Trib. Lecce in materia di diniego indennità di disoccupazione lavoratori autonomi (DISCOLL) – Insussistenza del principio di automaticità delle prestazioni

Renato Vestini segnala la sentenza n. 3269/23 del Tribunale di Lecce in materia di diniego indennità di disoccupazione lavoratori autonomi (DISCOLL) – Insussistenza del principio di automaticità delle prestazioni

Il Giudicante, accogliendo la prospettazione difensiva dell’Istituto, ritiene che in materia non risulta operante il principio dell’automatismo delle prestazioni previsto dall’art. 2116 c.c. secondo cui le prestazioni previdenziali (sia quelle temporanee che quelle pensionistiche) sono dovute al prestatore di lavoro anche quando il datore non ha versato i contributi all’Ente previdenziale verso il quale era tenuto.

La Suprema Corte di Cassazione ha, infatti, escluso espressamente l’applicabilità del principio di automaticità delle prestazioni con specifico riferimento ai collaboratori coordinati e continuativi iscritti alla gestione separata evidenziando che “Il principio di automaticità delle prestazioni previdenziali di cui all’art. 2116, comma 1, c.c. non si applica ai collaboratori coordinati e continuativi iscritti alla gestione separata, atteso che, ai sensi dell’art. 2 della l. n. 335 del 1995, essi sono personalmente obbligati alla contribuzione, restando irrilevante che l’art. 1 del d.m. n. 281 del 1996, ponga anche a carico dei committenti, nella misura dei due terzi, l’obbligo di versamento dei contributi, trattandosi soltanto di una forma di delegazione legale di pagamento, diretta a semplificare la riscossione, che tuttavia non immuta i soggetti passivi dell’obbligazione contributiva. Qualora il committente abbia omesso il pagamento dei contributi dovuti, il collaboratore ha la facoltà di dichiarare all’INPS di assumere in proprio il debito relativo alla parte del contributo accollata al suo committente, salvo rivalersi nei confronti di costui per i danni, o, in alternativa, di agire nei confronti del committente per il risarcimento dei danni ex art. 2116, comma 2, c.c. ovvero di esercitare l’azione di cui all’art. 13 della l. n. 1338 del 1962 (v Cass 11430 del 30.04.2021; conforme Cass 24753/2022 e Cass 8789/2022)”.

Sulla scorta delle suesposte considerazioni il principio dell’automaticità delle prestazioni di cui all’art. 2116 c.c., non può estendersi anche ai lavoratori parasubordinati.

Trib Parma in tema di diniego CIG ordinaria in ipotesi di avvenuta integrale fruizione della Cassa Integrazione Covid

Valeria Giroldi segnala la sentenza n. 654/23 del Tribunale di Parma in ipotesi di diniego CIG ordinaria in ipotesi di avvenuta integrale fruizione della Cassa Integrazione Covid.

Il Tribunale nel rigettare la domanda della Società ricorrente ha ritenuto che gli effetti della pandemia da Covid-19 sull’attività aziendale non possono essere invocati per giustificare la deroga al requisito dei 90 giorni di servizio, proprio a motivo dell’introduzione, da parte della legislazione emergenziale, di forme di trattamento di integrazione salariale in deroga ai requisiti ordinari.

Ed ha concluso affermando che, una volta usufruito di tutti i periodi di “cassa Covid”, l’impresa possa accedere ai trattamenti di integrazione salariale alla sussistenza delle condizioni ordinarie, non potendosi quindi identificare la pandemia come causa giustificativa della deroga al requisito dei 90 giorni di servizio quando la stessa è già stata presa in considerazione dalle norme emergenziali, prevalenti su quelle ordinarie in virtù del principio di specialità.

C. Appello Bologna in tema di recupero indennità Naspi non spettante per omessa comunicazione e superamento del limite reddituale rilevante

Renato Vestini segnala la sentenza n. 654/23 della C.d’Appello di Bologna in tema di recupero indennità Naspi non spettante per omessa comunicazione e superamento del limite reddituale rilevante.

La Corte Felsinea, nell’accogliere l’appello dell’istituto e riformare la sentenza di prime cure, afferma che Il principio regolatore della materia affonda le radici nella pronuncia di Cassazione civile sez. lav., 19/3/1999, n. 2562, che, a propria volta, ha ricordato quelli enunciati nella sentenza n. 258 del 1992 della Corte cost.:

“in ogni caso di tutela previdenziale o assistenziale rapportata ad un limite di reddito, ai fini della determinazione di tale reddito vanno valutate, salvo diversa disposizione di legge, tutte le attuali disponibilità di mezzi economici, perciò con inclusione, nel computo dei redditi dell’anno considerato, anche delle eventuali somme percepite per arretrati relativi ad anni precedenti, secondo un criterio di cassa e non di competenza. (Fattispecie relativa al requisito reddituale richiesto dall’art. 13 legge n. 118 del 1981 ai fini del riconoscimento del diritto all’assegno di invalidità)“.

Solo questo criterio “di cassa”, infatti, assicura la correlazione della prestazione pubblica con lo stato di effettivo bisogno del percettore (che bene può avere negli anni precedenti determinato i presupposti per una successiva percezione di reddito). Del resto, la prestazione non è funzionale alla ‘conservazione di un tenore di vita (il che potrebbe virtualmente porre gli introiti tardivi in compensazione con i mancati tempestivi adempimenti) ma al sostegno di un reddito minimo, sia pure commisurato all’entità della retribuzione e della contribuzione dell’interessato.

La norma prescrive espressamente un ricalcolo della prestazione all’esito della dichiarazione dei redditi, il che induce a ritenere che, nel caso di specie, l’appellata dovesse non solo comunicare, prima, la ‘pendenza’ di un rapporto di lavoro da cui erano attesi compensi (e la relativa misura) ma anche dichiararne l’entità a fini fiscali, poi, per il visto superamento della soglia di esenzione.

Cassazione Lavoro: in tema di imponibile da applicare per il calcolo della contribuzione dovuta alla Gestione IVS Comm in presenza di pluralità di redditi

Anna Paola Ciarelli segnala la sentenza n. 25867/23 della S. C. di Cassazione in tema di imponibile da applicare per il calcolo della contribuzione dovuta alla Gestione IVS Comm in presenza di pluralità di redditi.

Sullo stesso argomento la Corte ha reso altre decisioni conformi e precisamente, nel corso del 2023: Cass. nn. 18892 (massimata ufficialmente, richiamata nella sentenza Trib. Forlì n. 146/23, pubblicata sul n.292 della Newsletter), 25732, 27002, 27005, 27031, decisioni tutte che confermano l’obbligo del pagamento della contribuzione a percentuale tenendo conto dei redditi da partecipazione a società di persone.

Come ben indicato in sentenza, la questione, oggetto del presente giudizio, è relativa alla individuazione del reddito (evidentemente ulteriore rispetto a quello tratto dall’attività che dà titolo all’obbligo di scrizione alla gestione artigiani/commercianti) da considerare per determinare l’imponibile contributivo, nell’ipotesi in cui l’iscritto alla gestione stessa sommi ulteriore reddito (derivante dalla partecipazione a società di persone il cui oggetto è la mera fruizione di canoni di locazione) al reddito tratto dall’attività che fonda l’obbligo assicurativo.

Sul punto i Giudici della S.C. precisano che, data per risolta, come è nel caso di specie, la questione dei presupposti per l’iscrizione alla apposita gestione, qui si tratta di stabilire se l’obbligo contributivo vada parametrato a tutti i redditi percepiti nell’anno di riferimento, tenendo conto anche di quelli da partecipazione a società di persone nella quale egli non svolge attività lavorativa e che ha per oggetto il mero godimento dei canoni di locazione.

L’iter logico-giuridico seguito dalla S.C. risulta essere il seguente:

“26. La disciplina previgente era contenuta nella L. 2 agosto 1990, n. 233, art. 1, che prevedeva al comma 1 che “A decorrere dal 1 luglio 1990 l’ammontare del contributo annuo dovuto per i soggetti iscritti alle gestioni dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli artigiani e degli esercenti attività commerciali, titolari, coadiuvanti e coadiutori, è pari al 12 per cento del reddito annuo derivante dalla attività di impresa che dà titolo all’iscrizione alla gestione, dichiarato ai fini Irpef, relativo all’anno precedente”.

27. Con la nuova disposizione rileva “la totalità” dei redditi d’impresa denunciati ai fini IRPEF, non parlandosi più della sola attività che dà titolo all’iscrizione alla gestione ex L. n. 233 del 1990, art. 1. 28. Il legislatore ha dunque scelto di distinguere tra elementi sui quali si radica, quale fatto giuridico strutturale, il sorgere della tutela previdenziale in capo al lavoratore autonomo ed elementi ulteriori rispetto ad essi, in relazione ai quali si individua comunque la misura della contribuzione previdenziale dovuta.

29. La differente formulazione della norma realizza chiaramente un ampliamento della base imponibile contributiva, secondo un mutamento normativo che il legislatore ha inteso perseguire, in connessione con il processo di armonizzazione della base imponibile contributiva a quella valevole in ambito tributario.

30. Al fine di individuare quale sia il reddito di impresa rilevante ai fini contributivi, occorre quindi per coerenza di sistema fare riferimento alle norme fiscali, e dunque in primo luogo al testo unico delle imposte sui redditi, D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917.

31. Il suddetto d.P.R. contiene distinte disposizioni onde qualificare i redditi d’impresa rispetto ai redditi di capitale: i primi, a mente dell’art. 55 (nel testo post-riforma del 2004) sono quelli che derivano dall’esercizio di attività imprenditoriale, mentre l’art. 44, lett. e) (nel testo post-riforma del 2004) ricomprende tra i redditi di capitale gli utili da partecipazione alle società soggette ad IRPEG (ora IRES).

32. Per i soci di società di persone opera il principio della trasparenza fiscale, in forza del quale i redditi delle società in nome collettivo e in accomandita semplice, da qualsiasi fonte provengano e quale che sia l’oggetto sociale, sono considerati redditi di impresa e sono determinati unitariamente secondo le norme relative a tali redditi (D.P.R. n. 917 del 2016, art. 6, comma 3, del testo post-riforma del 2004).

33. Ed è proprio dal regime dettato per le società di persone che è derivato il principio, affermato da questa Corte nella sentenza n. 29779 del 2017, secondo il quale ai fini della determinazione dei contributi dovuti dagli artigiani ed esercenti attività commerciali, vanno computati anche i redditi percepiti in qualità di socio accomandante, seppure diversi dal reddito che trova causa nel rapporto di lavoro oggetto della posizione previdenziale….

37. Pertanto, nel caso di specie, il reddito d’impresa, tale per previsione del TUIR, tratto dalla partecipazione del coniuge collaboratore, quale socio accomandatario, alla s.a.s. T.F. Immobiliare di Raffaele Fregnani & C., deve essere assoggettato a contribuzione nelle percentuali previste.”

C.Appello Bologna in materia di pensione di vecchiaia anticipata ex art. 24 della legge n.214/2011.

Valeria Giroldi segnala la sentenza della Corte d’Appello di Bologna n. 505/23 in materia di pensione di vecchiaia anticipata ex art. 24, comma 15 bis della legge n.214/2011.

La sentenza, che ha accolto l’appello dell’Istituto avverso la pronuncia del Tribunale di Parma, risulta di particolare interesse in quanto conferma la valorizzabilità della sola contribuzione maturata presso il Fondo previdenza lavoratori dipendenti (gestione obbligatoria del lavoro dipendente) ai fini dell’integrazione dell’indefettibile requisito contributivo dei 20 anni previsto dal citato art. 24, comma 15 bis, lett. b).

La Corte supera, pertanto l’interpretazione in bonam partem offerta dal Giudice di prime cure affermando che: “….. non esiste alcun dato testuale o altro elemento che suggerisca l’interpretazione estensiva adottata dal Giudice di primo grado, che nemmeno si è ispirato a interpretazioni o principi dettati in via nomofilattica o giurisprudenziale, ma esclusivamente a una nota Ministeriale la quale, peraltro non detta nemmeno un vero e proprio criterio interpretativo, ……. Ne discende l’inestendibilità, nemmeno analogica ed ermeneutica, della norma suddetta”.

C- Appello di Bologna in materia di surroga

Giusy Lupoli segnala la sentenza della Corte d’Appello di Bologna, II Sezione Civile, n. 2036/23 della Corte d’Appello di Bologna, in materia di surroga ex art. 1916 c.c. e L. n. 222/84.

La sentenza accoglie l’appello dell’Istituto e riforma la sentenza di I grado che aveva limitato il riconoscimento del diritto di surrogazione alla sola indennità di malattia erogata in favore dell’assicurato, escludendo gli importi corrisposti a titolo di assegno di invalidità e di pensione di inabilità.

La Corte, accogliendo la tesi difensiva dell’Inps, ha significativamente statuito che “….erroneamente  il  Tribunale  ha  escluso  il  diritto  di  surroga  dell’INPS  sul  rilievo  dell’assenza  delle condizioni delle prestazioni previdenziali erogate , ossia della riduzione della capacità lavorativa a meno di 1/3, mentre la gravità delle lesioni e l’accertata riduzione della capacità lavorativa hanno comportato, come si dirà, un  danno del danneggiato da lucro cessante  che meritava  liquidazione e doveva quindi riconoscersi  il diritto dell’Istituto a surrogarsi, indipendentemente dalla sussistenza dei presupposti richiesti dalla L.1984/222 per le prestazioni previdenziali”

Ed ha, poi, concluso affermando che: “Tenuto conto del quadro invalidante, della riduzione della capacità lavorativa accertata dal ctu e del tipo di attività svolta (ex operaio del settore elettromeccanico addetto a  lavori pesanti), può ragionevolmente ritenersi provata la riduzione  del reddito percepito dal danneggiato nella misura quanto meno del 45% rispetto a quello che avrebbe altrimenti conseguito in assenza delle lesioni invalidanti.”

Su tali premesse ha determinato la misura del maggiore indennizzo a riconoscersi in favore dell’Istituto con conseguente condanna anche alla refusione delle spese di entrambi i gradi di giudizio.

C. Appello di Bologna in tema di reddito di cittadinanza – Rilevanza, ai sensi dell’art. 7, 4° comma D. L. n. 4/2019, convertito con modifiche nella L. 26/20919, della omessa dichiarazione del possesso di redditi mobiliari (partecipazione al capitale di società estera) all’atto della presentazione della domanda –

Renato Vestini segnala la sentenza n. 534/23 della Corte d’Appello di Bologna in tema di reddito di cittadinanza e di rilevanza della omessa dichiarazione del possesso di redditi mobiliari (partecipazione al capitale di società estera) all’atto della presentazione della domanda.

La Corte d’Appello, rigettando il gravame proposto da controparte, ha condiviso la tesi dell’Istituto ritenendo che l’art. 7, comma 4, del d. l. n. 4/2019, conv. nella l. n. 26/2019, di chiaro tenore letterale, sanziona le dichiarazioni mendaci o incomplete, contenute della domanda del c.d. reddito di cittadinanza, con la revoca di tale beneficio, a prescindere dalla concreta incidenza della dichiarazione non veritiera sulla sussistenza dei requisiti per ottenere la prestazione economica in parola. La ratio della norma citata, infatti, è quella di evitare all’amministrazione erogante il c.d. reddito di cittadinanza complessi accertamenti sulla situazione patrimoniale e reddituale degli aventi diritto al beneficio de quo, “responsabilizzando” gli stessi in merito al contenuto delle dichiarazioni da loro rilasciate nell’istanza volta ad ottenere la predetta prestazione economica.

C. Appello di Bologna in tema di riconoscimento sussistenza lavoro autonomo/lavoro subordinato in fattispecie relativa ad attività di facchinaggio (scarico del pescato nel porto di Rimini) –

Renato Vestini segnala la sentenza n. 535/23 della Corte d’Appello di Bologna in tema di riconoscimento sussistenza lavoro autonomo/lavoro subordinato in fattispecie relativa ad attività di facchinaggio (scarico del pescato nel porto di Rimini).

La Corte d’Appello, rigettando il gravame proposto da controparte, ha condiviso la tesi dell’Istituto ritenendo che dalle dichiarazioni rilasciate dai lavoratori è emerso che costoro hanno prestato la loro opera ad esclusivo beneficio della cooperativa (tutte le fatture emesse nel corso dei mesi dai lavoratori risultano in favore della “COOPERATIVA LAVORATORI DEL MARE”, dimostrando di aver assolto agli fiscali nei confronti di un unico committente), presso la sede operativa della stessa e sotto la direzione della cooperativa, in base alle necessità tecniche ed organizzative della stessa.

Va ulteriormente osservato che tutti i lavoratori, in sede di SIT, hanno dichiarato che l’intera gestione amministrativa del loro rapporto (i.e. la tenuta della contabilità, l’emissione delle fatture, addirittura la cura delle pratiche amministrative per l’iscrizione all’Albo Artigiani) sono state svolte e vengono tenute dal personale amministrativo della cooperativa, che si occupa anche di tenere conto del peso del pescato scaricato da ogni singolo facchino, sulla base del quale poi redigere il costo della prestazione mensile e la successiva fattura.

Nessuno dei singoli pretesi artigiani ha saputo precisare il costo orario (ovvero a peso di pesce scaricato) delle loro prestazioni, il che è indice di completa eterodeterminazione sia del compenso percepito, sia delle modalità di calcolo dello stesso.

Nella sostanza, i facchini hanno pattuito all’inizio del loro rapporto con l’azienda una prestazione da rendere, senza poi successivamente preoccuparsi di redigere la contabilità, controllare i conteggi, verificare gli adempimenti fiscali e/o i versamenti in favore degli enti.

Il che porta a ritenere che nei fatti costoro fossero esonerati dalla parte determinante degli adempimenti di un lavoratore autonomo, e dal rischio d’impresa che consegue alla cura dei propri affari….

Peraltro, tutti i facchini hanno dichiarato di non poter programmare il loro tempo di lavoro, che è fisso per tutta la giornata (quindi: o saltano la giornata di lavoro, o la svolgono completa).

Tutti gli elementi evidenziati fanno ritenere che la prestazione svolta sia connotata da assoluta mancanza di autonomia, sia nella gestione quotidiana del lavoro da svolgere, sia nella modalità (e quantità) della retribuzione, sia nella gestione contabile e successivi adempimenti.

Tutto ciò, unito all’inserimento organico e funzionale dei dodici facchini nella gestione e struttura della cooperativa (trattandosi le operazioni di scarico e stoccaggio di attività fondamentale e imprescindibile nell’organizzazione complessiva della pesca e vendita del pesce fresco) rende evidente che il rapporto con la cooperativa non è caratterizzato dall’autonomia tipica del lavoro artigiano.

Tri di S.Maria C.V. in materia opposizione ad intimazione di pagamento – Inammissibilità del disconoscimento delle firme apposte su relata di notifica – Efficacia interruttiva della prescrizione dell’atto di definizione agevolata

Lia De Benedictis segnala la sentenza n. 1773/23 del Tribunale di S.Maria C.V. in materia di opposizione ad intimazione di pagamento.

La sentenza riconosce da un lato l’inammissibilità del disconoscimento delle firme apposte in calce alle relate di notifica degli avvisi di addebito, tempestivamente depositate dall’INPS in giudizio, dall’altro si pronuncia sul valore interruttivo della prescrizione della definizione agevolata, ritenendola atto di riconoscimento del debito.

Trib. Forlì in tema di reddito di cittadinanza – Requisito della residenza anagrafica decennale – Iscrizione all’AIRE – Rilevanza – Residenza effettiva – Carenza prova

Renato Vestini segnala la sentenza n. 164/23 del Tribunale di Forlì in tema di reddito di cittadinanza e possesso del requisito della residenza anagrafica decennale ex art. 2 del d. l. 4/2019.

Come è noto, la disposizione ora richiamata circa i requisiti per il riconoscimento del reddito di cittadinanza, stabilisce che è necessario “essere residenti in Italia per almeno dieci anni, di cui gli ultimi due, considerati al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata dell’erogazione del beneficio, in modo continuativo” (art.2 n. 2, d. l. 4 del 2019).

Come precisato successivamente con nota nr. 0010155.21 del 21.12.2021 del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali va verificato se “(…) nel periodo in cui il richiedente/beneficiario ha dimostrato di essere presente sul territorio italiano, lo stesso non risultasse iscritto nelle anagrafi estere o all’AIRE. Tale considerazione vale ai fini della verifica del possesso del requisito di residenza sul territorio nazionale tanto al momento di presentazione della domanda che per i precedenti due anni in modo continuativo e per i complessivi dieci. Pertanto, il periodo in cui i richiedenti RdiC erano iscritti presso l’AlRE non possono essere presi in considerazione ai fini della verifica del requisito di residenza, anche nel caso in cui gli stessi dovessero dimostrare la presenza sul territorio italiano“.

Nel caso di specie, rilevata la carenza del requisito di cui sopra, anche a causa della pacifica iscrizione all’AIRE, il Giudicante ha ritenuto in ogni caso non provata neanche la residenza effettiva dichiarata (ma non provata) dal ricorrente con riferimento al periodo di interesse.

La mancanza di prova in ordine alla residenza effettiva in Italia, in uno con l’iscrizione all’AIRE del ricorrente, hanno reso,  pertanto, legittima la revoca del beneficio, con conseguente rigetto del ricorso.