Anna Paola Ciarelli segnala la sentenza Corte d’Appello di Roma, sezione lavoro, n 4474/2023 emessa su ricorso in appello proposto dall’INPS avverso la sentenza del Tribunale di Latina che non aveva ritenuto circostanza ostativa all’intervento del Fondo di garanzia l’essere stato il credito a titolo di TFR ammesso allo stato passivo come credito chirografario e non come credito assistito da privilegio.
Nell’accogliere l’appello proposto dall’Istituto, la Corte, nel premettere che il diritto alla prestazione del Fondo nasce non in forza del rapporto di lavoro, ma del distinto rapporto assicurativo, ha ritenuto che l’art 2 L 297/1982 garantisce al Fondo la piena ripetibilità delle somme versate al lavoratore, consentendo al Fondo medesimo di surrogarsi nella medesima posizione dello stesso per come assistita da privilegio sul patrimonio del datore di lavoro ai sensi dell’art. 2751 bis, comma 1, c.c. e dell’art. 2776 c.c.. Appare evidente, quindi, a giudizio della Corte, che la ripetibilità delle somme versate dal Fondo di garanzia risulterebbe minata in radice qualora si interpretasse la norma di cui all’art. 2, comma 2, cit. nel senso di ritenere che il pagamento del trattamento di fine rapporto debba essere effettuato anche nelle ipotesi in cui il credito del lavoratore non risulti assistito da privilegio. Nè può dirsi, sempre secondo la Corte, che, nei casi in cui il credito del lavoratore sia stato ammesso al passivo in chirografo, “venga meno la tutela assicurata dall’ordinamento al lavoratore medesimo in caso di insolvenza del datore di lavoro. Difatti, a fronte della ammissione al passivo “in chirografo” del credito vantato nei confronti della società fallita (cfr. verbale di udienza di discussione dello stato passivo del 07/04/2016 doc. n. 4 fascicolo di parte INPS), il lavoratore ben avrebbe potuto proporre opposizione allo stato passivo al fine di far valere la natura privilegiata del credito, trattandosi di credito di lavoro assistito da privilegio a norma dell’art. 2751 bis, comma 1, c.c.