C. Appello Roma in materia di credito a titolo di TFR ammesso allo stato passivo come credito chirografario e non come credito assistito da privilegio

Anna Paola Ciarelli segnala la sentenza Corte d’Appello di Roma, sezione lavoro, n 4474/2023 emessa su ricorso in appello proposto dall’INPS avverso la sentenza del Tribunale di Latina che non aveva ritenuto circostanza ostativa all’intervento del Fondo di garanzia l’essere stato il credito a titolo di TFR ammesso allo stato passivo come credito chirografario e non come credito assistito da privilegio.

Nell’accogliere l’appello proposto dall’Istituto, la Corte, nel premettere che il diritto alla prestazione del Fondo nasce non in forza del rapporto di lavoro, ma del distinto rapporto assicurativo, ha ritenuto che l’art 2 L 297/1982 garantisce al Fondo la piena ripetibilità delle somme versate al lavoratore, consentendo al Fondo medesimo di surrogarsi nella medesima posizione dello stesso per come assistita da privilegio sul patrimonio del datore di lavoro ai sensi dell’art. 2751 bis, comma 1, c.c. e dell’art. 2776 c.c.. Appare evidente, quindi, a giudizio della Corte, che la ripetibilità delle somme versate dal Fondo di garanzia risulterebbe minata in radice qualora si interpretasse la norma di cui all’art. 2, comma 2, cit. nel senso di ritenere che il pagamento del trattamento di fine rapporto debba essere effettuato anche nelle ipotesi in cui il credito del lavoratore non risulti assistito da privilegio. Nè può dirsi, sempre secondo la Corte, che, nei casi in cui il credito del lavoratore sia stato ammesso al passivo in chirografo, “venga meno la tutela assicurata dall’ordinamento al lavoratore medesimo in caso di insolvenza del datore di lavoro. Difatti, a fronte della ammissione al passivo “in chirografo” del credito vantato nei confronti della società fallita (cfr. verbale di udienza di discussione dello stato passivo del 07/04/2016 doc. n. 4 fascicolo di parte INPS), il lavoratore ben avrebbe potuto proporre opposizione allo stato passivo al fine di far valere la natura privilegiata del credito, trattandosi di credito di lavoro assistito da privilegio a norma dell’art. 2751 bis, comma 1, c.c.

Trib. Forlì in materia di prescrizione del diritto alla costituzione di rendita vitalizia ex art. 13 L. n. 1338/1962

Renato Vestini segnala la sentenza del Tribunale di Forlì n.4/24 in tema di prescrizione del diritto alla costituzione di rendita vitalizia ex art. 13 L. n. 1338/1962.

Trib. Forlì in materia di ripetizione dell’indebito Naspi a seguito di declaratoria di annullamento del licenziamento e reintegro del lavoratore al lavoro con versamento dei contributi

Renato Vestini segnala la sentenza del Tribunale di Forlì n.220/23 in tema di ripetizione di indebito Naspi a seguito di declaratoria di annullamento del licenziamento e reintegro del lavoratore al lavoro con versamento dei contributi.

Il Tribunale ha accolto la tesi dell’Istituto sulla scorta della giurisprudenza della S.C. secondo cui   la domanda per ottenere il trattamento di disoccupazione “non presuppone neppure la definitività del licenziamento e non è incompatibile con la volontà di impugnarlo”, mentre “l’effetto estintivo del rapporto di lavoro, derivante dell’atto di recesso, determina comunque lo stato di disoccupazione che rappresenta il fatto costitutivo del diritto alla prestazione, e sul quale non incide la contestazione in sede giudiziale della legittimità del licenziamento” (v. anche Cass. 11.6.1998 n. 5850, Cass. n. 4040 del 27/06/1980). Solo “una volta dichiarato illegittimo il licenziamento e ripristinato il rapporto per effetto della reintegrazione” le indennità di disoccupazione “potranno e dovranno essere chieste in restituzione dall’Istituto previdenziale, essendone venuti meno i presupposti”, così non potendo, peraltro, le stesse “essere detratte dalle somme cui il datore di lavoro è stato condannato ai sensi della L. n. 300 del 1970, art. 18” (v. Cass. 15.5.2000 6 Paola Ghinoy, estensore Rg n. 13829/2014 Udienza de117.9.2019 n. 6265, Cass. 16.3.2002 n. 3904, Cass. n. 9109 del 17/04/2007, Cass. n. 9418 del 20/4/2007)” (così Cass. n. 28295/2019).

Cassaz. Lavoro in tema di rilevanza della mancata attivazione del procedimento di verificazione in ipotesi di disconoscimento di relata di notifica/avvisi di ricevimento prodotti in copia

Maria Teresa Nasso segnala l’Ordinanza n. 33127/22 della S.C. in materia di rilevanza della mancata attivazione del procedimento di verificazione in ipotesi di disconoscimento di relata di notifica/avvisi di ricevimento prodotti in copia.

In particolare, la S.C. richiama la giurisprudenza della Corte di legittimità (di recente, Cass. n. 19813 del 2021), in ordine all’ efficacia del disconoscimento della sottoscrizione apposta sull’avviso di ricevimento prodotto solo in copia, orientata nel senso della considerazione complessiva dei contenuti dell’art. 2719 c.c. (quanto alla efficacia delle autentiche, se la loro conformità con l’originale non è espressamente disconosciuta), dell’art. 2712 c.c. (quanto alla idoneità delle riproduzioni meccaniche a formare piena prova dei fatti e delle cose rappresentate, se non se ne disconosce la conformità ai fatti o alle cose medesime) ed anche dell’ art. 214 cpc , (secondo cui colui contro il quale è prodotta una scrittura privata, se intende disconoscerla è tenuto a negare formalmente la propria scrittura o la propria sottoscrizione), dell’art. 215, comma 1, n. 2, cpc (secondo cui la scrittura privata prodotta in giudizio si ha per riconosciuta, fra l’altro, se la parte comparsa non la disconosce o non dichiara di non conoscerla nella prima udienza o nella prima risposta successiva alla produzione), nonché dell’art. 2700 c c. (che dispone che l’atto pubblico fa piena prova, fino a querela di falso, della provenienza del documento dal pubblico ufficiale che lo ha formato, nonché delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza o da lui compiuti).

Applicando tale reticolato normativo al caso di specie, la S.C. afferma che la mancanza di specificità del disconoscimento della conformità delle copie informatiche agli originali, considerato peraltro che non vi è obbligo per il concessionario di produrre gli originali (Cass. 20769 del 2021), ha pienamente legittimato l’accertamento decisivo della esistenza delle notifiche non potendo, contrariamente alla prospettazione del ricorrente, porsi una questione di disconoscimento dell’autenticità delle sottoscrizioni e delle scritture con consequenziale operatività necessaria del procedimento di verificazione ex art. 215 c.p.c. contenute nelle dette relate di notifica che rivestono la natura di atto pubblico.

C App. Bologna in tema di assegno sociale in ipotesi di difetto del requisito della decennalità del soggiorno interrotto da rientri ripetuti e prolungati nel paese di origine – Mancata allegazione e prova del requisito reddituale – Rigetto

Ester Cascio segnala la sentenza della Corte d’Appello di Bologna n. 600/23 in tema di assegno sociale in ipotesi di difetto del requisito della decennalità del soggiorno interrotto da rientri ripetuti e prolungati nel paese di origine, oltre alla mancata allegazione e prova del requisito reddituale.

C.App Napoli in materia di benefici amianto e di prescrizione del relativo diritto alla rivalutazione contributiva

Aldo Tagliente segnala la sentenza della Corte d’Appello di Napoli n.4059/23 in materia di benefici amianto e di prescrizione del relativo diritto alla rivalutazione contributiva

La Corte Partenopea ha accolto la prospettazione difensiva dell’Istituto in tema di intervenuta prescrizione del diritto alla rivalutazione dei periodi contributivi, richiamando l’insegnamento della S.C. che ha affermato già da tempo che “in tema di prescrizione estintiva, elemento costitutivo della relativa eccezione è l’inerzia del titolare del diritto fatto valere in giudizio, mentre la determinazione della durata di questa, necessaria per il verificarsi dell’effetto estintivo, si configura come una quaestio juris concernente l’identificazione del diritto stesso e del regime prescrizionale per esso previsto dalla legge. Ne consegue che la riserva, alla parte, del potere di sollevare l’eccezione implica che ad essa sia dato onere soltanto di allegare il menzionato elemento costitutivo e di manifestare la volontà di profittare di quell’effetto, non anche di indicare direttamente o indirettamente (cioè attraverso specifica menzione della durata dell’inerzia) le norme applicabili al caso di specie, l’identificazione delle quali spetta al potere – dovere del giudice, di guisa che, da un lato, non incorre nelle preclusioni di cui agli arti. 416 e 437 cod. proc. civ. la parte che, proposta originariamente un’eccezione di prescrizione quinquennale, invochi nel successivo corso del giudizio la prescrizione ordinaria decennale, o viceversa; e, dall’altro lato, il riferimento della parte ad uno di tali termini non priva il giudice del potere officioso di applicazione (previa attivazione del contraddittorio sulla relativa questione) di una norma di previsione di un termine diverso” – cfr. Cass. Sez. un. n. 10955 del 25 luglio 2002; id. Cass. n. 21377 del 10 novembre 2004; Cass. n. 25025 del 24 novembre 2006; Cass. n. 11843 del 22 maggio 2007; Cass. n. 21752 del 22 ottobre 2010; Cass. n. 1064 del 20 gennaio 2014 -.

Ha ritenuto la Corte che nella fattispecie il Tribunale adito, nell’esaminare l’eccezione di prescrizione (tempestivamente sollevata dall’I.N.P.S. in sede di comparsa di costituzione nel giudizio di primo grado), ben poteva d’ufficio, nell’ambito della quaestio juris ritualmente devolutale, non solo determinare il regime prescrizionale applicabile, bensì anche identificare il termine di decorrenza della prescrizione stessa. Alla luce di quanto innanzi, la prescrizione del diritto alla rivalutazione è definitiva, nella specie, infatti, non si dibatte del diritto all’adeguamento della prestazione previdenziale già ottenuta, bensì di un diritto, per il quale risulta maturata la prescrizione estintiva, così come esplicitato nella motivazione della sentenza impugnata, che il Collegio ritiene di condividere. Infatti, poichè secondo la previsione dell’art. 2935 c.c., la prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere, come correttamente osservato dal primo giudice, nel caso di specie la decorrenza coincide quanto meno con la data del pensionamento, avvenuto l’8.1.1997 (in tal senso Cass. Civ. n. 12936/2020).

Pertanto, in mancanza di un valido atto interruttivo, risultando in atti esclusivamente la domanda amministrava di rivalutazione contributiva proposta all’I.N.P.S. in data 18/9/2014, deve ritenersi maturata la prescrizione del diritto preteso, anche alla luce delle contestazioni dell’Istituto appellato rimaste incontestate. Da tanto consegue che è immune da censure la decisione del Tribunale sul punto.

Trib. Forlì in tema di assegno sociale a coniuge separato – Rinuncia a mantenimento in sede di separazione -Presunzione stato di bisogno – Insussistenza – Verifica situazione reddituale – Presenza redditi da titoli mobiliari – Rigetto domanda

Renato Vestini segnala la sentenza del Tribunale di Forlì n. 192/23 in particolare fattispecie di domanda di assegno sociale da parte di coniuge separato che non aveva richiesto il riconoscimento del mantenimento in sede di accordi di separazione.

Il Tribunale ha confermato l’orientamento prevalente della S.C. in materia (Cass. n. 14513 del 09/07/2020), come peraltro ribadito recentemente anche da Cass. Cass. Sez lav. Ord. 6/10/2022 n. 29109) secondo cui l’accordo in sede di separazione con il quale il coniuge rifiuti il riconoscimento di assegno di mantenimento non fa ritenere neanche presuntivamente la insussistenza di uno stato di bisogno tale da legittimare il diniego della prestazione di assegno sociale poi richiesta all’Istituto.

Il Giudicante ha ritenuto che, nonostante tale evidenza fattuale, deve farsi applicazione del principio espresso dalla Suprema Corte secondo il quale non solo i redditi certificati, ma anche il tenore di vita può determinare il diniego a percepire l’assegno sociale (Cass. n. 13577/2013). I parametri da utilizzare per la valutazione del tenore di vita vanno dall’entità del deposito bancario e degli investimenti in titoli mobiliari, alla possibilità di sostenere un canone di locazione per la propria abitazione.

Secondo la Suprema Corte, una tale indagine sul complesso delle entrate patrimoniali è consentita dalla norma di legge secondo la quale alla formazione del reddito complessivo contribuiscono i redditi di qualsiasi natura. E, d’altra parte, l’onere di dimostrare il possesso del requisito reddituale, secondo i rigorosi criteri previsti dalla legge, spetta al soggetto che ne fa istanza.

Nel caso specifico sottoposto al giudizio di legittimità, i giudici di merito erano arrivati alla conclusione che il richiedente che dispone di una somma di denaro rilevante, e che vive in una casa per la quale è in grado di pagare un canone di locazione abbastanza elevato, non prova una condizione di disagio o di bisogno, anzi dimostra l’esistenza di una situazione di relativo benessere, tale da non giustificare la prestazione richiesta all’INPS (“Nel caso di specie il giudice di merito ha preso in considerazione il tenore di vita del richiedente non al fine di individuare un requisito di accesso alla prestazione diverso da quelli previstidalla legge, ma per individuare nel suo sistema di vita una serie di indicatori che, globalmente sommati danno luogo ad un reddito superiore a quello massimo (deposito bancario di una consistente somma di danaro e conseguente percezione degli interessi relativi, investimento in titoli mobiliari, pagamento di un non modesto canone di locazione per la propria abitazione, contributo economico mensile di un figlio). Tale indagine sul complesso delle entrate patrimoniali è consentita dalla norma di legge la quale prevede che alla formazione del reddito complessivo contribuiscono i redditi di “qualsiasi natura”; pertanto, il giudice di merito legittimamente ha considerato ai fini della determinazione del reddito tutte le entrate patrimoniali del S., ritenendo che nel loro complesso esse superassero il tetto reddituale previsto. Non essendo contestato nella sua materialità, deve ritenersi che il giudice abbia correttamente proceduto a tale accertamento”. (Cfr. Cass. n. 13577/2013).

Nel caso di specie, il ricorrente si è limitato ad affermare di non percepire alcun reddito, né altra prestazione necessaria per il proprio sostentamento, ma non ha dimostrato di versare in stato di bisogno che giustifichi la corresponsione dell’assegno sociale.

Ed anzi, lo stato di bisogno deve presumersi insussistente a fronte dell’incontestata disponibilità di denaro da parte dello stesso così come documentata dalla titolarità di depositi bancari di una consistente somma di danaro e conseguente percezione degli interessi relativi, investimento in titoli mobiliari e dalla allegata capacità di sostenere il pagamento di un non modesto canone di locazione per la propria abitazione per €.455,00 mensile (come risultante dal provvedimento di modifica delle condizioni di separazione ex art. 710 c.p.c. depositato dallo stesso ricorrente).

Tali ammissioni fanno presumere la sussistenza di un reddito o comunque la disponibilità di somme atte a soddisfare le esigenze vitali del ricorrente  e comportano, pertanto, il rigetto della domanda di assegno sociale.

Trib. Torre Annunziata in materia di decorrenza del supplemento di pensione

Aldo Tagliente segnala la sentenza del Tribunale di Torre Annunziata n. 1700/23 in tema di decorrenza del supplemento di pensione per contribuzione nella gestione lavoratori autonomi antecedente la data del pensionamento (decorrenza dalla data della domanda amministrativa).

Il Tribunale, richiamato il disposto dell’art. 7 L. n. 155/81, accoglie la prospettazione difensiva dell’Istituto sulla scorta dell’insegnamento della S.C. secondo cui: “In materia di supplementi di pensioni da liquidare in base ai contributi versati presso le gestioni speciali per i lavoratori autonomi, l’art. 7, sesto comma, della legge 23 aprile 1981 n. 155, che prevede l’applicabilità anche ai supplementi di pensione liquidabili a carico di dette gestione dei commi quarto e quinto del medesimo articolo, contenenti disposizioni sui termini dilatori per le richieste di supplementi di pensione, si riferisce solo ai supplementi da liquidare in base a contribuzioni relative a periodi successivi alla data di decorrenza della pensione, secondo quanto desumibile dal riferimento del secondo comma all’art. 19 del D.P.R. 27 aprile 1968 n. 488, rimanendo salva, in riferimento a contributi versati per periodi anteriori, la facoltà di richiedere la liquidazione del supplemento al compimento dell’età pensionabile secondo la disciplina delle gestioni speciali (art. 7 legge 9 gennaio 1963 n. 9 e art. 25 legge 22 luglio 1966 n. 613), senza che spieghi efficacia dilatoria la liquidazione di supplementi sulla base di contributi versati nella gestione ordinaria” (principio affermato ai sensi dell’art. 360 bis, comma 1, c.p.c., da Cass. sez. 6, L, ordinanza n. 28738 del 23 dicembre 2011; conf. ex multis Corte di Cassazione n. 2846 del 2000 e n. 13604 del 2001).

Quindi per le contribuzioni anteriori, come nel caso che occupa, la facoltà di richiedere il supplemento di pensione decorre dal compimento dell’età pensionabile, e non si applicano i termini dilatori del 4 e del 5 co. dell’art. 7 l. 155/81. Il trattamento pensionistico decorre non dal primo giorno del mese successivo alla maturazione del diritto (L. n. 155 del 1981, art. 6, comma 1), ma dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda di pensione. Occorre infatti distinguere tra la data di perfezionamento del diritto alla pensione e la data di decorrenza del trattamento pensionistico che, nel caso di specie, coincide con la domanda. Anche la decorrenza del supplemento è sempre dalla domanda amministrativa; la facoltà di richiedere il supplemento al compimento dell’età pensionabile non elimina l’imprescindibile necessità della domanda amministrativa; il supplemento decorre pertanto dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda amministrativa ( art. 7 della legge n. 9 del 1963).

Trib. Bologna in materia di pignoramento da parte di ADER di indennità Naspi

Roberta Lezzi segnala la sentenza del Tribunale di Bologna n. 802/23 in materia di pignoramento da parte di ADER di indennità Naspi anticipata ex art. 8, co. 4, D.Lgs. n. 22/2015..

Il Tribunale ha accolto la tesi dell’Istituto che aveva trattenuto la prestazione e rigettato le richieste di parte ricorrente per l’erogazione della stessa in pendenza di atto di pignoramento da parte dell’Agente per la riscossione.

La difesa dell’Istituto aveva evidenziato come l’ottenimento della liquidazione anticipata ai sensi dell’art. 8, co.4 del D.Lgs. n. 22/2015 avrebbe mutato la natura della provvidenza, con sua esclusione dai limiti codicistici per il pignoramento e che, in ogni modo, parte ricorrente aveva iniziato un nuovo rapporto di lavoro subordinato entro il termine di godimento del trattamento di disoccupazione, con la conseguenza della decadenza dalla provvidenza medesima.

Trib. Bologna in tema di TFR – Intervento Fondo di Garanzia richiesto da lavoratore sulla base di una transazione con il datore di lavoro non onorata – Insussistenza accertamento giudiziale del credito – Rigetto

Ester Cascio segnala la sentenza del Tribunale di Bologna n. 857/23 in fattispecie di richiesta di intervento del Fondo di Garanzia da parte di un lavoratore che agiva sulla base di una transazione intervenuta con il datore di lavoro e da questi solo parzialmente onorata, con successiva richiesta di decreto ingiuntivo nei confronti del datore di lavoro sulla base della ridetta transazione.

Il  Giudicante richiama l’insegnamento consolidato della S.C. secondo cui: “.. “con riferimento al TFR, ma affermando principi di diritto relativi al Fondo in questione e alle obbligazioni a carico dello stesso, che, dunque, possono trovare applicazione anche con riguardo agli altri crediti di lavoro non corrisposti, … il diritto del lavoratore di ottenere dall’INPS, in caso di insolvenza del datore di lavoro, la corresponsione del T.F.R. a carico dello speciale fondo di cui alla L. n. 297 del 1982, art. 2, ha natura di diritto di credito ad una prestazione previdenziale, ed è perciò distinto ed autonomo rispetto al credito vantato nei confronti del datore di lavoro (restando esclusa, pertanto, la fattispecie di obbligazione solidale), diritto che si perfeziona (non con la cessazione del rapporto di lavoro ma) al verificarsi dei presupposti previsti da detta legge (insolvenza del datore di lavoro, verifica dell’esistenza e misura del credito in sede di ammissione al passivo, ovvero all’esito di procedura esecutiva). Ed infatti, il Fondo di garanzia costituisce attuazione di una forma di assicurazione sociale obbligatoria (con relativa obbligazione contributiva posta ad esclusivo carico del datore di lavoro), con la sola particolarità che l’interesse del lavoratore alla tutela è conseguito mediante l’assunzione da parte dell’ente previdenziale, in caso d’insolvenza del datore di lavoro, di un’obbligazione pecuniaria il cui quantum è determinato con riferimento al credito di lavoro nel suo ammontare complessivo.

Il diritto alla prestazione del Fondo nasce, quindi, non in forza del rapporto di lavoro, ma del distinto rapporto assicurativo – previdenziale, in presenza dei presupposti previsti dalla legge: insolvenza del datore di lavoro e accertamento del credito nell’ambito della procedura concorsuale, secondo le regole specifiche di queste; formazione di un titolo giudiziale ed esperimento non satisfattivo dell’esecuzione forzata” (Cass. civ., VI, n. 13562/14).”

Nel caso di specie dall’esame dei documenti prodotti risulta che:

 1) il 12.7.2017 il ricorrente ha sottoscritto un verbale di conciliazione con cui la società si era impegnata a pagargli la complessiva somma di €. 6.500,00, a rate, pagamento che la stessa società aveva onorato solo per la metà;

2) ha quindi chiesto e ottenuto dal Tribunale di Foggia un decreto ingiuntivo con cui la società è stata condannata al pagamento della restante metà, pari a €. 3.250,00, che – non opposto – è divenuto esecutivo (documenti nn. 1 e 2 di parte ricorrente).

E tuttavia in sede monitoria il giudice ha rigettato la domanda principale di condanna della società al pagamento dell’intero originario credito retributivo – per mensilità e trattamento di fine rapporto – non essendovi prova del suo ammontare; ha ritenuto sussistente la prova della differenza fra la minor somma riconosciuta dalla società datrice di lavoro nella conciliazione, a titolo transattivo, e quella da essa pagata al lavoratore. Se così è, in sede giudiziale – sia nella fase della cognizione che in quella esecutiva, individuale o concorsale che sia – non v’è stato alcun accertamento dell’ammontare del credito retributivo, e segnatamente di quello per trattamento di fine rapporto, cosicché difetta tale presupposto per il riconoscimento di esso da parte del fondo di garanzia dell’INPS.