Valeria Salvati segnala la sentenza n. 54/22 del Tribunale di Fermo a seguito di ricorso congiunto proposto da INPS ed Ispettorato Nazionale del Lavoro – dopo l’infruttuoso esperimento del tentativo obbligatorio di conciliazione integrante condizione di procedibilità dell’azione giudiziaria ai sensi dell’art. 80, comma 4, d.lgs. 276/2003 – per ottenere la declaratoria di nullità dell’atto di certificazione emesso dalla apposita Commissione dell’Universitas Mercatorum di Roma del contratto di appalto di servizi stipulato tra una Srl ed una cooperativa a r.l. ed il conseguente accertamento dell’illecita somministrazione di manodopera posta in essere.
Gli ispettori avevano rilevato, in corso di esecuzione dell’appalto, la difformità dal contenuto negoziale consacrato nell’accordo e l’attuazione in concreto di un’illecita interposizione. Il Tribunale, individuando tutti gli elementi sintomatici dello pseudo appalto, ha disconosciuto la certificazione rilasciata dalla predetta Commissione ed ha accertato e dichiarato l’illiceità del negozio posto in essere (“In tale quadro non può non evidenziarsi l’emersione di una vera e propria somministrazione illecita di mera manodopera e l’assenza di espletamento di un servizio autonomo con rischio d’impresa e gestione dei lavoratori in capo all’appaltatrice.
Invero essa di fatto non possedeva alcuna organizzazione aziendale autonoma, né strumenti per l’esercizio dell’opera oggetto dell’appalto e non aveva la struttura per effettuare i servizi oggetto del contratto inter partes, limitandosi pertanto a fornire il personale per la committente ed a farsi carico dei relativi costi.
Ne discende l’illegittimità del contratto d’appalto stipulato tra le società Femme S.r.l. e Giorgia S.c.a.r.l. e la conseguente illegittimità della certificazione rilasciata da Universitas Mercatorum sulla sola base del mero dato testuale senza alcun accertamento del concreto svolgersi del rapporto commerciale, del tutto avulso dal contenuto dell’accordo.
In altre parole la certificazione del contratto, evidentemente operato sulla base delle dichiarazioni e del dato documentale, risulta capovolta da una ricostruzione fattuale, com’è quella operata nel presente giudizio, totalmente divergente da quanto risultante per tabulas.
Ne discende il disconoscimento della menzionata certificazione.”)