Daniele De Leonardis segnala la sentenza n. 2678/22 del Tribunale di Bari, evidenziando che sulla materia in oggetto il Coordinamento Generale ebbe occasione, in data 27/5/21, di segnalare il mutato orientamento giurisprudenziale avvertendo che la previsione di cui all’art. 2941, n. 6, c.c. in materia di prescrizione dei crediti, non trova applicazione nell’ambito della procedura di concordato preventivo. Ciò, segnatamente, in ragione della natura eccezionale delle regole sulla sospensione dei termini di prescrizione, poichè l’omologazione definitiva da un lato vincola i creditori, impedendo loro pignoramenti e sequestri, ma, a differenza di quanto accade nell’ambito della procedura fallimentare (ove il Giudice Delegato effettua un vaglio dei crediti, cristallizzandoli), nel concordato il magistrato definisce unicamente i limiti dell’esercizio di voto dei creditori ai fini dell’approvazione della procedura, non effettuando alcuna verifica in merito alla sussistenza di detti crediti. Quindi, laddove il concordato divenga definitivo per effetto del decreto di omologa, la prescrizione riprende il proprio corso: ne consegue l’onere del creditore di attivarsi per l’interruzione dei relativi termini prescrizionali, giusta il disposto di cui all’art. 2943 c.c.
Nel giudizio di cui alla sentenza allegata la società in concordato ha convenuto l’Istituto per sentire dichiarata la maturata prescrizione dei crediti contributivi e dell’esercizio del diritto di surroga a fronte dell’intervento del fondo di garanzia.
Sposando la tesi difensiva e la contraria giurisprudenza di merito dei Tribunali di Roma, Milano e Brescia, il Tribunale di Bari ha rigettato il ricorso evidenziando che “si ritiene, dunque, di aderire a quell’orientamento che di recente si è sviluppato nella giurisprudenza di merito (Trib. Brescia, ord. 12.02.2022; Trib. Roma 3.2.2021 e Trib. Milano 15 marzo 2021), che si discosta dall’orientamento finora seguito dalla Cassazione (Cass. n. 20642/2019; cfr. altresì, per tutte, Cass. n. 20889/2019 e n. 5667/2019). La giurisprudenza di legittimità, con un orientamento fatto proprio in tale sede dal ricorrente, ha sostenuto che la prescrizione decorre regolarmente in pendenza di concordato preventivo dal momento che non risulta applicabile per analogia l’art 94 l.fall., il quale prevede che la domanda di fallimento determina la sospensione della prescrizione per tutta la durata dello stesso. Né sussistono impedimenti all’esercizio del diritto di credito che possano precludere il decorso della prescrizione ex art. 2935 c.c., posto che il debitore in concordato, a differenza del fallito, non viene privato della titolarità dei propri beni e della capacità di disporne, non essendoci alcun ostacolo per il creditore a formulare nei confronti del debitore ammesso a detta procedura, istanze, solleciti ed atti cautelativi di costituzione in mora. Tale orientamento della Cassazione non appare totalmente condivisibile dal momento che la costituzione in mora, in quanto atto con cui si richiede il pagamento del debito presuppone l’esigibilità della pretesa. Difatti, solo a questa condizione la sollecitazione al pagamento potrebbe produrre il risultato utile ed atteso dal creditore, ossia il pagamento del credito, traducendosi altrimenti in una mera formalità” Nel caso di specie, si rileva che il decreto di omologa del concordato del 15.05.2008 non è stato seguito dall’adozione dei piani di riparto (che non risultano allegati e la cui mancata adozione non è contestata dalla parte ricorrente). Pertanto, non essendo esigibile il diritto di credito e non potendo essere fatto falere il relativo diritto ai sensi dell’art 2935 c.c., per i motivi sopra esposti, si esclude il decorso ed il perfezionamento della prescrizione dei crediti in contestazione. “