Trib Fermo in materia di nullità dell’atto di certificazione

Valeria Salvati segnala la sentenza n. 54/22  del Tribunale di Fermo a seguito di ricorso congiunto proposto da INPS ed Ispettorato Nazionale del Lavoro – dopo l’infruttuoso esperimento del tentativo obbligatorio di conciliazione integrante condizione di procedibilità dell’azione giudiziaria ai sensi dell’art. 80, comma 4, d.lgs. 276/2003 –  per ottenere la declaratoria di nullità dell’atto di certificazione emesso dalla apposita Commissione dell’Universitas Mercatorum di Roma del contratto di appalto di servizi stipulato tra una Srl ed una cooperativa a r.l. ed il conseguente accertamento dell’illecita somministrazione di manodopera posta in essere.

Gli ispettori avevano rilevato, in corso di esecuzione dell’appalto, la difformità dal contenuto negoziale consacrato nell’accordo e l’attuazione in concreto di un’illecita interposizione. Il Tribunale, individuando tutti gli elementi sintomatici dello pseudo appalto, ha disconosciuto la certificazione rilasciata dalla predetta Commissione ed ha accertato e dichiarato l’illiceità del negozio posto in essere (“In tale quadro non può non evidenziarsi l’emersione di una vera e propria somministrazione illecita di mera manodopera e l’assenza di espletamento di un servizio autonomo con rischio d’impresa e gestione dei lavoratori in capo all’appaltatrice.

Invero essa di fatto non possedeva alcuna organizzazione aziendale autonoma, né strumenti per l’esercizio dell’opera oggetto dell’appalto e non aveva la struttura per effettuare i servizi oggetto del contratto inter partes, limitandosi pertanto a fornire il personale per la committente ed a farsi carico dei relativi costi.

Ne discende l’illegittimità del contratto d’appalto stipulato tra le società Femme S.r.l. e Giorgia S.c.a.r.l. e la conseguente illegittimità della certificazione rilasciata da Universitas Mercatorum sulla sola base del mero dato testuale senza alcun accertamento del concreto svolgersi del rapporto commerciale, del tutto avulso dal contenuto dell’accordo.

In altre parole la certificazione del contratto, evidentemente operato sulla base delle dichiarazioni e del dato documentale, risulta capovolta da una ricostruzione fattuale, com’è quella operata nel presente giudizio, totalmente divergente da quanto risultante per tabulas.

Ne discende il disconoscimento della menzionata certificazione.”)

Trib Fermo in materia di opposizione ad avviso di addebito notificato a Srl estinta per cancellazione dal Registro delle Imprese

Valeria Salvati segnala la sentenza del Tribunale di Fermo n. 45/22 in materia di opposizione ad avviso di addebito notificato a Srl estinta per cancellazione dal Registro delle Imprese.

Il caso risulta il seguente:

il Sig. Fulvi, nella qualità di ex amministratore ed ex liquidatore della società New Ferco S.r.l.s., premettendo che tale impresa era stata cancellata dalla registro delle imprese nel 2019, chiedeva l’annullamento dell’Ava notificato alla medesima, poiché il regime di responsabilità patrimoniale conseguente alla cancellazione della società di capitali, come disciplinato dall’art. 2495 c.c., comporta che dopo l’estinzione della società i creditori sociali non soddisfatti possano far valere i loro crediti solo nei confronti dei soci, fino a concorrenza delle somme da essi riscosse in base al bilancio di liquidazione e nei confronti dei liquidatori, se il mancato pagamento è dipeso da loro colpa. L’opponente rilevava che, nel caso de quo, non vi era prova in tal senso e comunque non vi era stata liquidazione di somme ai soci della srl estinta.

Il Giudice ha invece accolto la tesi dell’Istituto, secondo cui, in virtù dell’art. 28, comma 4 del d. lgs. n. 175/2014d. lgs. n. 175/2014, opera il principio della sopravvivenza fiscale e contributiva della società cancellata dal Registro delle Imprese per ulteriori cinque anni dalla cancellazione: il differimento concerne la validità ed efficacia degli atti di liquidazione, accertamento, contenzioso e riscossione dei tributi e dei contributi, sanzioni ed interessi ed ha l’evidente ratio precipua di assicurare il recupero dei contributi dovuti e di non frustrare la relativa pretesa a seguito di possibili strumentali atti di cancellazione.

Di conseguenza, l’INPS può notificare, nei cinque anni successivi alla cancellazione della società, atti di accertamento e relativi avvisi di addebito per la riscossione dei contributi da essa dovuti e chiamare a rispondere del mancato versamento di imposte e contributi e dei rapporti pendenti e non definiti al momento in cui la società ha perso la propria soggettività giuridica i soci, gli amministratori e i liquidatori.

 

Trib Fermo in materia di pseudo appalto e di incidenza satisfattiva dei versamenti eventualmente effettuati dallo pseudo appaltatore 

Valeria Salvati segnala la sentenza del Tribunale di Fermo n 107/21 in materia di pseudo appalto e di incidenza satisfattiva dei versamenti eventualmente effettuati dallo pseudo appaltatore 

Trattasi di uno dei tanti  giudizi in cui è risultata coinvolta, come pseudo appaltatrice, la Cooperativa “M&G Co. Multiservizi s.r.l.”, ben nota alle cronache nazionali.

La sentenza afferma che la committente (pseudo appaltante/effettiva utilizzatrice dei lavoratori) ha diritto allo scomputo dal proprio debito contributivo verso l’INPS degli importi eventualmente versati dalla pseudo appaltatrice (fittizia datrice di lavoro) solo ove dimostri (con onere probatorio a suo carico) che tali versamenti siano stati effettivamente attuati. In difetto di tale prova, l’INPS ha diritto di pretendere l’adempimento dell’intera obbligazione dall’utilizzatore, posto che l’interposizione illecita di manodopera nel contratto d’appalto determina l’instaurazione del rapporto contributivo tra l’ente previdenziale e l’utilizzatore, ai sensi del d. lgs, 276/2003 (v. in motivazione: “In ordine al profilo relativo al mancato scomputo dei contributi eventualmente versati dalla società M&G Co. Multiservizi, se è vero che in caso d’illiceità dell’appalto e d’interposizione illecita di manodopera tutti i versamenti del somministratore a titolo retributivo e di contribuzione vanno a liberare il soggetto che ha effettivamente utilizzato la prestazione dal debito corrispondente sino a concorrenza della somma pagata, non è meno vero che l’interposizione illecita di manodopera in un contratto di appalto determina l’instaurazione del rapporto contributivo tra l’ente previdenziale e l’utilizzatore, gravato dei relativi oneri, non venendo in ogni caso meno il potere degli enti previdenziali di agire nei confronti del committente ai sensi del d. lgs. n.276/ 2003. Ebbene l’incidenza liberatoria (quantomeno parziale) di pagamenti eseguiti da terzi e dunque dall’appaltatore formale a termini dell’art. 1180 c.c. assurge a fatto estintivo o impeditivo del sorgere della pretesa contributiva nei confronti del datore di lavoro effettivo. In virtù dei principi dell’onere probatorio dev’essere la parte che invoca tale effetto liberatorio a fornire la prova e sul punto la ricorrente non ha ottemperato all’onere probatorio su di sé incombente.”).

Giudice di Pace di Piedimonte Matese in materia di surroga

Erminio Capasso segnala la sentenza n. 591/22 del Giudice di Pace di Piedimonte Matese in materia di surroga che, partendo dalla efficacia riflessa nei confronti dell’INPS del giudicato emesso tra danneggiato e Ente locale, sottolinea la differenza tra danno biologico e danno per il cui rimborso si surroga l’INPS.

Giudice di Pace di Forlì in materia di opposizione ad atto di precetto per pretesi interessi ex art. 1284 4° comma C.C.

Renato Vestini segnala la sentenza n. 469/22 del Giudice di Pace di Forlì in tema opposizione ad atto di precetto per pretesi interessi al tasso maggiorato di cui all’art. 1284, 4° comma C.C..

Il Giudice di Pace ha ritenuto correttamente radicata, ai sensi dell’art. 7, 3° comma, n. 3 bis cpc, la controversia relativa a pretesi interessi su prestazione previdenziale (nella specie, Assegno al Nucleo Familiare a cittadino extracomunitario), richiesti ed ingiunti con atto di precetto nella misura di cui all’art. 1284, 4° comma, C.C.

Ha, poi, nel merito accolto l’opposizione promossa da INPS ritenendo non sussistente il diritto ai pretesi interessi “maggiorati” a fronte del pagamento correttamente eseguito e documentato dall’Istituto nei limiti di quanto effettivamente dovuto per sorte ed interessi nella misura ordinaria di cui all’art. 1284, 1° comma C.C.

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TAR Veneto in materia di ricorso per accertamento illegittimità verbale di disposizione ITL in materia di CIG.

Aldo Tagliente segnala la sentenza TAR Veneto in materia di ricorso per accertamento illegittimità verbale di disposizione ITL in materia di CIG, che dichiara il difetto di giurisdizione del GA in favore di quella del GO.

CApp Napoli in tema di definizione lite fiscale ed effetti sui contributi Inps.

Luca Cuzzupoli segnala la sentenza della Corte d’Appello di Napoli n. 651/22 in tema di definizione lite fiscale ex art. 39 comma 12 DL 98/2011 ed effetti sui contributi Inps, rimarcando come dopo Cass. 23930/2019 si è finalmente consolidato l’orientamento della giurisprudenza di merito.

Trib Forlì in tema di trasfertismo

Renato Vestini segnala la sentenza n. 133/22 del Tribunale di Forlì in tema di trasfertismo.

Il Tribunale, accogliendo la prospettazione dell’Istituto, richiama Cass. n. 3066/2016, secondo la quale al lavoratore trasfertista non possono essere riconosciuti né l’indennità di trasferta né rimborsi spese esenti dall’imposizione previsti dal comma 5 in quanto, nel caso del trasfertista, opera già l’agevolazione dell’imponibilità al 50 per cento dell’indennità prevista dal comma 6.

Trib.Forlì in tema di recupero indebito di pensione di anzianità anticipata per continuazione attività di lavoro dipendente (lavoro intermittente)

Anna Paola Ciarelli segnala la sentenza n. 134/22 del Tribunale di Forlì in tema di recupero indebito di pensione per continuazione attività di lavoro dipendente (nella specie, lavoro intermittente).

Il Giudicante, richiamato l’insegnamento di Cass. 21.9.2021, n. 24951 dettato in materia di indennità di mobilità anticipata, ha ritenuto, in fattispecie relativa a pensione di anzianità anticipata,  che la cessazione dell’attività lavorativa costituisce un presupposto necessario per l’insorgenza del diritto alla pensione di anzianità e non un mero requisito di erogabilità della prestazione (v. Cass., 8.5.2002, n. 6571).