Trib Patti in materia di onere della prova in giudizio di opp.ne AVA per pagamento DS

Nilla Barusi segnala la sentenza n. 957/22 del Tribunale di Patti favorevole a INPS in giudizio di opposizione ad avviso di addebito per indebita ds, interessante per la motivazione in ordine a riparto dell’onere della prova.

CApp Bologna in materia di rendita vitalizia con declaratoria di nullità del primo giudizio per omessa integrazione del contraddittorio con il datore di lavoro

Renato Vestini segnala la sentenza della Corte d’Appello di Bologna n. 422/22 in materia di rendita vitalizia.

La sentenza accoglie l’appello dell’Istituto avverso la sentenza di I grado che aveva dichiarato il diritto di parte ricorrente ad ottenere la costituzione di rendita vitalizia, nonostante le eccezioni formulate dalla difesa Inps.

In particolare, la Corte ha accolto la preliminare eccezione relativa alla necessità di integrazione del contraddittorio con il datore di lavoro ed ha per questo motivo dichiarato la nullità della sentenza di I grado per omessa integrazione del contraddittorio con il datore di lavoro.

C.Appello Bologna in materia di ANF cittadini extracomunitari

Anna Paola Ciarelli segnala la sentenza n.421/22 della Corte d’Appello di Bologna in materia di ANF richiesti da cittadino extracomunitario per il proprio nucleo familiare residente all’estero.

La sentenza si segnala, perchè emessa dopo C.Cost n. 67/2022 che, come è noto, ha riconosciuto l’efficacia diretta delle fonti unionali nella subiecta materia respingendo la questione di costituzionalità che era stata sollevata dalla Corte di Cassazione.

Nel presente giudizio la Corte Felsinea ha accolto l’appello dell’Istituto svolto contro la sentenza di I grado che aveva accolto la domanda di parte ricorrente, ritenendo non dimostrato, da parte del medesimo ricorrente, il possesso dei requisiti reddituali stabiliti dalla legge per poter avere accesso alla prestazione.

CAppello Napoli in materia di decadenza dal diritto all’indennità di mobilità

Silvano Imbriaci segnala la sentenza della Corte d’Appello di Napoli n. 2352/22 in tema di decadenza dal diritto all’indennità di mobilità.

Appare rilevante l’indicazione di principio per cui non rileva, ai fini del decorso del termine, la sentenza che abbia riconosciuto il diritto del lavoratore appellante all’iscrizione nelle liste di mobilità. Infatti, come rilevato dall’Inps, oltre al fatto che la predetta sentenza non fa stato nei suoi confronti, l’iscrizione nelle liste di mobilità è cosa diversa dall’indennità di mobilità, rappresentando soltanto una delle condizioni per beneficiare della prestazione in oggetto.

Trib Siracusa in tema di rimessione in termini e rilevanza quale legittimo impedimento della malattia del procuratore

Ivano Marcedone segnala la sentenza n. 156/22 del Tribunale di Siracusa  in tema di rimessione in termini e rilevanza quale legittimo impedimento della malattia del procuratore.

Trib Siracusa in tema di mancato decorso della prescrizione dell’azione da giudicato

Ivano Marcedone segnala la sentenza n. 1140/21 del Tribunale di Siracusa circa il mancato decorso della prescrizione dell‘azione nascente dal giudicato (art 2953 c.c.) anteriormente alla apposizione da parte del giudice -su un decreto ingiuntivo- del decreto di esecutorietà per mancata opposizione previsto dall’art. 647 c.p.c..

Trib Siracusa in tema di necessità della domanda amministrativa per ricostituzione pensione

Ivano Marcedone segnala la sentenza n. 1118/21 del Tribunale di Siracusa in tema di ricostituzione della pensione, in cui Il Giudice del Lavoro in motivazione si esprime sulla necessità della previa domanda amministrativa e sulla decadenza ex art. 47 D.P.R. 639/1970 come modificato dall’art. 38 D.L. 98/2011.

CAppello Ancona in materia di collaborazioni coordinate e continuative a progetto

Valeria Salvati segnala la sentenza della Corte Appello Ancona n. 6/2022 in materia di collaborazioni coordinate e continuative a progetto di cui agli artt. 61 e ss., D.Lgs. n. 276/2003, come modificati dall’art. 1, commi 23-25, L. n. 92/2012, con specifico riferimento al lavoro svolto dai collaboratori all’interno di organizzazioni non governative (ONG/ONLUS).

Nel caso in esame i contratti erano stati ritenuti nulli dagli ispettori per genericità del progetto; l’associazione sosteneva che la propria natura di organizzazione non governativa avente scopi di solidarietà sociale (senza fini di lucro ed in conformità alle previsioni della Circolare Ministeriale n.7/2013) e l’imprescindibile rinvio, nei singoli contratti di co.co.pro., ai macro-progetti fissati a livello nazionale per l’accoglienza ai migranti, consentissero una maggiore elasticità delle condizioni di accesso a tale schema contrattuale, nell’ottica di favorire il raggiungimento degli scopi sociali ed umanitari attraverso l’imposizione di minori vincoli formali, rispetto a quelli imposti in via generale dalla riforma ex lege n.92/2012.

Di contro, la Corte ha affermato che non è consentito derogare, rispetto ad alcuna delle categorie di datori di lavoro pubblici o privati, al fondamentale criterio di valutazione della liceità del modello contrattuale in questione, secondo cui il rapporto di collaborazione coordinata e continuativa instaurato senza l’individuazione di uno specifico progetto (art. 61, primo comma, d.lgs. n.276/2003), determina la conversione del rapporto “ope legis” (art. 69, d.lgs. n.276/2003), rendendo persino superflua in tal caso l’indagine istruttoria circa la natura subordinata ovvero autonoma del rapporto.