Renato Vestini segnala la sentenza della Corte d’Appello di Bologna n. 818/22 in materia di assegno di maternità di lavoratrice di Compagnia aerea.
Il giudizio si colloca nell’ambito della fattispecie di lavoratrice che aveva denunciato di aver subito un trattamento discriminatorio in ragione del fattore sessuale per aver percepito l’assegno di maternità nell’importo inferiore a quello di legge, corrispondente all’80% della retribuzione media globale giornaliera, secondo quanto previsto dagli artt. 221 e 232 del d.lgs. n. 151/2001.
Nelle precedente fase di giudizio il Tribunale di Forlì aveva con decreto accertato e dichiarato il comportamento discriminatorio tenuto da INPS (ex I.P.S.E.M.A.) nell’erogare alla ricorrente l’indennità di maternità per il periodo richiesto (9.5.2011 al 30.5.2012) in misura inferiore al dovuto e condannato l’Istituto resistente, al fine di a rimuovere gli effetti di tale discriminazione, a pagarle il maggiore importo richiesto, respingendo l’opposizione promossa da INPS, ai sensi dell’art. 38 D.Lgs. n. 196 cit, avverso detto decreto.
La Corte d’Appello di Bologna, nell’accogliere l’appello dell’Istituto, richiama il proprio consolidato orientamento sulla materia secondo cui:
“Questa Corte d’appello, in recepimento della prospettazione dell’INPS, ritiene che la corretta applicazione del principio di diritto fissato dalla Suprema Corte comporti l’individuazione della reale natura del diritto fatto valere dalla ricorrente, al di là della qualificazione meramente formale da questa suggerita: se è vero che la Magri non agisce in questa sede con espressa domanda di condanna al pagamento dell’ indennità di maternità non integralmente versata, ma avanza una diversa domanda di condanna alla rimozione degli effetti della discriminazione asseritamente patita, è altresì vero che non muta per ciò solo la natura del diritto conseguenziale fatto valere, del bene della vita che si mira ad ottenere con la pronuncia giudiziale.
Nel concreto, le due domande sono certamente accomunate dallo stesso petitum mediato, ovvero la somma di denaro che costituisce il bene della vita richiesto.
Nel caso in esame, in sostanza, sub specie di “rimozione degli effetti” e di “riparazione pecuniaria ” si mira ad ottenere una specifica prestazione previdenziale o, meglio, l’integrazione di quanto parzialmente liquidato a titolo di prestazione previdenziale dall’INPS: in ciò e non in altro si sostanzia la pretesa azionata dalla lavoratrice.
Così circoscritto l’oggetto della domanda ripristinatoria avanzata dalla ricorrente, non può non venire in rilievo la disciplina della decadenza prevista dall’art. 47 del D.P.R. 639 / 1970 con riferimento al diritto all’integrale pagamento delle prestazioni previdenziali spettanti ex lege. Detta norma prevede che, esauriti i ricorsi in via amministrativa, l’azione dinanzi all’autorità giudiziaria per le controversie in materia di prestazioni della gestione di cui all’art. 24 della legge n. 88 / 1989 possa essere proposta, a pena di decadenza, entro il termine di un anno “dalla data di comunicazione della decisione del ricorso pronunziata dai competenti organi dell’Istitut0 0 dalla data di scadenza del termine stabilito per la pronunzia della predetta decisione, ovvero dalla data di scadenza dei termini prescritti per l’esaurimento del procedimento amministrativo, computati a decorrere dalla data di presentazione della richiesta di prestazione ” e che “le decadenze previste dai commi che precedono si applicano anche alle azioni giudiziarie aventi ad oggetto l’adempimento di prestazioni riconosciute solo in parte o il pagamento di accessori del credito. In tal caso il termine di decadenza decorre dal riconoscimento parziale della prestazione ovvero dal pagamento della sorte “
Va quindi posto l’accento sul dato letterale del co. 6 dell’art. 47, laddove si parla genericamente di azioni giudiziarie che abbiano ad oggetto I ‘adempimento di prestazioni previdenziali che siano state riconosciute solo in parte o il pagamento di accessori del credito.
La decadenza, peraltro, è istituto giuridico teso alla certezza dei rapporti giuridici che, in materia previdenziale, assume natura e valenza non solo processuale ma altresì sostanziale di ordine pubblico. Invero, “in tema di decadenza dall’azione giudiziaria per il conseguimento di determinate prestazioni previdenziali, la disposizione contenuta nell’art. 47 del d.P.R n. 639 del 1970 (nel testo modificato dall’art. 4 del d. l. n. 384 del 1992, conv., con modif, in 1. n. 438 del 1992) disciplina una decadenza sostanziale “‘di ordine pubblico” in quanto annoverabile tra quelle dettate a protezione dell’interesse alla definitività e certezza delle determinazioni concernenti l’erogazione di spese gravanti su conti pubblici e, pertanto, essa è rilevabile in ogni Stato e grado del giudizio con il solo limite del giudicato, dovendosi escludere la possibilità, per l’ente previdenziale di rinunziare alla decadenza stessa ovvero di impedirne l’efficacia riconoscendo il diritto ad essa soggetto ” (v. Cass. n. 28639 / 2018).
Per I ‘effetto, il decorso del termine di decadenza, oltre ad impedire I ‘esperimento dell’azione, estingue in radice lo stesso diritto di cui si chiede I ‘affermazione in giudizio.
In virtù dell’art. 6 della legge n. 138 / 1943, poi, il diritto all’indennità di maternità è in ogni caso soggetto al termine annuale di prescrizione.
La considerazione dell’intero quadro normativo che viene in rilievo nella fattispecie in esame comporta che non possano avere effetto sul diritto soggettivo inciso dalla decadenza sostanziale le opzioni processuali del creditore rimasto per lungo tempo inattivo, né pare ammissibile che la scelta di una diversa prospettazione o qualificazione sul piano processuale (nello specifico, la scelta di agire in primo luogo per I’accertamento della discriminazione e, quindi, per la rimozione degli effetti) possa impedire di incorrere nella decadenza che sarebbe stata inderogabilmente e ineludibilmente accertata qualora si fosse agito altrimenti. Infatti, l’evento lesivo dedotto in giudizio discende unicamente dal rapporto previdenziale sottostante, e in assenza di esso non si sarebbe prodotto: vale a dire che il diritto di credito in capo alla lavoratrice esisteva prima e a prescindere dall’accertamento della condotta discriminatoria, trovando origine nel rapporto previdenziale esistente tra le parti a far data dal costituirsi del rapporto lavorativo, e poteva essere validamente azionato nel pieno rispetto dei termini di decadenza e prescrizione previsti.
Si controverte qui, sostanzialmente, su di un inadempimento parziale, e il dedotto permanere degli effetti di questo non è un requisito diverso da quelli stabiliti per la tutela del diritto di credito in via ordinaria. Non vi è alcun nesso di causalità, dunque, tra la dedotta discriminazione, pure sussistente in astratto, ed invece la perdita del diritto leso, che è stata determinata dall’inattività della parte. Non vi è alcun nesso di causalità, dunque, tra la dedotta discriminazione, pure sussistente in astratto, ed invece la perdita del diritto leso, che è stata determinata dall’inattività della parte”.
Tale avviso della Corte di merito ha ricevuto autorevole avallo dalla S.C. con sentenza n. 25400/21, pure richiamata in sentenza.