Renato Vestini segnala la sentenza n. 109/23 del Tribunale di Lecce in tema di inammissibilità della impugnazione dell’estratto di ruolo in ossequio all’indirizzo segnato da Cass., S.U., 6.9.2022, n. 26283.
Autore: vestini renato
Trib. Parma in giudizio di reclamo nell’ambito di opposizione all’esecuzione per asserito difetto di notifica a mezzo PEC dell’atto di pignoramento
Valeria Giroldi segnala l’ordinanza del Tribunale di Parma che, in un giudizio di opposizione ad una esecuzione mobiliare presso terzi promossa da INPS, ha rigettato il reclamo del debitore esecutato sul presupposto della ritenuta illegittimità della notifica del pignoramento a mezzo Pec in quanto proveniente da indirizzo di posta elettronica non presente nei Pubblici Registri in asserita violazione dell’art. 26, comma 2, D.P.R. 602/1973.
Il Giudice parmense ha ritenuto che le disposizioni dell’art. 26 D.P.R. n. 602/73 si occupano solo dell’indirizzo Pec a cui rivolgere la notifica della cartella, al fine di garantire la conoscibilità dell’atto da parte del destinatario della stessa, mentre nulla dispongono rispetto a quello del mittente.
E’, infine, inconferente, il richiamo alla Legge 53/1994, in quanto recante la disciplina notificazioni di atti civili, amministrativi e stragiudiziali per gli avvocati e procuratori legali.
Trib. Reggio Emilia in materia di prescrizione del diritto di accesso al Fondo di Garanzia per TFR
Gian Mario Rombaldi segnala la sentenza del Tribunale di Reggio Emilia resa nel giudizio n. 294/22 RG in materia di prescrizione del diritto di accesso al Fondo di Garanzia per TFR.
Il Giudice reggiano nell’accogliere l’eccezione di prescrizione sollevata dalla difesa dell’Istituto richiama l’insegnamento della Suprema Corte (Cass. Sez. L – , Ordinanza n. 29519 del 11/10/2022) che ha ben chiarito che la corresponsione degli emolumenti retributivi corrispondenti alle ultime tre mensilità lavorative rappresenta un diritto di credito di natura previdenziale, distinto ed autonomo dal diritto di credito retributivo nei confronti del datore di lavoro, rispetto al quale è pertanto esclusa la fattispecie dell’obbligazione solidale; l’eventuale provvedimento passato in giudicato ottenuto nei confronti del datore di lavoro non vale a trasformare in decennale, ai sensi degli artt. 1310 e 2953 c.c., la prescrizione del predetto credito previdenziale nei confronti dell’INPS.
C. App Bologna (e Trib. Modena confermata) in materia di accollo e compensazione di debiti contributivi
Giuseppe Basile segnala la sentenza della Corte d’Appello di Bologna n. 867/22 in materia di accollo e compensazione di debiti contributivi che conferma Trib. Modena n. 299/21 appellata dalla Società ricorrente.
La sentenza del Giudici Felsinei accoglie la tesi dell’Istituto in una controversia con un seguito molto particolare e insidioso, in quanto in corso di giudizio era emerso dagli atti della ricorrente che l’Agenzia delle Entrate, dopo aver disconosciuto la regolarità del pagamento effettuato tramite compensazione e accollo da parte di un terzo, aveva agito per il recupero degli importi fiscalmente dovuti dalle società onerate (la debitrice, che quindi era stata qualificata come soggetto che, di fatto, “non ha pagato” i contributi; e l’accollante, soggetto che non doveva quindi esporre come costo quel pagamento, e deve perciò esporre gli importi come proprio reddito attivo).
L’azione dell’Agenzia Delle Entrate si era posta, quindi, in conflitto con l’invito alla regolarizzazione fatto dall’INPS, ponendo le basi per una duplicazione di azioni di recupero: come sappiamo, infatti, i nostri Messaggi interni, probabilmente a seguito di un accordo “gestorio” con l’Agenzia Delle Entrate, danno istruzioni ai nostri Uffici di attivarsi per il recupero (e ciò, nonostante la Legge 30 dicembre 2004 n. 311, che all’art. 1 commi 421, 422 e 423 indica l’Agenzia Delle Entrate quale soggetto deputato al recupero degli importi).
Lo sviluppo normativo che si è registrato in corso di causa è stato quello prodotto dall’art. 5 commi 7 e seguenti del Decreto-Legge n. 146 del 21/10/2021 “Misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili – (decreto fiscale)”, con cui il Legislatore ha disposto che gli importi spesi con accollo di debiti altrui possono essere oggetto di sistemazione e di “riversamento” nei bilanci dell’accollante con un’operazione contabile che riordini il rapporto tra creditore e accollante e che può avvenire “senza applicazione di sanzioni e interessi”.
Questa sistemazione era disposto dalla legge dovesse avvenire entro il 30 settembre 2022, ma poco prima della fine dello scorso anno, Il MEF ha reso noto il differimento al 31 ottobre 2023 del termine di adesione alla procedura di riversamento spontaneo dei crediti di imposta R&S indebitamente compensati, prevista dal suddetto articolo 5, commi da 7 a 12, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146.
Tale differimento rientra nel DL Aiuti Ter n. 144/2022 convertito in Legge n. 175 del 17.11.2022.
Tutto ciò nel giudizio ha dimostrato come il pagamento effettuato, già annullato dall’Agenzia Entrate con suo provvedimento, e già oggetto di azioni di recupero (e conseguenti giudizi pendenti innanzi alla Commissione Tributaria), sia da ritenere in ogni caso instabile, vista la perdurante apertura dei termini per accedere alla ricomposizione delle situazioni debitorie, ivi comprese quelle contributive.
La Corte d’Appello, all’esito della discussione, ha rigettato integralmente l’appello avversario, condannando la Società appellante alla refusione delle spese.
Trib Forlì in materia di inammissibilità impugnazione estratto di ruolo
Renato Vestini segnala la sentenza n. 237/22 del Tribunale di Forlì’ in tema di inammissibilità della impugnazione dell’estratto di ruolo in ossequio all’indirizzo segnato da Cass., S.U., 6.9.2022, n. 26283.
Trib. Forlì in materia di indebito assistenziale e recuperabilità dello stesso in ipotesi di comprovata comunicazione dell’esito della visita medica a cui non abbia fatto seguito la sospensione/revoca della prestazione
Renato Vestini segnala la sentenza n. 5/23 del Tribunale di Forlì in materia di recupero di indebito assistenziale.
Il Giudicante ha accolto la tesi sostenuta dall’Istituto secondo cui l’avvenuta comunicazione dell’esito della visita medica legittima il recupero della prestazione assistenziale anche nella ipotesi, avveratasi nella specie, di omessa sospensione e/o revoca della prestazione medesima.
Viene richiamato il recente insegnamento di Cass. 4.8.2022, n. 24180 secondo cui “in tema di indebito assistenziale trova applicazione, in armonia con l’art. 38 Cost., la disciplina peculiare, diversa sia da quella generale dettata dall’art. 2033 c.c. che da quella prevista con riferimento alle pensioni o ad altri trattamenti previdenziali, appositamente dettata in materia, come tratteggiata da plurime decisioni di questa Corte» (cfr., tra le più recenti, Cass. nr. 13915 del 2021; Cass. nr. 13223 del 2020; Cass. nn. 10642 e 31372 del 2019); 8. in particolare, si è delineato il principio in base al quale, nella materia in oggetto, trova applicazione «la regola propria del sottosistema assistenziale», che esclude la ripetizione in presenza di situazioni di fatto variamente articolate, ma comunque aventi generalmente come minimo comune denominatore la non addebitabilità all’accipiens della erogazione non dovuta ed una situazione idonea a generare affidamento; 9. pertanto, l’indebito (assistenziale) che si è determinato per il venir meno del requisito sanitario, a seguito di visita di revisione, abilita alla restituzione solo a far tempo dal provvedimento con cui l’esito di detto accertamento sia comunicato al percipiente, salvo che l’erogazione indebita sia addebitabile all’assistito e non sussistano le condizioni di un legittimo affidamento.”
Trib Parma in materia di accollo e compensazione
Valeria Giroldi segnala la sentenza del Tribunale di Parma n. 162/22 in materia di accollo e compensazione – Legittimità /ammissibilità estinzione debito contributivo tramite compensazione con un credito tributario pretesamente derivate da un contratto di accollo esterno con un soggetto terzo-Onere di prova ed allegazione.
Trib Parma in materia di mutuo ipotecario
Valeria Giroldi segnala la sentenza del Tribunale di Parma n. 1452/22 in ordine ai limiti di applicabilità e degli effetti della normativa in tema di limite di finanziabilità del mutuo fondiario – estendibilità al mutuo ipotecario, stipulato dall’ex INPDAP con i pubblici dipendenti per acquisto casa abitazione – reiezione di ulteriori profili di nullità.
C. App Taranto in materia di indebito assistenziale
Anna Paola Ciarelli segnala la sentenza n. 745/22 della Corte d’Appello di Lecce – Sez. Distaccata di Taranto in materia di indebito assistenziale.
I Giudici tarantini, accogliendo l’appello promosso dall’Istituto che, nella specie, in riforma della sentenza di I grado, aveva evidenziato che l’ indebito nasceva dalla revoca dell’indennità di accompagnamento per assenza del requisito sanitario alla data della prima visita, hanno richiamato l’insegnamento di Cass. 12406/2003 ed hanno affermato che “….in buona sostanza, nel caso in esame non può trovare spazio la disciplina in tema di irripetibilità della prestazione previdenziale (fatta eccezione per la ricorrenza del dolo dell’interessato), in quanto trattasi di erogazione avvenuta in difetto di domanda ed in difetto dei requisiti, sicchè deve farsi luogo alla ripetizione dell’indebito secondo i normali criteri, come affermato dalla Suprema Corte”.
C.App Roma in materia di benefici da esposizione a polveri di amianto – Decadenza cd. “tombale”
Anna Paola Ciarelli segnala la sentenza n 4739/22 resa dalla Corte d’Appello di Roma, sezione lavoro, in materia di benefici da esposizione a polveri di amianto, con la quale la Corte adita, su appello di controparte, nel richiamare la normativa dettata in tema di cd benefici amianto ed i principi più volte enunciati dalla Suprema Corte in tema di decadenza, ha rigettato la domanda sul presupposto della intervenuta decadenza “tombale” ex art 47 DPR 639/70 e successive modifiche ed integrazioni.
In particolare, la Corte osserva sul punto ” L’effetto della decadenza è totalmente preclusivo del beneficio, perché il lavoratore o il pensionato che presenta una domanda amministrativa per vedersi riconoscere il diritto all’anzianità convenzionale non fa valere il diritto al ricalcolo della prestazione pensionistica, ovvero alla rivalutazione dell’ammontare dei singoli ratei erroneamente liquidati in sede di determinazione amministrativa, bensì il diritto a un beneficio che, seppure previsto dalla legge a fini pensionistici (e, dunque, intimamente collegato alla pensione), è dotato di una sua specifica individualità e autonomia“.