CApp Bologna in tema di applicazione del CCNL corrispondente all’attività effettivamente svolta

Renato Vestini segnala la sentenza n. 445/23 della Corte d’Appello di Bologna in fattispecie caratterizzata dalla necessità della corretta applicazione del CCNL corrispondente all’effettiva  attività svolta.

Nel caso di specie la Corte Felsinea, confermando la sentenza di primo grado, ha ritenuto che il campo di attività della Società appellante rientrasse nell’alveo del CCNL Imprese edili, e non in quello, reclamato, di arredamento legno-artigianato, tenuto conto del complessivo materiale probatorio sottoposto all’esame e in applicazione del principio per cui sussiste l’obbligo di riconoscere ai  lavoratori una retribuzione non inferiore ai minimali tabellari del CCNL di settore, cd “Contratto leader”,  in virtù della norma costituzionale che  riconosce  ad ogni  lavoratore il diritto ad una retribuzione “proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia un’esistenza libera e  dignitosa.

CApp Bologna in tema di revoca reddito di cittadinanza per difetto requisito della residenza

Roberta Lezzi segnala la sentenza n. 415/23 della Corte d’Appello di Bologna che ha respinto l’appello avversario confermando la tesi dell’Istituto  in tema di requisito di residenza ai fini della concessione della prestazione di reddito di cittadinanza.

Trib Bologna in tema di regolarizzazione contributiva ad esito di controversia lavoratore-datore di lavoro

Riccardo Salvo segnala la sentenza n. 547/23 del Tribunale di Bologna in tema di regolarizzazione contributiva ad esito di controversia lavoratore-datore di lavoro.

Il Tribunale ha disposto la condanna generica della ditta al pagamento della contribuzione dovuta nei limiti della prescrizione quinquennale.

Trib Forlì in tema di imponibile da applicare per il calcolo della contribuzione dovuta alla Gestione IVS Comm in presenza di pluralità di redditi

Renato Vestini segnala la sentenza n. 146/23 del Tribunale di Forlì in tema di imponibile da applicare per il calcolo della contribuzione dovuta alla Gestione IVS Comm in presenza di pluralità di redditi.

Il Giudicante, richiamando il recentissimo orientamento di Cass. 4/07/23 n. 18892, ha confermato la tesi dell’Istituto, rigettando l’avverso ricorso.

C. Appello di Bologna in tema di ANF a cittadini extracomunitari – Saluto al Collega Montanari – Breve Focus sulla materia

Si riportano le sentenze gemelle n. 393, 394, 395, 396/23 della Corte d’Appello di Bologna in giudizi che erano stati seguiti dal Collega Carlo Montanari di Ravenna – che è di recente cessato dal servizio per pensionamento – aventi ad oggetto la domanda di riconoscimento di ANF avanzata da cittadini extracomunitari in difetto della prova del requisito reddituale.

Nel salutare il Collega Montanari e ringraziarlo per il prezioso apporto dato all’Avvocatura dell’Istituto nel corso della sua carriera, si riportano, sul tema, per completezza di esposizione anche le pronunce di segno contrario, quindi sfavorevoli all’Istituto, rese di recente dalle Corti d’Appello di Milano e Torino, a dimostrazione della estrema complessità e fluidità della materia.

Sull’elemento della prova del requisito reddituale sono già intervenute pronunce della S.C. (v. ordinanza n. 7095/23 che si è pubblicata nel numero 290 della Newsletter ed anche altre), favorevoli all’Istituto.

Ufficio del Giudice di Pace di S. Maria C.V. in tema di surroga Inps – Pagamento da parte della Compagnia Assicurativa della liquidazione del sinistro al nostro assicurato – Omesso accantonamento delle somme a favore dell’Istituto Previdenziale in violazione di quanto previsto dal Dlgs 209/2005

Luca Cuzzupoli segnala la sentenza del Giudice di Pace di S. Maria C.v. in tema di giudizio promosso da Inps che agisce in surroga a seguito del pagamento da parte della Compagnia Assicurativa della liquidazione del sinistro al nostro assicurato con omesso accantonamento delle somme a favore dell’Istituto Previdenziale in violazione di quanto previsto dal Dlgs 209/2005.

Trib. Bologna in materia di reddito di cittadinanza in caso di difetto del requisito della residenza decennale –

Roberta Lezzi segnala la sentenza del Tribunale di Bologna n. 490/23 in materia di reddito di cittadinanza in caso di difetto del requisito della residenza decennale.

In particolare il Giudicante, pur ricordando che è pendente innanzi alla Corte Costituzionale  la questione di legittimità costituzionale sul tema della residenza, accoglie la prospettazione difensiva dell’Istituto e rigetta la domanda avversaria, ricordando che “… al momento … le considerazioni svolte in tema di permesso di soggiorno di lungo periodo, di cui la ricorrente comunque non è titolare, circostanza che porterebbe da sola al rigetto della domanda, possono essere seguite anche con riferimento al requisito della decennale residenza sul territorio italiano, in quanto «L’orizzonte temporale della misura non è dunque di breve periodo, considerando sia la durata del beneficio sia il risultato perseguito. Gli obiettivi dell’intervento implicano infatti una complessa operazione di inclusione sociale e lavorativa, che il legislatore, nell’esercizio della sua discrezionalità, non irragionevolmente ha destinato agli stranieri soggiornanti in Italia a tempo indeterminato. In questa prospettiva di lungo o medio termine del reddito di cittadinanza, la titolarità del diritto di soggiornare stabilmente in Italia non si presenta come un requisito privo di collegamento con la ratio della misura concessa, sicché la scelta di escludere gli stranieri regolarmente soggiornanti, ma pur sempre privi di un consolidato radicamento nel territorio, non può essere giudicata esorbitante rispetto ai confini della ragionevolezza”.

Ordinanza della S.C. in tema di ANF cittadini extracomunitari – Prova del possesso del requisito reddituale – Asserita discriminazione – Insussistenza

Antonino Sgroi segnala l’Ordinanza n. 7095/23 della S.C. in tema di ANF richiesto da cittadino extracomunitario e prova del possesso del requisito reddituale.

La Suprema Corte nel respingere il ricorso promosso da parte avversa, in punto relativo alla prova del possesso del requisito reddituale indispensabile per il riconoscimento della prestazione, ha ritenuto, in adesione alla tesi difensiva dell’Istituto, non configurabile una ipotesi di asserita discriminazione, affermando che “…. è da escludere che la necessità di provare il requisito reddituale possa costituire discriminazione in danno del cittadino extracomunitario, come invece sostenuto in ricorso al fine di sollecitare questa Corte a sollevare questione pregiudiziale avanti alla corte di Giustizia dell’Unione Europea, trattandosi di onere probatorio richiesto anche ai cittadini italiani e che può essere soddisfatto con ogni mezzo’ all’uopo idoneo;…..argomentare in senso contrario equivarrebbe piuttosto a consentire ai  cittadini extracomunitari di godere di un. trattamento di favore rispetto ai cittadini italiani, ciò che non può. dirsi in alcun modo voluto dalla direttiva 2003/109/CE e dalla pronuncia della Corte di’ Giustizia dianzi richiamata”.