Renato Vestini segnala la sentenza del Tribunale di Forlì n. 77/2023 che affronta e risolve, favorevolmente alla posizione degli Enti Convenuti, l’eccezione di nullità della notificazione dell’atto eseguito a mezzo PEC, perchè proveniente da indirizzo asseritamente non risultante in elenchi pubblici.
Sul punto il Tribunale afferma che “…..deve disattendersi l’eccezione di nullità/inesistenza della notifica della comunicazione di iscrizione ipotecaria sollevata dal ricorrente, in quanto proveniente da indirizzo p.e.c. non risultante da alcun pubblico elenco, atteso che l’art. 77 del d.p.r. 602/73 non prescrive una determinata forma di comunicazione del provvedimento di iscrizione ipotecaria, essendo il predetto un atto di per sé non costitutivo del vincolo ma solo un modo per far conoscere il provvedimento di ipoteca. Ne consegue che la conoscenza dell’atto da parte del destinatario sana ogni vizio. Nella fattispecie che ci occupa, il ricorrente ha avuto conoscenza della comunicazione, producendone copia in giudizio, ed ha esercitato il diritto di difesa, il che rende irrilevante nel caso in esame la questione se fosse legittima la comunicazione a mezzo di indirizzo di posta elettronica certificata proveniente o no dai pubblici elenchi. Vi è dunque prova del fatto che la comunicazione di iscrizione ipotecaria in questione è stata notificata il 13/12/2021.”
Del pari in ordine al disconoscimento delle relate di notifica dei titoli esattoriali oggetto dell’atto di intimazione, disconoscimento effettuato in modo generico dal ricorrente in corso di causa, il Tribunale afferma che “…è vero che la norma di cui all’art. 2719 c.c. (che esige l’espresso disconoscimento della conformità con l’originale delle copie fotografiche o fotostatiche) si applica tanto al disconoscimento della conformità della copia al suo originale quanto al disconoscimento dell’autenticità di scrittura o di sottoscrizione, è altresì vero che la parte deve evidenziare in modo chiaro ed univoco l’oggetto della contestazione.
Si richiamano, sul punto, i principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità in ordine al valore probatorio della documentazione offerta in copia fotostatica in assenza di un disconoscimento effettuato mediante una dichiarazione di chiaro e specifico contenuto, che consenta di desumere da essa in modo inequivoco gli estremi della negazione della genuinità della copia, senza che possano considerarsi sufficienti, ai fini del ridimensionamento dell’efficacia probatoria contestazioni generiche od omnicomprensive (Cass. n. 28096/2009, n. 16557 del 20/06/2019, n. 14279 del 25/05/2021). Il disconoscimento effettuato dal ricorrente all’udienza del 13/07/2023, dunque, così come formulato, sconta l’eccessiva genericità, non chiarendo l’interessato, alla luce della produzione altrui, i profili e i punti di scostamento del contenuto degli atti prodotti rispetto ai relativi originali, dei quali non ha chiesto nemmeno la produzione. In ogni caso, ad ulteriore conferma dell’avvenuta notifica degli avvisi di addebito al ricorrente, rileva la proposizione di richiesta di rateizzazione indirizzata dal ricorrente ad Agenzia delle entrate – riscossione in data 21 giugno 2019 ed accolta dall’ente per il pagamento di debiti tra i quali figura anche quello di cui all’avviso n. 34520180000717207000, oggetto di contestazione nel presente giudizio”.