Trib Forlì in materia di opposizione ad avviso di iscrizione ipotecaria – Provenienza della Pec di notifica dell’atto di intimazione da indirizzo non presente in elenchi pubblici – Irrilevanza – Disconoscimento dell’autenticità delle copie delle relate di notifica –  Genericità della contestazione – Inammissibilità

Renato Vestini segnala la sentenza del Tribunale di Forlì n. 77/2023 che affronta e risolve, favorevolmente alla posizione degli Enti Convenuti, l’eccezione di nullità della notificazione dell’atto eseguito a mezzo PEC, perchè proveniente da indirizzo asseritamente non risultante in elenchi pubblici.

Sul punto il Tribunale afferma che “…..deve disattendersi l’eccezione di nullità/inesistenza della notifica della comunicazione di iscrizione ipotecaria sollevata dal ricorrente, in quanto proveniente da indirizzo p.e.c. non risultante da alcun pubblico elenco, atteso che l’art. 77 del d.p.r. 602/73 non prescrive una determinata forma di comunicazione del provvedimento di iscrizione ipotecaria, essendo il predetto un atto di per sé non costitutivo del vincolo ma solo un modo per far conoscere il provvedimento di ipoteca. Ne consegue che la conoscenza dell’atto da parte del destinatario sana ogni vizio. Nella fattispecie che ci occupa, il ricorrente ha avuto conoscenza della comunicazione, producendone copia in giudizio, ed ha esercitato il diritto di difesa, il che rende irrilevante nel caso in esame la questione se fosse legittima la comunicazione a mezzo di indirizzo di posta elettronica certificata proveniente o no dai pubblici elenchi.  Vi è dunque prova del fatto che la comunicazione di iscrizione ipotecaria in questione è stata notificata il 13/12/2021.”

Del pari in ordine  al disconoscimento delle relate di notifica dei titoli esattoriali oggetto dell’atto di intimazione, disconoscimento effettuato in modo generico dal ricorrente in corso di causa, il Tribunale afferma che “…è vero che la norma di cui all’art. 2719 c.c. (che esige l’espresso disconoscimento della conformità con l’originale delle copie fotografiche o fotostatiche) si applica tanto al disconoscimento della conformità della copia al suo originale quanto al disconoscimento dell’autenticità di scrittura o di sottoscrizione, è altresì vero che la parte deve evidenziare in modo chiaro ed univoco l’oggetto della contestazione.

Si richiamano, sul punto, i principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità in ordine al valore probatorio della documentazione offerta in copia fotostatica in assenza di un disconoscimento effettuato mediante una dichiarazione di chiaro e specifico contenuto, che consenta di desumere da essa in modo inequivoco gli estremi della negazione della genuinità della copia, senza che possano considerarsi sufficienti, ai fini del ridimensionamento dell’efficacia probatoria contestazioni generiche od omnicomprensive (Cass. n. 28096/2009, n. 16557 del 20/06/2019, n. 14279 del 25/05/2021). Il disconoscimento effettuato dal ricorrente all’udienza del 13/07/2023, dunque, così come formulato, sconta l’eccessiva genericità, non chiarendo l’interessato, alla luce della produzione altrui, i profili e i punti di scostamento del contenuto degli atti prodotti rispetto ai relativi originali, dei quali non ha chiesto nemmeno la produzione.  In ogni caso, ad ulteriore conferma dell’avvenuta notifica degli avvisi di addebito al ricorrente, rileva la proposizione di richiesta di rateizzazione indirizzata dal ricorrente ad Agenzia delle entrate – riscossione in data 21 giugno 2019 ed accolta dall’ente per il pagamento di debiti tra i quali figura anche quello di cui all’avviso n. 34520180000717207000, oggetto di contestazione nel presente giudizio”.

Trib Latina in materia di NASPI di sportivo professionista

Anna Paola Ciarelli segnala la sentenza n. 430/23 del Tribunale di Latina in materia di NASPI richiesta da  sportivo professionista.

Il Tribunale ha rigettato la domanda volta ad ottenere il riconoscimento della NASPI da parte del ricorrente, osservatore per una squadra di calcio, sportivo professionista, e,  accogliendo la tesi dell’Istituto, ha ritenuto non sussistente il diritto a tale ammortizzatore sociale, posto che “…. in definitiva il regime previdenziale, regolato dalla legge 91/1981, verte sul solo obbligo di iscrizione al Fondo pensioni sportivi professionisti (Fpsp) non risultando previsti in favore di tali soggetti gli ammortizzatori sociali tra cui l’indennità di disoccupazione in caso di perdita del lavoro. Ne discende allora che non risultando sussistere un obbligo contributivo contro la disoccupazione involontaria, la Naspi non può essere riconosciuta in favore del ricorrente in quanto sportivo professionista.”

Trib Torre Annunziata in tema di idoneità della istanza di rateizzazione esattoriale ad interrompere la prescrizione del credito contributivo

Aldo Tagliente segnala la sentenza n. 557/23 del Tribunale di Torre Annunziata che afferma il principio per cui l’istanza di rateizzazione delle cartelle, oltre che essere un atto idoneo a provare l’avvenuta conoscenza della cartella, determina anche l’interruzione della prescrizione.

Afferma in sentenza il Tribunale che “ Al riguardo conformemente a quanto si legge nella motivazione della sentenza della Cassazione civile sez. VI, 18/06/2018: ”Per le altre cartelle per le quali l’agente della riscossione aveva prodotto documentazione comprovante la richiesta di rateizzazione del debito dalle stesse portato e finanche il pagamento di un certo numero di rate (17 su 72 del beneficio concesso), pur richiamando remoto precedente di questa Corte (Cass. sez. 1^, 19 giugno 1975, n. 2436), la sentenza impugnata se ne è in concreto discostata, perchè, se è vero che di per sè in materia tributaria, non può costituire acquiescenza da parte del contribuente l’avere chiesto ed ottenuto, senza riserva alcuna, la rateizzazione degli importi indicati nelle cartelle di pagamento, nondimeno il riconoscimento del debito comporta in ogni caso l’interruzione del decorso del termine di prescrizione e si pone quindi in maniera incompatibile con l’allegazione del contribuente di non avere ricevuto notifica delle cartelle.”. Per la giurisprudenza di merito cfr. anche Tribunale Roma sez. lav., 26/11/2021, n.9948::” L’istanza di rateizzazione delle cartelle oltre che essere un atto idoneo a provare l’avvenuta conoscenza della cartella, determina anche l’interruzione della prescrizione.”.

In altri termini, il fatto che l’istanza di rateizzazione non comporti un’acquiescenza non comporta affatto che non determini la interruzione della prescrizione.”

C. Appello di Bologna in tema di contestazione degli importi contributivi ingiunti a ditta obbligata in solido ai sensi dell’art. 29, c. 2, D.Lgs. n. 276/2003

Renato Vestini segnala la sentenza della C. Appello di Bologna n. 118/23 in tema di contestazione degli importi contributivi ingiunti a ditta obbligata in solido ai sensi dell’art. 29, c. 2, D.Lgs. n. 276/2003.

La sentenza conferma la tesi dell’Istituto e respinge il gravame avversario, superando la residuale (rispetto alle molteplici sviluppate in prime cure e, poi, rinunciate in sede di gravame) difesa relativa alla ritenuta non congruità degli importi contributivi richiesti nella fattispecie dall’Istituto ad essa Ditta obbligata in solido e alla asserita assenza di elementi di individuazione del corretto calcolo dei contributi stessi.

La Corte ha ritenuto che nella fattispecie la società appellante muove da una lettura formalistica del riparto degli oneri processuali (e, dicasi, pre-processuali) e non tiene conto delle doverose presunzioni di legittimità degli atti amministrativi, oltre che di rispondenza al vero fino a querela di falso dei fatti attestati dai pubblici ufficiali (nel caso di specie, dai verbalizzanti).

Ed ha affermato: “Se infatti è vero che il verbale ispettivo da cui ha preso le mosse l’iniziativa recuperatoria dell’INPS non conteneva i nominativi dei lavoratori e i dettagli della base di calcolo della contribuzione omessa, parimenti vero è che della situazione di irregolarità, quantificata sulla base dei LUL che i verbalizzanti affermano da loro direttamente visionati, la società qui appellante era edotta dall’aprile dal 27/4/2017 (data di notifica della diffida — doc. 2 INPS) e solo nel gennaio 2019 1’Istituto ha depositato il ricorso monitorio relativo alle medesime somme là indicate: bene dunque avrebbe potuto e dovuto la committente verificare, vuoi presso la propria appaltatrice, vuoi presso I’INPS, quanto formava oggetto di contestazione.

Né in sede di opposizione la società ha ritenuto di articolare richieste istruttorie funzionali alla verifica della correttezza dell’accertamento ispettivo, limitandosi a reiterare la ritenuta insufficienza degli elementi sino ad allora offerti dall’Istituto e a formulare una generica riserva di integrazione delle difese all’esito della costituzione della controparte, il che ha legittimato il primo giudice a ritenere sostanzialmente non contestati i fatti posti a fondamento della pretesa creditoria dell’INPS.”

C. Appello di Bologna in tema di sgravi contributivi ai sensi dell’art. 1, comma 118, legge 190/2014

Renato Vestini segnala la sentenza della C. Appello di Bologna n. 61/23 in tema di sgravi contributivi ai sensi dell’art. 1, comma 118, legge 190/2014.

La sentenza dei Giudici Felsinei, nel confermare la tesi dell’Istituto e respingere il gravame avversario, ha ritenuto nella fattispecie che lo sgravio contributivo fosse stato operato in assenza dei presupposti di legge introdotti dall’art. 1, comma 118, legge 190/2014 per il quale è previsto che le nuove assunzioni debbano essere attivate al fine di promuovere forme di occupazione.

In primo luogo, la Corte ribadisce il principio per cui la prova della ricorrenza del diritto allo sgravio grava sulla parte che lo rivendica secondo i principi dell’onere della prova consolidati in materia secondo i quali “In materia di sgravi e fiscalizzazioni, essendo il pagamento dei contributi un’obbligazione nascente dalla legge, spetta al debitore dimostrare il Suo esatto adempimento e, quindi, grava sull’impresa che vanti il diritto al beneficio contributivo l’onere di provare la sussistenza dei necessari requisiti in relazione alla fattispecie normativa di volta in volta invocata” (Cassazione civile , sez. lav. , 10/03/2020 , n. 6762).

Richiama, poi, il disposto dell’art.1, comma 118 legge 190/2014, la cui precipua finalità è quella di promuovere forme di occupazione stabile. Tale articolo recita “Al fine di promuovere forme di occupazione stabile, ai datori di lavoro privati, con esclusione del settore agricolo, e con riferimento alle nuove assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato, con esclusione dei contratti di apprendistato e dei contratti di lavoro domestico, decorrenti dal 1 0 gennaio 2015 con riferimento a contratti stipulati non oltre il 31 dicembre 2015, è riconosciuto, per un periodo massimo di trentasei mesi, ferma restando l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, l’esonero dal versamento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL, nel limite massimo di un importo di esonero pari a 8.060 euro su base annua. L’esonero di cui al presente comma spetta ai datori di lavoro in presenza delle nuove assunzioni di cui al primo periodo, con esclusione di quelle relative a lavoratori che nei sei mesi precedenti siano risultati occupati a tempo indeterminato presso qualsiasi datore di lavoro, e non spetta con riferimento a lavoratori per i quali il beneficio di cui al presente comma sia gia’ stato usufruito in relazione a precedente assunzione a tempo indeterminato. L’esonero di cui al presente comma non e’ cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente. L’esonero di cui al presente comma non spetta ai datori di lavoro in presenza di assunzioni relative a lavoratori in riferimento ai quali i datori di lavoro, ivi considerando societa’ controllate o collegate ai sensi dell’articolo 2359 del codice civile o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto, hanno comunque gia’ in essere un contratto a tempo indeterminato nei tre mesi antecedenti la data di entrata in vigore della presente legge. L’INPS provvede, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, al monitoraggio del numero di contratti incentivati ai sensi del presente comma e delle conseguenti minori entrate contributive, inviando relazioni mensili al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell’economia e delle finanze“

Esaminata la complessiva vicenda fattuale e sulla scorta degli elementi probatori sottoposti al suo esame, la Corte conclude nel senso che”…. non emerga assolto da parte dell’appellante l’onere della prova sulla stessa gravante della ricorrenza della finalità di promuovere forme di occupazione stabile ed anzi emergano conferenti elementi che a contrario militano per la messa in atto di una architettata modalità di assunzione di lavoratori posta in essere scientemente da due società aventi collegamenti tra loro per ottenere attraverso il transito dall’una all’ altra di lavoratori, i benefici contributivi in assenza di uno dei presupposti di legge.”

Trib Forlì    Ordinanza di rimessione in termini

Renato Vestini segnala recente ordinanza del Tribunale di Forlì  che ha rimesso in termini l’Istituto rispetto ad una  costituzione che era stata tardiva a causa di un difetto di comunicazione al momento della notifica del ricorso introduttivo.

In pratica, pervenuto il ricorso, il Nostro operatore aveva verificato che lo stesso non “si apriva” e aveva fatto, con PEC all’indirizzo del mittente,  immediata richiesta di inviarlo di nuovo.

Il difensore mittente non aveva risposto e in udienza aveva, poi, prodotto le ricevute di Accettazione e Consegna attestanti la avvenuta notifica.

Noi ci eravamo comunque costituiti, ma ovviamente in ritardo.

Il Giudice, accogliendo la nostra istanza, ha rimesso in termini l’INPS per il compimento di ogni attività difensiva  (da effettuarsi entro termine assegnato), rilevando che ” nella fattispecie non è possibile configurare inerzia da parte dell’Istituto, il quale si è attivato immediatamente, in un’ottica di collaborazione, ad informare il mittente/ricorrente della difficoltà di prendere visione degli allegati trasmessi via pec e ciò anche al fine di consentirgli la possibilità di ovviare a tale inconveniente“.

Trib Lecce in tema di revoca reddito di cittadinanza per dichiarazioni inveritiere

Gianmario Rombaldi segnala la sentenza n. 809/23 del Tribunale di Lecce in tema di revoca reddito di cittadinanza per dichiarazioni inveritiere.

La sentenza ha rigettato la domanda volta ad ottenere il ripristino della prestazione che era stata revocata dall’Istituto ai sensi dell’art. 7, c. 4, D.L. 4/2019 convertito in Legge n.26/2019  per accertate dichiarazioni non veritiere in  ordine alla composizione dei redditi familiari, avendo parte ricorrente omesso di dichiarare redditi rivenienti da vincite al gioco.

Parte ricorrente ha rappresentato con le note conclusive  di essere stata assolta con sentenza n.3114/2022 emessa dal Tribunale Penale di Lecce dalla accusa del reato di false dichiarazioni nella domanda amministrativa ed ha insistito nella richiesta di CTU per valutare le somme giocate dalla signora Serra e quelle vinte dalla medesima e nella richiesta di escussione di testimoni, al fine di provare che il conto on line era utilizzato anche dal coniuge e dai figli della ricorrente e che ella era all’oscuro delle giocate e delle vincite dei suoi familiari.

Al riguardo, il Tribunale ha osservato che “….l’art.7 D.L. 4/2019 convertito in Legge n.26/2019 ai commi quarto e sesto prevede la revoca del beneficio assistenziale e la decadenza dal medesimo, con conseguente restituzione degli importi percepiti, in presenza di dichiarazioni false o incomplete ed a prescindere che le false o incomplete dichiarazioni costituiscano reato (“salvo che il fatto costituisca più grave reato”).

Pertanto, si deve ritenere che la assoluzione in sede penale non renda inefficace, né immotivata la revoca disposta dall’INPS.

Inoltre, si deve ribadire anche in questa fase di merito che l’art.5, comma sesto, D.L. 4/2019, convertito in Legge n.26/19 recita: “Al fine di contrastare fenomeni di ludopatia, è in ogni caso fatto divieto di utilizzo del beneficio economico per giochi che prevedono vincite in denaro o altre utilità”.

Ne consegue che l’uso del beneficio economico da parte della ricorrente e, per quanto si evince dai capitoli di prova testimoniale, anche da parte dei suoi familiari per giocare d’azzardo in line si pone in contrasto con il divieto di cui al citato art.5.”

Trib Latina in materia di intervento del Fondo di Garanzia Inps – Fondo Complementare in ipotesi di cancellazione dal Fondo complementare a seguito di riscatto della posizione

Anna Paola Ciarelli segnala la sentenza n. 264/23 resa dal Tribunale di Latina, sezione lavoro, in materia di intervento del Fondo di Garanzia Inps – Fondo Complementare in ipotesi di cancellazione dal Fondo complementare a seguito di riscatto della posizione.

In particolare, il Tribunale di Latina, richiamando la normativa di riferimento di cui all’art. 5 Dlgs. 80/1992, ha ritenuto che “Il sopravvenuto riscatto volontario della posizione individuale, determinando il venir meno dell’iscrizione presso il fondo di previdenza complementare – quale logico presupposto costitutivo ex art. 5 Dlgs. 80/1992 – ha inevitabilmente precluso l’operatività del Fondo di Garanzia.

Del resto, la cessazione della posizione previdenziale presso il Fondo Prevedi non ha consentito all’Inps, quale gestore del Fondo di Garanzia, di integrare presso la relativa gestione di previdenza complementare i contributi risultanti omessi.

Né, in mancanza di una specifica disposizione normativa a riguardo potrebbe ritenersi configurabile la diretta corresponsione di tali somme al lavoratore“.