Nilla Barusi segna la sentenza del Tribunale di Lecce n.833/23 su recupero indebito per 14esima non spettante per superamento limiti anche se con reddito esente da imposte.
Sul punto, si legge in sentenza:
“Ai sensi dell’art. 5 D.L. 81 del 02.07.2007, convertito con L. n. 127 del 03.08.2007, così come modificato dalla L. n. 232/2016 la somma c.d. “quattordicesima” può essere erogata, tra l’altro, quando il soggetto possiede un reddito complessivo individuale relativo all’anno stesso compreso tra una volta e mezza e due volte il trattamento minimo annuo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti (1. A decorrere dall’anno 2007, a favore dei soggetti con eta’ pari o superiore a sessantaquattro anni e che siano titolari di uno o piu’ trattamenti pensionistici a carico dell’assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive, esclusive ed esonerative della medesima, gestite da enti pubblici di previdenza obbligatoria, e’ corrisposta una somma aggiuntiva determinata come indicato nella tabella A allegata al presente decreto in funzione dell’anzianita’ contributiva complessiva e della gestione di appartenenza a carico della quale e’ liquidato il trattamento principale).
Tale norma chiarisce anche di quali redditi bisogna tener conto ai fini del requisito reddituale e all’ultimo cpv del primo comma così recita: “agli effetti delle disposizioni del presente comma, si tiene conto dei redditi di qualsiasi natura, compresi i redditi esenti da imposte e quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva, ad eccezione sia dei redditi derivanti dall’assegno per il nucleo familiare ovvero dagli assegni familiari e dall’indennità di accompagnamento, sia del reddito della casa di abitazione, dei trattamenti di fine rapporto comunque denominati e delle competenze arretrate sottoposte a tassazione separata”.
Orbene dall’esame della documentazione versata in atti emerge che la ricorrente è titolare di una ulteriore pensione del Ministero del Tesoro con decorrenza 01/2006 (esente da imposte) il cui importo annuo, in base alla normativa richiamata, andava comunque computato ai fini del calcolo del limite reddituale previsto per
l’ottenimento della quattordicesima mensilità per l’anno 2014 (cfr. doc. 2 della memoria di costituzione). Sommando l’importo di tale pensione (€ 1.557,64 mensili) a quello della pensione cat. VO (437,29 mensili) si supera ampiamente il limite annuo di € 9.786,86 previsto per l’erogazione della somma aggiuntiva su quest’ultima pensione.”