C. App Bologna in materia di contratto di autotrasporto con riferimento ai lavoratori cd “discontinui”

Renato Vestini segnala la sentenza della Corte d’Appello di Bologna n. 864/22 in una particolare vicenda in materia di contratto di autotrasporto con riferimento ai lavoratori cd “discontinui”.

I Giudici Bolognesi, nel respingere l’appello della Società ricorrente, hanno condiviso la tesi formulata dall’Istituto in ordine alla necessità della ricorrenza di un espresso accordo aziendale ai fini della adozione del trattamento previsto dalla contrattazione per i lavoratori cd. “discontinui” ed hanno affermato che:

“….In sostanza, la UGOLINI Srl adotta, relativamente ai suddetti lavoratori, un trattamento previdenziale che risulterebbe giustificato solo nel caso in cui la società avesse posto in essere i presupposti previsti dalla legge e dalla contrattazione nazionale per poter considerare i lavoratori stessi come discontinui e, dunque, rientranti nell’ambito della “speciale” disciplina di cui all’art 11 bis.

Tuttavia -ed è questo il nodo centrale della controversia- la Ugolini srl non è stata in grado di produrre la documentazione legittimante tale condotta aziendale, ed in primis l’accordo aziendale ovvero il consenso dei lavoratori interessati, documentazione senza la quale viene meno la possibilità dell’azienda di considerare gli autisti interessati quali lavoratori discontinui ai sensi dell’art. 11 bis citato e avvalersi del relativo “trattamento previdenziale privilegiato”. Tale modo di operare – in mancanza di accordo sindacale aziendale e/o di condivisione dei lavoratori interessati – non trova alcun fondamento giuridico nè contrattuale, generando per di più una palese disparità di trattamento tra lavoratori, ossia quella che viene a crearsi tra lavoratori che si limitano ad osservare un orario contrattuale di 39 ore settimanali e lavoratori che mettono a disposizione dell ‘azienda le loro energie lavorative per un tempo superiore. L’appellante sostiene anche in questa sede come debba essere considerato valido un accordo collettivo provinciale riguardante le imprese di autotrasporto, spedizioni, merci e logistica aderenti alle Associazioni artigiane della provincia di Rimini, sottoscritto fra il Presidente della Confartigianato di Rimini e la Cna-Fita e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative (sigle Filt-Cgil e Fit-Cisl) nel mese di febbraio 2010.”.

Trib. Torre Annunziata in materia di inammissibilità della domanda di riliquidazione delle pensione per computo degli elementi extra mensili contribuzione figurativa CIGS

Aldo Tagliente segnala la sentenza del Tribunale di Torre Annunziata n. 1790/22 in materia di inammissibilità della domanda di riliquidazione delle pensione per computo degli elementi extra mensili – contribuzione figurativa CIGS e mobilità – per difetto di preventiva domanda amministrativa.

C.App. Bologna in materia di assegno di maternità di lavoratrice di Compagnia aerea – Discriminazione in ragione del fattore sessuale ai sensi dell’art. 25 D.Lgs. n. 198/2006 (Codice delle pari opportunità tra uomo e donna) – Esclusione

Renato Vestini segnala la sentenza della Corte d’Appello di Bologna n. 818/22 in materia di assegno di maternità di lavoratrice di Compagnia aerea.

Il giudizio si colloca nell’ambito della fattispecie di lavoratrice che aveva denunciato di aver subito un trattamento discriminatorio in ragione del fattore sessuale per aver percepito l’assegno di maternità  nell’importo inferiore a quello di legge, corrispondente all’80% della retribuzione media globale giornaliera, secondo quanto previsto dagli artt. 221 e 232 del d.lgs. n. 151/2001.

Nelle precedente fase di giudizio il Tribunale di Forlì aveva con decreto accertato e dichiarato il comportamento discriminatorio  tenuto da INPS  (ex I.P.S.E.M.A.) nell’erogare alla ricorrente l’indennità di maternità per il periodo richiesto (9.5.2011 al 30.5.2012) in misura inferiore al dovuto e condannato l’Istituto resistente, al fine di a rimuovere gli effetti di tale discriminazione, a pagarle il maggiore importo richiesto, respingendo l’opposizione promossa da INPS, ai sensi dell’art. 38 D.Lgs. n. 196 cit,  avverso detto decreto.

La Corte d’Appello di Bologna, nell’accogliere l’appello dell’Istituto, richiama il proprio consolidato orientamento sulla materia secondo cui:

“Questa Corte d’appello, in recepimento della prospettazione dell’INPS, ritiene che la corretta applicazione del principio di diritto fissato dalla Suprema Corte comporti l’individuazione della reale natura del diritto fatto valere dalla ricorrente, al di là della qualificazione meramente formale da questa suggerita: se è vero che la Magri non agisce in questa sede con espressa domanda di condanna al pagamento dell’ indennità di maternità non integralmente versata, ma avanza una diversa domanda di condanna alla rimozione degli effetti della discriminazione asseritamente patita, è altresì vero che non muta per ciò solo la natura del diritto conseguenziale fatto valere, del bene della vita che si mira ad ottenere con la pronuncia giudiziale.

Nel concreto, le due domande sono certamente accomunate dallo stesso petitum mediato, ovvero la somma di denaro che costituisce il bene della vita richiesto.

Nel caso in esame, in sostanza, sub specie di “rimozione degli effetti” e di “riparazione pecuniaria ” si mira ad ottenere una specifica prestazione previdenziale o, meglio, l’integrazione di quanto parzialmente liquidato a titolo di prestazione previdenziale dall’INPS: in ciò e non in altro si sostanzia la pretesa azionata dalla lavoratrice.

Così circoscritto l’oggetto della domanda ripristinatoria avanzata dalla ricorrente, non può non venire in rilievo la disciplina della decadenza prevista dall’art. 47 del D.P.R. 639 / 1970 con riferimento al diritto all’integrale pagamento delle prestazioni previdenziali spettanti ex lege. Detta norma prevede che, esauriti i ricorsi in via amministrativa, l’azione dinanzi all’autorità giudiziaria per le controversie in materia di prestazioni della gestione di cui all’art. 24 della legge n. 88 / 1989 possa essere proposta, a pena di decadenza, entro il termine di un anno “dalla data di comunicazione della decisione del ricorso pronunziata dai competenti organi dell’Istitut0 0 dalla data di scadenza del termine stabilito per la pronunzia della predetta decisione, ovvero dalla data di scadenza dei termini prescritti per l’esaurimento del procedimento amministrativo, computati a decorrere dalla data di presentazione della richiesta di prestazione ” e che “le decadenze previste dai commi che precedono si applicano anche alle azioni giudiziarie aventi ad oggetto l’adempimento di prestazioni riconosciute solo in parte o il pagamento di accessori del credito. In tal caso il termine di decadenza decorre dal riconoscimento parziale della prestazione ovvero dal pagamento della sorte “

Va quindi posto l’accento sul dato letterale del co. 6 dell’art. 47, laddove si parla genericamente di azioni giudiziarie che abbiano ad oggetto I ‘adempimento di prestazioni previdenziali che siano state riconosciute solo in parte o il pagamento di accessori del credito.

La decadenza, peraltro, è istituto giuridico teso alla certezza dei rapporti giuridici che, in materia previdenziale, assume natura e valenza non solo processuale ma altresì sostanziale di ordine pubblico. Invero, “in tema di decadenza dall’azione giudiziaria per il conseguimento di determinate prestazioni previdenziali, la disposizione contenuta nell’art. 47 del d.P.R n. 639 del 1970 (nel testo modificato dall’art. 4 del d. l. n. 384 del 1992, conv., con modif, in 1. n. 438 del 1992) disciplina una decadenza sostanziale “‘di ordine pubblico” in quanto annoverabile tra quelle dettate a protezione dell’interesse alla definitività e certezza delle determinazioni concernenti l’erogazione di spese gravanti su conti pubblici e, pertanto, essa è rilevabile in ogni Stato e grado del giudizio con il solo limite del giudicato, dovendosi escludere la possibilità, per l’ente previdenziale di rinunziare alla decadenza stessa ovvero di impedirne l’efficacia riconoscendo il diritto ad essa soggetto ” (v. Cass. n. 28639 / 2018).

Per I ‘effetto, il decorso del termine di decadenza, oltre ad impedire I ‘esperimento dell’azione, estingue in radice lo stesso diritto di cui si chiede I ‘affermazione in giudizio.

In virtù dell’art. 6 della legge n. 138 / 1943, poi, il diritto all’indennità di maternità è in ogni caso soggetto al termine annuale di prescrizione.

La considerazione dell’intero quadro normativo che viene in rilievo nella fattispecie in esame comporta che non possano avere effetto sul diritto soggettivo inciso dalla decadenza sostanziale le opzioni processuali del creditore rimasto per lungo tempo inattivo, né pare ammissibile che la scelta di una diversa prospettazione o qualificazione sul piano processuale (nello specifico, la scelta di agire in primo luogo per I’accertamento della discriminazione e, quindi, per la rimozione degli effetti) possa impedire di incorrere nella decadenza che sarebbe stata inderogabilmente e ineludibilmente accertata qualora si fosse agito altrimenti. Infatti, l’evento lesivo dedotto in giudizio discende unicamente dal rapporto previdenziale sottostante, e in assenza di esso non si sarebbe prodotto: vale a dire che il diritto di credito in capo alla lavoratrice esisteva prima e a prescindere dall’accertamento della condotta discriminatoria, trovando origine nel rapporto previdenziale esistente tra le parti a far data dal costituirsi del rapporto lavorativo, e poteva essere validamente azionato nel pieno rispetto dei termini di decadenza e prescrizione previsti.

Si controverte qui, sostanzialmente, su di un inadempimento parziale, e il dedotto permanere degli effetti di questo non è un requisito diverso da quelli stabiliti per la tutela del diritto di credito in via ordinaria. Non vi è alcun nesso di causalità, dunque, tra la dedotta discriminazione, pure sussistente in astratto, ed invece la perdita del diritto leso, che è stata determinata dall’inattività della parte. Non vi è alcun nesso di causalità, dunque, tra la dedotta discriminazione, pure sussistente in astratto, ed invece la perdita del diritto leso, che è stata determinata dall’inattività della parte”.

Tale avviso della Corte di merito ha ricevuto autorevole avallo dalla S.C. con sentenza n. 25400/21, pure richiamata in sentenza.

C.App Bologna in materia di obbligazione solidale ai sensi dell’art. 29, c. 2 D.Lgs. n. 276/2003 in fattispecie di appalto di servizi di trasporto

Renato Vestini segnala la sentenza della Corte d’Appello di Bologna n. 783/22 in materia di obbligazione solidale ai sensi dell’art. 29, c. 2 D.Lgs. n. 276/2003 in fattispecie di appalto di servizi di trasporto.

La Corte Felsinea, nel respingere l’appello avversario e confermare la debenza degli importi contributivi ingiunti dall’Istituto (anche) alla società subappaltante, ricostruisce la fattispecie intercorsa in termini di appalto di servizi di trasporto (Cass. 2449/20) e respinge gli avversi rilievi sia in ordine alla eccepita decadenza biennale ex art. 29, c. 2 cit., ritenuta, in forza del consolidato orientamento della S.C. sul punto (Cass. 18004/19 e 22110/19), non riferibile all’Ente Previdenziale sia in ordine alla ritenuta assenza di prova, rispetto alla quale vengono richiamati i precedenti della S.C. in tema di efficacia probatoria dei verbali ispettivi (Cass. 3512/81, 20683/04, 9812 e 15073/08 e da ultimo 10427/14).

La Corte conferma, infine, anche la debenza delle sanzioni civili da parte della Società appellante, non avendo l’art. 21 D.L. n. 35/12, che, come è noto, limita l’applicazione delle sanzioni civili al solo appaltatore, portata retroattiva (Cass. 28501/19; v. pure Cass. 18259/18), sul punto dichiarando di aver mutato, in ossequio alla funzione nomofilattica della S.C., il proprio precedente contrario orientamento.

Trib Forlì in tema di riconoscimento ANF a cittadini extracomunitari

Renato Vestini segnala la sentenza n. 199/22 del Tribunale di Forlì in materia di riconoscimento ANF a cittadini extracomunitari.

La sentenza, emessa dopo la pronuncia della C.G.U.E., richiama la pronuncia della Corte di Appello di Bologna n. 427/2022 del 16.6.2022, e, in accoglimento della prospettazione difensiva dell’Istituto relativa al difetto di prova in ordine al requisito reddituale per il godimento della prestazione, respinge il ricorso posto che  “… La mancanza di prova del possesso del requisito reddituale utile ai fini dichiarati non consente di accogliere la domanda”.

Trib Pescara in materia di cram down fiscale/previdenziale e di applicazione analogica delle disposizioni dettate in tema di concordato preventivo anche al concordato fallimentare.

Anna Paola Ciarelli segnala il decreto del Tribunale di Pescara-Sez. Fallimentare reso in sede di reclamo avverso la decisione del Giudice Delegato che aveva dato atto del mancato raggiungimento della  maggioranza prescritta in favore del concordato fallimentare come proposto dalla reclamante. Quest’ultima aveva, quindi, chiesto la revoca del provvedimento di rigetto della proposta di concordato fallimentare ritenendo applicabili estensivamente ed in via analogica anche al concordato fallimentare le modifiche apportate agli artt. 180 e 182 bis l.f. dalla legge 27 novembre 2020, n. 159 di conversione del decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, recante misure urgenti connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19

Il Tribunale respinge il reclamo, reputando che i criteri della interpretazione analogica impediscono l’estensione al concordato fallimentare delle norme sul cram down fiscale nel concordato preventivo.

Trib di S. Maria C.V  in giudizio di mancata autorizzazione della CIGS in deroga da parte della Regione

Itala De Benedictis segnala la sentenza del Tribunale di S. Maria C.V. n. 2663/22 che, accogliendo la tesi difensiva dell’Istituto in caso di mancata autorizzazione della CIGS in deroga da parte della Regione, condanna il datore di lavoro al pagamento dei contributi sulle somme anticipate, da considerarsi a tutti gli effetti retribuzione. Irrilevante, in proposito, la richiesta da parte dell’INPS del pagamento del contributo addizionale. La sentenza è sfavorevole solo in punto sanzioni ritenendo doversi qualificare la fattispecie come omissione e non come evasione.

C. App. Napoli in tema di decadenza ex art. 22 del D.L. n. 7/1970 conv. in L. n. 83/70 in giudizio di impugnazione elenchi lav. agricoli

Erminio Capasso segnala la sentenza della Corte d’Appello di Napoli n. 4222/22 in tema di decadenza ex art. 22 del D.L. n. 7/1970 conv. in L. n. 83/70 in giudizio di impugnazione elenchi lav. Agricoli.

I Giudici d’Appello, nell’accogliere il gravame proposto da Inps e la relativa tesi difensiva in ordine alla intervenuta decadenza ex art. 22 del D.L. n. 7/1970 conv. in L. n. 83/70, offrono un interessante excursus storico-normativo dell’istituto in esame, affrontando anche il profilo della legittimità costituzionale della normativa in discorso.

Sul punto, i Giudici Partenopei concludono nel senso che “…..deve essere considerato, in un’ottica di bilanciamento di valori costituzionali, che l’attuale disciplina è espressamente ed effettivamente dettata al fine di realizzare una maggiore economicità dell’azione amministrativa, nonché di deflazionare il contenzioso in materia previdenziale e di contenere la durata dei processi in materia previdenziale, nei termini di durata ragionevole dei processi, previsti ai sensi della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, ratificata ai sensi della legge 4 agosto 1955, n. 848, così assecondando in particolare le norme di cui agli artt. 11, 97 e 111 Cost..”

C. App. Napoli in tema di insussistenza dei presupposti per l’intervento del Fondo di Garanzia in assenza di titolo esecutivo in ipotesi di procedura concorsuale definita, ai sensi dell’art. 102 L.F., senza verifica dello stato passivo

Erminio Capasso segnala la sentenza della Corte d’Appello di Napoli n. 3521/22 in tema di insussistenza dei presupposti per l’intervento del Fondo di Garanzia in assenza di titolo esecutivo in ipotesi di procedura concorsuale definita, ai sensi dell’art. 102 L.F., senza verifica dello stato passivo.

La Corte d’Appello, nel confermare la sentenza di I grado, accoglie la tesi difensiva dell’Istituto e conclude nel senso che “ È, dunque, in ogni caso indispensabile, al fine di richiedere ed ottenere proficuamente l’intervento del Fondo, la sussistenza di un titolo esecutivo che, nel caso che ci occupa, l’appellante ha omesso di precostituirsi mancando di agire giudizialmente nei confronti della datrice per tutto l’arco temporale intercorso tra la cessazione del rapporto di lavoro e fino alla chiusura della procedura fallimentare per il soddisfacimento dei crediti vantati. Né può, come statuito dalla sentenza impugnata procedersi al relativo accertamento nelle more del presente giudizio considerata l’estraneità dell’Istituto appellato al rapporto di lavoro intercorso tra le parti”.

Trib di Napoli Nord: indebito assistenziale – compensazione dell’indebito sugli arretrati da corrispondere a titolo di APE sociale – Tassazione operata sull’intero importo degli arretrati – Eccezione (tardiva) relativa alla tassazione operata – Inammissibilità dell’eccezione – Accoglimento

Itala De Benedictis segnala la sentenza del Tribunale di Napoli Nord n. 5207/22 che accoglie la tesi difensiva dell’Istituto in ordine alla inammissibilità per tardività dell’eccezione relativa alla tassazione operata in giudizio avente ad oggetto indebito assistenziale con compensazione dell’indebito sugli arretrati da corrispondere a titolo di APE sociale.