C. Appello di Bologna in tema di (non) applicazione ad Inps del termine biennale di decadenza ai sensi dell’art. 29, c. 2, D.Lgs. n. 276/03 in materia di appalti.

Renato Vestini segnala la sentenza della Corte d’Appello di Bologna n. 352/23 in tema di (non) applicazione ad Inps del termine biennale di decadenza ai sensi dell’art. 29, c. 2, D.Lgs. n. 276/03 in materia di appalti.

La Corte felsinea, nel giudizio di rinvio a seguito di Ordinanza della S.C che aveva cassato la precedente pronuncia della medesima Corte, ha dato applicazione al principio di diritto secondo cui il termine di decadenza di due anni previsto dall’art. 29, comma 2, d.lgs. n. 276/2003, nella versione anteriore alle modifiche apportate dall’art. 21, dl. n. 5/2012 (convertito con l. n. 35/2012), non è applicabile all’azione promossa dagli enti previdenziali nei confronti del committente, che rimane invece soggetta al solo termine di prescrizione.

C. Appello di Lecce in tema di trasformazione di assegno di invalidità in pensione di vecchiaia – Necessità della relativa istanza.

Renato Vestini segnala la sentenza della Corte d’Appello di Lecce n. 594/23 in tema di trasformazione di assegno di invalidità in pensione di vecchiaia

La Corte leccese, nel respingere l’appello di Controparte, ha ribadito la necessità, ai fini della richiesta trasformazione, della presentazione della relativa istanza, affermando che “la S.C. una volta ribadita la differenza tra le due prestazioni, in conclusione ha affermato il principio di diritto, ad oggi insuperato, secondo il quale l’istanza di trasformazione è necessaria sicchè l’I.N.P.S. non può provvedere d’ufficio: “Al fine di incrementare l’anzianità contributiva non può essere utilizzato il periodo di godimento della pensione d’invalidità. La trasformazione del titolo pensionistico in un altro non opera automaticamente, una volta integrati i requisiti anagrafici e contributivi previsti per la pensione di vecchiaia, essendo necessario che l’interessato presenti domanda di trasformazione”.

Trib. Modena in tema di incompatibilità tra ruolo di Presidente del CdA e rapporto di lavoro subordinato.

Isabella Basile segnalala sentenza del Tribunale di Modena n. 247/2023 in tema di incompatibilità tra ruolo di Presidente del CdA e rapporto di lavoro subordinato.

Il Giudicante,  dopo aver precisamente delineato il riparto dell’onere probatorio tra le parti sulla base del principio per cui in tema di indebito, anche previdenziale, ove l’accipiens chieda l’accertamento negativo della sussistenza del suo obbligo di restituire quanto percepito egli deduce necessariamente in giudizio il diritto alla prestazione già ricevuta, ossia un titolo che consenta di qualificare come adempimento quanto corrispostogli dal convenuto, sicché egli ha l’onere di provare i fatti costitutivi di tale diritto (Cass. civ. Sez. Unite, Sent., 04/08/2010, n. 18046, in parte motiva), correttamente richiama l’insegnamento in subiecta materia  della Suprema Corte (vedi, ex plurimis, Cass., 17/11/2004, n.21759), che ha più volte affermato che “la qualifica di amministratore di una società di capitali non è di per sé incompatibile con la condizione di lavoratore subordinato alle dipendenze della stessa società ma, perché sia configurabile un rapporto di lavoro subordinato, è necessario che colui che intenda farlo valere non sia amministratore unico della società e provi in modo certo il requisito della subordinazione – elemento tipico qualificante il rapporto – che deve consistere nell’effettivo assoggettamento, nonostante la carica di amministratore rivestita, al potere direttivo, di controllo e disciplinare dell’organo di amministrazione della società nel suo complesso” (v. in tal senso, Cass. 24 maggio 2000, n. 6819; sostanzialmente conformi fra le molte Cass. 6 novembre 1995, n. 11565; 13 giugno 1996, n. 5418; 6 aprile 1998, n. 3257; 8 febbraio 1999, n. 1081; 14 gennaio 2000 n. 381; 17 febbraio 2000, n. 1791).

Trib Reggio-Emilia in tema di surroga Inps e capitalizzazione indennità di accompagnamento

Nilla Barusi segnala la sentenza del Tribunale di Reggio Emilia n.733/23 in tema di surroga Inps e capitalizzazione indennità di accompagnamento

Il Tribunale ha condannato le GENERALI a pagare ad Inps il “residuo” di capitalizzazione, con interessante considerazione in tema di riparto dell’onere probatorio.

Caso complicato:

-liquidiamo assegno invalidità e chiediamo “una prima” capitalizzazione;

-ci pagano 252.542 euro “a completa tacitazione di tutti i danni”;

-tratteniamo a titolo di acconto;

-l’infortunato si aggrava, liquidiamo pensione di inabilità e chiediamo “una seconda” capitalizzazione per la differenza;

-liquidiamo anche l’indennità di accompagnamento e chiediamo nuova prestazione;

Dopo lunghe trattative, si arriva alla causa.

In causa le GENERALI  hanno fatto ogni tipo di contestazione anche sulla prova del sinistro.

Il Tribunale, accogliendo la nostra tesi difensiva, giudica corretta la quantificazione della capitalizzazione per la indennità di accompagnamento e condanna le GENERALI a pagarci la differenza rispetto a quanto già liquidato.

Trib Forlì in materia di illegittima compensazione di debiti contributivi con crediti tributari mediante accollo

Renato Vestini segnala la sentenza del Tribunale di Forlì n. 108/23 in materia di illegittima compensazione di debiti contributivi con crediti tributari mediante accollo.

Il Giudice forlivese nel rigettare il ricorso ha affermato che la facoltà di compensare debiti e crediti nei confronti anche di diversi enti impositori ex art. 17 d.lgs. 241/1997 non può essere estesa a poste di dare/avere riconducibili a soggetti giuridici differenti, posto che l’istituto della compensazione è limitato dalla legge ai debiti e ai crediti del medesimo soggetto (art. 1241 c.c.) e nel caso di specie sono stati compensati debiti contributivi della ricorrente con crediti fiscali di altro soggetto.

D’altronde, il c.d. accollo tributario di cui all’art. 8 L. n. 212/2000 attiene solo ai debiti d’imposta, escludendo quelli contributivi. Non esiste, dunque, nella legislazione in materia, una norma che consenta l’accollo di un debito contributivo e la sua estinzione con un debito tributario. Si dovrebbe fare pertanto riferimento alla disciplina codicistica, il che presupporrebbe l’autorizzazione del creditore (nella fattispecie l’INPS), che nel caso di specie manca.

A prescindere dal fatto che, in base al decreto fiscale collegato alla legge di Bilancio 2020, è previsto espressamente il divieto di utilizzare in compensazione nel modello F24 i crediti dell’accollante, va infatti rilevato che, ai sensi dell’art. 1273 c.c., perché l’accollo sia vincolante per il creditore occorre che lo stesso aderisca alla convenzione, rendendo irrevocabile la stipulazione a suo favore.

Nel caso di specie non è stata fornita prova dell’accollo – con conseguente impossibilità dell’ente di aderirvi – e quindi la successiva compensazione deve ritenersi comunque illegittima.

Trib Forlì in materia di mancata estensione dei benefici pensionistici a Vittime del Dovere  ex lege n. 206/2004

Renato Vestini segnala la sentenza del Tribunale di Forlì n. 106/23 in materia di mancata estensione dei  benefici pensionistici a Vittime del Dovere  ex lege n. 206/2004.

Il Giudice forlivese nel rigettare il ricorso ha richiamato il precedente di Tribunale Venezia secondo cui “L’art. 3, legge n. 206/2004 attribuisce espressamente il beneficio oggetto del contendere alle vittime di atti di terrorismo e ai loro familiari superstiti. La platea dei destinatari è individuata dalla medesima legge 206/2004, il cui articolo 1, comma 1, della legge n.206/2004, come modificato dall’articolo 34 del D.L. 1°. ottobre 2007, n. 159, recita: “Le disposizioni della presente legge si applicano a tutte le vittime degli atti di terrorismo e delle stragi di tale matrice, compiuti sul territorio nazionale o extranazionale, se coinvolgenti cittadini italiani, nonché ai loro familiari superstiti. Ai fini della presente legge, sono ricomprese fra gli atti di terrorismo le azioni criminose compiute sul territorio nazionale in via ripetitiva, rivolte a soggetti indeterminati e poste in essere in luoghi pubblici o aperti al pubblico”. Il legislatore, successivamente all’entrata in vigore della legge sopra citata, ha scelto di estendere taluni benefici previsti dalla legge n. 206/2004 anche in favore delle vittime della criminalità organizzata e del dovere, stabilendo all’art. 2 comma 105 della l. n. 222/2007 che “a decorrere dal 1° gennaio 2008, alle vittime della criminalità organizzata, di cui all’articolo 1 della legge 20 ottobre 1990, n. 302, e successive modificazioni, e ai loro familiari superstiti, alle vittime del dovere, di cui all’articolo 1, commi 563 e 564, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e ai loro familiari superstiti, nonché ai sindaci vittime di atti criminali nell’ambito dell’espletamento delle loro funzioni e ai loro familiari superstiti, sono erogati i benefìci di cui all’articolo 5, commi 3 e 4, della legge 3 agosto 2004, n. 206, come modificato dal comma 106”. La scelta del legislatore è chiara, pur nel contesto di una tendenziale equiparazione, nel senso di escludere l’applicazione della speciale contribuzione figurativa decennale di cui all’art. 3 citato per le vittime del dovere. L’ampliamento della platea dei beneficiari non ha riguardato automaticamente tutte le vittime del dovere e della criminalità organizzata, ma solo le vittime della criminalità organizzata che siano state colpite da azioni criminose compiute sul territorio nazionale in via ripetitiva, rivolte a soggetti indeterminati e poste in essere in luoghi pubblici o aperti al pubblico. Difatti la lettera della legge è insuperabile in tal senso; e se il legislatore avesse voluto semplicemente equiparare, ai fini che interessano, le vittime del terrorismo alle vittime della criminalità organizzata e del dovere, lo avrebbe detto (in questo senso Corte App. Roma, 22/02/2021, n.635). Non risulta poi decisivo in senso favorevole a parte ricorrente il fatto che il DPR 7.07.2006, n. 243 (con cui vengono disciplinati i termini e le modalità per la corresponsione delle provvidenze da estendere alle vittime del dovere) abbia affermato, all’art. 1, che per benefici e provvidenze si intendono le misure di sostegno e tutela previste dalle leggi 13 agosto 1980, n. 466, 20 ottobre 1990, n. 302, 23 novembre 1998, n. 407, e loro successive modificazioni, e 3 agosto 2004, n. 206. Tale riferimento alla legge n. 206/2004 va letto unitamente al già citato art. 2, comma 105, della l. n. 222/2007 che ha esteso anche alle vittime del dovere i benefìci di cui all’articolo 5, commi 3 e 4 della legge 3 agosto 2004, n. 206, ma non anche il beneficio di cui all’art. 3, oggetto di questo giudizio. Tale differenziazione non è irragionevole, poiché la legge n. n. 266 del 2005 non ha provveduto alla unificazione della categoria delle vittime del dovere con quella delle vittime della criminalità organizzata, avendo solo fissato l’obiettivo di un progressivo raggiungimento di tale fine; né tale interpretazione si pone in contrasto con l’art. 3 Cost., trattandosi di erogazioni speciali previste per categorie portatrici di diritti posti a presidio di differenti valori, sia pure tutti di rilevanza costituzionale (così, da ultimo, Cass. sez. un. 25.9.2018, n. 22753).

Recepite siccome puntuali e condivisibili tali argomentazioni, nonché le analoghe conformi espresse recentemente da Corte d’ Appello Torino 23/11/2022, n. 578 allegata alle note Inps, va rimarcato che l’estensione alle vittime del dovere dei benefici previsti a favore delle vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice è sì progressiva, ma non generalizzata.”

Va, d’ altro canto, tenuto conto – come da motivazione espressa dalla CA di To. – che il richiamo ex art art.1, comma 211 L.232/2016 alle leggi 466 del 1980, 302 del 1990, 266 del 2005 non può essere inteso come riferito e collegato alla dizione ‘trattamenti pensionistici” in quanto nessuna di tali leggi prevede o disciplina trattamenti pensionistici a favore delle Vittime del Do., e va semplicemente inteso come connesso con la dizione “Vittime del Do. e loro familiari superstiti”, e dunque il rinvio come diretto a precisare ed individuare i soggetti beneficiari.”

C.App Bologna in materia di trasferta e di sottrazione di cospicui emolumenti retributivi alla imposizione contributiva.

Anna Paola Ciarelli segnala la sentenza n. 309/23 della Corte d’Appello di Bologna, sezione lavoro, in materia di trasferta e di sottrazione di cospicui emolumenti retributivi alla imposizione contributiva.

In particolare, la Corte d’Appello Felsinea ha integralmente riformato la sentenza di I grado accogliendo l’appello dell’Istituto: richiamando il precedente di Cass. 4.6.2019 n. 15172, ha precisato che deliberazione dei soci non è fonte idonea a derogare al principio del minimale contributivo. Come ha infatti chiarito la S.C., la L. n. 142 del 2001, all’art. 3 comma 1, nel prevedere che il trattamento economico del socio lavoratore dipendente da cooperativa debba essere proporzionato alla quantità e qualità del lavoro prestato, ne stabilisce la misura minima che non può essere inferiore ai minimi previsti per prestazioni analoghe dalla contrattazione collettiva nazionale del settore o della categoria affine. Il successivo art. 6 della medesima legge disciplina il regolamento interno delle società cooperative, individuandone le previsioni essenziali, tra le quali enumera alla lettera d) ”l’attribuzione all’assemblea della facoltà di deliberare, all’occorrenza, un piano di crisi aziendale, nel quale siano salvaguardati, per quanto possibile, i livelli occupazionali e siano altresì previsti: la possibilità di riduzione temporanea dei trattamenti economici integrativi di cui al comma 2 lett. b) dell’art. 3 (ed) il divieto per l’intero, durata del piano, di distribuzione di eventuali utili” e, alla lettera e), “l’attribuzione all’assemblea della facoltà di deliberare, nell’ambito del piano di crisi aziendale di cui alla lettera d), forme di apporto anche economico, da parte dei soci lavoratori, alla soluzione della crisi, in proporzione alle disponibilità finanziarie… “

Il legislatore non intendeva introdurre la possibilità di derogare alle normative previdenziali, possibilità che avrebbe richiesto una ben maggiore specificazione, ma solo precisare che l’ammissibilità di tipologie di rapporti di lavoro diversi da quello subordinato comportano anche l’applicazione del relativo statuto previdenziale, a condizione però che questi rapporti di lavoro autonomo siano adottati nel rispetto delle regole fissate dal regolamento interno della cooperativa secondo le previsioni dello stesso art. (v. anche Cass., 4.5.2020, n. 8446).

Quanto alla trasferta, la Corte Bolognese precisa che L’art. 51 (“determinazione del reddito di lavoro dipendente”), comma 1, del T.U .I.R., stabilisce che il reddito di lavoro dipendente è costituito da tutte le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo d’imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione al rapporto di lavoro. Il comma 5 prevede che “le indennità percepite per le trasferte o le missioni fuori del territorio comunale concorrono a formare il reddito per la parte eccedente lire 90.000 al giorno, elevate a lire 150.000 per le trasferte all’estero, al netto delle spese di viaggio e di trasporto; in caso di rimborso delle spese di alloggio, ovvero di quelle di vitto, o di alloggio o vitto fornito gratuitamente il limite è ridotto di un terzo. Il limite è ridotto di due terzi in caso di rimborso sia delle spese di alloggio che di quelle di vitto. In caso di rimborso analitico delle spese per trasferte o missioni fuori del territorio comunale non concorrono a formare il reddito i rimborsi di spese documentate relative al vitto, all’alloggio, al viaggio e al trasporto, nonché i rimborsi di altre spese, anche non documentabili, eventualmente sostenute dal dipendente, sempre in occasione di dette trasferte o missioni, fino all’importo massimo giornaliero di lire 30.000, elevate a lire 50.000 per le trasferte all’estero. Le indennità o i rimborsi di spese per le trasferte nell’ambito del territorio comunale, tranne i rimborsi di spese di trasporto comprovate da documenti provenienti dal vettore, concorrono a formare il reddito”.

Poiché è certo ed è determinato l’importo erogato a tale titolo (v. i conteggi in atti), si richiama il consolidato principio di legittimità per cui “I’IN.P.S. deve solo provare l’ammontare complessivo delle somme erogate ai lavoratori in costanza del rapporto di lavoro spettando, invece, al datore di lavoro provare I ‘ammontare delle somme sottratte all’applicazione della regola generale in ipotesi di rimborsi o indennità per trasferte, dimostrando le trasferte effettuate e l’ammontare dei rimborsi e delle indennità erogate per ciascun giorno (v., per tutte, Cass. 20febbraio 2012, n. 2419); 6. rileva, dunque, il principio generale più volte enunciato da questa Corte, secondo cui, laddove si versi in situazione di eccezione in senso riduttivo dell’obbligo contributivo, grava sul soggetto che intenda beneficiarne l’onere di provare il possesso dei requisiti che, per legge, danno diritto all’esonero (o alla detrazione) di volta in volta invocata, ricadendo sul datore di lavoro che pretenda di avere accesso ai benefici contributivi previsti in caso di trasferta dei dipendenti o di rimborso per spese di viaggio, l’onere di dimostrare la causa dell’esonero dell’assoggettamento a contribuzione (vedi, fra le altre, Cass. 22 luglio 2014, n. 16639);

In conclusione, erogate somme ai lavoratori, era onere del datore di lavoro provare sia che vi erano state trasferte sia il rispetto dei limiti di esenzione di cui al D.P.R. n. 917 del 1986, art. 51, comma 5 (Cass.. 10.7.2018. n. 18160)”.

C. App Napoli  in materia di perdita del diritto agli sgravi contributivi ex art. 1 co. 1175 L.296/2006  –  Durc interno  –  presupposti ed onere della prova

Aldo Tagliente segnala la sentenza n. 1435/23 della Corte d’Appello di Napoli in materia di perdita del diritto agli sgravi contributivi ex art. 1 co. 1175 L.296/2006.

La Corte Partenopea precisa che “Le modalità di rilascio del DURC (che in questo caso è un c.d. Durc “interno”, valendo esso nell’ambito di un procedimento che riguarda lo stesso Inps) sono regolate, in forza del rinvio operato dal comma 1176 del medesimo art. 1, da un decreto ministeriale, che è il D.M. 30 gennaio 2015 (e il previgente D.M. 24 ottobre 2007).

Il D.M. prevede che, in presenza di irregolarità, l’ente previdenziale debba darne avviso all’interessato, invitandolo a regolarizzare la posizione entro quindici giorni, nel corso dei quali il termine per il rilascio del documento (o di un sostanziale nulla osta, nel caso di DURC interno) resta sospeso.

Tanto premesso, nella fattispecie è accaduto che la società opponente, ricevuta la segnalazione dell’irregolarità ostativa al rilascio del DURC, non si è attivata nel termine concesso per la regolarizzazione e non ha, quindi, avuto accesso ad alcuna sanatoria, sicché l’inosservanza conclamata degli obblighi inerenti alla regolarità contributiva, gravanti sul datore di lavoro, fonda pienamente la pretesa dell’Istituto di incassare le differenze contributive rispetto agli sgravi.

In definitiva tale normativa ha, quindi, condizionato la possibilità di usufruire degli sgravi contributivi al requisito ulteriore della regolarità contributiva, attestata attraverso il c.d. DURC interno.

La ratio della norma, secondo la Suprema Corte “è intesa ad assicurare la necessaria e costante regolarità contributiva, quale presupposto dell’applicazione degli sgravi” (cfr. Cass. n. 27107/2018), per cui l’assenza di regolarità contributiva in relazione alle note di rettifica relative ai periodi 06/2014-05/2015 e 10/2016-09/2017, costituisce, comunque, condizione ostativa alla fruizione del beneficio contributivo (cfr. produzione Inps di I° grado).

Trattasi all’evidenza di requisito ulteriore ed aggiuntivo rispetto a quelli previsti dalle singole discipline attributive di agevolazioni – quali ad esempio la legge n. 407/90 -, in difetto del quale opera la revoca degli sgravi e l’emissione delle conseguenti note di rettifica dei D.M. 10 presentati dal datore di lavoro.

Non si comprende pertanto la lagnanza circa il mancato accertamento dell’insussistenza dei requisiti per usufruire delle agevolazioni di cui alla legge n. 407/90, dal momento che l’ente impositore non ha disconosciuto l’agevolazione, ma l’ha revocata a causa dei mancati e/o intempestivi pagamenti dei contributi mensili.

La Suprema Corte ha ritenuto infatti che la norma in esame condizioni indiscutibilmente il godimento degli sgravi alla regolarità e correntezza contributiva: “Dal punto di vista giuridico il sistema degli sgravi contributivi si ricostruisce nel senso che, oltre alle specifiche e singole fattispecie giustificative dell’agevolazione, la fruizione del beneficio necessita, ai sensi della L. n. 296 del 2006, art. 1, comma 1175, del possesso del documento unico di regolarità contributiva (c.d. Durc)” e che è obbligo del datore di lavoro provvedere al regolare pagamento dei contributi, perdendo, in mancanza, le agevolazioni contributive, a prescindere dall’attivazione da parte dell’istituto della richiesta di regolarizzazione di cui al D.M. del 2007 (Cassazione civile sez. lav., 25/10/2018, n. 27107, cit.).

Per giurisprudenza costante, l’onere della prova circa la spettanza delle agevolazioni contributive (esoneri, riduzioni, ecc.) incombe sul soggetto che ne invoca l’applicazione e non già sull’ente impositore, in quanto trattasi di fatti impeditivi, modificativi o estintivi dell’obbligazione, ai sensi dell’art. 2697, secondo comma, del codice civile (ex multis, n. Cass. 16351/2007), il che vale anche per il requisito aggiuntivo introdotto dall’art. 1, comma 1175 sopra richiamato.

Nel caso in esame, non è in discussione l’esistenza ed il contenuto dell’obbligazione contributiva in capo alla società opponente, la quale ha infatti inviato le denunce mensili, ma il mancato versamento dei contributi previdenziali alle scadenze di legge, causa assorbente della revoca delle agevolazioni.

Nessun onere probatorio incombeva pertanto sull’ente impositore, essendo viceversa unicamente rilevante l’assenza di prova da parte della opponente in ordine alla sussistenza delle condizioni per fruire dei benefici in questione”,

Sulla scorta di tale iter argomentativo, la Corte ha rigettato l’appello avversario, condannando parte appellante alla refusione delle spese del grado.

C.App Roma in materia di improponibilità della domanda giudiziale di intervento del Fondo di Garanzia per il pagamento del TFR in ipotesi di domanda amm.va presentata all’Istituto in cartaceo e non in via telematica.

Anna Paola Ciarelli segnala la sentenza n. 2032/23 della Corte d’Appello di Roma, sezione lavoro, in materia di improponibilità della domanda giudiziale di intervento del Fondo di Garanzia per il pagamento del TFR in ipotesi di domanda amm.va presentata all’Istituto in cartaceo e non in via telematica.

In particolare, la Corte d’Appello di Roma, richiamando la normativa di riferimento di cui  all’art. 38, comma 5, del decreto-legge n. 78/2010, convertito con modificazioni nella legge n. 122/2010, nonché la determina presidenziale INPS n. 277 del 24/6/2011 – pubblicata anche nella Gazzetta ufficiale del 29/9/2011 – ha ritenuto che “… avendo l’Istituto optato <per l’utilizzo esclusivo dei propri servizi telematici … per la presentazione da parte di denunce, istanze e garanzie fideiussorie>, questa deve ritenersi l’unica modalità con cui la domanda al Fondo di garanzia doveva essere presentata, al fine di far insorgere in capo all’Ente l’obbligo di esaminarla ed al fine di far ritenere perfezionata la condizione di proponibilità della domanda giudiziale prevista dall’art. 7 della legge n. 533/1973 (v., tra le altre, Cass., sez. lav., 10/5/2017, n. 11438)” e precisato poi che “L’utilizzo <esclusivo> del canale telematico stabilito dall’Istituto con la citata determina del 2011, sulla base della disciplina normativa sopra richiamata, ha l’effetto di introdurre una modalità di invio delle istanze, del genere di quella in esame, che rende inutilizzabile qualsiasi altra forma, con l’effetto di precludere all’Inps l’esame delle relative richieste“.

Trib Forlì in materia di rigetto provvedimento d’urgenza ex art. 700 cpc per ripristino reddito di cittadinanza –  Difetto dei requisiti di ammissibilità – Difetto di indicazione elementi per apprezzare straordinaria urgenza –  Rigetto

Renato Vestini segnala l’ordinanza resa dal Tribunale di Forlì su domanda di provvedimento d’urgenza ex art. 700 cpc per ripristino reddito di cittadinanza.

Il Tribunale afferma che ”…. costituisce requisito di ammissibilità della domanda di provvedimento atipico d’urgenza l’esistenza di un fondato motivo di temere che, durante il tempo occorrente per far valere il suo diritto in via ordinaria, questo sia minacciato da un pregiudizio imminente e irreparabile;

la costante giurisprudenza di legittimità e di merito, al fine di evitare il rischio che la tutela cautelare assuma una funzione surrogatoria della tutela di un giudizio ordinario, ritiene che sia necessario un “accertamento puntuale e preciso circa la sussistenza dei requisiti essenziali, cui è subordinato il ricorso alla tutela d’urgenza. In merito… è onere del ricorrente di fornire la prova in ordine alla situazione di vulnus…” e che, dunque, il periculum in mora non possa mai essere “implicitamente riconosciuto”, presupponendo infatti “il positivo riscontro delle situazioni di fatto utili ad integrare il pregiudizio irreparabile imposto dalla norma; occorre quindi, una concreta dimostrazione dell’irreparabilità delle possibili conseguenze – legate alla mancata adozione del provvedimento cautelare – attraverso l’indicazione di validi indici dai quali poter desumere in termini di piena oggettività la consistenza dell’eventuale nocumento legato alla condotta di controparte”.

Ed ha concluso affermando che” in difetto di indicazione specifica che consenta al giudicante di apprezzare quella straordinaria urgenza che deve connotare il periculum necessario per invocare l’interdetto cautelare, l’istanza della ricorrente va(da) respinta, esimendo la carenza del requisito del cd. periculum in mora da ogni valutazione circa la fondatezza o meno della domanda cautelare sotto il profilo del dedotto fumus boni iuris”.