Renato Vestini segnala l’ordinanza resa dal Tribunale di Forlì in data 4/11/22 in giudizio avente ad oggetto domanda cautelare ex art. 700 cpc per rilascio di DURC.
Il Giudice forlivese, richiamando Cass., 3.3.2021, n. 5825, per cui “… deve nondimeno escludersi che il giudice ordinario, chiamato a decidere su una controversia in cui un’impresa o un lavoratore autonomo lamenti il mancato rilascio del DURC per presunte irregolarità contributive, possa condannare l’ente previdenziale a ri-lasciarlo: osta al riguardo la previsione dell’art. 4, I. n. 2248/1865, all. E, la quale, nel prevedere il divieto, a carico del giudice ordinario, di condannare la P.A., o un concessionario di un pubblico servizio, ad un facere, non detta una regola sul riparto di giurisdizione tra giudice ordinario e giudice amministrativo, ma investe piuttosto l’individuazione dei limiti interni posti dall’ordinamento alle attribuzioni del giudice ordinario, che concernono appunto il divieto di annullare, modificare o revocare il provvedimento amministrativo (così, tra le più 6 recenti, Cass. S.U. n. 23835 del 2004); ed è affatto consolidato, nella giurisprudenza di questa Corte di legittimità, il principio secondo cui la competenza giurisdizionale del giudice ordinario su una domanda con la quale un privato insorga contro atti e comporta-menti di una pubblica amministrazione che siano lesivi delle sue posizioni di diritto soggettivo e non trovino fondamento nell’esercizio di poteri discrezionali idonei a degradarle in meri interessi legittimi, non viene meno per il fatto che l’attore abbia anche richiesto una pronuncia che implichi annullamento, modifica o revoca di provvedimento amministrativo o abbia portata sostitutiva del medesimo, con condanna dell’amministrazione ad un face-re, atteso che ciò implica solo il dovere del giudice adito, nel rispetto dei limiti interni dei suoi poteri giurisdizionali, di astenersi dall’emanare la pronuncia richiestagli (cfr. per tutte Cass. S.U. n. 600 del 1979 e innumerevoli successive conformi)”, ha dichiarato inammissibile la domanda, come eccepito dall’I.N.P.S., riguardando il petitum, come emerge chiaramente all’esame delle conclusioni sopra riportate, non il mero accertamento della regolarità della posizione contributiva ma un ordine di facere (il rilascio del D.U.R.C., espressamente richiesto dalla parte), ordine che la società prospetta come unico strumento idoneo a tutelare il proprio interesse, ma che il giudice ordinario non può emettere.