Anna Paola Ciarelli segnala la sentenza n. 25867/23 della S. C. di Cassazione in tema di imponibile da applicare per il calcolo della contribuzione dovuta alla Gestione IVS Comm in presenza di pluralità di redditi.
Sullo stesso argomento la Corte ha reso altre decisioni conformi e precisamente, nel corso del 2023: Cass. nn. 18892 (massimata ufficialmente, richiamata nella sentenza Trib. Forlì n. 146/23, pubblicata sul n.292 della Newsletter), 25732, 27002, 27005, 27031, decisioni tutte che confermano l’obbligo del pagamento della contribuzione a percentuale tenendo conto dei redditi da partecipazione a società di persone.
Come ben indicato in sentenza, la questione, oggetto del presente giudizio, è relativa alla individuazione del reddito (evidentemente ulteriore rispetto a quello tratto dall’attività che dà titolo all’obbligo di scrizione alla gestione artigiani/commercianti) da considerare per determinare l’imponibile contributivo, nell’ipotesi in cui l’iscritto alla gestione stessa sommi ulteriore reddito (derivante dalla partecipazione a società di persone il cui oggetto è la mera fruizione di canoni di locazione) al reddito tratto dall’attività che fonda l’obbligo assicurativo.
Sul punto i Giudici della S.C. precisano che, data per risolta, come è nel caso di specie, la questione dei presupposti per l’iscrizione alla apposita gestione, qui si tratta di stabilire se l’obbligo contributivo vada parametrato a tutti i redditi percepiti nell’anno di riferimento, tenendo conto anche di quelli da partecipazione a società di persone nella quale egli non svolge attività lavorativa e che ha per oggetto il mero godimento dei canoni di locazione.
L’iter logico-giuridico seguito dalla S.C. risulta essere il seguente:
“26. La disciplina previgente era contenuta nella L. 2 agosto 1990, n. 233, art. 1, che prevedeva al comma 1 che “A decorrere dal 1 luglio 1990 l’ammontare del contributo annuo dovuto per i soggetti iscritti alle gestioni dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli artigiani e degli esercenti attività commerciali, titolari, coadiuvanti e coadiutori, è pari al 12 per cento del reddito annuo derivante dalla attività di impresa che dà titolo all’iscrizione alla gestione, dichiarato ai fini Irpef, relativo all’anno precedente”.
27. Con la nuova disposizione rileva “la totalità” dei redditi d’impresa denunciati ai fini IRPEF, non parlandosi più della sola attività che dà titolo all’iscrizione alla gestione ex L. n. 233 del 1990, art. 1. 28. Il legislatore ha dunque scelto di distinguere tra elementi sui quali si radica, quale fatto giuridico strutturale, il sorgere della tutela previdenziale in capo al lavoratore autonomo ed elementi ulteriori rispetto ad essi, in relazione ai quali si individua comunque la misura della contribuzione previdenziale dovuta.
29. La differente formulazione della norma realizza chiaramente un ampliamento della base imponibile contributiva, secondo un mutamento normativo che il legislatore ha inteso perseguire, in connessione con il processo di armonizzazione della base imponibile contributiva a quella valevole in ambito tributario.
30. Al fine di individuare quale sia il reddito di impresa rilevante ai fini contributivi, occorre quindi per coerenza di sistema fare riferimento alle norme fiscali, e dunque in primo luogo al testo unico delle imposte sui redditi, D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917.
31. Il suddetto d.P.R. contiene distinte disposizioni onde qualificare i redditi d’impresa rispetto ai redditi di capitale: i primi, a mente dell’art. 55 (nel testo post-riforma del 2004) sono quelli che derivano dall’esercizio di attività imprenditoriale, mentre l’art. 44, lett. e) (nel testo post-riforma del 2004) ricomprende tra i redditi di capitale gli utili da partecipazione alle società soggette ad IRPEG (ora IRES).
32. Per i soci di società di persone opera il principio della trasparenza fiscale, in forza del quale i redditi delle società in nome collettivo e in accomandita semplice, da qualsiasi fonte provengano e quale che sia l’oggetto sociale, sono considerati redditi di impresa e sono determinati unitariamente secondo le norme relative a tali redditi (D.P.R. n. 917 del 2016, art. 6, comma 3, del testo post-riforma del 2004).
33. Ed è proprio dal regime dettato per le società di persone che è derivato il principio, affermato da questa Corte nella sentenza n. 29779 del 2017, secondo il quale ai fini della determinazione dei contributi dovuti dagli artigiani ed esercenti attività commerciali, vanno computati anche i redditi percepiti in qualità di socio accomandante, seppure diversi dal reddito che trova causa nel rapporto di lavoro oggetto della posizione previdenziale….
37. Pertanto, nel caso di specie, il reddito d’impresa, tale per previsione del TUIR, tratto dalla partecipazione del coniuge collaboratore, quale socio accomandatario, alla s.a.s. T.F. Immobiliare di Raffaele Fregnani & C., deve essere assoggettato a contribuzione nelle percentuali previste.”