Renato Vestini segnala la sentenza n. 445/23 della Corte d’Appello di Bologna in fattispecie caratterizzata dalla necessità della corretta applicazione del CCNL corrispondente all’effettiva attività svolta.
Nel caso di specie la Corte Felsinea, confermando la sentenza di primo grado, ha ritenuto che il campo di attività della Società appellante rientrasse nell’alveo del CCNL Imprese edili, e non in quello, reclamato, di arredamento legno-artigianato, tenuto conto del complessivo materiale probatorio sottoposto all’esame e in applicazione del principio per cui sussiste l’obbligo di riconoscere ai lavoratori una retribuzione non inferiore ai minimali tabellari del CCNL di settore, cd “Contratto leader”, in virtù della norma costituzionale che riconosce ad ogni lavoratore il diritto ad una retribuzione “proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia un’esistenza libera e dignitosa.