Trib Bari in materia di prescrizione dei crediti nell’ambito della procedura di concordato preventivo

Daniele De Leonardis segnala la sentenza n. 2678/22 del Tribunale di Bari, evidenziando che sulla materia in oggetto il Coordinamento Generale ebbe occasione,  in data 27/5/21, di segnalare il mutato orientamento giurisprudenziale avvertendo che  la previsione di cui all’art. 2941, n. 6, c.c. in materia di prescrizione dei crediti, non trova applicazione nell’ambito della procedura di concordato preventivo. Ciò, segnatamente, in ragione della natura eccezionale delle regole sulla sospensione dei termini di prescrizione, poichè l’omologazione definitiva da un lato vincola i creditori, impedendo loro pignoramenti e sequestri, ma, a differenza di quanto accade nell’ambito della procedura fallimentare (ove il Giudice Delegato effettua un vaglio dei crediti, cristallizzandoli), nel concordato il magistrato definisce unicamente i limiti dell’esercizio di voto dei creditori ai fini dell’approvazione della procedura, non effettuando alcuna verifica in merito alla sussistenza di detti crediti. Quindi, laddove il concordato divenga definitivo per effetto del decreto di omologa, la prescrizione riprende il proprio corso: ne consegue l’onere del creditore di attivarsi per l’interruzione dei relativi termini prescrizionali, giusta il disposto di cui all’art. 2943 c.c.

Nel giudizio di cui alla sentenza allegata la società in concordato ha convenuto l’Istituto per sentire dichiarata la maturata prescrizione dei crediti contributivi e dell’esercizio del diritto di surroga a fronte dell’intervento del fondo di garanzia.

Sposando la tesi difensiva e la contraria giurisprudenza di merito dei Tribunali di Roma, Milano e Brescia, il Tribunale di Bari ha rigettato il ricorso evidenziando che “si ritiene, dunque, di aderire a quell’orientamento che di recente si è sviluppato nella giurisprudenza di merito (Trib. Brescia, ord. 12.02.2022; Trib. Roma 3.2.2021 e Trib. Milano 15 marzo 2021), che si discosta dall’orientamento finora seguito dalla Cassazione (Cass. n. 20642/2019; cfr. altresì, per tutte, Cass. n. 20889/2019 e n. 5667/2019). La giurisprudenza di legittimità, con un orientamento fatto proprio in tale sede dal ricorrente, ha sostenuto che la prescrizione decorre regolarmente in pendenza di concordato preventivo dal momento che non risulta applicabile per analogia l’art 94 l.fall., il quale prevede che la domanda di fallimento determina la sospensione della prescrizione per tutta la durata dello stesso. Né sussistono impedimenti all’esercizio del diritto di credito che possano precludere il decorso della prescrizione ex art. 2935 c.c., posto che il debitore in concordato, a differenza del fallito, non viene privato della titolarità dei propri beni e della capacità di disporne, non essendoci alcun ostacolo per il creditore a formulare nei confronti del debitore ammesso a detta procedura, istanze, solleciti ed atti cautelativi di costituzione in mora. Tale orientamento della Cassazione non appare totalmente condivisibile dal momento che la costituzione in mora, in quanto atto con cui si richiede il pagamento del debito presuppone l’esigibilità della pretesa. Difatti, solo a questa condizione la sollecitazione al pagamento potrebbe produrre il risultato utile ed atteso dal creditore, ossia il pagamento del credito, traducendosi altrimenti in una mera formalità” Nel caso di specie, si rileva che il decreto di omologa del concordato del 15.05.2008 non è stato seguito dall’adozione dei piani di riparto (che non risultano allegati e la cui mancata adozione non è contestata dalla parte ricorrente). Pertanto, non essendo esigibile il diritto di credito e non potendo essere fatto falere il relativo diritto ai sensi dell’art 2935 c.c., per i motivi sopra esposti, si esclude il decorso ed il perfezionamento della prescrizione dei crediti in contestazione. “

Trib Modena in materia di indebito di prestazione non pensionistica (mobilità)

Isabella Basile segnala la sentenza n. 350/22 de Tribunale di Modena in tema di indebito di prestazione non pensionistica (mobilità) e di inapplicabilità allo stesso delle disposizioni dettate con riferimento agli indebiti di natura pensionistica. Il Giudicante esclude la  possibilità di adottare un’interpretazione analogica di tali disposizioni, segnatamente dell’art. 52 della L. n. 88/89 come invocato da parte ricorrente, poiché a tale possibilità di estensione della disposizione introdotta dal legislatore del 1989 osta la consolidata giurisprudenza di legittimità nel senso del carattere eccezionale delle disposizioni sull’indebito, non suscettibili di interpretazione analogica ed applicazione a qualunque prestazione previdenziale (v., fra le altre, Cass. n. 28517 del 2008; Cass. n. 3824 del 2011).

Trib Reggio Emilia in materia di inammissibilità della opposizione ad estratti di ruolo

Nilla Barusi richiama la sentenza n. 208/22 del Tribunale di Reggio Emilia che, applicando la recente pronuncia delle Sezioni Unite, dichiara inammissibile l’impugnazione del solo estratto di ruolo,

Corte di Cassazione in tema di obbligazione solidale ex art. 29, c. 2, D.Lgs. n. 276/2003, obbligo di pagamento delle sanzioni civili per l’obbligato in solido (in fattispecie antecedente alla novella di cui al D.L. n. 5 del 2012) e non applicazione ad Inps del termine biennale di decadenza stabilito dalla norma.

Renato Vestini segnala l’ordinanza della Suprema Corte n.24986/22  in tema di obbligazione solidale ex art. 29, c. 2, D.Lgs. n. 276/2003, obbligo di pagamento delle sanzioni civili per l’obbligato in solido (in fattispecie antecedente alla novella di cui al D.L. n. 5 del 2012) e non applicazione ad Inps del termine biennale di decadenza stabilito dalla norma.

La Corte richiama la propria giurisprudenza secondo cui “In tema di ritenute fiscali sui redditi e contributi previdenziali, ai sensi dell’art. 35, comma 28, del d.l. 233 del 2006, conv. con modif. in I. n. 248 del 2006, applicabile “ratione temporis”, sussiste la responsabilità solidale dell’appaltatore con il subappaltatore che va estesa alle sanzioni civili, benché la lettera della legge non lo preveda espressamente, attesa la natura accessoria, automatica e predeterminata delle stesse. Nella vigenza di tale regime non può trovare invece applicazione l’art. 21, comma 1, del d.l. n. 5 del 2012, conv. con modif. in I. n. 35 del 2012, che, per l’omissione contributiva negli appalti ha previsto la responsabilità del solo inadempiente, poichè detta norma, avendo natura innovativa e non interpretativa, non è retroattiva” (Cass. nn. 18259/18, 20849/19).

Inoltre, anche recentemente la Corte ha statuito che fra l’omissione contributiva e la sanzione vi è un vincolo di interdipendenza funzionale contrassegnato dall’automatismo della sanzione civile rispetto all’omesso o ritardato pagamento dei contributi (Cass. sez. un. n. 5076/15) e d’altra parte, la stessa Corte Costituzionale, con sentenza n. 254/14 ha ritenuto non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 29 comma 2 del d.lgs. n. 276/03, nella parte in cui prevede che la responsabilità solidale dell’appaltante, in caso di omesso versamento da parte dell’appaltatore dei contributi previdenziali, comprenda anche il debito per le sanzioni civili e le somme aggiuntive. Pertanto, la novella dell’art. 29 comma 2 del d.lgs. n. 276/03 dettata dall’art. 21 del D.L. n. 5 del 2012 (che ha espressamente escluso l’estensione della responsabilità del committente alle sanzioni civili per l’inadempimento contributivo dell’appaltatore) si applica alle vicende contributive avvenute successivamente alla sua entrata in vigore, secondo il principio generale della successione delle leggi nel tempo, in quanto quest’ultima norma innova espressamente la precedente, non limitandosi ad offrire l’interpretazione di quella già esistente.

In punto decadenza biennale, infine, la S.C. richiama l’ormai consolidato orientamento secondo cui “In tema di appalto di opere e servizi, il termine di decadenza di due anni previsto dall’art. 29, comma 2, del d.lgs. n. 276 del 2003, nella versione anteriore alle modifiche apportate dal d.l. n. 5 del 2012, conv. con modif. dalla I. n. 35 del 2012, non è applicabile all’azione promossa dagli enti previdenziali nei confronti del committente essendo la stessa soggetta al solo termine di prescrizione” (Cass. n. 18004/19, 22110/19, 41373/21).

Trib. Lecce in tema di indebito di prestazione assistenziale per superamento limiti reddituali

Riccardo Salvo segnala la sentenza n. 2317/22 del Tribunale di Lecce in tema di indebito di prestazione assistenziale per superamento limiti reddituali.

 ll Giudicante ripercorre l’evoluzione della giurisprudenza di legittimità, che dopo avere ribadito che “l’indebito assistenziale, in mancanza di norme specifiche che dispongano diversamente, è ripetibile solo successivamente al momento in cui intervenga il provvedimento che accerta il venir meno delle condizioni di legge e ciò a meno che non ricorrano ipotesi che a priori escludano un qualsivoglia affidamento, come nel caso di erogazione di prestazione a chi non sia parte di alcun rapporto assistenziale, né ne abbia mai fatto richiesta (Cass. 23.8.2003 n. 12406), nel caso di radicale incompatibilità tra beneficio ed esigenze assistenziali (Cass. 5.3.2018 n. 5059, riguardante un caso di erogazione dell’indennità di accompagnamento un difetto del requisito del mancato ricovero dell’assistibile in istituto di cura a carico dell’erario) o in caso di dolo comprovato dell’accipiens”, ha, lungo tale solco, confermato il principio per cui “l’indebito assistenziale per venire meno dei requisiti reddituali, inteso rigorosamente quale venir meno del titolo all’erogazione di una prestazione che era stata chiesta e si aveva il diritto di percepire, determina il diritto a ripetere le somme versate solo a partire dal momento in cui l’ente preposto accerti il superamento dei requisiti reddituali; ciò a meno che risulti provato che l’accipiens si trovasse, al momento della percezione, in situazione di dolo rispetto al venire meno del suo diritto (come ad es. allorquando l’incremento reddituale sia talmente significativo da rendere inequivocabile il venir meno del beneficio), trattandosi di coefficiente che naturalmente fa venire meno l’affidamento alla cui tutela sono preposte le norme limitative della ripetibilità dell’indebito” (cfr. Cass. 9.11.2018 n. 2877).

Trib di S. Maria C.V. in tema di surrogazione Inps ex art. 1916 c.c. e concorso di colpa

Luca Cuzzupoli segnala la sentenza n. 3146/22 del Tribunale di S.Maria C.V. in tema di surrogazione Inps ex art. 1916 c.c. e concorso di colpa in una vicenda contrassegnata dalla morte dell’assicurato e dal concorso di colpa dello stesso ravvisato nella omessa regolare tenuta del casco e soprattutto nel non avere evitato di farsi trasportare da chi non era in condizioni di portare una moto.

Si riporta il passo della sentenza:

Merita di essere accolta la domanda di surrogazione proposta dall’INPS nei diritti del danneggiato Venturelli Alessandro nei confronti della Generali Italia s.p.a. F.G.V.S.

Orbene, l’art. 142 del D.Lgs. n. 209 del 2005 riconosce all’ente gestore dell’assicurazione sociale il diritto di ottenere direttamente dall’impresa di assicurazione il rimborso delle spese sostenute per le prestazioni erogate al danneggiato ai sensi delle leggi e dei regolamenti che disciplinano detta assicurazione.

Inoltre, come precisato dalla Suprema Corte, “il principio fissato dall’art. 1916 c.c. in tema di assicurazione privata contro i danni, in forza del quale la surrogazione dell’assicuratore nei diritti dell’assicurato contro il terzo responsabile consegue al pagamento dell’indennità, subisce nel campo delle assicurazioni sociali – ove gli obblighi assicurativi sono caratterizzati da certezza ed inderogabilità, oltre ad articolarsi in una molteplicità di prestazioni non sempre quantificabili immediatamente in danaro – i necessari adattamenti, nel senso che per il verificarsi del subingresso dell’istituto assicuratore basta la semplice comunicazione al terzo responsabile dell’ammissione del danneggiato all’assistenza prevista dalla legge, accompagnata dalla manifestazione della volontà di esercitare il diritto di surroga. L’esercizio della surrogazione da parte dell’assicuratore comporta la perdita della titolarità del credito del danneggiato nei confronti del responsabile e l’acquisto dello stesso da parte dell’assicuratore, con la conseguenza che qualora la capitalizzazione della rendita erogata superi il danno patrimoniale liquidato in sentenza in favore del danneggiato, nessun’altra somma è dovuta a quest’ultimo” (Cass. n. 15022/2005).

L’INPS ha provato attraverso la produzione della documentazione previdenziale il credito vantato nei confronti del danneggiato per le somme erogategli a titolo di indennità di malattia e complessivamente ammontante ad €. 550,77.

Trib. Latina in tema di indebito su indennità NaSpi

Anna Paola Ciarelli segnala la sentenza n. 890/22 del Tribunale di Latina in materia di indebito su indennità NaSpi in ragione del contemporaneo accesso alla pensione di vecchiaia del ricorrente.

Il Tribunale di Latina, nel richiamare la normativa dettata in tema di NaSpi,  ha rigettato la domanda sul presupposto che il raggiungimento dei requisiti di pensionamento anticipato da parte del ricorrente, costituisce causa di decadenza dell’indennità NASpI che le è stata erogata da quel momento in poi.

Il Tribunale osserva poi in punto alla ripetibilità dell’indebito NaSpi “che in caso di ripetizione di prestazioni di natura assistenziale a sostegno del reddito – nel quale rientra anche la fattispecie concreta oggetto del presente giudizio, concernente la ripetizione di somme erogate a titolo di indennità di disoccupazione – non assume alcuna rilevanza lo stato soggettivo del beneficiario (dolo o colpa) ai fini della eventuale esclusione della ripetibilità delle somme pagate senza titolo“.

Tribunale di Bologna in tema di opposizione ad ordinanza-ingiunzione a seguito depenalizzazione intervenuta con D.Lgs. n. 8/16

Riccardo Salvo segnala la sentenza del Tribunale di Bologna n. 302/22 in tema di opposizione ad ordinanza-ingiunzione a seguito depenalizzazione con D.Lgs. n. 8/16.

Il Tribunale, con una delle prime pronunce intervenute sul recente contenzioso di opposizione ad ordinanze-ingiunzioni – i Colleghi sono invitati a far pervenire eventuali ulteriori sentenze, n.d.R. – ha respinto l’opposizione avversaria sul semplice rilievo della sussistenza delle omissioni contributive per le quali era stato emesso il provvedimento ingiuntivo.

Ha, poi, respinto anche l’eccezione di prescrizione ex adverso sollevata, osservando che ”… l’illecito amministrativo contestato, è stato introdotto nell’ordinamento con il D.lgvo N°8/2016, che ha parzialmente depenalizzato il reato di cui all’art. 2 comma 1 della Legge N°638/1983, con la conseguenza che prima di tale data non sussisteva la possibilità di effettuare alcuna contestazione. Dalle allegazioni delle parti e dai documenti depositati è poi emerso che la prescrizione è stata interrotta dalla notifica del provvedimento di accertamento della violazione, avvenuta in data 20-07-2017. “

L’eccezione di prescrizione è stata così respinta.

Trib. Latina in materia di rilascio di DURC non regolare a seguito di verbale di accertamento ispettivo

Anna Paola Ciarelli segnala l’ordinanza resa nel giudizio ex art 700 cpc n. 1872/2022 RG promosso avanti il Tribunale di Latina in materia di rilascio di DURC non regolare a seguito di verbale di accertamento ispettivo.

Il Tribunale di Latina, nel richiamare la normativa dettata in tema di DURC ed i principi più volte enunciati dalla Suprema Corte in tema di periculum in mora, ha rigettato la domanda cautelare sul presupposto dell’assenza nella specie del periculum atteso che, all’atto dell’emissione del DURC irregolare, il procedimento su ricorso amministrativo risultava esaurito e non risultava proposto ricorso giudiziario.

In particolare, il Tribunale osserva sul punto “che alcun pregiudizio economico può essere ravvisato nella specie risultando lo stesso del tutto evitabile ad opera della società ricorrente. Come visto infatti la cooperativa sin dal 14.04.2021 (epoca della notifica del verbale di accertamento unico) avrebbe potuto richiedere in via amministrativa una rateizzazione di quanto dovuto (anche con riserva di ripetizione) al fine di ottenere il rilascio di DURC regolare ai sensi dell’art. 3, comma 2 lett. a) del DM 30.01.2015; o avrebbe potuto proporre giudizio di accertamento negativo avverso il predetto verbale di accertamento ispettivo al fine di giovarsi – allorquando il DURC regolare sarebbe scaduto, come di fatto è avvenuto in data 3.3.2022 – della presunzione legale di regolarità contributiva di cui all’art. 3, comma 2, lett. e) DM. cit.“.

C. Appello di Bologna in tema di individuazione del contratto applicabile in presenza di pluralità di attività esercitate.

Renato Vestini segnala la sentenza della Corte d’Appello di Bologna n. 513/22 in tema di individuazione del contratto applicabile in presenza di pluralità di attività esercitate.

La Corte ha respinto l’appello avversario e, sia pur correggendo la motivazione della sentenza di I grado, ha confermato la correttezza della tesi dell’Istituto, affermando che “non è possibile una frammentazione delle varie aree a cui è adibito il personale operante con applicazione di contratti collettivi differenti (ferma restando la libertà tra datore di lavoro e lavoratori di stabilire la contrattazione collettiva di riferimento), atteso che si tratta di unica azienda che svolge un’unica attività da lei stessa qualificata come commerciale (in tal senso la modifica di inquadramento richiesta nel 2015), seppur ripartita in diverse aree di specializzazione, tra cui anche il servizio di toelettatura reso tuttavia nell’ambito più generale del commercio di beni e servizi.

Ne consegue che l’attività svolta dall’azienda -che corrisponde all’oggetto sociale della medesima ed alla sua specifica iscrizione alla Camera di Commercio- è una sola, e cioè appunto quella commerciale.”