Aldo Tagliente segnala la sentenza n. 1435/23 della Corte d’Appello di Napoli in materia di perdita del diritto agli sgravi contributivi ex art. 1 co. 1175 L.296/2006.
La Corte Partenopea precisa che “Le modalità di rilascio del DURC (che in questo caso è un c.d. Durc “interno”, valendo esso nell’ambito di un procedimento che riguarda lo stesso Inps) sono regolate, in forza del rinvio operato dal comma 1176 del medesimo art. 1, da un decreto ministeriale, che è il D.M. 30 gennaio 2015 (e il previgente D.M. 24 ottobre 2007).
Il D.M. prevede che, in presenza di irregolarità, l’ente previdenziale debba darne avviso all’interessato, invitandolo a regolarizzare la posizione entro quindici giorni, nel corso dei quali il termine per il rilascio del documento (o di un sostanziale nulla osta, nel caso di DURC interno) resta sospeso.
Tanto premesso, nella fattispecie è accaduto che la società opponente, ricevuta la segnalazione dell’irregolarità ostativa al rilascio del DURC, non si è attivata nel termine concesso per la regolarizzazione e non ha, quindi, avuto accesso ad alcuna sanatoria, sicché l’inosservanza conclamata degli obblighi inerenti alla regolarità contributiva, gravanti sul datore di lavoro, fonda pienamente la pretesa dell’Istituto di incassare le differenze contributive rispetto agli sgravi.
In definitiva tale normativa ha, quindi, condizionato la possibilità di usufruire degli sgravi contributivi al requisito ulteriore della regolarità contributiva, attestata attraverso il c.d. DURC interno.
La ratio della norma, secondo la Suprema Corte “è intesa ad assicurare la necessaria e costante regolarità contributiva, quale presupposto dell’applicazione degli sgravi” (cfr. Cass. n. 27107/2018), per cui l’assenza di regolarità contributiva in relazione alle note di rettifica relative ai periodi 06/2014-05/2015 e 10/2016-09/2017, costituisce, comunque, condizione ostativa alla fruizione del beneficio contributivo (cfr. produzione Inps di I° grado).
Trattasi all’evidenza di requisito ulteriore ed aggiuntivo rispetto a quelli previsti dalle singole discipline attributive di agevolazioni – quali ad esempio la legge n. 407/90 -, in difetto del quale opera la revoca degli sgravi e l’emissione delle conseguenti note di rettifica dei D.M. 10 presentati dal datore di lavoro.
Non si comprende pertanto la lagnanza circa il mancato accertamento dell’insussistenza dei requisiti per usufruire delle agevolazioni di cui alla legge n. 407/90, dal momento che l’ente impositore non ha disconosciuto l’agevolazione, ma l’ha revocata a causa dei mancati e/o intempestivi pagamenti dei contributi mensili.
La Suprema Corte ha ritenuto infatti che la norma in esame condizioni indiscutibilmente il godimento degli sgravi alla regolarità e correntezza contributiva: “Dal punto di vista giuridico il sistema degli sgravi contributivi si ricostruisce nel senso che, oltre alle specifiche e singole fattispecie giustificative dell’agevolazione, la fruizione del beneficio necessita, ai sensi della L. n. 296 del 2006, art. 1, comma 1175, del possesso del documento unico di regolarità contributiva (c.d. Durc)” e che è obbligo del datore di lavoro provvedere al regolare pagamento dei contributi, perdendo, in mancanza, le agevolazioni contributive, a prescindere dall’attivazione da parte dell’istituto della richiesta di regolarizzazione di cui al D.M. del 2007 (Cassazione civile sez. lav., 25/10/2018, n. 27107, cit.).
Per giurisprudenza costante, l’onere della prova circa la spettanza delle agevolazioni contributive (esoneri, riduzioni, ecc.) incombe sul soggetto che ne invoca l’applicazione e non già sull’ente impositore, in quanto trattasi di fatti impeditivi, modificativi o estintivi dell’obbligazione, ai sensi dell’art. 2697, secondo comma, del codice civile (ex multis, n. Cass. 16351/2007), il che vale anche per il requisito aggiuntivo introdotto dall’art. 1, comma 1175 sopra richiamato.
Nel caso in esame, non è in discussione l’esistenza ed il contenuto dell’obbligazione contributiva in capo alla società opponente, la quale ha infatti inviato le denunce mensili, ma il mancato versamento dei contributi previdenziali alle scadenze di legge, causa assorbente della revoca delle agevolazioni.
Nessun onere probatorio incombeva pertanto sull’ente impositore, essendo viceversa unicamente rilevante l’assenza di prova da parte della opponente in ordine alla sussistenza delle condizioni per fruire dei benefici in questione”,
Sulla scorta di tale iter argomentativo, la Corte ha rigettato l’appello avversario, condannando parte appellante alla refusione delle spese del grado.