del primo motivo di ricorso; che, secondo l’orientamento consolidato di questa Corte, la individuazione del termine di prescrizione applicabile, ovvero del momento iniziale o finale di esso, costituisce quaestio iuris, su cui il giudice non è vincolato dalle allegazioni di parte (v. Cass. nr. 15631 del 2016; nr. 21752 del 2010; nr. 11843 del 2007; nr. 16573 del 2004); che i dati necessari ai fini del corretto calcolo del termine prescrizionale emergono tutti dalla sentenza impugnata; che, secondo l’orientamento consolidato, deve riconoscersi natura regolamentare e quindi di fonte normativa ai D.P.C.M. se hanno funzione attuativa o integrativa della legge (v. Cass. nr. 73 del 2014; nr. 16586 del 2010; nr. 20898 del 2007; nr. 5360 del 2004; nr. 23674 del 2004; nr. 11949 del 2004; nr. 14210 del 2002; nr. 1972 del 2000), come nell’ipotesi in esame (il D.P.C.M. del 12.5.2011, è stato infatti emanato in attuazione della delega di cui all’art. 12, comma 5, del d.lgs. nr. 241 del 1997); da tali premesse discende che, benché la sentenza impugnata abbia erroneamente fissato la decorrenza del termine di prescrizione alla data di presentazione dei redditi e non al momento in cui scadono i termini per il relativo pagamento, nondimeno detto termine non era ancora maturato alla data dell’I.7.2016, indicato nella sentenza impugnata quale momento di notifica della richiesta di pagamento da parte dell’INPS; deriva, in conclusione, che entrambi i motivi non possono trovare accoglimento;..”

Corte d’Appello Bologna in materia di incumulabilità redditi da lavoro dipendente con pensione quota 100

Riccardo Salvo e Renato Vestini segnalano le sentenze n. 50 e 55/24 in fattispecie relative al divieto di incumulabilità redditi da lavoro dipendente con pensione quota 100

La Corte bolognese, facendo seguito a pronunce di esito diverso rese nella subiecta materia in recente passato, ribadisce tale divieto con riferimento a precipue fattispecie (svolgimento e percezione di reddito anche di una sola giornata di lavoro dipendente in costanza di trattamento pensionistico di quota 100).

In particolare, nella pronuncia n. 55/24 la Corte accoglie l’appello dell’Istituto avverso la sentenza di I grado del Tribunale di Ravenna che aveva, invece, accolto il ricorso del pensionato.

Il caso è semplice in fatto: il ricorrente, ottenuta nel 2019 la pensione anticipata con quota 100, svolgeva nel 2020 un solo giorno di lavoro alle dipendenze di una società agricola; questo induceva INPS a ritenere indebita tutta l’annualità di pensione goduta nel 2020, posto che, ai sensi del 3° comma dell’art. 14 del D.L. n. 4/2019 (convertito nella L. n. 26/2019), “3. La pensione di cui al comma 1 non è cumulabile, a far data dal primo giorno di decorrenza della pensione e fino alla maturazione dei requisiti per l’accesso alla pensione di vecchiaia, con i redditi da lavoro dipendente o autonomo, ad eccezione di quelli derivanti da lavoro autonomo occasionale, nel limite di 5.000 euro lordi annui “

La Corte in motivazione così dispone:

“La causa è stata istruita con l’acquisizione della documentazione già prodotta dalle parti ed è stata decisa come da infrascritto dispositivo, per i seguenti motivi.

La causa riguarda un ambito di tutele che ha comprensibilmente indotto il primo giudice ad adottare un’interpretazione comprensiva delle ragioni del privato ma che si scontra con le esigenze di tenuta complessiva del sistema pensionistico.

La ratio della disciplina che qui rileva è stata esaminata dalla Consulta nella sentenza ricordata da parte appellante (n. 234/22) e in quella sede il Giudice delle Leggi ha ritenuto non solo che non sussista alcuna illegittima disparità di trattamento tra pensionato che percepisca modesto reddito da lavoro autonomo e pensionato che sia retribuito, altrettanto esiguamente, per lo svolgimento di lavoro subordinato, ma ha anche evidenziato il punto di sintesi dell’intervento normativo, funzionale a permettere un più veloce ricambio generazionale nel mondo del lavoro, accordando condizioni di favore per l’accesso alla pensione.

La Corte ha preso atto, infatti, dell’impossibilità di dare altra interpretazione della norma, proprio perchè la stessa vuole sancire la fuoriuscita dal mondo del lavoro di coloro cui è accordato il trattamento pensionistico in deroga (C.d. “quota 100”) e ciò sarebbe evidentemente in contrasto con la possibilità che questi soggetti permangano, sia pure con ridotta occupazione e dunque ridotta retribuzione, nel detto mercato – così frustrando lo scopo di creazione di nuovi posti di lavoro.

Alle motivazioni di quella sentenza – chiare e sintetiche – pare sufficiente fare rinvio.

Qui basti osservare che, incontroverso il dato di fatto essenziale, ovvero la percezione di un reddito da lavoro subordinato, per quanto minimo, si determina ipso facto la condizione ostativa alla percezione del trattamento e la misura annuale è indicata dalla norma, sia pure con riferimento alla diversa ipotesi della cumulabilità (“La pensione di cui al comma 1 non è cumulabile, a far data dal primo giorno di decorrenza della pensione e fino alla maturazione dei requisiti per l’accesso alla pensione di vecchiaia, con i redditi da lavoro dipendente o autonomo, ad eccezione di quelli derivanti da lavoro autonomo occasionale, nel limite di 5.000 euro lordi annui”).

Solo questa interpretazione, del resto, permette un’efficace deterrenza rispetto alla violazione (bene potendo diversamente il pensionato di volta in volta valutare se rischiare l’indebito a fronte di una prospettiva di maggior guadagno, il che, di nuovo, si pone in contrasto con la ratio della norma e la sua stessa effettività).

L’appello deve dunque essere accolto, con conseguente rigetto dell’originario ricorso.”

Corte d’Appello di Bologna in tema di parziale compensazione delle spese di giudizio – Sussistenza delle gravi ed eccezionali ragioni che, ai sensi dell’art. 92, c.2, cpc, giustificano anche in assenza di soccombenza reciproca la compensazione (parziale) delle spese

Antonello Lamanna e Giusi Lupoli segnalano le sentenze “gemelle” nn. 64 e 65/24 della C.d’Appello di Bologna in tema di parziale compensazione delle spese di giudizio.

La Corte Felsinea, nel confermare le pronunce di I grado che, in particolare fattispecie di riconoscimento “tardivo” da parte di INPS del TFR di dipendenti del Comune di Bologna, avevano disposto la parziale (30 %) compensazione delle spese di giudizio, hanno respinto gli appelli delle controparti tendenti ad ottenere la condanna al pagamento per intero delle spese predette.

In particolare, in sentenza si valorizza la circostanza del non essere stata preceduta la domanda giudiziale volta ad ottenere il riconoscimento del ridetto TFR da alcuna diffida e/o richiesta stragiudiziale di pagamento che, ove effettuata, avrebbe probabilmente consentito all’Istituto appellato di adempiere la propria prestazione in un ottica di reciproca collaborazione e di rispetto dei principi di lealtà e probità di condotta processuale che attengono anche alla fase amministrativa della trattazione di una domanda di prestazione.

Sul punto in sentenza si precisa: “Ne consegue che sarebbe bastata una qualunque difflda stragiudiziale per ottenere lo stesso risultato che l’appellante ha ottenuto impegnando il Tribunale di Bologna con il ricorso in oggetto.

Vanno allora invocati quei principi di lealtà e probità della parte nella condotta processuale, sanciti espressamente dall’art.88 cpc, che impongono sia precetti di natura giuridica che doveri morali di svolgere l’attività processuale a sostegno delle proprie ragioni senza utilizzare in modo distorto gli strumenti che l’ordinamento mette a disposizione delle parti. Precetti che, se violati in modo evidente, costituiscono addirittura il presupposto per la pronuncia di responsabilità aggravata ex art. 96 del C.P.C. e per l’applicazione delle norme in materia di condanna alle spese.

Nel caso in esame il Tribunale non è giunto ad applicare né l’art.88 cpc, né il primo comma dell’art.92 cpc che prevede che, indipendentemente dalla soccombenza, il Giudice condanni una parte al rimborso delle spese, anche non ripetibili, che, per trasgressione al dovere di cui all’articolo 88, essa ha causato all’altra parte.

Ha tuttavia fatto esatta applicazione della norma nel suo comma secondo, rinvenendo nella presente questione quelle gravi ed eccezionali ragioni che consentono la parziale o totale compensazione, in tutte le circostanze poch’anzi richiamate.

Va per altro considerato che -pur all’evidenza non essendoci un obbligo di legge di adire preventivamente in via amministrativa o comunque precontenziosa l’Amministrazione debitrice- una richiesta stragiudiziale si pone in linea con le recenti riforme della giustizia in Italia, che hanno, nelle intenzioni del legislatore, I’obiettivo di accelerare i processi e garantire la speditezza della funzione giurisdizionale. Il D.Lgs. 149 del 2022, attuativo della Riforma Cartabia, per il processo civile, ha introdotto disposizioni finalizzate allo snellimento e la semplificazione dei riti, intervenendo significativamente sul codice di procedura civile, sulle disposizioni di attuazione al codice di procedura civile, sulle disposizioni in materia di ordinamento giudiziario, e su quelle del codice civile.

Oltre a confermare le udienze da remoto, e la trattazione scritta, come forme principali dello svolgimento del processo, ha anche potenziato ed incentivato la mediazione e la negoziazione assistita (per la quale peraltro, è previsto un ampliamento dei casi nei quali è obbligatorio ricorrervi), con un complesso meccanismo di norme volte a rendere più efficiente ed effettiva, nonché pronta e veloce, la tutela giurisdizionale.

Il nostro Paese è stato più volte sanzionato dall’Europa per la lungaggine dei processi e ridurre i tempi della giustizia è la condizione che l’Unione ha posto per accedere alle risorse del PNRR, delle quali una parte è pensata proprio per far fronte alle esigenze dei tribunali.

Muoversi con correttezza nel solco di tali principi significa anche -al di là delle prescrizioni formali- far si che tutti gli operatori della giustizia agiscano costruttivamente con fini deflattivi.

Il fatto poi che il Tribunale abbia compensato solo molto parzialmente (ed in misura assai modesta) le spese di lite, ponendo il 70% delle stesse a carico comunque di INPS, virtualmente Soccombente, fa si che non si sia creata nessuna stortura nel sistema delineato dalle norme testè richiamate, né vi sia stata alcuna violazione della giurisprudenza, anche di Cassazione, che l’appellante cita a proprio beneficio nell’atto d’appello, e nemmeno infine che non si siano tutelate le aspettative di giustizia della parte creditrice.”

E in punto sussistenza delle gravi ed eccezionali ragioni che, ai sensi dell’’art. 92, c.2, cpc, giustificano anche in assenza di soccombenza reciproca la compensazione (parziale) delle spese, richiamano la recente Cassazione civile sez. VI, 09/01/2023, 11.273 che cosi motiva: “Le “gravi ed eccezionali ragioni” che, ai sensi dell’art. 92, comma 2, C.P.C., come riformulato dalla l. n. 69 del 2009, consentono, in difetto di soccombenza reciproca, la compensazione delle spese legali possono essere integrate dalla condotta del creditore che abbia omesso di attivare “ante causam” i mezzi specifici previsti dall’ordinamento che, pur non costituendo condizioni per la proponibilità del giudizio, hanno la finalità di soddisfare più celermente la pretesa creditoria evitando il giudizio, sempre che nel processo non emergano elementi di manifesta colpevolezza nel ritardo a carico del debitore convenuto e la prestazione sia da questi eseguita solo prendendo atto delle ragioni altrui quali esposte nell’atto introduttivo del giudizio, quindi prima della trattazione del giudizio e dell’istruttoria. (Principio affermato in relazione ad una fattispecie in cui, anteriormente al giudizio, gli eredi non avevano proposto domanda amministrativa di riconoscimento dello “status” di invalido civile del “de cuius” istante, ai sensi dell’art. l, comma 8, del d.P.R. n, 698 del 1994).“

Appare pertanto esatta la decisione del Tribunale in punto a parziale compensazione spese che va in questa sede interamente ribadita.

Trib Latina in materia di rigetto provvedimento d’urgenza a seguito di sospensione indennità di accompagnamento per assenza a visita di revisione

Anna Paola Ciarelli segnala la recente pronuncia del Tribunale di Latina in materia di rigetto provvedimento d’urgenza a seguito di sospensione indennità di accompagnamento per assenza a visita di revisione

In parte motiva il Giudicante ritiene non integrato il fumus boni iuris dedotto dalla parte ricorrente, ritenendo che si ritiene assolto l’obbligo normativo di comunicazione posto a carico dell’INPS, non assumendo, ai suddetti fini, alcun valore dirimente la circostanza – pure dedotta in ricorso e ribadita nelle note conclusive – del mancato contatto telefonico (o via sms) della ricorrente da parte dell’Istituto secondo le procedure indicate nel Messaggio INPS n. 926 del 25.02.2022.

Sul punto, occorre semplicemente osservare che sia le circolari che a maggior ragione i Messaggi dell’Inps, non possono derogare alle disposizioni di legge, né influire sull’interpretazione delle medesime disposizioni, e ciò in quanto restano comunque atti di rilevanza interna all’organizzazione dell’ente, con la conseguenza che le prescrizioni ivi indicate non sono vincolanti. Ed invero nella specie con il Messaggio n. 926/22, l’Istituto ha semplicemente dettato criteri di comportamento interni da seguire nella concreta applicazione della norma di legge (prevedendo un onere, per così dire, solo rafforzativo di comunicazione telefonica nei confronti degli interessati alle visite di revisione), senza tuttavia introdurre un nuovo adempimento (non previsto appunto dalla legge) e senza, soprattutto, attribuire all’eventuale inadempimento della prescrizione (mancato contatto telefonico) un effetto non previsto dalla norma di legge.

Trib Lecce in materia di ripetizione di indebito assistenziale (indenn accompagnamento) in assenza del requisito sanitario

Riccardo Salvo segnala la sentenza del Tribunale di Lecce n.170/24, depositata in data 23.1.2024 in materia di ripetizione di indebito assistenziale (indenn accompagnamento).

La inesistenza del requisito sanitario che perimetra poi la emergenza di una esigenza assistenziale e, quindi, la necessità dell’intervento pubblico ex art.38 Cost., vale a documentare se non il dolo (essendo parte ricorrente consapevole del miglioramento del proprio quadro sanitario) quanto meno la impossibilità di prospettare una obbligazione assistenziale per difetto di una causa in concreto.

In tema di legittimo affidamento costituisce situazione tutelabile quella caratterizzata:

a) da un’apparente legittimità e coerenza dell’attività dell’Amministrazione in senso favorevole al soggetto privato;

b) dalla buona fede del privato, rilevabile dalla sua condotta, in quanto connotata dall’assenza di qualsiasi violazione del dovere di correttezza gravante sul medesimo;

c) dall’eventuale esistenza di circostanze specifiche e rilevanti, idonee a indicare la sussistenza dei due presupposti che precedono mentre la mera inerzia della PA nel ripristinare la legalità non vale di per sé a supportare un affidamento legittimo, essendo necessarie rassicurazioni precise, incondizionate e concordanti, provenienti da fonti autorizzate ed affidabili.

C.Appello Roma in materia di assegno sociale a coniuge separato

Anna Paola Ciarelli segnala la sentenza Corte d’Appello di Roma, sezione lavoro, n 4799/2023 emessa su ricorso in appello proposto dalla ricorrente avverso la sentenza del Tribunale di Latina, favorevole all’Istituto, che aveva negato il diritto all’assegno sociale alla ricorrente, separata senza diritto all’assegno di mantenimento, ritenendo la separazione intercorso tra i coniugi di fatto fittizia.

La Corte d’Appello di Roma, nel rigettare il ricorso in appello, ha confermato Il nucleo della statuizione di reiezione adottata dal primo giudice che è costituito dal rilievo per cui nella specie deve valutarsi l’intero reddito coniugale e non soltanto quello personale dell’appellante, perché, si sostiene in sentenza, la separazione della ricorrente dal di lei coniuge non era effettiva e reale ma meramente apparente, siccome «preordinata alla creazione di uno stato fittizio di bisogno»; circostanza, questa, rilevabile essenzialmente da due elementi indiziari, nella specie rappresentati dalla contiguità temporale tra la domanda di assegno sociale e la separazione dei coniugi e dalla loro persistente convivenza.

C.Appello Bologna in tema di possibilità per l’Istituto di riscuotere i propri crediti contributivi a mezzo procedimenti monitori

Ester Cascio segnala la sentenza della Corte d’Appello di Bologna n. 20/24 che, in fattispecie di recupero addebiti contributivi, ha tra l’altro confermato, respingendo apposito motivo di gravame proposto da controparte, la possibilità per l’Istituto di riscuotere i propri crediti contributivi a mezzo procedimenti monitori.