Trib Lecce in materia di indebito per quattordicesima non spettante

Nilla Barusi segna la sentenza del Tribunale di Lecce n.833/23 su recupero indebito per 14esima non spettante per superamento limiti anche se con reddito esente da imposte.

Sul punto, si legge in sentenza:

“Ai sensi dell’art. 5 D.L. 81 del 02.07.2007, convertito con L. n. 127 del 03.08.2007, così come modificato dalla L. n. 232/2016 la somma c.d. “quattordicesima” può essere erogata, tra l’altro, quando il soggetto possiede un reddito complessivo individuale relativo all’anno stesso compreso tra una volta e mezza e due volte il trattamento minimo annuo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti (1. A decorrere dall’anno 2007, a favore dei soggetti con eta’ pari o superiore a sessantaquattro anni e che siano titolari di uno o piu’ trattamenti pensionistici a carico dell’assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive, esclusive ed esonerative della medesima, gestite da enti pubblici di previdenza obbligatoria, e’ corrisposta una somma aggiuntiva determinata come indicato nella tabella A allegata al presente decreto in funzione dell’anzianita’ contributiva complessiva e della gestione di appartenenza a carico della quale e’ liquidato il trattamento principale).

Tale norma chiarisce anche di quali redditi bisogna tener conto ai fini del requisito reddituale e all’ultimo cpv del primo comma così recita: “agli effetti delle disposizioni del presente comma, si tiene conto dei redditi di qualsiasi natura, compresi i redditi esenti da imposte e quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva, ad eccezione sia dei redditi derivanti dall’assegno per il nucleo familiare ovvero dagli assegni familiari e dall’indennità di accompagnamento, sia del reddito della casa di abitazione, dei trattamenti di fine rapporto comunque denominati e delle competenze arretrate sottoposte a tassazione separata”.

Orbene dall’esame della documentazione versata in atti emerge che la ricorrente è titolare di una ulteriore pensione del Ministero del Tesoro con decorrenza 01/2006 (esente da imposte) il cui importo annuo, in base alla normativa richiamata, andava comunque computato ai fini del calcolo del limite reddituale previsto per

l’ottenimento della quattordicesima mensilità per l’anno 2014 (cfr. doc. 2 della memoria di costituzione). Sommando l’importo di tale pensione (€ 1.557,64 mensili) a quello della pensione cat. VO (437,29 mensili) si supera ampiamente il limite annuo di € 9.786,86 previsto per l’erogazione della somma aggiuntiva su quest’ultima pensione.”

Ricorso in appello predisposto da Antonio Cimmino in giudizio in materia di prestazioni derivanti da rapporti di lavoro in agricoltura

Con il consenso dell’Autore si segnala e si propone come utile base di lavoro  il ricorso in appello predisposto da Antonio Cimmino in un giudizio, dei tanti, decisi dal Tribunale di Patti in materia di prestazioni derivanti da rapporti di lavoro in agricoltura.

Il lavoro di Antonio si fa apprezzare perché contiene gli ultimi aggiornamenti della giurisprudenza di legittimità in tema di:

  • mancata riunione di procedimenti,
  • abuso del processo (divieto di parcellizzazione della domanda),
  • conseguenze a livello di responsabilità aggravata art. 96 cpc 1 e 3 co.

Antonio segnala che i principi giuridici richiamati nell’appello sono estensibili a ciascun rapporto di lavoro in agricoltura in rilievo innanzi al Tribunale di Patti e alla Corte di Messina (come è già successo per il filone Savana nel quale sono stati artefici di un ottimo lavoro i Colleghi messinesi che hanno arginato lo scempio relativo alla liquidazione delle spese legali di primo grado).

C. Appello Napoli in materia di iscrizione gestione commercianti di socio amministratore società.

Luca Cuzzupoli segnala la sentenza n. 4757/22 della Corte d’Appello di Napoli materia di iscrizione gestione commercianti di socio amministratore società

In particolare si legge in sentenza che non è stato posto solo in evidenza che dalla documentazione prodotta risulta che “la ricorrente è stata iscritta alla Gestione Speciale Commercianti, con provvedimento d’ufficio, in seguito alla verifica della Comunicazione Unica presentata alla CCIAA per l’inizio attività di commercio intrapresa dalla “Mondo Bimbi s.r.l.s.”, avverso il quale non è stato proposto ricorso amministrativo” ma è stato altresì argomentato che”, oltre ad essere socia al 50%, ricopre anche la carica di amministratrice unica della stessa, non svolgendo al di fuori alcuna altra attività lavorativa. Inoltre, altro indice presuntivo che va valorizzato è che il personale dipendente di cui si discorre in ricorso è costituito in realtà da un lavoratore part-time e da due lavoratori che hanno lavorato solo per periodi di tempo molto limitati (cfr. visura camerale della società e vari elenchi lavoratori dipendenti alleg. alla produzione telematica INPS). Ulteriore circostanza rilevante è che dal canto suo effettivamente la ricorrente, attuale appellante, nulla ha dedotto di segno contrario ammettendo – come indicato nella sentenza gravata – “che nella società tiene i rapporti con i fornitori, ricerca nuovi clienti, determina i prezzi, controlla le vendite, occupandosi pertanto della gestione amministrativa e fiscale della società, della gestione del personale, della gestione economica – finanziaria e di marketing”, e non deducendo chi svolga in concreto le attività della società.  

C. Appello di Campobasso in materia di improponibilità della domanda giudiziale in assenza di domanda amministrativa

Ugo Nucciarone segnala la sentenza n. 1/23 della Corte d’Appello di Campobasso in materia di Fondo Gas, con la quale è stata accolta l’eccezione dell’INPS di improponibilità della domanda giudiziale in assenza di domanda amministrativa.

C. Appello Napoli in materia di anf su pensione per nipoti non conviventi

Aldo Tagliente segnala la sentenza della Corte d’Appello di Napoli n. 454/23 in materia di anf su pensione per nipoti non conviventi.

La sentenza si fa apprezzare perchè  specifica la portata dell’onere probatorio della vivenza a carico per fruire della prestazione, precisando che “…il requisito della vivenza a carico, …., non si identifica indissolubilmente con lo stato di convivenza, nè con la situazione di totale soggezione finanziaria del soggetto istante, epperò, va considerato con particolare rigore ed in tale valutazione occorre prendere in considerazione tutti gli elementi di giudizio acquisiti al processo in base ai quali poter ricostruire la sussistenza o meno di una rilevante dipendenza economica (cfr. Cass. n. 11689/2005) ed il relativo onere probatorio, in quanto relativo al fatto costitutivo del diritto alla pensione non può che gravare sul soggetto che tale diritto reclama (cfr. Cass. Sez. lavoro, Sent., 18-03-2010, n. 6567).”

Trib Latina in materia di ricostituzione di pensione per maggiorazione ex combattente sulla pensione ex art. 6 Legge 15 Aprile 1985 n. 40 per profugo dalla Libia.

Anna Paola Ciarelli segnala la sentenza del Tribunale di Latina n. 155/23 in materia di ricostituzione di pensione per maggiorazione ex combattente sulla pensione ex art. 6 Legge 15 Aprile 1985 n. 40 per profugo dalla Libia.

In particolare, il Tribunale di Latina, richiamata la normativa di settore (art 6. Comma 1, L. 140/84 e art 1 L. 336/70) ha ritenuto che  la scelta del legislatore è stata quella di tutelare solo alcune categorie di profughi (nella specie, coloro che siano stati rimpatriati dalla Libia prima del mese di agosto del 1969) e che questa scelta legislativa non possa essere considerata discriminatoria, in quanto risponde all’intenzione di tutelare coloro che sono stati coinvolti “in maniera immediata e diretta negli effetti del trattato di pace” o in ogni caso a categorie equiparate per legge a quest’ultimi.

Nel caso concreto, quindi, il Tribunale ha ritenuto che la pretesa del ricorrente alla equiparazione alle categorie di profughi previsti dall’art. 6 della l. 140/1985 non trova conforto normativo in quanto il rimpatrio è avvenuto al di fuori dei limiti temporali previsti dalla norma sopra menzionata.

Trib Lecce  in tema di infrazionabilità del credito  

Ester Cascio segnala la sentenza n. 532/23 del Tribunale di Lecce in tema di infrazionabilità del credito in una causa di riliquidazione pensione per accredito contribuzione figurativa su emolumenti extramensili in relazione a periodi di malattia e DS.

Il Tribunale, accertato nel corso del giudizio il passaggio in giudicato della sentenza che aveva definito analogo ricorso presentato dal ricorrente, ma limitato ai periodi per DS, ha dichiarato, con ampia motivazione ricca di molteplici richiami giurisprudenziali della Cassazione (alcuni anche recentissimi, Cass. 25-01-23 n. 2278), sulla non frazionabilità del credito,  l’inammissibilità  del ricorso  proprio in applicazione dell’ultima pronuncia della Cassazione, stabilendo che “ …. devono ritenersi proponibili in separati processi domande aventi ad oggetto diversi e distinti diritti di credito, anche se relativi ad un medesimo rapporto [anche, ma non solo (Cass.25.1.23 n.2278)] di durata tra le parti; salva la verifica, in caso di unicità del fatto costitutivo, di un interesse ad agire con tutela frazionata [cfr. Cass.25.1.23 n.2278].

Ebbene, nella fattispecie, deve ritenersi, attesa l’unicità del credito (il trattamento pensionistico in godimento) di cui si chiede la riliquidazione in virtù di differenti parametri, l’inammissibilità del ricorso in relazione alla individuazione della retribuzione pensionabile. “,

Il Giudicante ha altresì rilevato la violazione di giudicato … “   Peraltro, parte ricorrente ha chiesto, introducendo il procedimento n.1751.10 Rg., la riliquidazione di detta pensione e la statuizione giudiziaria risulta coperta da giudicato.  L’autorità del giudicato copre sia il dedotto, sia il deducibile, cioè non soltanto le ragioni giuridiche fatte espressamente valere, in via di azione o in via di eccezione, nel medesimo giudizio (giudicato esplicito), ma anche tutte quelle altre che, se pure non specificamente dedotte o enunciate, costituiscano, tuttavia, premesse necessarie della pretesa e dell’accertamento relativo, in quanto si pongono come precedenti logici essenziali e indefettibili della decisione (giudicato implicito). [Cass., Sez. 3 – , Ordinanza n. 5486 del 26/02/2019]. Emerge infatti la sovrapponibilità obiettiva dei fatti costitutivi (i parametri di liquidazione della base pensionabile, in sé idonei a quantificare la misura del credito pensionistico vantato) delle azioni di adempimento esercitate [arg. Cass. Sez. 6 – L, Ordinanza n. 29111 del 06/10/2022].”

Trib Roma su modalità presentazione  domanda TFR

Andrea Botta segnala la sentenza del Tribunale di Roma n. 10281/21 in tema di modalità di presentazione di domanda TFR.

Accogliendo l’eccezione di improponibilità svolta dalla difesa Inps in relazione ad una domanda trasmessa, anziché attraverso il prescritto canale telematico, mediante PEC, peraltro mancante dell’indicazione del codice fiscale del richiedente, il Tribunale, richiamato l’art. 38, comma 5, del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla L. 30 luglio 2010, n. 122, (che dispone che “Al fine di potenziare ed estendere i servizi telematici, il Ministero dell’economia e delle finanze e le Agenzie fiscali, nonche’ gli enti previdenziali, assistenziali e assicurativi, con propri provvedimenti possono definire termini e modalita’ per l’utilizzo esclusivo dei propri servizi telematici ovvero della posta elettronica certificata, anche a mezzo di intermediari abilitati, per la presentazione da parte degli interessati di denunce, istanze, atti e garanzie fideiussorie, per l’esecuzione di versamenti fiscali, contributivi, previdenziali, assistenziali e assicurativi, nonche’ per la richiesta di attestazioni e certificazioni. Le amministrazioni ed enti indicati al periodo precedente definiscono altresi’ l’utilizzo dei servizi telematici o della posta certificata anche per gli atti, comunicazioni o servizi dagli stessi resi”), ha evidenziato che costituisce principio consolidato quello secondo cui “la natura previdenziale della prestazioni a carico del Fondo di garanzia costituito presso l’INPS comporta l’applicazione delle norme sulle modalità per conseguire le prestazioni previdenziali, tra cui l’onere di presentazione della domanda amministrativa e di rispetto dei termini di legge per ultimare la procedura amministrativa per la liquidazione, senza che rilevi il termine di sessanta giorni di cui all’art. 2 della l. n. 297 del 1982, per l’esame della domanda da parte dell’Istituto” ( v. Cass..20/11/2017 n.27465 e Cass.,3/6/2021, n. 15384).

Ed ha di poi precisato:

”Il ricorrente non ha utilizzato tale modalità ma ha trasmesso la domanda a mezzo pec, che deve ritenersi modalità non idonea ai fini anzidetti, tanto più che la ragione dell’utilizzo di tale illegittima modalità non può certo addebitarsi all’INPS, essendo essa stata ravvisata nel fatto che “il sistema telematico INPS non accettava la domanda perché il codice fiscale non risultava presenta nell’anagrafica dell’ente” : diligenza avrebbe voluto che il ricorrente risolvesse prima l’asserito problema inerente al codice fiscale e poi provvedesse a presentare nuova domanda in via telematica, tenuto conto del disposto del comma 6 dell’art. 38 cit, secondo cui “data la valenza del codice fiscale quale elemento identificativo di ogni soggetto, da indicare in ogni atto relativo a rapporti intercorrenti con la Pubblica Amministrazione, l’Amministrazione finanziaria rende disponibile a chiunque, con servizio di libero accesso, la possibilita’ di verificare, mediante i dati disponibili in Anagrafe Tributaria, l’esistenza e la corrispondenza tra il codice fiscale e i dati anagrafici inseriti”.

C. App Bologna in tema di fruizione indebita di esonero contributivo previsto dalla Legge di Stabilità 2015

Renato Vestini segnala la sentenza della Corte d’Appello di Bologna n. 13/23 in una particolare fattispecie in tema di fruizione indebita di esonero contributivo previsto dalla Legge di Stabilità 2015.

I Giudici Bolognesi, nell’accogliere l’appello dell’Istituto, hanno richiamato lo stesso tenore letterale dell’art. 1, comma 118, della l. n. 190/2014, che dispone: “Al fine di promuovere forme di occupazione stabile, ai datori di lavoro privati, con esclusione del settore agricolo, e con riferimento alle nuove assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato, con esclusione dei contratti di apprendistato e dei contratti di lavoro domestico, decorrenti dal 1° gennaio 2015 con riferimento a contratti stipulati non oltre il 31 dicembre 2015, è riconosciuto, per un periodo massimo di trentasei mesi, ferma restando l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, l’esonero dal versamento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro...”

La finalità della norma è chiara ed è la stessa ratio a dover guidare l’interpretazione dei fatti, vale a dire il voler promuovere nuove assunzioni, il che non si può evidentemente applicare ad un rapporto la cui continuazione a tempo indeterminato era già stata concordata in epoca anteriore alla stessa emanazione della legge, a poco rilevando che la decorrenza del rapporto come trasformato fosse dal 31/12/2014 piuttosto che dal 1/1/2015.

Nel caso di specie, infatti, è già in data 19/12/2014 che le parti avevano convenuto di proseguire nella collaborazione nella forma del rapporto di lavoro a tempo indeterminato, come emerge dalla produzione dell’Istituto.

C. App Bologna in tema di riconoscimento ANF a cittadini extracomunitari

Renato Vestini segnala la sentenza della Corte d’Appello di Bologna n. 5/23 in tema di riconoscimento ANF a cittadini extracomunitari.

I Giudici Bolognesi, nel respingere l’appello della Società ricorrente, hanno condiviso la tesi formulata dall’Istituto e, pur richiamando in punto di diritto la sentenza CGUE quinta sezione nella causa C. 302/109 del 24 novembre 2020, hanno respinto il ricorso sul presupposto della assoluta carenza di deduzione, allegazione e prova da parte del ricorrente / appellante del requisito reddituale.

Ed hanno di poi aggiunto, superando sul punto le difese dell’appellante, che:  “Va peraltro escluso che, in relazione al requisito reddituale in questione, possa configurarsi una ‘”pista probatoria”, percorribile da questa Corte, atteso che “nel rito del lavoro, solo nel caso in cui il materiale istruttorio acquisito al processo indichi “piste probatorie ” significative ai fini della ricerca della verità, ovvero allorché le risultanze di causa offrano significativi dati di indagine, il giudice, anche in grado di appello, ove reputi insufficienti le prove già acquisite, è tenuto ad esercitare il potere-dovere, previsto dall’art. 437 e.p.c., di provvedere anche d’ufficio agli atti istruttori sollecitati da tale materiale probatorio e idonei a superare l’incertezza sui fatti costitutivi dei diritti in contestazione, ferma restando sempre la necessità che i fatti stessi siano stati allegati nell’atto introduttivo” (cosi Cass. n. 18252 / 2011 e nel medesimo senso, del necessario presupposto di semiplena probatio dei fatti allegati, v. Cass. n. 19358/2015 e 15925 / 2020).”