Anna Paola Ciarelli segnala la sentenza della Corte d’Appello di Bologna n. 514/22 in materia di individuazione del contratto stipulato dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative e del relativo onere della prova.
La Corte Felsinea, accogliendo l’appello dell’Istituto, ha riformato la sentenza di I grado, richiamando l’orientamento della S.C. ed affermando che “La Corte di Cassazione ha statuito che non spetta all’organo di vigilanza ispettivo (nella specie INPS) fornire la prova della maggiore rappresentatività dei sindacati che hanno stipulato il CCNL applicato dagli Ispettori medesimi, ma al datore di lavoro, che intende conseguire il riconoscimento di situazioni soggettive correlate, dimostrare la sussistenza della rappresentatività, da un punto di vista comparativo, delle organizzazioni stipulanti il CCNL dallo stesso applicato: “in tema di fiscalizzazione degli oneri sociali e sgravi contributivi, il trattamento economico e normativo dei dipendenti di un’impresa può essere disciplinato sulla base di una contrattazione collettiva di un settore produttivo diverso da quello in base al quale determinarne la classificazione ai fini previdenziali ed assistenziali o ai fini del godimento di incentivi o della fiscalizzazione degli oneri sociali, sicché, ove venga in considerazione la possibilità di fruire dei suddetti benefici da parte delle imprese faconiste – che svolgono, per conto terzi, attività di confezionamento di capi di abbigliamento, limitata ad alcune fasi della lavorazione – e si riscontri la presenza di una pluralità di contratti collettivi, per la individuazione, ai soli fini contributivi, della retribuzione-parametro, può essere fatto riferimento al c.c.n.l. concluso per tutte le aziende tessili dalla CGIL-CISL-UIL anziché a quello stipulato tra ANILF-CISAL e altri (anche se relativo allo specifico settore artigianale denominato “abbigliamento-lavorazioni conto terzi a “façon””), in quanto – in assenza di specifiche prove contrarie – le associazioni sindacali firmatarie del primo dei suddetti contratti collettivi sono “comparativamente” più rappresentative, ai fini previdenziali, di quelle che hanno concluso il secondo contratto, in corretta applicazione dell’art. 2, comma 25, della legge 28 dicembre 1995, n. 549″ (Cass. civ. sez. lav. 16.04.2015, n. 7781).”.