C.Appello Bologna in materia di individuazione del contratto stipulato dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative

Anna Paola Ciarelli segnala la sentenza della Corte d’Appello di Bologna n. 514/22 in materia di individuazione del contratto stipulato dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative e del relativo onere della prova.

La Corte Felsinea, accogliendo l’appello dell’Istituto, ha riformato la sentenza di I grado, richiamando l’orientamento della S.C. ed affermando che “La Corte di Cassazione ha statuito che non spetta all’organo di vigilanza ispettivo (nella specie INPS) fornire la prova della maggiore rappresentatività dei sindacati che hanno stipulato il CCNL applicato dagli Ispettori medesimi, ma al datore di lavoro, che intende conseguire il riconoscimento di situazioni soggettive correlate, dimostrare la sussistenza della rappresentatività, da un punto di vista comparativo, delle organizzazioni stipulanti il CCNL dallo stesso applicato: “in tema di fiscalizzazione degli oneri sociali e sgravi contributivi, il trattamento economico e normativo dei dipendenti di un’impresa può essere disciplinato sulla base di una contrattazione collettiva di un settore produttivo diverso da quello in base al quale determinarne la classificazione ai fini previdenziali ed assistenziali o ai fini del godimento di incentivi o della fiscalizzazione degli oneri sociali, sicché, ove venga in considerazione la possibilità di fruire dei suddetti benefici da parte delle imprese faconiste – che svolgono, per conto terzi, attività di confezionamento di capi di abbigliamento, limitata ad alcune fasi della lavorazione – e si riscontri la presenza di una pluralità di contratti collettivi, per la individuazione, ai soli fini contributivi, della retribuzione-parametro, può essere fatto riferimento al c.c.n.l. concluso per tutte le aziende tessili dalla CGIL-CISL-UIL anziché a quello stipulato tra ANILF-CISAL e altri (anche se relativo allo specifico settore artigianale denominato “abbigliamento-lavorazioni conto terzi a “façon””), in quanto – in assenza di specifiche prove contrarie – le associazioni sindacali firmatarie del primo dei suddetti contratti collettivi sono “comparativamente” più rappresentative, ai fini previdenziali, di quelle che hanno concluso il secondo contratto, in corretta applicazione dell’art. 2, comma 25, della legge 28 dicembre 1995, n. 549″ (Cass. civ. sez. lav. 16.04.2015, n. 7781).”.

C. Appello di Bologna in tema di regolarità della notificazione di Avviso di addebito a mezzo posta, ai sensi dell’art. 30, comma 4, D.L. n. 78/2010, in ipotesi di irreperibilità relativa senza necessità della cd. “CAD” (Comunicazione Avvenuto Deposito)

Anna Paola Ciarelli segnala la sentenza della Corte d’Appello di Bologna n. 2/22 in tema di regolarità della notificazione di Avviso di addebito a mezzo posta in ipotesi di irreperibilità relativa senza necessità della cd. CAD (Comunicazione Avvenuto Deposito).

La Corte Bolognese, riformando in accoglimento dell’appello dell’Istituto la sentenza di I grado, ha affermato il principio per cui “poiché  (per la notificazione degli avvisi di addebito, n.d.r.) l’Istituto si avvale della procedura speciale, e per così dire agevolata, della notifica mediante servizio postale prevista dall’art. 30 del D.l. n. 78 / 2010, eloquentemente rubricato “Potenziamento dei processi di riscossione dell’INPS” ed a tenore del quale L’avviso di addebito è notificato in via prioritaria tramite posta elettronica certificata all’indirizzo risultante dagli elenchi previsti dalla legge, ovvero previa eventuale convenzione tra comune e INPS, dai messi comunali o dagli agenti della polizia municipale. La notifica può essere eseguita anche mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento.” II dato testuale non consente di desumere la necessità di aggiungere un adempimento ulteriore, costituito dalla comunicazione di avvenuto deposito (C.d. CAD) e la sua specialità, funzionale ad una tutela più celere delle ragioni creditorie dell’INPS, non sembra autorizzare l’interpretazione estensiva o analogica che la Suprema Corte ha fatto con riferimento alla notifica di una cartella di pagamento, di per sé disciplinata da altra normativa (articoli 62, 45 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 e 60 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600).”

C.Appello di Ancona in materia di assegno sociale (rinuncia al mantenimento in sede di separazione tra coniugi)

Susanna Mazzaferri segnala la sentenza della Corte d’Appello di Ancona n. 184/22 in materia di assegno sociale in presenza di rinuncia al mantenimento in sede di separazione tra coniugi.

La Corte ha accolto l’appello dell’Istituto, riformando la sentenza di I grado e rigettando il ricorso della ricorrente che, dopo essersi separata rinunciando al mantenimento, era tornata a convivere con il marito.

La Corte ha concluso nel senso che la mancata richiesta non è idonea a superare la presunzione di esistenza in capo alla richiedente dei mezzi di sussistenza.

Trib Pordenone in materia di simulazione di invalidità civile che integra il reato di truffa aggravata ex art. 640, co.2 cp

Aldo Tagliente segnala la sentenza del Tribunale penale di Pordenone in materia di simulazione di invalidità civile che integra il reato di truffa aggravata ex art 640, co.2 cp e non quello di indebita percezione di contributi statali di cui all’art.316 ter cp.

La sentenza si fa apprezzare, oltre che per la dettagliata ricostruzione della specifica fattispecie criminosa, anche per la riconduzione della stessa sub specie del reato di truffa aggravata a fronte della assai ricorrente qualificazione, da parte dei Giudicanti Penali, di siffatte condotte nell’ambito del (meno grave) reato di indebita percezione di contributi statali di cui all’art.316 ter cp.

Trib. Forlì in materia di indebito pensionistico di titolare di pensione di reversibilità che aveva omesso di segnalare di aver contratto nuove nozze                      

Renato Vestini segnala la sentenza n. 168/22 del Tribunale di Forlì in un contenzioso avente ad oggetto indebito pensionistico di titolare di pensione di reversibilità che aveva omesso di segnalare di aver contratto nuove nozze.

Sostiene il Tribunale che: “ È evidente che l’inerzia dell’opponente abbia avuto efficacia determinante ed esclusiva nella produzione dell’indebito, avendo peraltro il Torri nella domanda avanzata il 30.11.1999 alla Direzione Provinciale del Tesoro (confluita in INPDAP per le pensioni pubbliche), nella qualità di titolare del diritto, sottoscritto la dichiarazione di impegno a comunicare qualsiasi variazione inerente la cessazione o modifica del diritto e/o misura della citata pensione.”.

Su tali premesse il Giudicante ha ritenuto sussistere nella fattispecie l’ipotesi del dolo consistito nel comportamento omissivo circa la comunicazione della contrazione di nuove nozze che avrebbe comportato la perdita ex lege del diritto al trattamento pensionistico.

Trib Taranto in tema di cancellazione iscrizione lavoratori agricoli e relativa decadenza dalla proposizione dell’azione giudiziaria ex art. 22 legge 83/1970

Maria Teresa Nasso segnala la sentenza del Tribunale di Taranto n. 1621/22  in tema di cancellazione lavoratori agricoli e relativa decadenza per la proposizione dell’azione giudiziaria ex art. 22 legge 83/1970.

La sentenza,  con riferimento alla decorrenza del termine di decadenza, stabilisce che: “la norma che ha reintrodotto la notifica in forma individuale, al lavoratore interessato, del provvedimento di variazione o cancellazione delle giornate di lavoro agricolo (cfr. art. 43 comma 7 d.l. 76/2020, convertito in legge 120/2020) a decorrere dal 16-7-2020 è norma non retroattiva (cfr. la sentenza costituzionale n° 45/2021)”.

Trib. Ascoli Piceno in tema di preteso diritto all’anticipazione dell’indennità di mobilità ai sensi dell’art. 7 L. n. 223/91con riferimento a svolgimento di attività di cartomanzia

Antonella Trovati segnala la sentenza del Tribunale di Ascoli Piceno n.119/22  in tema di preteso diritto all’anticipazione dell’indennità di mobilità ai sensi dell’art. 7 L. 223/1991  con riferimento a svolgimento di attività di cartomanzia anche sul web.

Trib Lecce in materia di trasformazione di pensione di invalidità in pensione di vecchiaia

Renato Vestini segnala la sentenza del tribunale di Lecce n. 2057/22 in materia di trasformazione di pensione di invalidità in pensione di vecchiaia.

Il Giudicante richiama l’insegnamento della S.C. secondo cui “la trasformazione del titolo pensionistico in un altro non opera automaticamente al compimento dei requisiti anagrafici e contributivi previsti per la pensione di vecchiaia, essendo necessario che l’interessato presenti domanda di trasformazione, trasformazione che avrà effetto solo dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda medesima.”

Trib Ferrara  in materia di Gestione Separata Professionista.

Ester Cascio  segnala la sentenza n. 67/22 del Tribunale di Ferrara  favorevole a INPS in giudizio di Gestione Separata Ingegnere/dipendente anno 2014 che, accogliendo la tesi dell’Istituto, ha rigettato l’eccezione di prescrizione sollevata da parte ricorrente ed ha ritenuto corretta l’irrogazione delle sanzioni per  evasione.