Trib. Forlì in tema di inammissibilità di domanda cautelare ex art. 700 per rilascio DURC

Renato Vestini segnala l’ordinanza resa dal Tribunale di Forlì in data 4/11/22 in giudizio avente ad oggetto domanda cautelare ex art. 700 cpc per rilascio di DURC.

Il Giudice forlivese, richiamando Cass., 3.3.2021, n. 5825, per cui “… deve nondimeno escludersi che il giudice ordinario, chiamato a decidere su una controversia in cui un’impresa o un lavoratore autonomo lamenti il mancato rilascio del DURC per presunte irregolarità contributive, possa condannare l’ente previdenziale a ri-lasciarlo: osta al riguardo la previsione dell’art. 4, I. n. 2248/1865, all. E, la quale, nel prevedere il divieto, a carico del giudice ordinario, di condannare la P.A., o un concessionario di un pubblico servizio, ad un facere, non detta una regola sul riparto di giurisdizione tra giudice ordinario e giudice amministrativo, ma investe piuttosto l’individuazione dei limiti interni posti dall’ordinamento alle attribuzioni del giudice ordinario, che concernono appunto il divieto di annullare, modificare o revocare il provvedimento amministrativo (così, tra le più 6 recenti, Cass. S.U. n. 23835 del 2004); ed è affatto consolidato, nella giurisprudenza di questa Corte di legittimità, il principio secondo cui la competenza giurisdizionale del giudice ordinario su una domanda con la quale un privato insorga contro atti e comporta-menti di una pubblica amministrazione che siano lesivi delle sue posizioni di diritto soggettivo e non trovino fondamento nell’esercizio di poteri discrezionali idonei a degradarle in meri interessi legittimi, non viene meno per il fatto che l’attore abbia anche richiesto una pronuncia che implichi annullamento, modifica o revoca di provvedimento amministrativo o abbia portata sostitutiva del medesimo, con condanna dell’amministrazione ad un face-re, atteso che ciò implica solo il dovere del giudice adito, nel rispetto dei limiti interni dei suoi poteri giurisdizionali, di astenersi dall’emanare la pronuncia richiestagli (cfr. per tutte Cass. S.U. n. 600 del 1979 e innumerevoli successive conformi)”, ha dichiarato inammissibile la domanda, come eccepito dall’I.N.P.S., riguardando il petitum, come emerge chiaramente all’esame delle conclusioni sopra riportate, non il mero accertamento della regolarità della posizione contributiva ma un ordine di facere (il rilascio del D.U.R.C., espressamente richiesto dalla parte), ordine che la società prospetta come unico strumento idoneo a tutelare il proprio interesse, ma che il giudice ordinario non può emettere.

Trib di S.Maria C.V. in materia di applicazione della sospensione COVID di cui all’art.37, comma 2, del Decreto Legge n. 18/2020 ai termini di prescrizione

Itala De Benedictis segnala la sentenza del Tribunale di S.Maria C.V. n. 2616/22  che, in un giudizio di opposizione ad Avviso di Addebito per il pagamento di contributi  alla Gestione separata anno 2014, ha accolto la tesi difensiva dell’Istituto, respingendo l’eccezione di prescrizione dei contributi ex adverso formulata in applicazione della sospensione COVID di cui all’art.37, comma 2, del Decreto Legge n. 18/2020 eccepita dall’INPS.

Trib Torre Annunziata in materia di onere della prova in giudizio di maggiorazione contributiva per esposizione ad amianto

Aldo Tagliente segnala la sentenza del Tribunale di Torre Annunziata n. 1534/22 in materia di onere della prova in giudizio di maggiorazione contributiva per esposizione ad amianto

La sentenza afferma la carenza dell’interesse ad agire in ipotesi di giudizio di mero accertamento del diritto alla maggiorazione contributiva per esposizione all’amianto in difetto di allegazione e prova dei concreti benefici derivanti dall’accertamento sull’ammontare del trattamento pensionistico in godimento.

Trib Firenze in tema di disconoscimento della firma apposta su cartolina di R/R

Silvano Imbriaci segnala la sentenza del Tribunale di Firenze n. 722/22 in tema di disconoscimento della firma apposta su cartolina di R/R in una richiesta di pagamento di somme indebite con beneficiario residente all’estero (Tunisia). Nella fattispecie  non si reputa sufficiente la dichiarazione degli eredi di non conoscere la sottoscrizione apposta, ai sensi dell’art. 214, comma 2, c.p.c., in difetto della proposizione della querela di falso avverso le attestazioni compiute dall’agente postale, ex art. 2700 c.p.c.

CApp Lecce in materia di riparto dell’onere della prova e delle allegazioni in giudizio avente ad oggetto rivalutazione trattamento pensionistico ex art. 7, commi 10 –12, legge n. 638/1983 non aggirabile attraverso l’esercizio dei poteri officiosi ex art. 421 cpc

Renato Vestini segnala la sentenza n. 874/22 della Corte d’Appello di Lecce in materia di onere della prova e delle allegazioni in giudizio avente ad oggetto rivalutazione trattamento pensionistico ex art. 7, commi 10 –12, legge n. 638/1983.

La Corte Leccese, respingendo l’appello avversario, ha accolto la tesi dell’Istituto, ed ha ribadito che in base ai consolidati principi valevoli in materia di ripartizione degli oneri di allegazione e prova del rapporto obbligatorio (Sez. U, Sentenza n. 13533 del 30/10/2001; Sez. 3, Sentenza n. 3373 del 12/02/2010; Sez. 3, Sentenza n. 826 del 20/01/2015), il creditore che agisce in giudizio per l’inadempimento, o l’inesatto adempimento (ovvero un parziale inadempimento), deve provare la fonte negoziale o legale del suo diritto, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell’inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell’onere della prova del fatto estintivo dell’altrui pretesa, costituito dall’avvenuto adempimento.

L’allegazione dell’inesattezza dell’adempimento sotto il profilo quantitativo postula, oltre l’indicazione del dovuto, la fonte legale del suo diritto, talché l’avente diritto ha l’onere di allegare di aver maturato il diritto ad una determinata differenza quantitativa in base alla fonte dell’obbligazione che rappresenta il fatto costitutivo del credito azionato; mentre tocca al debitore allegare e dimostrare di aver pagato o meno la differenza dovuta.

Né il vuoto probatorio – prosegue il Collegio -, come affermato dal Tribunale, potrebbe essere colmato tramite l’esercizio di poteri officiosi ex art. 421 c.p.c. difettando la pur minima “pista probatoria”. In tal senso si esprime, tra le tante, Cass. ord. n. 23605 secondo cui: “ Nel rito del lavoro, l’attivazione dei poteri istruttori d’ufficio del giudice non può mai essere volta a superare gli effetti derivanti da una tardiva richiesta istruttoria delle parti o a supplire ad una carenza probatoria totale, in funzione sostitutiva degli oneri di parte, in quanto l’art. 421 c.p.c., in chiave di contemperamento del principio dispositivo con le esigenze di ricerca della verità materiale quale caratteristica precipua del rito speciale consente l’esercizio dei poteri ufficiosi allorquando le risultanze di causa offrano già significativi dati di indagine, al fine di superare lo stato di incertezza dei fatti costitutivi dei diritti di cui si controverte; ne consegue che tale potere non può tradursi in una pura e semplice rimessione in termini del convenuto tardivamente costituito, in totale assenza di fatti quantomeno indiziari, che consentano al giudicante un’attività di integrazione degli elementi delibatori già ritualmente acquisiti”.

C.App Napoli in materia di prova della notifica a mezzo PEC degli Avvisi di Addebito in giudizio di opposizione a ruolo esattoriale

Anna Di Stefano segnala la sentenza della Corte d’Appello di Napoli n. 3970/22 che, in materia di opposizione a ruolo esattoriale (su avvisi di addebito), si è espressa accogliendo la tesi dell’Istituto sulla equivalenza dei documenti in pdf al formato EML per provare la notifica PEC degli avvisi di addebito tardivamente impugnati.

Dalla sentenza si deduce che  :

  1. in mancanza di specifica contestazione la prova della regolarità della notifica deve ritenersi per pacifica [vi era solo contestazione della ricezione della pec con ava, NON anche dell’indirizzo PEC];
  2. la notificazione di una cartella esattoriale o di un avviso di pagamento é atto che appartiene ad  una fase ancora stragiudiziale, sicché le regole sulle sue modalità di esecuzione sono del tutto estranee al tema delle notificazioni nel processo civile regolate dalla L. 53/1994 (come modificata dalla L. 183/2011, integrata dal D.M. 44/2011 e dalle specifiche tecniche contenute nel provvedimento 16.4.2014 del responsabile DGSIA), corpus normativo che riguarda esclusivamente le comunicazioni di cancelleria e le notificazioni effettuate dalle parti del processo. Ne consegue che le modalità per dare la prova dell’avvenuta notificazione a mezzo PEC di una cartella di pagamento o di un avviso di addebito non sono quelle previste per la notifica degli atti giudiziari, e, quindi, non é richiesto il deposito del file di notificazione (la RdAC in formato .eml o .msg).

DUNQUE la prova della notifica a mezzo PEC

—> allorquando il documento informatico prodotto in giudizio abbia l’estensione .eml esso stesso rappresenta il formato nativo digitale ossia il duplicato informatico di cui al primo comma dell’art. 23-bis del D.Lgs. n. 82/2005 avente il medesimo, valore ad ogni effetto di legge, del documento informatico da cui è tratto;

—> allorquando il documento informatico prodotto in giudizio ha l’estensione pdf esso rappresenta la copia informatica di cui al secondo comma dell’art. 23 bis del D.Lgs. n. 82/2005 la cui efficacia è subordinata all’attestazione di conformità all’originale (art. 23, comma 2, CAD).

CApp Bologna in materia di efficacia interruttiva della prescrizione per i crediti contributivi ad opera dell’avviso di accertamento di Agenzia Entrate

Gianmario Rombaldi segnala la sentenza della Corte d’Appello di Bologna n. 676/22 in materia di efficacia interruttiva della prescrizione per i crediti contributivi dell’avviso di accertamento di Agenzia Entrate.

La Corte Felsinea ha inteso, re melius perpensa, di dare continuità ”… all’insegnamento espresso in subiecta materia dalla Suprema Corte che, in tutti i suoi precedenti (n. 17769 / 2015, 13463 / 2017, 19640 e 27950/ 2018, 5439/ 2019 e 18140/2020), ha incentrato la ritenuta efficacia interruttiva della prescrizione della notifica dell’avviso di accertamento dell’Agenzia delle Entrate anche in relazione ai crediti contributivi di cui sono titolari gli Istituti previdenziali sull’attività di controllo ed accertamento svolta dagli organi tributari (….) e sempre richiamando il disposto dell’art. 1 del D.lgs n. 462 / 1997, norma che è rimasta invariata fino ad oggi e che non risente della parentesi (per le annualità 2006 / 2008) determinata dalla normativa speciale evocata dal Tribunale di Reggio Emilia quanto all’iscrizione a ruolo dei crediti previdenziali, dopo tale parentesi temporale essendo stato restaurato il sistema di riscossione precedente, che riserva all’Istituto previdenziale l’iscrizione a ruolo, e sul quale, appunto, si è espresso il Giudice della nomofilachia (citando espressamente, sulla base della legge di conversione n. 106/2011, e diversamente interpretando, la normativa richiamata dal primo Giudice sub art. 7 del d.l. n. 70/2011) della Corte d’Appello di Bologna.

 La Corte ha, quindi, concluso che l’avviso di accertamento Agenzia Entrate vale come atto interruttivo della prescrizione anche per i crediti contributivi INPS.

Trib Ivrea in materia di opposizione ad ordinanza-ingiunzione

Tommaso Parisi segnala la sentenza n. 130/22 del Tribunale di Ivrea che affronta, in un giudizio di opposizione ad ordinanza-ingiunzione, le questioni – sollevate assai spesso dagli opponenti in tale genere di giudizi – della decadenza ai sensi dell’art. 14 L. n. 689/81 e della prescrizione ex art. 28 della medesima Legge, risolvendo entrambe le questioni in senso favorevole all’Istituto di cui accoglie in pieno la tesi difensiva.

In particolare, quanto alla prospettata decadenza ex art. 14 l. n 689/1981, eccepita sul presupposto che l’ordinanza opposta fosse fondata su accertamenti notificati nell’aprile 2017 con riferimento ad omissioni contributive per i periodi dal 04/2012 all’11/2012, il Giudicante, richiamati gli artt. 8 e 9 del D.Lgs. n. 8/2016 che, come è noto, ha depenalizzato l’omissione contributiva al di sotto della soglia di 10.000 euro, aderisce all’indirizzo giurisprudenziale secondo cui nei casi in cui, per effetto della depenalizzazione, all’Autorità giudiziaria subentri l’Autorità amministrativa nella competenza ad infliggere la sanzione, l’iniziale decorso del termine di novanta giorni per la notificazione degli estremi della violazione è subordinato al realizzarsi dell’indispensabile “passaggio di consegne”.

Al riguardo occorre sottolineare che Autorità Giudiziaria e Autorità Amministrativa costituiscono due Ordini o Poteri dello Stato separati ed autonomi, così che nel caso di specie non operano i generali principi di irrilevanza del decorso temporale causato dai meccanismi di ripartizione interna dei compiti, tra i vari rami o uffici di un’.Amministrazione, e di intangibilità delle posizioni soggettive dei privati, rispetto alle disfunzioni burocratiche ed al mancato coordinamento tra detti uffici.

Al contrario, l’espressa disposizione legislativa che subordina l’iniziale decorso del termine in questione all’avvenuta trasmissione degli atti dall’una all’altra Autorità, evidenzia una ratio legis volta ad assegnare rilievo giuridico “esterno” al perfezionarsi di siffatta operazione.

D’altro canto, nessuna disposizione in seno al decreto legislativo n. 8/2016 sancisce espressamente l’effetto estintivo dell’.obbligazione per il caso della tardiva trasmissione degli atti dall’.Autorità giudiziaria all’Autorità amministrativa, né si può sostenere l’.applicazione analogica a tale fattispecie dell’ultimo comma dell’art. 14 l.n. 689/81, che, in quanto disciplinante un’ipotesi sostanziale di decadenza dalla potestà sanzionatoria, è norma di stretta interpretazione, dunque insuscettibile di applicazione analogica” (App. Ancona sez. lav., 29/03/2021, n.94; nello stesso senso, Trib. Monza sez. I, 25/01/2021, n.149)

Quanto all’eccezione di intervenuta prescrizione ex art. 28 l. n. 689/1981, il Tribunale richiama l’orientamento della S.C. secondo cui la prescrizione del diritto a riscuotere le somme dovute a titolo di sanzione amministrativa comincia a decorrere dal momento in cui il diritto può essere fatto valere (art. 2935 c.c.), il quale, nel caso di fatti già sanzionati penalmente e successivamente depenalizzati (come nella specie, ai sensi del D.Lgs. n. 507 del 1999, art. 28, il quale ha sostituito la L. n. 386 del 1990, art. 1), non può identificarsi con quello in cui la violazione è stata commessa, secondo la generale previsione contenuta nella L. n. 689 del 1981, art. 28, bensì con quello in cui gli atti relativi pervengono alla competente autorità amministrativa, alla quale sono trasmessi dall’autorità giudiziaria a norma della medesima L. n. 689 del 1981, art. 41, con più specifico riguardo all’ipotesi in esame, del già citato D.Lgs. n. 507 del 1999, art. 102, atteso che solo dopo tale ricevimento l’amministrazione è in grado di esercitare il diritto di riscuotere la somma stabilita dalla legge a titolo di sanzione amministrativa (Cass. 27 aprile 1993, n. 4946; Cass. 19 dicembre 2003, n. 19529; Cass. 4 maggio 2005, n. 9235)” (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 18168 del 16/08/2006).

Trib Parma in materia di trasferimento di ramo d’azienda, trasferimento del rapporto di lavoro in capo alla cessionaria prima del fallimento, ammissione al passivo del credito del lavoratore, vincolatività per Fondo di Garanzia-Inps, operatività garanzia, esclusione.

Valeria Giroldi segnala le sentenze n. 126/20 e 99/22 entrambe del Tribunale di Parma che hanno applicato il principio per cui, ad onta dell’ammissione al passivo, qualora il rapporto di lavoro si sia trasferito in capo alla cessionaria del ramo d’azienda antecedentemente  al fallimento e non si sia risolto solo dopo tale trasferimento ex art 2112 c.c., l’Istituto può/deve legittimamente rifiutare la prestazione, non essendo vincolato a decisioni errate del curatore, atteso che uno degli indefettibili presupposti  per l’operatività della garanzia è l’avvenuta risoluzione del rapporto in capo al soggetto del quale sia stata accertata l’insolvenza e la decozione.